Idoneità dei verificatori: i chiarimenti del MinLavoro

L'idoneità dei verificatori e le loro caratteristiche tecnico-professionali sono fondamentali per garantire la sicurezza degli operatori. La circolare n. 22 del 29 luglio 2015 del ministero chiarisce alcuni dubbi.
 Idoneità dei verificatori

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

"Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali"

Circolare n. 22 del 29 luglio 2015

Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". 

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I. 11 aprile 2011, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso. 

Tale personale, secondo quanto previsto al punto l, lettera d), dell' Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

La suddetta esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'attività di addestramento come verificatore - adeguatamente riportata nel proprio curriculum vitae - che si articola nel modo seguente: 

a) affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un "soggetto abilitato", che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del" Verificatore" sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: "Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto) 

b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti; 

c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento. 

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