Formazione per Rspp e Aspp: i corsi devono essere distinti

Lo ha affermato la Commissione “Interpelli” a seguito di un quesito del Cni. La suddivisione riguarda anche i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e i professionisti antincendio. La risposta è partita prendendo come riferimento l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che ha attuato una profonda riforma della disciplina, senza tuttavia sciogliere alcuni punti non del tutto chiari

Formazione per Rspp e Aspp. Uno dei tratti più caratteristici del D.Lgs. n. 81/2008 è sicuramente l’attribuzione di una valenza fondamentale, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, alla formazione come processo educativo rivolto a tutti i soggetti che, a vario titolo, fanno parte del sistema aziendale, fino ad arrivare agli stessi formatori.

Il legislatore, infatti, ha coniato un modello formativo universale che, per certi versi, risulta addirittura più avanzato rispetto a quello adottato da altri Paesi europei, che, tuttavia, se tutto sommato risulta abbastanza cristallino sul piano dei principi generali che lo governano, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la disciplina attuativa che presenta, invero, molteplici lati oscuri.

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Sotto alcuni profili, infatti, si potrebbe dire che oggi affrontare la formazione delle risorse  umane sul piano della safety è diventato, ormai, come addentrarsi in una “selva oscura”, luogo misterioso e irto di pericoli e sorprese, capaci di mettere a dura prova anche i professionisti più esperti; fuor di metafora, appare sempre più evidente che l’attuale normativa a carattere regolamentare contenuta nei diversi accordi Stato-Regioni presenta numerose (troppe) criticità che messe su di un foglio una dietro l’altra potrebbero, forse, risultare più lunghe della barba di Ezechiele…

Palese indice sintomatico di questo quadro frustante sono, invero, i numerosissimi interventi della Commissione del ministero del Lavoro chiamata continuamente a esprimersi sui quesiti in materia di formazione, presentati da istituzioni di ogni tipo, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008; basti pensare che dal 2013 si contano ben sedici interpelli in materia di formazione, cui da ultimo si aggiunge quello del 31 gennaio 2018, n.1 (pubblicato lo scorso 8 febbraio).

Formazione per Rspp e Aspp: i temi sollevati dal Cni

A formulare l’istanza d’interpello è stato questa volta il Consiglio nazionale degli ingegneri che ha chiesto alcuni chiarimenti sulla spinosa questione dell’organizzazione dei corsi di formazione e sull’aggiornamento; con un articolato quesito il Cni, infatti, ha chiesto di sapere, in primo luogo, se sia consentito organizzare un unico corso formativo, valido sia quale aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza nei cantieri sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio [1].

Al tempo stesso ha anche chiesto di sapere se sia possibile erogare questo corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.

In merito ha fatto anche rilevare che «la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un'unica sessione, si ottiene l'attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali».

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Nel rispondere ai quesiti sottoposti la Commissione è partita da quanto prevede l’accordo stato-regioni del 7 luglio 2016 che, com’è noto, ha operato una profonda riforma della disciplina attuativa sulla formazione obbligatoria e l’aggiornamento non solo degli Rspp e Aspp, ma anche di altre figure, chiarendo con una maggiore puntualità i vincoli organizzativi dei corsi, specie per quanto riguarda l’e-learning [2].

Viene osservato preliminarmente che nell’allegato A di questo accordo sono stabiliti la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Rspp e gli Aspp, con la previsione al punto 9 di una specifica disciplina sul loro “aggiornamento” (vedere la tabella 1); sulla base delle disposizioni in esso contenute la Commissione ministeriale ritiene, quindi, che ai fini dell'aggiornamento dei Rspp e degli Aspp non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse.

Fanno eccezione a questo principio generale la partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, e a quelli per coordinatori per la sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione), ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.

E ancora viene ulteriormente precisato che, ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, il punto 9 dell'accordo in questione specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per Rspp e Aspp.

Formazione per Rspp e Aspp: e convegni e seminari?

Molto interessante appare anche la risposta fornita alla seconda parte del quesito. Secondo la Commissione non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento sia come convegno o seminario.

Ciò alla luce di quanto stabilisce il già citato punto 9 dell'allegato A dell'accordo del 7 luglio 2016, che ne differenzia le modalità di attuazione. L’orientamento seguito dalla Commissione appare, quindi, chiaro: l’evento deve essere preventivamente qualificato univocamente come corso o convegno o seminario e ciò, evidentemente, anche in relazione ai vincoli che pone l’efficacia della formazione [3].

Il meccanismo “bidirezionale”

La posizione assunta dalla Commissione del ministero del Lavoro pur se appare condivisibile non sembra, tuttavia, del tutto chiara è merita qualche ulteriore breve osservazione.

Bisogna evidenziare a scanso di possibili nuovi equivoci, infatti, che il già citato punto 9 dell’allegato A in relazione ai compiti di Rspp e Aspp prevede che l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o una mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ossia di prima formazione, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore, con riferimento a diverse tematiche: aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo; tecniche di comunicazione.

Ora, è pur vero che la stessa norma stabilisce il principio generale in base al quale «Ai fini dell’aggiornamento per Rspp e Aspp, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche (…)  non è da ritenersi valida» ma, come richiamato dalla stessa Commissione, sussistono due deroghe.

L’accordo, infatti, recita testualmente che «Ai fini dell’aggiornamento per Rspp e Aspp, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, e da ritenersi valida e viceversa».

Viene stabilito, pertanto, un meccanismo “bidirezionale” tra i corsi di aggiornamento per Rspp e Aspp e quello dei formatori, riprodotto, invero, anche per quanto riguarda il rapporto tra aggiornamento di Rspp e Aspp con quello di Csp e Cse.

Infatti, è espressamente previsto che «Ai fini dell’aggiornamento per Rspp e Aspp, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, e da ritenersi valida e viceversa».

Quindi, è alla luce di quest’ultima disposizione che la commissione ha ritenuto che nel caso dell’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri non è da ritenersi valida la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse (ad esempio, Rls, formatore, addetto antincendio, dirigente ecc.), a eccezione appunto di quelli relativi all'aggiornamento per Rspp e Aspp.

[1] Cfr. D.Lgs. n. 139/2006 e D.M. 5 agosto 2011.

[2] Cfr. da ultimo ministero del Lavoro: interpello 21 settembre 2018, n.7, «Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning».

[3] Per un approfondimento si veda anche M. Gallo – C. Piccolo, «L’efficacia della formazione e le sue criticità», in «Guida alla sicurezza 2018», supplemento n.1 ad Ambiente&Sicurezza, n. 8/2018, p. 81 ss. Per i nuovi abbonati o per chi non avesse il supplemento a portata di mano, è possibile consultare l’edicola o la Banca Dati di Ambiente&Sicurezza, all’indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it

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