Idrocarburi: il disciplinare sulle licenze minerarie

Anche profili di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro nel D.M. 7 dicembre 2016 sul rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

Pubblicato il disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella piattaforma continentale.

In particolare, all'interno del decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016 (in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78) non mancano elementi riconducibili alla tutela ambientale e alla sicurezza sul lavoro.

Tra i primi rientrano:

  • la subordinazione a valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo ai fini del conferimento delle licenze;
  • la commisurazione di idonee fidejussioni bancarie al valore delle opere di recupero ambientale;
  • il rispetto di standard di salvaguardia ambientale in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

mentre l'art. 11 «Disposizioni per la sicurezza degli impianti e  delle  lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio» richiama in più parti il D.Lgs. n. 81/2008.

Di seguito il testo integrale del D.M. 7 dicembre 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 dicembre 2016 

Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei  titoli  minerari

per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi  e

gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma

continentale. (17A02414)

               in gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78
            

Capo I
Finalita', ambito di applicazione e definizioni

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di

carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione

delle miniere;

  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e

coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e,  in  particolare,

l'art. 40  che  istituisce,  alle  dipendenze  dell'allora  Ministero

dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli

idrocarburi avente la  competenza  specifica  per  la  materia  degli

idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.

128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;

  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla  ricerca

e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi   nel   mare

territoriale e nella piattaforma continentale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.

886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle

mineraria e delle cave, contenute nel decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di

prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel  mare

territoriale e nella piattaforma continentale;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,

recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto

di accesso ai documenti amministrativi;

  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione

del piano energetico nazionale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei

permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di

idrocarburi in terraferma ed in mare;

  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di

attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute

dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della

direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori

nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di

attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di

rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,

ricerca e coltivazione di idrocarburi;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e  successive

modificazioni,  che  ha   dettato   nuove   disposizioni   circa   il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  che  ha

dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione

della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato

interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17  maggio

1999, n. 144;

  Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro  dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, le regioni e le  Province  autonome

di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali  da  adottare  per

l'intesa  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,  in  materia  di   funzioni

amministrative relative a  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di

idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;

  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore

energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle

disposizioni vigenti in materia di energia;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale, e le successive modificazioni, intervenute  in

particolare con il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.

78 recante il regolamento per il riordino  degli  organismi  operanti

presso il Ministero dello sviluppo economico,  che  ha  istituito  la

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);

  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione

dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  recante  norme  in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni

integrative e correttive;

  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia

di energia;

  Visto il decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  recante

riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione  delle

risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23

luglio 2009, n. 99 che, in  particolare,  all'art.  1,  comma  7,  ha

disposto  l'aggiunta,  alla  denominazione   di   Ufficio   nazionale

minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»;

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  recante  disposizioni

urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo  e  successive

modifiche;

  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con

modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  recante  misure

urgenti per la crescita del Paese;

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  recante  misure

urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere

pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle attivita' produttive e successive modifiche;

  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge

di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, commi 552 e 553  che

modificano l'art.  57  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito con modificazioni, dalla legge  n.  35/2012,  al  fine  di

semplificare  la   realizzazione   delle   opere   strumentali   alle

infrastrutture energetiche strategiche e  di  promuovere  i  relativi

investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali;

  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105  di  attuazione

della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo  del  pericolo  di

incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145  di  attuazione

della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni  in  mare

nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di

stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239,  240,  241  e

242;

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5

dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero

dello sviluppo economico;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio

2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di

livello non generale;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo

2015  recante  aggiornamento  del  disciplinare  tipo  in  attuazione

dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

  Visto il decreto direttoriale 15  luglio  2015,  recante  procedure

operative di attuazione del decreto  ministeriale  25  marzo  2015  e

modalita' di svolgimento delle attivita' di  prospezione,  ricerca  e

coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei   relativi

controlli;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre

2015 con il quale sono state delegati al direttore  generale  per  la

sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  i

compiti e le risorse  finanziarie  necessari  all'espletamento  delle

funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico  delle

risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle  licenze

e la gestione dei ricavi, in  base  a  quanto  disposto  dal  decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 145;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre

2015 recante modifiche al decreto  ministeriale  17  luglio  2014  di

individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre

2016 con cui e' stata ricostituita la  CIRM,  riorganizzando  le  tre

Sezioni: la Sezione a) e b) sono state  mantenute  nell'ambito  della

Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG)  e

la Sezione c) e' stata invece assegnata alla Direzione  generale  per

la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche

(di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite;

  Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento  del  disciplinare

tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo

2015, per tenere conto delle nuove norme in  materia  di  prospezione

ricerca e coltivazione di idrocarburi


                              E m a n a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1
                  Finalita' e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del

Ministero, le modalita' di conferimento dei titoli concessori  unici,

dei permessi di  prospezione,  di  ricerca  e  delle  concessioni  di

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella  terraferma,  nel

mare  territoriale  e  nella  piattaforma  continentale,  nonche'  le

modalita' di  esercizio  delle  attivita'  nell'ambito  degli  stessi

titoli minerari.

                               Art. 2
                             Definizioni

  a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente  le

attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge

n. 9/1991;

  b)  «permesso  di  ricerca»:  titolo  esclusivo  che  consente   le

«attivita' di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6  della  legge

n. 9/1991 e s.m.i.;

  c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente  le

attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di  idrocarburi

liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art.  9  della  legge  n.

9/1991 e s.m.i.;

  d) «attivita' di prospezione»:  attivita'  consistente  in  rilievi

geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con  qualunque

metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad

eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad  accertare

la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;

  e)  «attivita'  di  ricerca»:  insieme   delle   operazioni   volte

all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,

comprendenti  le  attivita'  di  indagini  geologiche,   geotecniche,

geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo

e mezzo, nonche'  le  attivita'  di  perforazione  meccanica,  previa

acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1,  commi  78  e  80

della legge n. 239/2004, come sostituiti dall'art. 27 della legge  n.

99/2009;

  f) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie

per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;

  g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario  esclusivo  per  la

ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito

ai sensi dell'art.  38,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  133/2014,

convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla  base  di

un programma generale dei lavori, articolato in  una  prima  fase  di

ricerca e in una successiva fase di coltivazione;

  h) «fase di ricerca»: nell'ambito  del  titolo  concessorio  unico,

fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni  volte

all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,

comprendenti  le  attivita'  di  indagini  geologiche,   geotecniche,

geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo

e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche;

  i) «fase  di  coltivazione»:  nell'ambito  del  titolo  concessorio

unico, insieme delle  operazioni  necessarie  per  la  produzione  di

idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il  riconoscimento  del

rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase;

  j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da  uno

o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente

ed economicamente la coltivazione mineraria;

  k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le  risorse  minerarie

del Ministero dello sviluppo economico,  istituita  con  decreto  del

Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;

  l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato  italiano  esercita

la  propria  sovranita'  costituito  dalle   acque   interne,   acque

territoriali, acque della zona economica  esclusiva,  della  zona  di

protezione ecologica e della piattaforma continentale, come  indicate

dallo Stato italiano, conformemente alla  convenzione  delle  Nazioni

Unite sul diritto del mare del 10  dicembre  1982,  ratificata  dalla

legge 2 dicembre 1994 n. 689;

  m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello  sviluppo

economico, individuate in base alle competenze definite  nel  decreto

direttoriale di cui all'art. 20, comma 6;

  n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali  di  coltivazione

di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi  subordinata

alla   dimostrazione   dell'assenza   di   effetti   di    subsidenza

dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli

insediamenti  antropici  di  cui  all'art.  8,   comma   1-bis,   del

decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni  dalla  legge

n. 133/2008 e s.m.i.;

  o) «Regione»: Regione a statuto  ordinario  con  cui  il  Ministero

perviene ad intesa per le determinazioni da assumere  in  materia  di

prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;

  p)  «Sezione  UNMIG»:  uffici  dirigenziali  della  DGS-UNMIG   del

Ministero nonche' autorita' di  vigilanza  per  l'applicazione  delle

norme di polizia mineraria, in materia di  sicurezza  dei  luoghi  di

lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita'

minerarie di prospezione, ricerca  e  coltivazione,  ai  sensi  degli

articoli 4 e  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

128/1959, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  886/1979,

dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell'art.

13 del decreto legislativo  n.  81/2008,  competenti  in  materia  di

gestione   tecnica   delle   attivita'   di   prospezione,   ricerca,

coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;

  q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni  in  mare

nel settore degli idrocarburi, istituito ai  sensi  dell'art.  8  del

decreto legislativo n. 145/2015;
 
Capo II

Modalita' per il conferimento del permesso di prospezione, permesso

di ricerca e concessione di coltivazione, del titolo concessorio

unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo

concessorio unico

                               Art. 3
            Rilascio titoli minerari, durata, proroghe

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente  della

Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge  n.

133/2014, convertito con modificazioni dalla legge  n.  164/2014,  le

operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono

svolte a seguito del conferimento di un titolo  minerario.  I  titoli

minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca,  la

concessione di coltivazione e il titolo concessorio unico.

  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e

delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari  di

cui al comma 1 sono rilasciati con decreto  del  Ministero,  d'intesa

con la regione interessata per  i  titoli  in  terraferma,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239/2004, secondo  le

modalita' stabilite con decreto  direttoriale  di  cui  all'art.  20,

comma 6,  del  presente  decreto.  Per  i  permessi  di  ricerca,  le

concessioni di coltivazione e i titoli concessori  unici  a  mare  il

Ministero richiede al Comitato il parere di cui all'art. 4, comma  5,

del decreto legislativo n. 145/2015 e  puo'  richiedere  al  Comitato

anche il parere di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto.

  3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art.

12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994,

la concessione e' accordata al titolare del permesso di  ricerca  che

abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o  gassosi  nel  caso   siano

soddisfatte le condizioni di cui agli articoli citati.

  4. Qualora  il  titolare  abbia  rinvenuto  idrocarburi  liquidi  o

gassosi nell'ambito del  titolo  concessorio  unico  e  ricorrano  le

stesse condizioni previste per il conferimento della  concessione  di

coltivazione, agli art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e 12, comma

1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  484/1994,  il

Ministero riconosce il  rinvenimento  di  idrocarburi  e  attesta  il

passaggio dalla fase di ricerca alla fase di coltivazione,  definendo

la superficie interessata dal rinvenimento e asservita  all'attivita'

di coltivazione.

  5. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e  6,  della  legge  n.  9/1991  e

dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  n.  625/1996  e

s.m.i., il permesso di ricerca ha durata di  sei  anni;  il  titolare

puo' ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art.  6,  comma

6, della  legge  9/1991  un'ulteriore  proroga  per  un  periodo  non

superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui

agli articoli citati.

  6. Ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.

625/1996 e s.m.i. e dell'art. 9, comma 8, della legge n.  9/1991,  la

concessione di coltivazione ha durata non superiore a venti anni;  il

titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci  anni  e  ad

ulteriori proroghe, non superiori a cinque anni ciascuna, nei  limiti

della durata di vita utile del giacimento, purche' siano  soddisfatte

le condizioni di cui agli articoli citati.

  7. Ai sensi dell'art. 34, comma 19, del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla  legge  17  dicembre

2012, n. 221, i titoli abilitativi di cui al comma 1, qualora in base

a  quanto  previsto  dalle  rispettive  leggi  di  riferimento  venga

presentata istanza  di  proroga,  devono  intendersi  automaticamente

prorogati fino al  completamento  del  procedimento  di  conferimento

della  proroga  stessa.  Durante   tale   periodo   potranno   essere

autorizzate le attivita' previste dal  programma  lavori  del  titolo

abilitativo oggetto di proroga.

  8. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge  n.  133/2014,

convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  164/2014,  il  titolo

concessorio unico si articola in una prima  fase  di  ricerca  a  cui

segue, in caso di  rinvenimento  di  un  giacimento  tecnicamente  ed

economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero,  la  fase  di

coltivazione e la fase di ripristino finale. La fase  di  ricerca  ha

durata di sei anni, al termine della quale il Ministero, con  proprio

decreto, puo' ridurre la superficie del titolo concessorio unico alla

sola superficie asservita all'attivita' di  coltivazione  di  cui  al

comma 4. La fase di coltivazione ha durata  non  superiore  a  trenta

anni, cui segue la fase di ripristino finale.

  9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di

cui al comma 1 e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite  apposita

conferenza di servizi,  nel  cui  ambito  e'  svolta  la  valutazione

d'impatto  ambientale  o,  per  il  titolo  unico,   la   valutazione

ambientale  preliminare  del  programma  lavori  complessivo,  ed  e'

acquisita l'intesa di cui al comma 2.

  10. I progetti di opere e gli  interventi  relativi  alla  fase  di

ricerca ed alla fase di coltivazione  del  titolo  concessorio  unico

sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nel rispetto della

normativa dell'Unione europea e secondo le modalita' e le  competenze

previste dalla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

  11. La documentazione da allegare alle istanze per il  conferimento

dei titoli unici o alle istanze per la conversione  in  titoli  unici

gia' presentate ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge  n.

133/2014, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  164/2014,

dovra' essere presentata al Ministero entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore del decreto direttoriale  di  cui  all'art.  20,

comma 6.

  12. Nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza  e  la  data

del rilascio da parte del Ministero del provvedimento di  conversione

in  titolo  unico,  restano   in   vigore   tutti   i   provvedimenti

autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli  ed  alle

istanze originari che si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici

o richieste di  titolo  unico.  In  tale  periodo  il  titolare  puo'

svolgere tutte le attivita' previste ed autorizzate, nell'ambito  del

titolo originario, alla data dell'istanza di  conversione  in  titolo

unico.
 
                               Art. 4
  Requisiti di ordine generale e capacita'  tecnica  ed  economica  del
                              richiedente

 1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni

di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  i   titoli

concessori  unici  sono  accordati  agli  enti  di  cui  al   decreto

legislativo  n.  625/1996  e  s.m.i.  (persona  fisica  o  giuridica,

pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di

requisiti di  ordine  generale,  capacita'  tecniche,  economiche  ed

organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi  presentati

e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia  o

in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a  condizioni  di

reciprocita', ad enti di altri Paesi, secondo  quanto  stabilito  con

decreto direttoriale di  cui  all'art.  20,  comma  6,  del  presente

decreto.

  2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie  o

assicurative  di  cui  all'art.  38,  comma   6,   lettera   c)   del

decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni  dalla  legge

n. 164/2014, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale

previste nel programma lavori presentato,  sono  specificate  con  il

decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.

  3. Ai  sensi  dell'art.  38,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.

133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, per i

titoli unici e per gli altri titoli minerari, il  rilascio  di  nuove

autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' e' subordinato alla

dimostrazione, da parte della societa' richiedente, dell'esistenza di

tutte le garanzie economiche per coprire  i  costi  di  un  eventuale

incidente durante le attivita', commisurati a  quelli  derivanti  dal

piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi  dei

rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo  le

modalita' specificate nel decreto direttoriale di  cui  all'art.  20,

comma 6.

  4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui al comma  3,  puo'

fare  riferimento  alla  totalita'  delle  attivita'   previste   nel

programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo.  In  tal

caso all'atto dell'esecuzione  di  ogni  singola  opera  deve  essere

confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate.

  5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui  al  comma

2, nonche' le garanzie di cui  al  comma  3,  sono  presentate  dalla

societa' titolare entro un  anno  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto.

  6. L'accertamento dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  e'  svolto

nell'ambito  del  procedimento  di  conferimento  del  titolo,  prima

dell'avvio dell'esame  tecnico  dell'istanza,  secondo  le  modalita'

stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.

                               Art. 5
 Decadenza del titolare,  revoca  e  cessazione  del  permesso,  della
  concessione e del titolo concessorio unico

  1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso  di

prospezione o di ricerca, della concessione  di  coltivazione  o  del

titolo concessorio unico quando:

    a) il titolare non adempia agli obblighi imposti  con  l'atto  di

conferimento;

    b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute  nel

presente decreto od impartite dal Ministero  o  dalle  Sezioni  UNMIG

territorialmente competenti;

    c)  sia  stata  omessa  richiesta  al   Ministero   di   apposita

autorizzazione in tutti i casi previsti;

    d) non siano stati corrisposti il  canone,  i  tributi  e  quanto

altro stabilito dal decreto di conferimento.

  2. Per le attivita' a mare, il Ministero valuta  l'opportunita'  di

revocare la licenza anche sulla base delle informazioni del  Comitato

di cui all'art. 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  145/2015  e

comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire  la  sicurezza

delle operazioni.

  3. La pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero,

sentito il titolare e previo parere della CIRM.

  4. In caso di  pronuncia  di  decadenza  di  cui  al  comma  3,  il

Ministero  provvede  all'attribuzione   ad   altro   titolare   della

concessione o del titolo concessorio unico in  fase  di  coltivazione

secondo modalita' di gara ovvero, in caso di non  economicita'  della

coltivazione, ne dispone la revoca previo  ripristino  a  carico  del

titolare.

  5. Il permesso di prospezione e di ricerca,  la  concessione  e  il

titolo concessorio unico cessano:

    a) per scadenza del termine;

    b) per rinuncia;

    c) per decadenza del titolare;

    d) qualora al termine della  fase  di  ricerca,  nell'ambito  del

titolo concessorio unico, non sia stato riconosciuto dal Ministero il

rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente

coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n.

133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014.

  6. In caso di decadenza o rinuncia totale o  parziale  e'  comunque

dovuto il canone per l'anno in corso.

  7.  Tutti  i  dati  (grezzi  ed  elaborati)  relativi  ai   rilievi

geochimici,  geofisici  e  geologici,  ai   sondaggi   geotecnici   e

geognostici e sulle perforazioni,  acquisiti  nell'ambito  di  titoli

cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministero  entro  6  mesi

dalla cessazione del titolo. Per le finalita' di  interesse  pubblico

individuate  dal  Ministero,  tali  dati  possono  essere   messi   a

disposizione degli operatori,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal

decreto direttoriale di  cui  all'art.  20,  comma  6,  del  presente

decreto.

  8. Il titolare della concessione o  del  titolo  concessorio  unico

nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione  della  stessa

per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, e' costituito

custode,  a  titolo  gratuito,  del  giacimento  e   delle   relative

pertinenze sino al ripristino dei  luoghi  ed  alla  restituzione  ai

proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti,  alla

riconsegna degli stessi allo Stato.

  9. Ai  fini  della  cancellazione  del  titolo  minerario  e  della

relativa pubblicita' sul BUIG, la Sezione UNMIG competente attesta la

cessazione dell'attivita' mineraria, previo accertamento che tutti  i

pozzi afferenti al titolo minerario risultano chiusi  minerariamente,

le aree pozzo e quelle di  raccolta  e  trattamento  risultano  prive

delle installazioni di superficie e, nel caso di  attivita'  offshore

delle piattaforme, le condotte di collegamento interrate  sono  state

bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi.

Capo III
Esercizio del titolo

                               Art. 6
 Concessioni  di  stoccaggio  di  gas  naturale   e   concessioni   di
                     coltivazione di idrocarburi

  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto

legislativo n. 164/2000, su una stessa area  possono  coesistere  una

concessione di stoccaggio di  gas  naturale  ed  una  concessione  di

coltivazione di idrocarburi, o un titolo concessorio unico nella fase

di coltivazione, relative a distinti livelli nel sottosuolo.

  2. Gli impianti della concessione  di  coltivazione  o  del  titolo

concessorio unico nella fase di coltivazione di cui al comma 1 devono

essere  distinti  e  indipendenti  da  quelli  della  concessione  di

stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.

                               Art. 7
                  Modifiche al programma dei lavori

  1. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una

concessione di coltivazione, o di un  titolo  concessorio  unico,  in

caso di necessita' di integrazioni o modificazioni  significative  al

programma di ricerca, sviluppo o  coltivazione  e  comunque  tali  da

modificare  il  profilo  di   produzione   e   il   quadro   emissivo

originariamente previsto,  e'  tenuto  a  presentare  preventivamente

istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero.

  2. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una

concessione di coltivazione, o di un  titolo  concessorio  unico  non

puo'   sospendere   o   modificare   il   programma   lavori    senza

giustificazione tecnica o riconosciuta  causa  di  forza  maggiore  o

senza la preventiva  autorizzazione  del  Ministero,  secondo  quanto

previsto nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.

  3. Le attivita'  finalizzate  a  migliorare  le  prestazioni  degli

impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la  perforazione  e

la reiniezione  delle  acque  di  strato  o  della  frazione  gassosa

estratta in giacimento, se effettuate a partire da impianti esistenti

e nel rispetto dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di

lavoro gia' approvati,ai sensi dell'art. 1,  comma  82-sexies,  della

legge n. 239/2004, sono soggette ad autorizzazione  rilasciata  dalle

Sezioni  UNMIG  competenti  per  territorio,  secondo  le   modalita'

stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20,  comma  6.  Le

autorizzazioni relative alla reiniezione  delle  acque  di  strato  o

della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con  la

prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie  a  garantire  che

esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad  altri

ecosistemi.

  4. Le attivita' di straordinaria manutenzione degli impianti e  dei

pozzi che non comportino modifiche  impiantistiche  sono  soggette  a

comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione  UNMIG  competente

per territorio. Nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6,

sono  stabiliti  gli  interventi  e  le  tipologie  di  attivita'  da

classificare quali manutenzione straordinaria.

  5. Le modifiche non significative degli impianti che non comportano

variazione alle misure di  protezione  e  prevenzione  incendio  sono

soggette al silenzio  assenso  della  Sezione  UNMIG  competente  per

territorio, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di

cui all'art. 20, comma 6.


                               Art. 8
 Giacimenti che si estendono oltre la  linea  di  delimitazione  della
                 piattaforma continentale nazionale

  1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da

ambo  le  parti  della  linea  di  delimitazione  della   piattaforma

continentale con altro Stato frontista, con  la  conseguenza  che  il

giacimento puo' essere razionalmente coltivato con  programma  unico,

il titolare rivolge istanza al Ministero per la piu' opportuna azione

diplomatica presso le autorita' dello Stato frontista, per  convenire

le modalita' di coltivazione del giacimento medesimo.


                               Art. 9
 Attivita' di coltivazione nel mare territoriale e  nella  piattaforma
  continentale   mediante   utilizzo   delle   migliori    tecnologie
  disponibili

  1. Al fine di tutelare le risorse nazionali  idrocarburi  in  mare,

assicurare il relativo gettito fiscale allo  Stato  e  valorizzare  e

provare in campo l'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  disponibili

nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del  divieto

di prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  ai  sensi

dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n.  112/2008,  convertito

con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i., il Ministero,  di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per  un

periodo  non  superiore  a  cinque  anni,  progetti  sperimentali  di

coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti  posti  in

prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi  rivieraschi  oggetto   di

attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  previo

espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che

dimostri  l'assenza   di   effetti   di   subsidenza   sulla   costa,

sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici.

  3. Il progetto e'  corredato  di  studio  tecnico  scientifico  che

dimostri l'assenza di effetti di cui al comma  2  e  del  progetto  e

programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto  il  controllo

del Ministero e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare. L'autorizzazione alla sperimentazione  di  cui

al comma 1 decade qualora nel corso delle attivita' vengano accertati

fenomeni di subsidenza sulla costa causati dalle stesse attivita'.

  4. Alla scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, il  periodo

di sperimentazione puo' essere prorogato per  un  periodo  di  cinque

anni, se si accerta, con le stesse modalita' di controllo di  cui  al

comma 3, che le attivita' non hanno prodotto fenomeni  di  subsidenza

sulla costa.

                               Art. 10
                       Responsabilita' per danni

  1. I titolari di permessi o di concessioni o di titoli unici devono

risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della  loro  attivita'.

Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a  favore  dei

proprietari  dei  terreni  per  le  opere  effettuate   anche   fuori

dell'ambito dei permessi, delle concessioni e dei  titoli  concessori

unici, ai  sensi  degli  articoli  10  e  31  del  regio  decreto  n.

1443/1927.

                               Art. 11
 Disposizioni per la sicurezza degli impianti e  delle  lavorazioni  e
               garanzie di continuita' dell'esercizio

  1. Le  operazioni  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  sono

eseguite nel rispetto delle norme di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 128/1959, nonche' nel rispetto delle norme di cui

ai decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008 e,  per  i  titoli  a

mare, delle norme di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica

n. 886/1979 e al decreto legislativo n. 145/2015.

  2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  n.  81/2008,  la

vigilanza sull'applicazione della vigente  normativa  in  materia  di

sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  dei

lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e

coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti  polizia  giudiziaria

e' svolta, per quanto di specifica competenza, dalle Sezioni UNMIG.

  3. La vigilanza sull'applicazione  da  parte  degli  operatori  del

decreto legislativo n. 145/2015 e'  svolta  dal  Comitato,  ai  sensi

dell'art. 8, comma 3, lettera b) del decreto medesimo.

  4. Il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una

concessione di coltivazione, o di un titolo  concessorio  unico  deve

fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato  i  mezzi  per

effettuare  ispezioni  sui  luoghi  delle  operazioni  e  presso  gli

impianti destinati  ad  operare  in  Italia.  Nei  casi  in  cui  sia

richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal

presente disciplinare tipo o dal decreto direttoriale di cui all'art.

20, comma 6, resta ferma la facolta' da parte delle Sezioni UNMIG  di

disporre, a carico del richiedente,  l'effettuazione  preliminare  di

sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

  5. Il titolare di un permesso di prospezione, o di  ricerca,  o  di

una concessione di coltivazione, o di  un  titolo  concessorio  unico

deve fornire al Ministero  le  informazioni  richieste  di  carattere

economico e tecnico relative alla propria attivita'.

  6. L'esplorazione, l'estrazione e la  coltivazione  di  idrocarburi

sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo  n.  105/2015,

ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico  o

termico e del deposito ad  esse  relativo  che  comportano  l'impiego

delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto.

  7. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono

nel  rispetto  di  ogni  altra  prescrizione  imposta   dalle   altre

amministrazioni interessate, ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive

competenze.

  8. Nel  caso  di  evento  che  provochi  interruzioni  o  modifiche

significative allo svolgimento dell'attivita' di prospezione, ricerca

e coltivazione di idrocarburi,  non  dipendente  dalla  volonta'  del

titolare di un permesso di  prospezione,  o  di  ricerca,  o  di  una

concessione di  coltivazione,  o  di  un  titolo  concessorio  unico,

l'operatore deve dare comunicazione tempestiva al Ministero.


                               Art. 12
                           Attivita' vietate

  1. Ai sensi dell'art. 38, comma  11-quater,  del  decreto-legge  n.

133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014,  sono

vietati la ricerca e l'estrazione di shale  gas  e  shale  oil  e  il

rilascio dei relativi titoli minerari. E' vietata  qualunque  tecnica

di iniezione in pressione nel sottosuolo  finalizzata  a  produrre  o

favorire la fratturazione  delle  formazioni  rocciose  in  cui  sono

intrappolati lo shale gas e lo shale oil.


                               Art. 13
                              Monitoraggi
  1. Il Ministero,  nell'ambito  dei  provvedimenti  di  conferimento

delle concessioni di coltivazione e nell'attestazione  del  passaggio

di  fase  dei  titoli  concessori  unici,  prevede  l'attuazione   di

programmi di monitoraggio della sismicita',  delle  deformazioni  del

suolo e delle pressioni di poro ed i relativi interventi  secondo  le

specifiche  tecniche  piu'  avanzate  come   definite   nel   decreto

direttoriale  di  cui  all'art.  20,  comma  6.  Tali   misure   sono

progressivamente applicate anche alle attivita' in corso di esercizio

dopo un idoneo periodo di sperimentazione e verifica in campi pilota.

  2.  Gli  «Indirizzi  e  linee  guida  per  il  monitoraggio   della

sismicita', delle deformazioni del suolo e delle  pressioni  di  poro

nell'ambito delle attivita' antropiche»  predisposto  dal  Gruppo  di

lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del  Presidente  della

CIRM e pubblicato sul sito internet della DGS-UNMIG sono  considerati

specifiche tecniche avanzate.

                               Art. 14
           Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione
             di idrocarburi e le relative autorizzazioni

  1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e   coltivazione   di

idrocarburi e  le  relative  opere  previste  nei  programmi  lavori,

incluse  le  opere  strumentali   alle   infrastrutture   energetiche

strategiche ed allo sfruttamento dei titoli  minerari,  anche  quando

localizzate  al  di  fuori  del  perimetro   delle   concessioni   di

coltivazione o dei titoli unici  in  fase  di  coltivazione  sono  di

pubblica utilita'. Il rilascio dei relativi titoli minerari comprende

la dichiarazione di pubblica  utilita',  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.  Nel  caso

in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti

urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto  di

variante urbanistica.


                               Art. 15
 Attivita' consentite all'interno del perimetro delle  aree  marine  e
  costiere protette e nelle dodici miglia dal  perimetro  esterno  di
  tali aree e dalle linee di costa nazionale

  1. Fermo restando  il  divieto  di  conferimento  di  nuovi  titoli

minerari nelle aree marine e costiere protette e nelle 12 miglia  dal

perimetro esterno di tali aree e dalle linee di costa lungo  l'intero

perimetro costiero nazionale, ai sensi dell'art.  6,  comma  17,  del

decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art.  1,  comma

239, della legge n. 208/2015, sono consentite, nelle  predette  aree,

le attivita' da svolgere  nell'ambito  dei  titoli  abilitativi  gia'

rilasciati,  anche   apportando   modifiche   al   programma   lavori

originariamente approvato, funzionali a garantire  l'esercizio  degli

stessi, nonche' consentire il recupero delle riserve  accertate,  per

la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento  della

coltivazione,  nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza   e   di

salvaguardia ambientale.

  2. Sono sempre consentite le attivita' di manutenzione  finalizzate

all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli  impianti

e alla tutela dell'ambiente e  le  operazioni  finali  di  ripristino

ambientale.

  3. Possono essere inoltre autorizzate:

    a) le attivita' funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento

del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in

sede di conferimento o di proroga del titolo minerario,  compresa  la

costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo  e  coltivazione

necessarie all'esercizio;

    b)  gli  interventi  sugli  impianti  esistenti,   destinati   al

miglioramento  degli  standard  di  sicurezza   e   di   salvaguardia

ambientali.


                              Art. 16
                    Verifica esecuzione programmi

  1. Il  Ministero,  per  la  tutela  del  giacimento,  puo'  imporre

particolari prescrizioni sia all'atto  del  conferimento  del  titolo

minerario   che   successivamente,   qualora   dall'esercizio   della

concessione,  o  del  titolo  concessorio   unico   nella   fase   di

coltivazione, nonostante l'osservanza di tutti gli  obblighi  imposti

dal presente disciplinare e dal decreto direttoriale di cui  all'art.

20, comma 6, derivi pregiudizio al giacimento stesso.


                               Art. 17
                   Conseguenza degli inadempimenti

  1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente  disciplinare  e'

motivo di decadenza del titolare secondo quanto  stabilito  dall'art.

5.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 18
                       Rapporti Stato-Regioni

  1. Nei procedimenti  del  presente  decreto  in  cui  e'  richiesta

l'intesa con le Regioni, in  caso  di  mancato  raggiungimento  della

stessa, si provvede con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma

3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.


                               Art. 19
 Canoni e aliquote del prodotto di coltivazione nell'ambito del titolo
                          unico concessorio

  1. Il titolare del  titolo  concessorio  unico  deve  corrispondere

anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata del titolo, un

canone relativo alla superficie  dell'area  asservita  alla  fase  di

ricerca con le stesse modalita' previste  dall'art.  18  del  decreto

legislativo n. 625/1996 e s.m.i. per il permesso  di  ricerca  ed  un

canone relativo alla superficie  dell'area  asservita  alla  fase  di

coltivazione, con le  stesse  modalita'  previste  dall'art.  18  del

decreto legislativo n. 625/96 per la concessione di coltivazione.

  2. Per le produzioni ottenute durante la fase di  coltivazione,  il

titolare del titolo  concessorio  unico  e'  tenuto  a  corrispondere

annualmente allo Stato il valore di un'aliquota  del  prodotto  della

coltivazione con le  modalita'  previste  dal  art.  19  del  decreto

legislativo n. 625/1996 e s.m.i.


                               Art. 20
                   Disposizioni transitorie e finali

  1. Il  presente  decreto,  che  sostituisce  il  disciplinare  tipo

approvato con decreto 25 marzo 2015, si applica  ai  titoli  minerari

vigenti, ai procedimenti in corso  o  attivati  successivamente  alla

data di pubblicazione del presente decreto sul BUIG e nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

  2. E' abrogato il  decreto  ministeriale  25  marzo  2015,  recante

«Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art.  38  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

  3. Nelle more dell'emanazione del decreto direttoriale  di  cui  al

comma 6, si applica il decreto direttoriale 15 luglio 2015 «Procedure

operative di attuazione del decreto  ministeriale  25  marzo  2015  e

modalita' di svolgimento delle attivita' di  prospezione,  ricerca  e

coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei   relativi

controlli».

  4. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal  presente

decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in  alternativa,

ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  6. Con uno o piu' decreti direttoriali sono disposte  le  procedure

operative di attuazione della presente disciplina e le  modalita'  di

svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.

  7. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Allegati

D.M. 7 dicembre 2016

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