Gas naturale: nuove regole per il mercato

Variazioni alla precedente disciplina del mercato del gas naturale di cui al decreto del ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 e successive modifiche

Nuove regole per il mercato del gas naturale con il decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, n. 282.

Di seguito il testo del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2016, riportato in versione in pdf unitamente al testo della disciplina del mercato e agli allegati, disponibili anche sul sito web del ministero dello Sviluppo economico.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2016 


Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato  del

gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. (16A08427)


in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, n. 282

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.  99,  (nel

seguito legge n. 99/09)  recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo  e

l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di

energia» che prevede:

  che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito

MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico  (ora

Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui  all'art.  5

del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  che  la  organizza

secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di

concorrenza;

  che la  Disciplina  del  mercato  del  gas  naturale  (nel  seguito

Disciplina)  predisposta  dal  GME,  e'  approvata  con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti  Commissioni

parlamentari e l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il

sistema idrico (nel seguito Autorita');

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  marzo

2013 recante: «Approvazione della  Disciplina  del  mercato  del  gas

naturale»;

  Visto il vigente testo  della  Disciplina,  come  risultante  dalle

precedenti  modifiche  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello

sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.6 che prevede

che «La procedura di cui al precedente comma non si applica nel  caso

di interventi urgenti di  modifica  della  Disciplina  finalizzati  a

salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In  questo  caso

la modifica disposta dal GME diviene efficace  con  la  pubblicazione

sul sito internet  del  GME  e  viene  tempestivamente  trasmessa  al

Ministro  dello  sviluppo  economico  per   l'approvazione,   sentita

l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica,  la  stessa

cessa di avere efficacia dalla data di  comunicazione  al  GME  della

determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli

operatori  degli  esiti  della  procedura  di  approvazione  mediante

pubblicazione sul proprio sito internet.»;

  Vista la deliberazione dell'Autorita' ARG/gas/45/11 del  14  aprile

del 2011 che ha introdotto, a decorrere  dal  2011,  l'attivita'  del

bilanciamento  nel  sistema  nazionale  del  gas  naturale,  volta  a

mantenere  l'equilibrio  delle  immissioni  e  dei  prelievi  di  gas

naturale, che si basa sull'approvvigionamento, da parte di Snam  Rete

Gas (nel seguito SRG), delle risorse necessarie al  bilanciamento  di

detto sistema mediante il ricorso ad un meccanismo di mercato attuato

con l'istituzione della Piattaforma di  Bilanciamento  del  gas  (nel

seguito PB-GAS), articolata nei due comparti G-1 e G+1,  ove  operano

giornalmente sia gli utenti  abilitati  che  hanno  la  qualifica  di

operatore della PB-GAS, sia SRG in qualita' di soggetto  responsabile

del bilanciamento del sistema;

  Vista la deliberazione  dell'Autorita'  n.  525/2012/R/GAS  che  ha

disposto le «condizioni regolatorie funzionali atte  a  garantire  al

GME lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei mercati  a  termine

fisici del gas naturale» cosi' come previsto dall'art.  32,  comma  1

del decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  prevedendo,  in

particolare, che «la registrazione di transazioni da  parte  del  GME

presso il PSV (Punto  di  Scambio  Virtuale,  nel  seguito  PSV)  sia

consentita relativamente alla  sola  consegna  dei  saldi  netti  dei

prodotti giornalieri, ottenuti in  esito  alle  transazioni  concluse

sull'M-GAS,  da  effettuarsi  al  termine  del  relativo  periodo  di

negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS»;

  Visto il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26  marzo

2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di  rete  a

livello europeo per il bilanciamento dei  sistemi  del  gas  naturale

degli Stati membri al fine di armonizzare le norme a livello  europeo

relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete

del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro  posizioni  di

bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione  europea  con  modalita'

non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi;

  Vista  la  delibera  dell'Autorita'  n.  470/2015/R/  GAS  che   ha

approvato la proposta di modifica del codice di rete trasmessa da SRG

relativamente all'attivita' di bilanciamento  del  sistema  nazionale

del gas naturale e ha accolto la  richiesta  di  SRG  di  posticipare

l'avvio del nuovo regime di bilanciamento, nei termini  previsti  dal

Regolamento che, in particolare, prevede che tra i prodotti di  breve

termine con cui si approvvigiona SRG sia possibile ricorrere ai  soli

prodotti «title» e «locational», essendo  tali  prodotti  finalizzati

rispettivamente al passaggio di titolarita' da un operatore all'altro

del quantitativo di gas naturale  oggetto  di  compravendita  e  alla

modifica, in un determinato istante, dei flussi di  gas  naturale  in

uno specifico punto di ingresso  o  di  uscita  dalla  rete  del  gas

naturale;

  Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16  giugno

2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del  Bilanciamento»

(nel seguito TIB)  che,  nel  recepire  le  disposizioni  di  cui  al

Regolamento, ha dato avvio al nuovo regime di bilanciamento  del  gas

naturale, definendo i principi e le  disposizioni  nel  rispetto  dei

quali  SRG,  quale  responsabile  del  bilanciamento  della  rete  di

trasporto del  gas  naturale,  deve  erogare  il  nuovo  servizio  di

bilanciamento della medesima rete nell'ambito del nuovo regime che, a

partire dal 1° ottobre  2016,  ha  sostituito  l'attuale  sistema  di

bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorita' con la  citata

deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni;

  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  502/2016/R/GAS   del   15

settembre 2016  che,  nell'ambito  dell'avvio  del  nuovo  regime  di

bilanciamento del gas naturale, ha definito:

  i principi di costituzione e funzionamento dell'apposito fondo MGAS

a copertura dell'eventuale debito derivante  da  inadempimenti  degli

operatori sul mercato del  gas  naturale  per  importi  eccedenti  le

garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti  disposizioni

regolatorie vigenti in materia;

  la procedura di registrazione delle transazioni da  parte  del  GME

presso il PSV,  prevedendo  che  essa  sia  consentita  per  la  sola

consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in  esito

alle transazioni concluse sul MGAS,  da  effettuarsi  nel  corso  del

relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato  del  giorno

prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato  infragiornaliero  del

gas naturale (MI-GAS), nonche' al termine di tali  sessioni,  secondo

la frequenza individuata dal GME e da SRG, modificando le  precedenti

disposizioni vigenti in materia;

  Vista  la  lettera  della  Direzione  generale  per  la   sicurezza

dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  n.  0023920

del 9 settembre 2016 indirizzata al GME  la  quale,  con  riferimento

alla citata deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS, ha  disposto

che:

    le modifiche alla Disciplina devono essere  predisposte  dal  GME

entro il primo ottobre 2016 e, in ogni caso, entro la data  di  avvio

operativo del nuovo sistema di  bilanciamento,  mediante  il  ricorso

allo strumento della modifica urgente,  previsto  all'art.  3,  comma

3.6, della Disciplina;

  al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato  periodo

di apprendimento delle disposizioni introdotte con la nuova  versione

della Disciplina, e' necessario che il  GME  la  renda  nota  con  un

congruo anticipo rispetto alla data della sua  effettiva  entrata  in

vigore;

  il  GME  renda  disponibile  sul  proprio  sito  internet,  a  fini

meramente conoscitivi, la nuova versione della  Disciplina,  completa

delle  modifiche   funzionali   necessarie   all'avvio   della   fase

transitoria,  subito  dopo  l'adozione  da  parte  dell'AEEGSI  della

delibera che prevede e disciplina l'avvio operativo del nuovo sistema

di bilanciamento;

  l'entrata in vigore della citata nuova  versione  della  Disciplina

debba decorrere dalla data di avvio operativo del  nuovo  sistema  di

bilanciamento come determinata dalla deliberazione 312/2016/R/GAS;

  Vista la lettera del 29 settembre 2016 n. P000010298  DGP,  inviata

al Ministero dello sviluppo  economico,  Direzione  generale  per  la

sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche con

la quale il GME ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina,

ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3.6   della   Disciplina   medesima,

strettamente  funzionali  all'avvio  del  sistema  di   bilanciamento

secondo l'assetto transitorio di cui all'art.  2,  comma  2.1,  della

deliberazione 312/2016/R/GAS prima citata che prevede che, nelle more

delle modifiche alla Disciplina per la gestione dei  mercati  di  cui

agli articoli 6 e 7 del TIB, i  medesimi  mercati  siano  organizzati

nell'ambito del Regolamento della PB-GAS;

  Vista la lettera dell'11 ottobre  2016  n.  0027641  del  Ministero

dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per  la   sicurezza

dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale

e' stato richiesto  all'Autorita'  il  parere  sulle  modifiche  alla

Disciplina di cui al punto precedente;

  Vista la deliberazione  dell'Autorita'  n.  586/2016/I/Gas  recante

«Parere al Ministro dello sviluppo  economico  sulla  modifica  della

disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore  dei

Mercati  Energetici»  con  la  quale  e'  stato  espresso  il  parere

favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate;

  Considerato  che  e'  necessario  dare  rapidamente  attuazione  al

Regolamento che ha istituito il codice di rete a livello europeo  per

il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri, sia

per armonizzare la disciplina del bilanciamento  a  livello  europeo,

sia per introdurre uno strumento di maggiore efficienza e  di  minori

costi per gli operatori e, possibilmente, anche per i consumatori  di

gas naturale;

  Considerato  che  le   modifiche   alla   Disciplina   strettamente

funzionali all'avvio del nuovo sistema di bilanciamento di  cui  alla

deliberazione 312/2016/R/GAS che, in  particolare,  prevede  che  SRG

effettui  le  proprie  azioni  di  bilanciamento  presso   il   MGAS,

assicurano il rispetto  dei  principi  di  neutralita',  trasparenza,

obiettivita' ai quali il GME deve  uniformarsi  nell'esercizio  delle

proprie funzioni di Gestore del mercato del gas naturale;

  Considerato che il GME garantisce  la  necessaria  terzieta'  nella

gestione  dei  mercati  con  lo  svolgimento   delle   attivita'   di

monitoraggio e vigilanza di cui al regolamento UE 1227/2011  inerente

l'integrita' e la trasparenza  dei  mercati  energetici  all'ingrosso

(c.d. REMIT) anche rispetto all'operativita' sul MGAS  di  SRG  quale

responsabile del bilanciamento;

  Considerato che  le  modifiche  trasmesse  dal  GME  devono  essere

approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina,  secondo

la procedura di modifica urgente;




                              Decreta:

                               Art. 1
             Approvazione delle modifiche alla Disciplina

  1. Le modifiche urgenti  alla  Disciplina,  trasmesse  dal  GME  al

Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per   la

sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche  in

data 29 settembre 2016 ed in  vigore  dal  30  settembre  2016,  sono

approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina medesima.

Il testo delle modifiche approvate alla citata Disciplina e' allegato

al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

                              Art. 2
                Disposizioni finali, entrata in vigore

  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data

della citata sua pubblicazione.

Allegati

D.M. 16 novembre 2016

Testo disciplina

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

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