ILVA: cambia il piano di tutela ambientale e sanitaria

Aia, Bat-conclusions, piano rifiuti, recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo e gestione dell'amianto tra i punti del D.P.C.M. 29 settembre 2017

Novità per il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria previsto per lo stabilimento ILVA di Taranto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  marzo 2014. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 sono state, infatti, approvate alcune modifiche relative:

  • al nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto;
  • al piano di monitoraggio e controllo e al piano ambientale;
  • alla conclusione di alcuni procedimenti Aia;
  • alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili;
  • al piano rifiuti;
  • al controllo sul recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo;
  • alla gestione dell'amianto.

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017


Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle  attivita'

di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1,  comma

8.1., del decreto-legge 4 dicembre  2015,  n.  191,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13. (17A06690)

     
            in Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2017, n. 229


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,  «Disposizioni

urgenti per la cessione a terzi dei complessi  aziendali  del  Gruppo

ILVA», convertito con modificazioni nella legge 1° febbraio 2016,  n.

13;

  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,  convertito  con

modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n.  151,  di  modifica  del

decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, n. 205  del  18  luglio  2016  di  nomina  del

Comitato di esperti di cui all'art. 1, comma 8.2 del decreto-legge  4

dicembre 2015, n. 191;

  Visto il  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,  «Proroga  e

definizione di termini», convertito con modificazioni nella legge  27

febbraio 2017, n. 19,  che  stabilisce  che  la  realizzazione  degli

interventi  e'  da  attuare  entro   la   scadenza   dell'AIA   dello

stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in corso di validita', ossia  il

23 agosto 2023;

  Visto il decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  del  5

giugno 2017 di aggiudicazione della procedura  di  trasferimento  dei

complessi aziendali del gruppo ILVA in A.S. alla societa' AM InvestCo

Italy S.r.l.;

  Vista la domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l., con

sede legale in Milano, viale Brenta, 27/29, C.F. e P. IVA 09520030967

(nel seguito domanda di AIA) in data 5 luglio 2017 e  successivamente

integrata  con  nota  del  31  luglio  2017,  che  costituisce  parte

integrante del presente decreto;

  Considerato che la domanda di AIA e' stata pubblicata sul sito  web

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare

per il periodo di 30 giorni  previsto  all'art.  1,  comma  8.1,  del

decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

  Visto il parere del Comitato di  esperti  del  27  settembre  2017,

prot. CESP/U/134/27-09-2017 contenente anche la relazione di  sintesi

sulle osservazioni ricevute sulla domanda di AIA di AM InvestCo Italy

S.r.l. di cui all'art. 1, comma 8.1,  del  decreto-legge  4  dicembre

2015, n. 191;

  Vista la nota del 27 settembre 2017 con la quale il Ministero dello

sviluppo economico ha chiesto che il presente  provvedimento  includa

specifiche indicazioni in relazione alle modalita' di  controllo  del

recupero di scorie di fusione ed al ristoro degli  oneri  di  pulizia

stradale al Comune di Statte;

  Vista  la  proposta  in  data  27  settembre  2017   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

dello sviluppo economico;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 settembre 2017;


                              Decreta:

                               Art. 1
                 Piano delle misure e delle attivita'
                  di tutela ambientale e sanitaria

  1. E'  approvata  la  modifica  del  Piano  delle  misure  e  delle

attivita' di tutela ambientale e sanitaria  di  cui  al  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  14  marzo  2014,  come

riportato nel presente decreto e negli  allegati,  che  costituiscono

parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2
                         Misure transitorie

  1. La produzione dello stabilimento  ILVA  di  Taranto  non  potra'

superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento

di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il  Gestore  potra'

superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da  parte

dell'Autorita' di controllo  del  completamento  degli  interventi  e

previa comunicazione all'Autorita' competente.

  2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi e' stato

fissato dall'art. 6 del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,

convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla

scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di  Taranto,  ossia  al  23

agosto  2023,  fatto  salvo  le  diverse  tempistiche   espressamente

previste negli Allegati I e II.

  3. Nelle more della  completa  realizzazione  degli  interventi  di

copertura del Parco minerale e del Parco fossile  la  giacenza  media

annua dei suddetti Parchi primari, non potra' superare i 14,5 milioni

di tonnellate/anno.

  4.  Nelle  more  della  realizzazione  degli  interventi   previsti

nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto  dalla  prescrizione

n. 44 dell'AIA 2012, ovvero il Gestore dovra' massimizzare i tempi di

distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori

a 24 ore. Il Gestore potra' fare istanza all'Autorita' competente per

la diminuzione dei tempi di distillazione per  le  singole  batterie,

previa  verifica   da   parte   dell'Autorita'   di   controllo   del

completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

  5.  Nelle  more  dell'adeguamento  delle  centrali  termoelettriche

presenti all'interno dello stabilimento ILVA  di  Taranto  S.p.A.  in

A.S. (ex Taranto Energia S.r.l.), previsto nell'art. 8, comma 1,  del

presente decreto, trova applicazione  quanto  previsto  al  paragrafo

9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'AIA 2011 per le  emissioni  dello

stabilimento ILVA, limitatamente al periodo  di  fermata  programmata

della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.


                               Art. 3
 Nulla osta al rilascio delle autorizzazioni  per  interventi  aia  in
  aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto

  1. Al fine di rendere certe le  tempistiche  per  la  realizzazione

degli interventi, con il presente decreto e' concesso il  nulla  osta

al  rilascio  delle  autorizzazioni  per   la   realizzazione   degli

interventi  nelle  aree  interne  al  SIN   di   Taranto,   riportate

nell'Allegato 15 della domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy

S.r.l.

  2. Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale  sono

assolti gli obblighi di comunicazione in capo  al  Gestore  il  quale

dara' inizio ai cantieri e  alle  eventuali  attivita'  di  scavo  in

conformita' alle tempistiche riportate nell'Allegato I.

  3. Per le attivita' in tali aree il Gestore dovra'  attenersi  alle

condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre  2017  della

Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


                               Art. 4
                   Piano di monitoraggio e controllo

  1. Le procedure operative previste  nel  Piano  di  monitoraggio  e

controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del  13  luglio  2016

sono approvate con nota ISPRA prot. n. 46939 del 25 settembre 2017.

  2. Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424,  E425,

E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una  sezione  specifica

del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e

dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti dalle

operazioni di calibrazione.

  3. E' fatto salvo il Piano di monitoraggio e controllo  di  cui  al

decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016, con  le  modifiche  e

gli  aggiornamenti  previsti  dal  presente   decreto,   nonche'   la

periodicita' dei controlli di cui alla prescrizione  n.  17  dell'AIA

2012.

                               Art. 5
           Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

  1. Qualora l'Autorita' di  controllo,  a  seguito  delle  verifiche

richiamate all'art. 4, comma 3, ritenesse  che  gli  scostamenti  dei

cronoprogrammi siano tali da compromettere  il  raggiungimento  della

conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel  presente

decreto, ne da' comunicazione all'Autorita' competente con  specifico

rapporto.

  2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai  sensi  dell'art.

1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243  le

attivita' esecutive e  di  vigilanza  funzionali  all'attuazione  del

piano  ambientale,  in  presenza  di  ritardi  dovuti  a  cause   non

dipendenti dalla  volonta'  del  Gestore  o  di  eventuali  modifiche

progettuali richieste da quest'ultimo,  con  invarianza  del  termine

ultimo per la  realizzazione  degli  interventi,  possono  richiedere

all'Autorita' competente di convocare apposita Conferenza di  servizi

ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.

61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, sulla base  degli  esiti  della  Conferenza  di  servizi,  puo'

procedere  ad   impartire   specifiche   prescrizioni   al   Gestore,

aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del

23 agosto 2023.

  3. Laddove l'inosservanza  reiterata  del  presente  decreto  abbia

comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e  rilevanti  per

l'integrita' dell'ambiente e della salute, puo'  essere  attivato  il

procedimento per l'applicazione della previsione di  cui  all'art.  1

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con  modificazioni

dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

  4. Ferme restando le competenze  dell'Autorita'  di  controllo,  e'

istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso

la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente  per  il

monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale, anche al  fine  di

fornire appositi elementi  per  la  predisposizione  delle  relazioni

semestrali  al  Parlamento  previste  dall'art.  l,  comma   5,   del

decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'art.  l,  comma  13-bis,

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono

definiti   il   regolamento,   la   composizione   e   le    funzioni

dell'Osservatorio.

                               Art. 6
                Conclusione procedimento AIA ID 333/945
  1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'art. 8,  comma  3,

il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo   2014   e'   concluso   con

l'approvazione della «Proposta organica di  miglioramento  ambientale

per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato  23

alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

  2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla  data  in  cui

subentrera' nella gestione del sito, anche come  affittuario,  dovra'

trasmettere all'Autorita' competente e all'Autorita' di controllo  il

cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 1.

  3.   Per   i    camini:    E715/1/2/3/4,    E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9,

E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni

con una frequenza mensile; gli esiti di  tale  monitoraggio  dovranno

essere riportati  in  una  sezione  specifica  del  Rapporto  annuale

previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.

  4. Il procedimento di cui alla prescrizione UA11  del  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   14   marzo   2014,   per

l'adeguamento ai valori limite normativi (Tab. 3, All. V  alla  parte

III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di

sostanze pericolose agli scarichi  degli  impianti  produttivi  e  ai

valori limite previsti dalle BAT Conclusions di settore  prima  della

loro immissione nella rete fognaria, e' concluso con la  prescrizione

del rispetto dei valori limite di emissione per gli  scarichi  idrici

parziali agli impianti produttivi riportati nell'Allegato II e con la

prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione

riportati nell'Allegato I.

  5. Il procedimento di cui alla prescrizione UA13  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  14  marzo  2014  inerente  le

misure per la  riduzione  dei  consumi  energetici  e'  concluso  con

l'approvazione del «Piano di  efficientamento  energetico»  riportato

nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM  InvestCo  Italy

S.r.l.

  6. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla  data  in  cui

subentrera' nella gestione del sito, anche come  affittuario,  dovra'

trasmettere, all'Autorita' competente e all'Autorita'  di  controllo,

il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5.


                              Art. 7
               Conclusione procedimenti AIA ID 333/1030
               e ID 53/1034 - Relazioni di riferimento

  1. I procedimenti sulle Relazioni di riferimento ex DM 272/2014 per

lo stabilimento siderurgico  ILVA  di  Taranto  S.p.A.  in  A.S.  (ID

333/1030) e per le centrali termoelettriche  Taranto  Energia  S.r.l.

(ID 53/1034), sono da ritenersi conclusi con la  presentazione  della

Relazione di riferimento riportata nell'Allegato 7  alla  domanda  di

AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

  2. Il Gestore dovra' prestare apposita garanzia finanziaria di  cui

all'art.  29-sexies,  comma  9-septies  del  decreto  legislativo  n.

152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto  ministeriale  del

28 aprile 2017, a favore della Provincia  di  Taranto,  entro  dodici

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

  3. Il Gestore in conformita' alla normativa vigente  puo'  eseguire

ulteriori  studi  e  caratterizzazioni  al  fine  di  aggiornare   la

Relazione di  riferimento  presentata,  rivedendo  eventualmente  gli

importi della garanzia finanziaria.

  4. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi  delle  garanzie

finanziarie,  l'Autorita'  competente  si  avvale  della  Commissione

istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la  consulenza  tecnica

prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n.  153

del 10  agosto  2007.  Tali  determinazioni  verranno  notificate  al

Gestore e alla Provincia di Taranto.


                               Art. 8
            Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare provvedera' ad avviare  il  riesame  dell'AIA  per  le  centrali

termoelettriche  presenti  all'interno  dello  stabilimento  ILVA  di

Taranto S.p.A. in A.S. (ex Taranto Energia)  per  l'adeguamento  alla

decisione di esecuzione  (UE)  2017/1442  della  Commissione  del  31

luglio 2017 che stabilisce le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche

disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento

europeo e  del  Consiglio  per  i  grandi  impianti  di  combustione,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212 del  17

agosto 2017.

  2. L'adeguamento alla decisione di esecuzione di  cui  al  comma  1

dovra' avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformita' all'art.  21,

comma 3, della direttiva 2010/75/UE, cosi'  come  recepita  dall'art.

29-octies del decreto legislativo n. 152/2006.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare provvedera' ad avviare il riesame complessivo per i  reparti  di

laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA  di  Taranto

S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions  for

Ferrous Metals Processing».


                               Art. 9
                             Piano rifiuti

  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, il

Gestore deve concludere gli interventi  previsti  nelle  prescrizioni

del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'art.  12,  comma

2, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni  dalla

legge  n.  125/2013,  come  modificato  dall'art.  4,  comma  1,  del

decreto-legge n. 1/2015, convertito con modificazioni nella legge  n.

20/2015. I relativi cronoprogrammi sugli  stati  di  avanzamento  dei

lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque  mantenere  la

coerenza con il termine ultimo  per  la  realizzazione  degli  stessi

fissato al 31 dicembre 2018.

  2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri

e scaglie in area Parco  Minerale)  e  UP3  (Gestione  dei  materiali

costituiti da  fanghi  acciaieria,  fanghi  d'altoforno  e  polverino

d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM  InvestCo

Italy S.r.l., il termine ultimo per la realizzazione degli interventi

e' fissato al  31  dicembre  2020,  condizionato  al  rilascio  delle

autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo  alla  Provincia

di Taranto nei termini  previsti  per  la  conclusione  del  relativo

procedimento.

  3. La Provincia di Taranto al fine di rendere certe  e  velocizzare

le tempistiche per la realizzazione degli interventi UP2  e  UP3  per

quanto attiene al Piano di  campionamento  ed  analisi  terra'  conto

delle procedure operative definite da ISPRA, di cui all'art. 4, comma

1.

  4. Ai fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni,  da  parte  della

Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per  l'attuazione

delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle  tempistiche  fissate

nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi  del

regolamento CE 1013/2006, art. 11, comma 1, lettera a).

  5. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi  delle  garanzie

prestate,  l'Autorita'  competente  si   avvale   della   Commissione

istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la  consulenza  tecnica

prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n.  153

del 10 agosto 2007.


                               Art. 10

 Modalita' di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti
  dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo  dell'impianto  ILVA
  di Taranto

  1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di  fusione

all'interno degli stabilimenti  ILVA  di  Taranto  si  avvalga  della

disciplina alternativamente concessagli, ove piu' favorevole, di  cui

al regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art.  4,  comma  2-ter

del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito  con  modificazioni

nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con  esenzione  dalla

verifica di conformita' al test di cessione di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,

l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute e'

accertata da ISPRA esclusivamente con le modalita' ivi indicate.

  2.  A  tal  fine,  l'accertamento   dell'assenza   di   rischi   di

contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'art.  177,

comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel  termine  di  dodici

mesi dell'avvenuto  completo  recupero  delle  scorie  in  forza  del

suddetto art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015  convertito

con modificazioni dalla legge  n.  20/2015  e  successive  modifiche,

avverra' per tramite di monitoraggio annuale  delle  acque  di  falda

eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate  a

recupero  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della

predetta norma speciale ex art.  4,  comma  2-ter,  decreto-legge  n.

1/2015.

  3. Saranno  oggetto  di  monitoraggio  i  parametri  relativi  alla

classificazione REACH, Regolamento (CE) n. 1907/2006 delle  scorie  e

le concentrazioni misurate saranno valutate al netto  dei  valori  di

fondo delle acque di falda del sito misurati mediante  un  piezometro

ubicato a monte idrogeologico delle attivita' di recupero.  Nel  caso

in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle  scorie  alle

acque di falda sia significativo, con superamento della CSC Tabella 2

Allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o  piu'

parametri al netto  dei  valori  di  fondo,  l'eventuale  rischio  di

contaminazione per la falda e la salute sara' valutato ai sensi delle

vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del  decreto-legge

n. 152/2006.

  4.  Al  fine  di  accertare  la   permanenza   dei   requisiti   di

registrazione  dei  materiali  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il  Gestore  potra'

trasmettere  all'autorita'  di  controllo,  con  frequenza  biennale,

idonea documentazione di conformita' merceologica delle  scorie  come

oggetto di registrazione presso l'Agenzia  europea  per  le  sostanze

chimiche.

                               Art. 11
                Ristoro degli oneri di pulizia stradale
                         al Comune di Statte

  Relativamente alla prescrizione di cui all'art. 1,  comma  22,  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 26 ottobre 2012 DVA-DEC-2012-000547, il ristoro degli  oneri

a favore del Comune di Statte derivanti dalla  pulizia  delle  strade

prospicienti  lo  stabilimento  e  posti  carico  del  Gestore   sono

determinati nell'importo complessivo annuo di Euro 200.000,00.


                               Art. 12
                  Interventi in capo ad ILVA S.p.a.
                  in amministrazione straordinaria

  1. Gli interventi di messa in  sicurezza,  bonifica  e  risanamento

ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato  8  della

domanda di AIA  di  AM  InvestCo  Italy  S.r.l.,  che  permangono  di

interesse nazionale e che resteranno nella titolarita' di ILVA S.p.A.

in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo

perimetro dell'installazione AIA,  saranno  eseguiti  dai  Commissari

Straordinari secondo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  6-bis  e

seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito  nella

legge 1° febbraio 2016, n. 13.

  2.   I   commissari   straordinari   nell'ambito   della    propria

programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  attivando  le

necessarie procedure ai sensi della  normativa  vigente  relativa  al

sito di interesse nazionale di Taranto.

  3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel SIN di Taranto,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare

puo' provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa

vigente, alla inclusione  delle  stesse  nel  perimetro  del  SIN  di

Taranto, mediante apposito decreto di  modifica  del  perimetro  gia'

stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

  4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5,  UP4  -  UP7,

porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari,  secondo  la

ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di  AIA  di  AM

InvestCo Italy S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono

essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del

decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,  convertito  nella  legge  1°

febbraio 2016, n. 13.


                               Art. 13
                                Amianto

  1. AM InvestCo Italy S.r.l. subentrera' a tutti gli impegni,  piani

e  programmi  assunti  dai  Commissari  straordinari  in  materia  di

rimozione dell'amianto.

  2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in  materia  di

rimozione e smaltimento dell'amianto, si  prescrive  ad  AM  InvestCo

Italy S.r.l. di presentare all'ISPRA, entro sei mesi  dalla  data  in

cui subentrera' nella gestione del sito, anche come  affittuario,  un

programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga  conto  della

mappatura redatta dai  commissari  straordinari  ai  sensi  dell'art.

1-bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del

21 dicembre 2016, nonche' degli impianti gia' dismessi e di quelli da

dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei

lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque  mantenere  la

coerenza con il termine ultimo per  la  realizzazione  degli  stessi,

fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito  con

modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che

la realizzazione degli interventi e' da  attuare  entro  la  scadenza

dell'AIA dello stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.A.  in  corso  di

validita', ossia il 23 agosto 2023.


                               Art. 14
                           Chiusura diffide

   1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorita' competente ai  sensi

dell'art. 29-decies,  comma  9  del  decreto  legislativo  n.  152/06

antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del

14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il  presente

decreto.

  2.  Per  le  diffida  successive  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del  14  marzo  2014,  l'Autorita'  competente

predisporra' una verifica avvalendosi di ISPRA  e  della  Commissione

istruttoria per l'AIA-IPPC chiamata a fornire la  consulenza  tecnica

prevista alla lettera b) dell'art. 2 del decreto ministeriale n.  153

del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le  stesse  alla  luce  del

presente decreto.

                               Art. 15
                   Entrata in vigore e norme finali

  1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel  presente  decreto,

per lo  stabilimento  ILVA  di  Taranto  S.p.A.  e  per  le  centrali

termoelettriche  Taranto  Energia   S.r.l.,   si   devono   intendere

confermate  tutte  le  prescrizioni,  inclusi  i  valori  limite   di

emissione  e  il  limite  alla  produzione,  previste  nei   seguenti

provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (Gazzetta

Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n. 450  del

4 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011), decreto

ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (Gazzetta  Ufficiale  n.  252

del 27 ottobre 2012), decreto ministeriale n. 53 del 3 febbraio  2014

(Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24  febbraio  2014),  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del  14  marzo  2014  (Gazzetta

Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014); decreto ministeriale n. 31  del

24 febbraio 2015 (Gazzetta  Ufficiale  n.  58  dell'11  marzo  2015);

decreto ministeriale n. 169 del 6 agosto 2015 (Gazzetta Ufficiale  n.

190 del 18 agosto 2015); decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2016

(Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016); decreto ministeriale n.

155 del 1° giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016)

decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale n.

174 del 27 luglio 2016).

  2. I commissari  straordinari  rimangono  a  tutti  gli  effetti  i

Gestori dello stabilimento ILVA S.p.A. fino all'effettivo subentro di

AM InvestCo Italy S.r.l., anche come affittuario.

  3.  La  voltura  in  capo  ad  AM  InvestCo  Italy   S.r.l.   delle

autorizzazioni di ILVA S.p.A. in A.S. e di Taranto Energia S.r.l.  in

A.S., di cui al  comma  1,  come  modificate  dal  presente  decreto,

diverra' efficace  a  seguito  dell'effettivo  subentro,  anche  come

affittuario.

  4. Il Gestore resta  l'unico  responsabile  degli  eventuali  danni

arrecati  a  terzi  o  all'ambiente  in  conseguenza   dell'esercizio

dell'installazione.

  5. AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformita' di

quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi

ed alla configurazione dell'installazione.

  6. Il presente  decreto  entra  in  vigore  dalla  data  della  sua

adozione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  7. Avverso il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  giudice

amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al  Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione  del  decreto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



                                                           Allegato I
              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato II

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.P.C.M. 29 settembre 2017

Allegato I

Allegato II

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome