Il caso dell’acciaieria di Torino: escluso l’omicidio volontario

A distanza di circa cinque mesi la Corte di Cassazione ha depositato le tanto attese motivazioni della sentenza sul caso di una acciaieria di Torino in cui si era verificato un incendio la cui esplosione aveva causato la morte di alcuni operai; nelle oltre duecento pagine del provvedimento 18 settembre 2014, n. 38343, le Sezioni Unite hanno così motivato, con una particolare chiarezza espositiva, la decisione che, nel confermare le responsabilità degli imputati, ha seguito, tuttavia, l’orientamento tanto contestato espresso dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza 28 febbraio 2013, nella quale è stato derubricato il reato ascritto all’amministratore delegato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l’«aggravante della colpa cosciente». Tuttavia, al di là di questo, un altro aspetto molto importante è che la S.C. ha efficacemente ricostruito e ulteriormente specificato i principi fondamentali sui quali si regge attualmente la disciplina antinfortunistica, tanto che la sentenza n. 38343/2014 può essere considerata come un vero manuale di diritto penale del lavoro; infatti, i giudici di legittimità, non solo hanno affrontato la delicata questione di diritto attinente il passaggio da omicidio volontario a omicidio colposo e, dunque, il difficile e delicato rapporto tra dolo eventuale e colpa cosciente, ma si sono soffermati, lungamente, anche su altri delicati profili come il rapporto tra normazione e progresso scientifico-tecnologico, l’applicazione del delicato principio di effettività, la delega di funzione, le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e la responsabilità degli organi societari e della stessa società alla luce del D.Lgs. n. 231/2001. Molto importanti sono anche gli orientamenti espressi sulla posizione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sul suo coinvolgimento, di fatto, nelle attività direttivo-operative all’interno dell’azienda di cui da tempo si discute in dottrina circa la compatibilità con il ruolo attribuito a questa figura dal D.Lgs. n. 81/2008 (articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 22/2014).

new-logo-ASLa vicenda processuale

La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, è tristemente nota ma la sua particolare delicatezza ha spinto la S.C. a procedere preliminarmente a una minuziosa ricostruzione dei fatti che risalgono a poco dopo la mezzanotte del 5 dicembre 2007 nello stabilimento di Torino di un’azienda di produzione di acciai speciali, in cui si era sviluppato un incendio che era costato la vita a sette operai a causa delle gravi ustioni riportate e per la quale erano stati imputati l’amministratore delegato, i membri del comitato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio (si veda la tabella 1).

Nella ricostruzione della dinamica dell’incendio e delle condizioni lavorative, la S.C. ha precisato che sostanzialmente non è controverso «lo sviluppo delle contingenze che determinarono l’innesco e lo sviluppo dell’incendio»; infatti, il tragico rogo si è verificato sulla linea denominata APL5 dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio, in cui i rotoli provenienti dalla fase di laminazione erano giunti intrisi di olio trattenuto tra le spire e nella apposita carta di separazione (carta interspira) alla quale seguiva la centratura, operazione «importante e manuale».

Le cause che avevano determinato l’innesco e lo sviluppo dell’incendio secondo i giudici sono riconducibili allo sfregamento, per alcuni minuti, del nastro di acciaio in lavorazione contro i bordi dell’impianto posto alla quota di 3 metri, con il conseguente surriscaldamento con scintille, l’appiccamento delle fiamme su carta e olio di laminazione che era sparso sul pavimento sotto l’impianto al quale era seguito il contatto delle fiamme con un flessibile in gomma, protetto da due reti d’acciaio, contenente olio idraulico ad alta pressione, che aveva ceduto con proiezione dell’olio nell’aria.

Tutto questo aveva provocato una deflagrazione della miscela nebulizzata con la formazione di una nuvola incandescente di olio nebulizzato (flash fire) che si era espanso improvvisamente per un’ampiezza di 12 metri e aveva investito gli operai che si erano avvicinati all’incendio «con estintori a breve gittata, senza lasciare loro possibilità di scampo». In merito, è necessario ricordare che la seconda Corte d’Assise di Torino, nella sentenza 15 aprile 2011, aveva ritenuto come sussistenti delle «gravi carenze antinfortunistiche » tra le quali quelle relative alla manutenzione delle attrezzature e di pulizia che avevano contribuito a creare una situazione di grave pericolo per gli addetti frutto di una situazione di degrado, peraltro, del tutto anomala rispetto agli standard degli altri stabilimenti delle sub holding della stessa società, realtà questa, per la Corte, che era ben nota ai vertici aziendali come dimostrato anche dalla copiosa documentazione aziendale acquisita e dagli incontri svolti e della conseguente necessità d’intervenire investendo in sicurezza e, in particolare, mettendo in servizio un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico degli incendi che, peraltro, avrebbe comportato una spesa contenuta[1. Per un approfondimento si veda, degli stessi Autori, Responsabilità penale: la sentenza di Torino ridisegna lo scenario, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2011, pag. 16.].

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Per i giudici, accanto a queste omissioni di carattere strutturale ne sono state accertate anche altre di natura organizzativa tra le quali una carente formazione antincendio; al tempo stesso, sempre secondo la Corte d’Assise di Torino, il documento di valutazione dei rischi si presentava coscientemente errato in relazione alla stima del rischio d’incendio (ritenuto medio per tutti gli impianti produttivi su cui si svolgevano le lavorazioni, basso in altre zone non legate alle linee e alto solo in alcuni locali sotterranei e in alcuni tratti delle gallerie) in quanto, nelle risposte fornite nella scheda di analisi, «rispondendo correttamente “sì” a queste due domande, si sarebbe ottenuta, con lo stesso grafico, una classe di rischio incendio “alto” che evidentemente l’azienda non voleva che risultasse; perché l’avrebbe obbligata a prendere quei provvedimenti che, in particolare su Torino, non era intenzionata a prendere». Pertanto, secondo la lettura data dalla Corte d’Assise i manager , pur essendo a piena conoscenza dei gravi rischi e dell’estrema urgenza d’intervenire, poiché era stato deciso di dismettere lo stabilimento di Torino, hanno deciso di continuare ugualmente l’attività produttiva senza effettuare gli investimenti di adeguamento necessari.

La sussistenza di questi numerosi elementi hanno indotto i giudici di primo grado ad accogliere la tesi della pubblica accusa che ha addebitato all’amministratore delegato l’omicidio (e l’incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell’omicidio (e dell’incendio) colposo con l’aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente addebitata agli altri imputati. Pertanto, sono state comminate nei confronti delle persone fisiche, oltre che della stessa società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, delle pesanti pene variabili e, in particolare, condannando l’amministratore delegato, con delega in materia di sicurezza del lavoro, a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, disastro e incendio dolosi, i membri del comitato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dello stabilimento a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato della previsione dell’evento, disastro e incendio; per gli stessi reati è stato condannato a 10 anni e 10 mesi il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio. Questo orientamento innovativo per la materia del diritto penale del lavoro, tuttavia, non è stato accolto nel secondo grado di giudizio dove, invece, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza 28 febbraio 2013, in parziale riforma della sentenza appellata, ha derubricato il reato ascritto all’amministratore delegato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l’«aggravante della colpa cosciente», con la conseguente riduzione della pena a dieci anni di reclusione, in quanto è stato ritenuto che lo stesso, pur ipotizzando e prevedendo il rischio d’incendio, «riteneva erroneamente» che questo fatto non si sarebbe verificato come conseguenza della propria azione/omissione delle misure preventive; la stessa Corte ha poi ridotto le pene per gli altri imputati per omicidio colposo aggravato.

 Il rapporto tra dolo eventuale e colpa cosciente

Contro questa decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza dei giudici di secondo grado sotto molteplici profili; soffermandosi, in particolare, sulla posizione dell’amministratore delegato-datore di lavoro per la sicurezza, nel ricorso per cassazione lo stesso ha lamentato, oltre che la violazione di legge per la mancata traduzione in lingua tedesca dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell’atto di esercizio dell’azione penale e di quelli successivi, anche la sussistenza di un’articolata serie di deleghe ai dirigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente che, invece, i giudici di merito hanno ritenuto erroneamente inefficaci in quanto prive di ampiezza e di autonomia di spesa, non accompagnate, inoltre, dal doveroso controllo. Nella sentenza n. 38343/2014. la S.C. ha confermato la sussistenza di elementi di responsabilità a carico di tutti gli imputati escludendo, però, l’omicidio volontario e confermando quello colposo, anche se la colpevolezza è «aggravata dalla previsione dell’evento», dunque, con colpa cosciente, rinviando a un’altra sezione della Corte d’appello di Torino la rideterminazione delle pene sulla base di un lungo e articolato ragionamento che può così essere riassunto nei suoi passaggi più significativi. Prima di illustrare le argomentazioni utilizzate dai giudici della S.C. nel caso di specie, è opportuno precisare, seppure brevemente, il dato di partenza al quale hanno fatto riferimento, ovvero la precisa portata applicativa del dolo eventuale e l’individuazione della linea di demarcazione con la colpa cosciente o con previsione. La colpa cosciente presuppone che il soggetto agente agisca nonostante la previsione dell’evento, senza tuttavia volere che lo stesso si verifichi, anzi muovendosi con la certezza che non si realizzerà, mentre il dolo eventuale ricorre allorquando l’agente, pur prevedendo un dato evento come effetto della sua condotta, nonostante questo, agisce accettando il rischio che questo possa verificarsi. Questa distinzione, in effetti, non ha mai soddisfatto pienamente né la dottrina penalistica, né tanto meno la giurisprudenza, tanto che nel corso degli anni sono stati di volta in volta elaborati una serie di criteri discretivi quali:

  • la probabilità o la possibilità della verificazione dell’evento;
  • il consenso in rapporto all’evento [2.Per un approfondimento del tema si veda, di A. Pecoraro Albani, Il dolo, Napoli, 1955, pag. 306.];
  • la cosiddetta “prima formula di Frank”[3. Per maggiori dettagli sul punto si veda, di R. FRANK, Das Strafgesetzbuch fuer deutsche Reich, 17 ed., Tuebingen, 1926, pag. 182.].

Schermata 2014-12-02 alle 10.36.13In ogni caso, tra tutte queste teorie, pur riconoscendo che non ha offerto al giudice un criterio chiaro e certo, soprattutto in relazione alla risoluzione dei numerosi casi concreti che quotidianamente possono accadere, è indubbio che quella che ha raccolto maggiori consensi, almeno sino a oggi, è proprio la teoria dell’accettazione del rischio[4. Si veda Cass. Pen., sez. V, 25 novembre 1986, n. 13274 (cc. 17 ottobre 1986); Cass. Pen., sez. I, 7 aprile 1989, n. 4912 (ud. 12 gennaio 1989); ordinanza della Cass. pen., sezione feriale, 24 luglio 2008, n. 40878 (ud. 24 luglio 2008).].

Pertanto, per la prima volta, le Sezioni Unite, hanno evidenziato, non solo i limiti logici di questa teoria, ma soprattutto l’uso improprio che fino a oggi ne è stato fatto, confermando che «le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell’opinione che identifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio. L’espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare dell’armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse. Al riguardo è possibile porre alcune enunciazioni critiche. In primo luogo trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile. Inoltre, il Codice stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell’evento: qui è il nucleo sacramentale dell’istituto. Un atteggiamento interno in qualche guisa a esso assimilabile va ritenuto pure nel dolo eventuale. In tale figura, come si è accennato, non vi è finalismo, non vi è rappresentazione di un esito immancabile o altamente probabile, in breve, traspare poco della sfera interna, non vi è volontà in azione, esteriorizzata. Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà o meglio di qualcosa a essa equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso e la colpevolezza quindi si concretizzi. Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l’essenziale relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli illeciti di evento in reati di pericolo».

Schermata 2014-12-02 alle 10.37.17In altre parole, dunque, i giudici di legittimità, ai fini dell’accertamento del dolo eventuale hanno stabilito chiaramente che deve essere superato il criterio dell’accertamento del rischio, almeno nei termini riduttivi elaborati, dovendosi al contrario dare massima rilevanza all’elemento volontaristico, sottolineando, al contempo, come il momento dell’accertamento, pur essendo analiticamente distinto dalla struttura e dall’oggetto della fattispecie, tende a compenetrarvisi e ad assumere un ruolo cruciale.

Il vademecum degli indizi o rilevatori del dolo eventuale

La S.C. non ha nascosto i rischi connessi che sono intimamente legati alla sfera interiore e alla conseguente necessità di dover ricorrere ai criteri indiziari e, anzi, ha il merito di tracciare un vero e proprio vademecum degli indizi o dei rilevatori del dolo eventuale, avvertendo, tuttavia, come questi indizi di per sé non risolvano automaticamente il problema della colpevolezza, ma costituiscano solo un ausilio per la ricostruzione del processo decisionale e, comunque, senza dimenticare che, in ogni caso, «Ciò che è di decisivo rilievo è che si faccia riferimento a un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo e implichi ponderata, consapevole adesione a esso, per il caso che abbia a realizzarsi» (si veda la tabella 2).Tra i vari indicatori, secondo le Sezioni Unite, deve essere considerata innanzitutto la condotta che ha caratterizzato l’illecito, poi la lontananza della condotta standard, nel senso che quanto più grave ed estrema è la colpa tanto più si apre la strada a una cauta considerazione della prospettiva dolosa. Occorre valutare con attenzione anche la personalità, la storia e le esperienze precedenti del soggetto agente, che se analizzati in concreto e, così come hanno affermato i giudici, senza l’uso di “categorizzazioni moralistiche”, possono rappresentare importanti elementi di caratterizzazione dell’agente. Di rilievo anche la durata e la ripetizione della condotta, nel senso che, per esempio, un comportamento repentino e impulsivo ha manifestato, con più probabilità, una ipotesi di superficiale valutazione di alcune conseguenze illecite e, dunque, è più compatibile con la colpa, a differenza, invece, di una condotta protratta nel tempo e pianificata che sembra maggiormente supportare l’ipotesi che vi sia stata previsione e accettazione delle conseguenze lesive. Appare importante, poi, la condotta successiva al fatto e anche il fine della condotta, la sua motivazione di fondo.Schermata 2014-12-02 alle 10.38.46

Di rilievo è anche il criterio della probabilità di verificazione dell’evento, atteso che la certezza o l’elevata probabilità di un esito antigiuridico sostanziano il dolo diretto, seppure come rilevato più volte dalla giurisprudenza, il dato probabilistico è di difficile misurazione. Sono state importanti, poi, le conseguenze negative o lesive anche per l’agente in caso di verificazione dell’evento, così come è necessario considerare il contesto lecito o illecito, atteso che se si versa in una situazione di partenza che è già di per sé illecita è più ipotizzabile il dolo, a differenza di un contesto lecito che sembra più compatibile con la prospettazione dell’errore e, dunque, della colpa. La S.C. ha anche confermato che gli stati affettivi, emozionali, l’ottimismo, il pessimismo devono essere considerati poco influenti, per non dire irrilevanti; tuttavia, ricordando il “caso Oneda”, ha affermato, al contempo, che non è completamente privo di interesse cercare di capire se e quale iter abbia condotto a un atteggiamento fiducioso. Ultimo, ma non ultimo in termini di rilevanza, è l’indicatore costituito dalla cosiddetta “prima formula di Frank” in forza della quale è presente il dolo eventuale quando è provato che l’agente avrebbe ugualmente agito nell’ipotesi in cui avrebbe previsto l’evento come conseguenza certa della propria condotta e, viceversa, si ha colpa cosciente quando è accertato che in questa situazione il soggetto si sarebbe astenuto dall’agire[5. È opportuno evidenziare che la “prima formula di Frank” era già stata accolta dalle Sezioni Unite intervenute in materia di rapporto tra ricettazione e incauto acquisto evidenziando che «Nel reato di ricettazione, perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse: è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che imponga all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire. Il dolo eventuale in altre parole sussiste allorché l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza» (Cass. pen., Sezioni Unite, 26 novembre 2009, n. 12433, in Massima redazionale, 2010).].

Schermata 2014-12-02 alle 10.40.36Le Sezioni Unite, aderendo a un autorevole indirizzo dottrinale, hanno concordato nel ritenere che, per valorizzare il momento volitivo anche nel dolo eventuale, questo giudizio contraffattuale sia l’unico veramente risolutivo evidenziando, nello stesso tempo, come le critiche mosse a questo strumento sono poco convincenti in quanto, se pur vero che si tratta di un giudizio ipotetico, di cui peraltro vi sono altri numerosi esempi nella scienza penalistica, quello che veramente conta è che si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il contraffattuale e di rispondere con si curezza alla domanda su quello che l’agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale[6. Per un approfondimento dell’argomento si veda, di A. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte gen. 8° ed., Milano, 2003. In termini critici circa la reale applicabilità di questa formula in numerosi casi concreti si veda, di G. Fiandaca, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in Diritto Penale Contemporaneo, pag. 5, 2011, e di A. Cadoppi e P. Veneziani, Elementi di Diritto Penale - Parte Generale -, 5° ed., 2012, pag. 310.].

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Il catalogo degli indicatori delineato dalle Sezioni Unite, tuttavia, non è stato ritenuto dai giudici di legittimità una sorta di elencazione tassativa e immutabile ma aperto e, soprattutto, deve essere interpretato in senso dinamico a seconda delle fattispecie concrete. La S.C. ha proseguito sottolineando, anche in questo caso, che un ruolo fondamentale è svolto dal giudice, il quale dovrà «resistere alla tentazione di farsi protagonista» di scelte politico-criminali che non gli competono e, al contempo, invece, dovrà attivarsi alla comprensione dei fatti, anche quelli di natura psichica, astenendosi dall’applicare acriticamente i meccanismi presuntivi. Compito, questo, certamente non semplice, anche perché molto spesso le risultanze probatorie sono insufficienti se non addirittura scarse e non consentono di pervenire a un persuasivo giudizio di colpevolezza per dolo eventuale; tuttavia, è proprio in questi casi che bisogna adottare la massima cautela e, soprattutto, attenersi al principio generale del favor rei, in forza del quale, nei casi incerti, deve sempre optarsi per la configurabilità della colpa cosciente, rinunciando a qualsiasi spinta finalizzata all’imputazione soggettiva più grave, affinché, ha concluso la Corte di Cassazione, «non venga disperso il tratto fondante del dolo, costituito dalla connessione tra l’atteggiamento interiore e l’evento»[7. Per maggiorni informazioni sul punto si veda, in dottrina, di N. Mazzacuva, Il disvalore di evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo doloso e colposo, Milano, 1983, pag. 287, e di M. Donini, Teoria del reato, Cedam, 1996, pag. 330.].

Il principio di effettività e la posizione del board

Un altro punto cruciale della sentenza n. 38343/2014 ha riguardato il “principio di effettività” che permea tutto il diritto, sia penale che del lavoro, e che recentemente in materia antinfortunistica è stato codificato nell’art. 299, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 1), in base al quale l’acquisizione della veste di garante può aver luogo per effetto di una formale investitura, ma anche a seguito dell’esercizio in concreto di poteri giuridici riferiti alle diverse figure di datore di lavoro, di dirigente e di preposto. In effetti, nella vicenda processuale ad alcuni imputati è stato contestato di aver ricoperto sia pur “di fatto” questi ruoli e la S.C., nel confermare il giudizio di merito, ha puntualizzato che nell’individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse come il caso della Thyssen, occorre partire dall’“ identificazione del rischio” che si è concretizzato del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui è collocato il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi aveva rivestito.

Schermata 2014-12-02 alle 10.44.55A titolo esemplificativo, nella sentenza è stato sottolineato che nella pratica può accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l’incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa, in quella del datore di lavoro, invece, l’inciden te derivante da scelte gestionali di fondo. Nell’ambito di organizzazioni complesse, d’impronta societaria, la veste datoriale «non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l’organizzazione dell’istituzione, l’individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura e ai quali si è sopra fatto cenno». Sulla base di questi principi i giudici hanno individuato, in questo modo, il ruolo di datore di lavoro non in capo all’intero consiglio di amministrazione della società ma solo ai tre consiglieri delegati, tutti ritenuti dotati dei tipici poteri di gestione e di spesa propri del ruolo di garante; infatti, benché ai tre consiglieri fosse stato attribuito un settore di spettanza e solo all’amministratore delegato la responsabilità della sicurezza del lavoro, tutti concorrevano alla gestione collettiva dell’impresa, facendo parte di un board decisionale che si occupava di tutti i settori aziendali, compreso quello della sicurezza sul lavoro.

La posizione di RSPP e di dirigente di fatto

Il principio di effettività ha trovato applicazione anche nel caso del RSPP; l’imputato, infatti, nel ricorso ha lamentato, tra l’altro, di non ricoprire alcun ruolo di “dirigente di fatto” per quanto riguarda le manutenzioni e le emergenze come è stato contestato allo stesso, non avendo l’autonomia di spesa e decisionale ma la sola delega di funzioni per l’area ecologica mentre i settori della manutenzione e dell’emergenza erano attribuiti a un altro dipendente. Al tempo stesso ha fatto rilevare anche che «Non ogni episodico fattuale esercizio di funzioni inerenti a una qualifica comporta l’assunzione della carica. C.C. non esercitava in modo continuativo e specifico i poteri propri della qualifica dirigenziale». Tuttavia, la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado rilevando che per il RSPP la posizione di garanzia deriva, al di là dell’assenza della formale qualifica di dirigente, dall’ampiezza delle funzioni e dei poteri all’interno dello stabilimento torinese. In sostanza, per i giudici «era responsabile, e dotato di poteri gerarchici, in un settore che si occupava anche di organizzare il monitoraggio per la manutenzione degli impianti, con la collaborazione dell’ing. Lc», nonché, era anche «responsabile dell’organizzazione del personale e dei mezzi di emergenza in caso di incendio. Da lui dipendevano i componenti delle squadre di emergenza», assumendo così un ruolo che «ha una evidente connessione con le funzioni operative di prevenzione primaria e secondaria» e che si esplicava anche mediante disposizioni aziendali in materia di organizzazione delle emergenze. Infatti, è emersa anche la disposizione impartita ai capi turno di assumere su di sé anche la responsabilità dell’emergenza, «disposizione che costituisce ordine gerarchico con il quale il dirigente attua le direttive del datore di lavoro»; di conseguenza, l’aver agito “operativamente e gerarchicamente” nell’organizzazione della manutenzione e dell’emergenza ha fatto dell’imputato un “dirigente di fatto” e come tale titolare di posizione di garanzia. In pratica, quindi, si è verificata una confusione di ruoli in quanto il RSPP è un soggetto che, come hanno ricordato ancora i giudici di legittimità, ha il compito di coordinare il SPP che è una struttura che «svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe». Il SPP, quindi, è «privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro» e, in particolare, il RSPP ha l’obbligo di «svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza»; per i giudici di legittimità, invece, il ricorrente non avrebbe adempiuto né ai suoi doveri di RSPP, né a quelli di dirigente.

La delega di funzioni: l’effettività dei poteri per la validità dell’atto

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Un altro significativo approfondimento è stato compiuto anche per quanto riguarda le deleghe di funzioni che, secondo i giudici di merito, nel caso de quo, quelle conferite dell’amministratore delegato sono state ritenute inefficaci. Nel richiamare i requisiti di efficacia di questo atto ora previsti dall’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, all’epoca dei fatti non ancora in vigore, riprendendo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, la S.C. ha sottolineato che spesso erroneamente si ritiene che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Invece, al contrario, «le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto»; la delega di funzioni, invece, è ben diversa e, ha sottolineato la S.C. nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e di responsabilità che sono proprie del delegante medesimo, che si libera di poteri e di responsabilità che sono assunti a titolo derivativo dal delegato. Il punto centrale, tuttavia, è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, di gestione, di controllo e di spesa pertinenti all’ambito delegato, con il risultato che il delegante, come nel caso di specie, continua a essere responsabile[8. È opportuno evidenziare che sul delegante grava anche il dovere di vigilanza “alta” sul corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008).]; nella vicenda dell’acciaieria di Torino l’amministratore delegato aveva conferito due deleghe di funzioni in cui, in una, il budget a firma singola del delegato ammontava a non più di 30.000 euro, somma che secondo i giudici è pacificamente insufficiente per qualunque seria prevenzione, considerando anche che il direttore dello stabilimento si era astenuto dall’assumere iniziative autonome, limitandosi a investire di ogni questione la sede di Terni. Con riferimento all’altra delega, invece, anche in questo caso il delegato non aveva effettivi poteri autonomi e di un budget corri spondente; lo stesso, infatti, come è possibile leggere nella sentenza, si era rapportato frequentemente con l’amministratore delegato e con l’intero board , come documentato da un grande numero di e-mail , ed emblematico in tal senso è la mail dove, in tema di utilizzo dei fondi per la prevenzione antincendio, «si fa riferimento alla necessità di autorizzazione da parte dell’intero board, anche a costo di disturbarlo in continuazione».

La responsabilità amministrativa della società e la colpa organizzativa

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità “amministrativa” della società, nel ripercorrere i principi del D.Lgs. n. 231/2001, la S.C. ha respinto, in primo luogo, le eccezioni di costituzionalità che erano state sollevate dal ricorrente, sottolineando che questa disciplina ha introdotto un sistema di responsabilità colpevole basato sulla colpa d’organizzazione della persona giuridica. Pertanto, la società è stata ritenuta responsabile in quanto i reati sono stati commessi nel suo “interesse e vantaggio”, consistenti nel risparmio degli investimenti necessari per adeguare l’impianto in vista dell’imminente chiusura dell’unità produttiva, da soggetti apicali inseriti nella compagine sociale e questa responsabilità, secondo la S.C., appare par ticolarmente grave in quanto accompagnata da una serie di delibere dirette a dissimulare la persistenza del comitato esecutivo nel cui ambito erano state adottate le decisioni pertinenti anche alla protezione antinfortunistica.

Schermata 2014-12-02 alle 10.46.42Secondo i giudici, infatti, mentre la legislazione ha imposto l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo e di gestione trasparente[9. Si veda l’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008.] , le scelte della società sono andate in senso diametralmente opposto senza contare l’inadeguatezza dell’organo di vigilanza sprovvisto dei necessari poteri di autonomia, con la conseguente conferma delle pene inflitte, ossia, la sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per sei mesi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la stessa durata, la confisca del profitto per equivalente nella misura di 800.000 euro, nonché la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani e nell’albo del Comune di Terni. Secondo la S.C. sono molteplici gli elementi che hanno dimostrato la sussistenza della colpa organizzativa in capo all’ente per non aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati; questo, secondo i giudici di legittimità, è emerso, in primo luogo, dalla relazione al bilancio del settembre 2007 nella quale «pur aderendosi ai progetti antincendio straordinari, nulla è stato investito su questo fronte nello stabilimento di Torino perché destinato alla chiusura. Come a dire che il modello è in fase di preparazione ma si intende renderlo veramente operativo solo dopo il trasferimento degli impianti in Terni». Altro elemento che conferma l’inadeguatezza del modello organizzativo è che solo il 21 dicembre 2007, ossia alcuni giorni dopo il grave incidente, il consiglio di amministrazione aveva approvato le modifiche al precedente modello organizzativo, aggiungendovi proprio l’ipotesi di reato di omicidio colposo di cui all’art. 589, c.p., che è uno dei cosiddetti “reati presupposto” per la responsabilità “amministrativa” della società[10. Si veda l’art. 25-septies, D.Lgs. n. 81/2008.].

I requisiti dell’organo di vigilanza e il suo ruolo di “motore” del MOG

Alcuni importanti orientamenti, inoltre, sono stati espressi nella sentenza anche per quanto riguarda la posizione dell’organo di vigilanza. Nel ricordare che la composizione di questo organo è essenziale perché il modello possa ritenersi efficacemente attuato, la S.C. ha sottolineato che allo stesso deve sempre essere garantita l’«autonomia dell’iniziativa di controllo» da ogni forma di interferenza o di condizionamento, come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b , D.Lgs. n. 231/2001 (si veda il riquadro 2). Nel caso dell’acciaieria di Torino, invece, questa autonomia difettava e ha continuato a difettare, atteso che «l’ing. Ca., componente dell’organismo in questione, era succeduto a C.C. quale responsabile dell’area ecologica, ambiente e sicurezza, che si occupava di manutenzione degli impianti e di organizzazione del servizio di emergenza (due settori sui quali l’organismo di vigilanza era ed è chiamato a svolgere le sue funzioni)»; sussisteva, quindi, una confusione di ruoli visto che la posizione di controllore e quella di controllato erano ricoperte dello stesso soggetto con il risultato che «le verifiche avrebbero riguardato l’operato di un dirigente chiamato a essere il giudice di se stesso e dotato di poteri disciplinari». Pertanto, secondo la S.C. l’accettazione di questo “conflitto d’interessi” ha denotato la propensione verso la configurazione del modello dell’organo di controllo in termini burocratici e di facciata e non di effettiva prevenzione dei reati; sotto questo profilo, tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che la circostanza che, nelle società di capitali, oggi, per effetto di sopravvenuta modifica normativa, anche il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere la funzione di organismo di valutazione non comprime affatto il requisito dell’autonomia dell’organo, trattandosi di apparati dotati di centralità ed autonomia, come emerge dall’art. 2399, lettera c) , c.c., e per questa ragione, nel caso de quo , non è stata applicata la diminuente di cui al comma 3, art. 12, D.Lgs. n. 231/2001.

Considerazioni conclusive

In conclusione occorre solo rilevare che alla luce di questo, pertanto, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della “circostanza aggravante” di cui al capoverso dell’art. 437, cod. pen. (si veda il riquadro 3), e al conseguente assorbimento del reato di cui all’art. 449, cod. pen. (si veda il riquadro 4), e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Torino per la rideterminazione delle pene sui reati di cui agli artt. 437, comma 1, 589, commi 1, 2 e 3 (si veda il riquadro 5), 61, punto 3 (si veda il riquadro 6), e 449, in relazione agli artt. 423 (si veda il riquadro 7) e 61, punto 3, cod. pen. Molto importante è la precisazione che la Corte d’appello dovrà rimodulare le pene tenendo conto, da un lato, dell’esclusione dell’aggravante e, dall’altro, del riassetto delle relazioni tra gli illeciti e «Considerate l’esclusione della ridetta aggravante e la reiezione del motivo di ricorso del Procuratore generale afferente alle pene, le sanzioni già inflitte non potranno essere aumentate». In effetti, si tratta del punto che aveva sollevato un acceso dibattito in quanto erano emerse tesi contrastanti circa la possibilità, in sede di rinvio, di aumentare le pene inflitte in secondo grado; in definitiva, quindi, le pene dovranno essere ridefinite ma non aumentate e senza il rischio di prescrizione dei reati, tenendo anche conto delle questioni afferenti alle attenuanti e al bilanciamento delle circostanze, nonché le condotte poste in essere in epoca successiva agli eventi.

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