Imballaggi in acciaio: lo statuto del consorzio nazionale

Definiti anche i diritti e gli obblighi consortili, la composizione del consorzio, l'esercizio finanziario e il bilancio nonché i rapporti con il Conai

Approvato lo statuto del consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio (RICREA) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, n. 79.

Tra gli altri, definiti:

  • natura, sede e durata del consorzio;
  • il finanziamento delle attività;
  • i diritti e gli obblighi consortili;
  • la composizione (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente ed eventuali vicepresidenti, collegio sindacale e, laddove previsto, direttore generale);
  • l'esercizio finanziario e il bilancio;
  • i rapporti con il Conai.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2018 



Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero

imballaggi acciaio (RICREA). (18A02305)





        in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2018, n. 79

 



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE




                           di concerto con




                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 20 dicembre 1994, come integrata  e  modificata  dalla  direttiva

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e

i rifiuti di imballaggio, che prevede  misure  volte  a  limitare  la

produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio,  il

riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare  la  parte  IV,  Titolo  II,

Gestione degli imballaggi;

  Visto l'art. 223 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  che

disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei

rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i

predetti Consorzi  adeguino  il  proprio  statuto  allo  schema  tipo

approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

  Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo  per

i Consorzi  per  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti  di

imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio

2016;

  Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto  24  giugno

2016 concernente l'approvazione dello schema di  statuto-tipo  per  i

Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

118 del 23 maggio 2017;

  Visto  lo  statuto  del  Consorzio  nazionale  riciclo  e  recupero

imballaggi acciaio (RICREA), approvato dall'Assemblea dei soci del  3

ottobre 2017 e trasmesso ai fini dell'approvazione, ai  sensi  e  per

gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto  legislativo

n. 152/2006, con nota del 23 ottobre 2017;

  Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni  del

suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;




                              Decreta:




                               Art. 1




  1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma  2,

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  lo  statuto  del

Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA) di

cui all'allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.







                                                           Allegato 1




                            STATUTO-TIPO




                               Art. 1.




                 Natura, sede e durata del Consorzio




    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede  in  Milano

il Consorzio denominato  Consorzio  nazionale  per  la  raccolta,  il

riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio  (in

breve "il Consorzio" o "RICREA"),  con  il  fine  di  perseguire  gli

obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.

    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel

rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,

economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il

ritiro, la raccolta, il recupero e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di

imballaggio in  via  sussidiaria  all'attivita'  di  altri  operatori

economici  del  settore,  senza   limitare,   impedire   o   comunque

condizionare ne'  direttamente  ne'  indirettamente  il  fondamentale

diritto alla liberta' d'iniziativa economica individuale.

    3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2070 e  puo'

essere prorogata qualora a  tale  termine  permangano  i  presupposti

normativi di costituzione.

    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,

qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno

prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del

Ministero per lo sviluppo economico.

    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,

senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  dagli  articoli

dal 2602 al 2615-bis del codice civile.

    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non

comporta la modifica dello statuto.

    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del

Ministero dello sviluppo economico con  le  modalita'  e  nei  limiti

stabiliti dalla legge.

                               Art. 2.




                             Consorziati




    1. Partecipano a RICREA le  imprese  appartenenti  alle  seguenti

categorie:

      a) fornitori di materiali di imballaggio in acciaio,  categoria

che comprende i produttori e gli  importatori  di  materie  prime  di

imballaggio (di seguito «Produttori»);

      b)  fabbricanti  e  trasformatori  di  imballaggi  in  acciaio,

categoria che comprende anche gli importatori di imballaggi vuoti non

destinati  alle  merci  da   essi   stessi   prodotti   (di   seguito

«Trasformatori»).

    Sono tenuti a partecipare a RICREA le imprese sopra indicate  che

non abbiano adottato uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3,

lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  La

partecipazione e' obbligatoria anche nel caso in cui  un  sistema  di

cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 non  ottenga  o  non  abbia

ancora ottenuto il riconoscimento nonche' di revoca dello  stesso  ai

sensi dell'art. 221, commi 5 e 9, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152.

    2.  I  trasformatori  di  imballaggi   in   materiali   compositi

partecipano al Consorzio se  l'acciaio  e'  il  materiale  prevalente

della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri  e

le modalita' determinati nel regolamento consortile  da  adottarsi  a

norma del successivo art. 19.

    3. Possono inoltre partecipare a RICREA le  imprese  appartenenti

alle seguenti categorie:

      a) auto-produttori di  imballaggi  in  acciaio,  categoria  che

comprende le imprese che acquistano  o  importano  materie  prime  di

imballaggio per produrre  imballaggi  in  acciaio  per  destinarli  a

contenere  le  merci   da   essi   stessi   prodotte   (di   seguito,

Autoproduttori);

      b) i recuperatori ed i riciclatori che non  corrispondono  alla

categoria dei produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma

1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152  del  2006

(di seguito «Riciclatori e Recuperatori»),  previo  accordo  con  gli

altri consorziati  ed  unitamente  agli  stessi,  secondo  criteri  e

modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma

del successivo art. 19.

    4. Le imprese di cui al comma  1  possono  aderire  al  Consorzio

tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente

rappresentative a livello nazionale, che agiscono  esclusivamente  in

loro nome e  conto.  Pertanto,  tutte  le  conseguenze  economiche  e

giuridiche  dell'adesione  gravano   esclusivamente   sulle   imprese

rappresentate.

    5. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'

categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente

secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da

adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si

applica in caso di societa' controllate e collegate.

    6. Il numero dei consorziati e' illimitato.

                               Art. 3.




                        Oggetto del Consorzio




    1. L'attivita' del Consorzio e' conformata ai  principi  generali

contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152,  titolo  II,  e  in  particolare  ai  principi  di   efficienza,

efficacia, economicita', trasparenza e di  libera  concorrenza  nelle

attivita' di settore.

    2. Il Consorzio non  ha  fini  di  lucro  ed  e'  costituito  per

concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di

tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio in  acciaio

prodotti nel  territorio  nazionale.  In  particolare,  il  Consorzio

razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

      a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio  in

acciaio, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio

nazionale imballaggi (di seguito  CONAI)  di  cui  all'art.  224  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio  secondari

e terziari su superfici private;

      c) la ripresa degli imballaggi usati in acciaio;

      d) il riciclo ed il recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in

acciaio;

      e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo

e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;

      f) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di

imballaggio in acciaio.

    3. RICREA, su  indicazione  del  CONAI,  adempie  all'obbligo  di

ritiro dei  rifiuti  di  imballaggio  in  acciaio  provenienti  dalla

raccolta differenziata effettuata dal servizio  pubblico  secondo  le

modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del  piano  specifico  di

prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del  programma

generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI,  promuove  l'informazione

degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei

consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni

previste dal precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro:

      a. i sistemi di  restituzione,  di  raccolta,  di  ripresa,  di

riciclo e di recupero disponibili per gli imballaggi in acciaio;

      b.  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in   particolare   dei

consumatori, nel processo di  riutilizzazione,  raccolta,  riciclo  e

recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;

      c. il  significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi  in

acciaio;

      d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi

e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.

    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti

commi, il Consorzio puo':

      a.  svolgere  tutte  le   attivita'   anche   complementari   o

sussidiarie, direttamente o  indirettamente  collegate  e/o  comunque

connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione

di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione  del  mercato

di oggetti in materiale riciclato;

      b.  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e

finanziarie e tutti gli atti necessari o utili per il  raggiungimento

dell'oggetto consortile;

      c.  promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,

realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma

con soggetti pubblici e privati;

      d.  porre  in  essere  tutti  gli  atti   di   attuazione   e/o

applicazione normativamente previsti o necessari od opportuni.

    6. RICREA puo' svolgere le attivita' di cui al presente  articolo

anche attraverso soggetti terzi sulla base di  apposite  convenzioni.

Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto  di

competenza dello stesso, puo', inoltre,  stipulare,  ai  sensi  degli

articoli 181, 206 e 224  del  medesimo  decreto,  specifici  accordi,

contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

      a. il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e

del mare, il Ministero per lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le

province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di

servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

      b. il CONAI medesimo;

      c. i consorzi, le societa', le associazioni,  gli  enti  e  gli

istituti di ricerca  incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a

contenuto tecnico, tecnologico o  finanziario  comprese  tra  i  fini

istituzionali;

      d. i soggetti pubblici e/o privati  interessati  alla  gestione

ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto

dell'attivita' del Consorzio.

    7. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'

avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni

in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del

Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e

societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti

non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto

consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.

L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati o costituiti  dal

Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei

principi in materia di concorrenza  ed  eventuali  proventi  e  utili

derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati

esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto.

    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.

223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il

Consorzio  mette  a  punto,  elabora  e  trasmette  alla   competente

direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare ed al  CONAI  un  proprio  piano  specifico  di

prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del  programma

generale di prevenzione  e  di  gestione  di  cui  all'art.  225  del

predetto decreto.

    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi

dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione

generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare ed a CONAI una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno

precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,

il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel

riciclo dei rifiuti di imballaggio.

    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle

informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del

pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre

disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di

accesso alle informazioni ambientali.

    12. RICREA si astiene da qualunque atto, attivita'  o  iniziativa

suscettibile di impedire, restringere o  falsare  la  concorrenza  in

ambito nazionale e  comunitario,  con  particolare  riferimento  allo

svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di  gestione  dei

rifiuti  di  imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai  sensi  della

vigente normativa.

                               Art. 4.




                Quote di partecipazione al Consorzio




    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse

categorie di consorziati assicurando un'adeguata  partecipazione  dei

Produttori e dei Trasformatori.

    2. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare a RICREA  con

una quota idonea a garantire una posizione  dialettica  di  confronto

sulla gestione delle risorse e delle attivita'.

    3. I  consorziati  sono  tenuti  a  sottoscrivere  e  a  versare,

all'atto della presentazione della domanda di ammissione,  una  quota

di partecipazione costituita da un importo fisso pari a euro 516,00 e

da uno variabile, che si aggiunge al primo.  L'importo  variabile  e'

determinato sulla base dei criteri indicati nel regolamento approvato

ai sensi dell'art. 19; il regolamento determina altresi' le modalita'

di adesione e i relativi  adempimenti  e  disciplina  i  casi  e  gli

effetti delle eventuali variazioni della quota.

    4. Il  Consiglio  d'amministrazione  controlla  le  richieste  di

adesione  presentate  dalle  imprese,  ne  verifica  i  requisiti  di

ammissione  e  delibera  sulla  loro  ammissione,   anche   d'ufficio

ricorrendone i presupposti.

    5. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare

domanda  scritta  al  Consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di

possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a

conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti

consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari

vincolanti per i consorziati.

    6.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere

trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo

dell'azienda, contestualmente a tale  trasferimento.  In  ogni  altro

caso il trasferimento delle quote consortili  e'  nullo  e  privo  di

effetti giuridici.

                               Art. 5.




                 Fondo consortile - Fondi di riserva




    1.  Ciascuno  dei  consorziati  e'  tenuto  a   concorrere   alla

costituzione del fondo consortile versando una  somma  corrispondente

al  valore  della  quota  determinata  secondo  quanto  previsto  dal

regolamento.

    2. Qualora il fondo consortile diminuisca di oltre  un  terzo  in

conseguenza di perdite ed entro l'esercizio successivo la perdita non

risulti diminuita a meno di un terzo il fondo deve essere reintegrato

nell'ammontare  originario  previa  deliberazione  dell'assemblea  su

proposta del consiglio di amministrazione.

    3.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  non   concorrono   alla

formazione del reddito. E' fatto divieto  di  distribuire  avanzi  di

gestione ai  consorziati.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  sono

gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed

alle procedure da esso approvate.

    4.  Al  fondo  consortile  si  applicano  le  disposizioni  degli

articoli 2614 e 2615 del codice civile.

    5. Non si procede  alla  liquidazione  delle  quote  e  nulla  e'

dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

    6. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a un fondo  di

riserva conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                               Art. 6.




             Finanziamento delle attivita' del Consorzio




    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria.

    2. I mezzi finanziari per il funzionamento di RICREA provengono:

      a) dai contributi versati dai consorziati  o  da  terzi  ed  in

particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo

art. 9, comma 2, lettera h);

      b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da  CONAI,

con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  CONAI  medesimo  ai

sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale

costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via

prioritaria, per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque

conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per

l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio

degli imballaggio secondari e terziari,  nel  rispetto  della  libera

concorrenza nelle attivita' di settore;

      c) dai proventi della cessione dei  rifiuti  di  imballaggi  in

acciaio ripresi raccolti o ritirati,  nonche'  delle  prestazioni  di

servizi connesse;

      d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese

eventuali liberalita';

      e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

      f) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le

modalita' indicate al precedente art. 5, commi 3 e 4;

      g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da  enti

pubblici e/o privati;

      h) dalle eventuali somme, diverse da quelle  previste  all'art.

14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio  dal  CONAI  per  le

finalita' consortili.

                               Art. 7.




                    Diritti e obblighi consortili




    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del

Consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire

dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

    2.  RICREA  accerta  il  corretto  adempimento,  da   parte   dei

consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al

Consorzio  ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e

reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento

consortile, da  adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19,  sono

individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni

applicabili  e  le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di

Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto

di voto fino  all'avvenuto  pagamento  della  sanzione  comminata  se

questa e' superiore a € 400,00 euro (quattrocentroeuro).

    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

      a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

      b)   versare   l'eventuale    contributo    annuo    deliberato

dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera h);

      c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i  dati  e

le  informazioni  da  questo  richiesti   e   attinenti   all'oggetto

consortile;

      d) sottoporsi a tutti i controlli  disposti  dal  Consiglio  di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza

dei dati dei consorziati;

      e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli

organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

      f)  favorire  gli  interessi  del  Consorzio  e  non   svolgere

attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.

    5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'art.

221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono

obbligati ad indicare al CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,

costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera  b),  del  citato

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.




Titolo II 
ORGANI

                               Art. 8.




                        Organi del Consorzio




    1. Sono organi del Consorzio:

      (a) l'Assemblea;

      (b) il Consiglio di amministrazione;

      (c) il Presidente e, qualora nominati, i Vicepresidenti;

      (d) il Collegio sindacale;

      (e) il Direttore generale, laddove previsto.

                               Art. 9.




          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria




    1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto  nell'Assemblea.

Se  la  quota  di  partecipazione  e'   superiore   a   euro   516,00

(cinquecentosedicieuro/00) il consorziato ha diritto a  un  voto  per

ogni ulteriori euro 516,00 interamente versati. Possono esercitare il

diritto di voto i  consorziati  in  regola  con  l'adempimento  degli

obblighi consortili previsti al precedente art. 7.

    2. L'Assemblea ordinaria:

      a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione secondo

quanto previsto nell'art. 12;

      b) elegge i due componenti effettivi e un supplente, nonche' il

Presidente del collegio sindacale in base a quanto disposto nell'art.

15;

      c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale

dei conti al collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai

sensi del successivo art. 16;

      d) approva il bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai

documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio

annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo  art.  18,

comma 6;

      e) approva i  programmi  di  attivita'  e  di  investimento  di

RICREA;

      f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di

carica al Presidente e ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o

dell'indennita'  di   seduta   ai   componenti   del   Consiglio   di

amministrazione e del Collegio sindacale;

      g)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla

gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente

statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal

consiglio di amministrazione;

      h) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente

art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'

statutarie;

      i)  approva  la  relazione  sulla  gestione,  comprendente   il

programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati

conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di  imballaggi,  di

cui all'art. 3, comma 10;

      j) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari menzionati al precedente art. 6.

                              Art. 10.




               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria




    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

    2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso  la

sede di RICREA, divulgato attraverso il sito web del Consorzio almeno

quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per  l'Assemblea.   La

convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo  e  la  data

della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza,

della seconda convocazione.

    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera

raccomandata  o  posta  elettronica  certificata  o  telefax   almeno

quindici giorni prima dell'adunanza, salvo  il  caso  di  particolare

urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine  minimo  di

cinque giorni.

    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione

quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,

con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche dai  consorziati

che detengono complessivamente  quote  che  attribuiscano  almeno  un

quinto dei voti dei consorziati ai sensi dell'art. 9, comma 1.

    5.   L'assemblea   puo'   altresi'   essere   convocata,   previa

comunicazione al Presidente del  Consorzio,  dal  Collegio  sindacale

qualora ravvisi fatti censurabili di  rilevante  gravita'  e  vi  sia

urgente necessita' di provvedere.

    6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona  del  legale

rappresentante o  facendosi  rappresentare  con  delega  scritta,  da

conservarsi da parte del Consorzio. Non  sono  ammesse  piu'  di  due

deleghe alla stessa persona, salvo che si tratti  di  un'associazione

imprenditoriale di categoria.

    7. L'Assemblea e' validamente costituita  in  prima  convocazione

quando sono presenti o rappresentati consorziati che detengono  quote

di  partecipazione  che  assicurano  piu'  della   meta'   dei   voti

complessivamente attribuiti ai sensi  dell'art.  9,  comma  1,  e  in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti

o rappresentati.

    8. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi  dai

consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

    8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del  Consorzio  o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente piu' anziano

di eta'; in assenza anche di un Vicepresidente, dal consigliere  piu'

anziano.

    9. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee,

con effetto anche per la seconda convocazione o, per quelle convocate

durante un  periodo  espressamente  indicato  dal  consorziato  nella

delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni

espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E'

sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per

iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

    10.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli

amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

                              Art. 11.




                       Assemblea straordinaria




    1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima

convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti

rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al

Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi

dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il

medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare

qualunque  sia  la  percentuale  delle  quote  di  partecipazione  al

Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le  deliberazioni  devono

essere prese con la maggioranza dei  due  terzi  dei  voti  presenti,

anche per delega.

    2. L'assemblea straordinaria delibera:

      a)  sulle  modifiche  da  apportare  al  presente  statuto.  Le

deliberazioni   di   modifica   dello   statuto    sono    sottoposte

all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela   del

territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico;

      b)  sull'approvazione  dei  regolamenti  consortili   e   sulle

relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

      c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio

nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo

ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.

10 in materia di assemblea ordinaria.

                              Art. 12.




       Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione




    1. Il Consiglio d'amministrazione e' composto  da  dodici  o,  se

sono   presenti   consorziati   appartenenti   alla   categoria   dei

Recuperatori e Riciclatori, da quattordici membri. Nel Consiglio sono

presenti:

      a)  due  amministratori   espressione   della   categoria   dei

Produttori;

      b)  nove  amministratori  espressione   della   categoria   dei

Trasformatori;

      c) due  amministratori  espressione  delle  categoria,  qualora

sussistente,  dei  Recuperatori  e  Riciclatori,  se   possibile   in

rappresentanza proporzionale sia dei ricuperatori sia dei riciclatori

consorziati;

      d)  uno  amministratore  espressione  della   categoria   degli

Autoproduttori.

    2. Il regolamento previsto dall'art. 19 determina le modalita'  e

i sistemi di voto per lista per la nomina  degli  amministratori  nel

rispetto dei criteri di cui al comma 1.

    3. Qualora gli amministratori espressione di  una  o  piu'  delle

categorie di consorziati diverse  da  quella  dei  Produttori  e  dei

Trasformatori  non  vengano  per  qualunque  ragione   nominati,   il

Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito,  nel

numero dei componenti effettivamente nominati,  se  risultano  eletti

almeno gli amministratori espressione della categoria dei  Produttori

e dei Trasformatori.

    4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione  partecipano  i

componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il

direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

    5. Il Consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi

poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha

facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per

l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo

esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

      a. nomina fra i propri componenti il Presidente e, se del caso,

i Vicepresidenti;

      b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

      c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante

aggiornamento;

      d.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio

annuale, da sottoporre all'assemblea per  l'approvazione.  I  bilanci

devono essere trasmessi al CONAI;

      e.  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del

Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli

eventuali contributi di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera,

a) a carico dei consorziati; stabilisce  le  modalita'  del  relativo

versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone  e

approva la documentazione da fornire al CONAI di accompagnamento alle

eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di

cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152;

      f. predispone il piano specifico  di  prevenzione  previsto  al

precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per

l'approvazione;

      g. adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

      h. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del

Consorzio;

      i. delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di

ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al

rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione

d'opera professionale;

      j. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

      k.  nomina  e  revoca  il  direttore  generale  del   Consorzio

stabilendone il compenso;

      l. determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le

modalita' della gestione amministrativa interna;

      m.  delibera  sulle  richieste   di   adesione   al   Consorzio

verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e  curando  la

riscossione  delle   quote   e   dei   contributi   dovuti   all'atto

dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di  ammissione

deve essere motivata e comunicata al CONAI;

      n.  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei

consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di

eventuali sanzioni e la relativa entita';

      o. autorizza il Presidente a conferire procure per singoli atti

o categorie di atti;

      p. compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio;

      q. delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,

gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai

sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

      r. delibera sull'esclusione dei consorziati;

      s. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI

per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   consiglio   di

amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;

      t.  approva  il  testo  dell'allegato  tecnico  relativo   agli

imballaggi in acciaio dell'accordo di programma quadro stipulato  dal

CONAI  con  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  con

l'Unione delle province italiane (UPI)  o  con  i  soggetti  o  forme

associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152;

      u. approva il testo della  convenzione  da  stipularsi  con  il

CONAI per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista

dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152;

      v.  propone  all'assemblea  straordinaria  le  modifiche  dello

statuto.

    6. Il Consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto

consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori

imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    7. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il

Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  ai

Vicepresidenti talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i

limiti della delega. Il Consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'

affidare  al  Presidente  o  ai  Vicepresidenti  o  ad  uno  o   piu'

consiglieri o al direttore generale specifici incarichi.

    8. Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni  indicate

nelle lettere a), b, d) e), f), g), h), l), t), u), v) del precedente

comma 5.

    9. Nomina, se del caso il Comitato Esecutivo, composto da  alcuni

dei propri membri.

                              Art. 13.




           Funzionamento del Consiglio di amministrazione




    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica

tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  convocata  per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro

carica.  I  componenti  del   Consiglio   di   amministrazione   sono

rieleggibili. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza  dei

termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione

e' stato ricostituito.

    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo  esclusivamente   tramite   cooptazione   di   un   altro

consigliere  in  rappresentanza  della  categoria   di   appartenenza

dell'amministratore cessato, con apposita deliberazione,  sentito  il

Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di

rappresentativita' indicato nel  precedente  art.  12,  comma  1.  Il

consigliere cosi'  nominato  resta  in  carica  fino  alla  assemblea

successiva.

    3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare  dalla  carica

la meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in  carica  convocano

d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   dei

consiglieri cessati.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza,  anche  da  un  solo

consorziato.

    4.   Gli   amministratori   possono   essere   sempre    revocati

dall'Assemblea.

    5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente e,

in caso di assenza od impedimento, dal  Vicepresidente  piu'  anziano

almeno ogni trimestre e tutte le volte in  cui  vi  sia  materia  per

deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta  da  almeno  quattro

consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene  convocato  entro

venti giorni dal ricevimento della richiesta.

    6. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail con  avviso

di ricevimento, e deve indicare l'ordine del giorno, il  luogo  e  la

data della riunione. La convocazione deve  pervenire  ai  consiglieri

almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno

due giorni prima.

    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la presenza la  meta'  piu'  uno

dei componenti.

    8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia  nella  sede

di RICREA sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di

amministrazione  possono   tenersi   anche   per   teleconferenza   o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la  discussione   ed

intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti

affrontati.   Verificati   questi   requisiti,   il   Consiglio    di

amministrazione si considera tenuto nel luogo in  cui  si  trova  chi

presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve  trovarsi

il segretario, onde consentire la stesura  e  la  sottoscrizione  del

verbale scritto sul libro.

    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

    10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

Vicepresidente piu' anziano di eta'  o,  in  caso  di  assenza  o  di

impedimento di questi ultimi, dal consigliere all'uopo nominato dallo

stesso consiglio.

    11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno, se deliberato dall'Assemblea.

    12. Il verbale  della  riunione  del  consiglio  e'  redatto  dal

segretario del consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,

che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio e'

sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

    13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro  componente  del

consiglio.

    14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni

nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente.

    15.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  delegare   proprie

attribuzioni al Comitato Esecutivo determinandone contenuti e  limiti

ed eventuali modalita' di  esercizio  ai  sensi  di  quanto  previsto

all'art. 2381 del c.c.

                              Art. 14.




                     Presidente. Vicepresidenti




    1. Il Presidente e' nominato dal consiglio di amministrazione fra

i propri componenti espressione della categoria dei Produttori o  dei

Trasformatori.   Possono   essere   inoltre   eletti   fino   a   due

Vicepresidenti tra i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione

espressione delle categorie di consorziati di cui al precedente  art.

2 comma 1 lettere a) e b). Il Presidente e i Vicepresidenti durano in

carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione  che  li

ha nominati.

    2.   Qualora   il   Presidente   o   i   Vicepresidenti   cessino

anticipatamente dalla carica, il nuovo  Presidente  o  Vicepresidente

sono scelti tra gli amministratori espressione della stessa categoria

del Presidente o del Vicepresidente cessati. Il  nuovo  Presidente  o

Vicepresidente dura in carica fino al termine del  triennio  iniziato

dal suo predecessore.

    3. Spetta al Presidente:

      a. la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei

terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze

innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed

amministrativa;

      b. la firma consortile;

      c.   la   presidenza   delle   riunioni   del   Consiglio    di

amministrazione e dell'Assemblea;

      d.  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le

pubbliche amministrazioni;

      e. l'attuazione delle deliberazioni adottate dal  Consiglio  di

amministrazione;

      f.  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei

documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea

e del Consiglio di amministrazione;

      g. accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

      h.  conferire,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di

amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

    4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il Consiglio di  amministrazione,  il  Presidente

puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in  tal

caso  e'  tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del   Consiglio   di

amministrazione alla prima riunione utile.

    5. In caso  di  assenza  dichiarata  o  impedimento  le  funzioni

attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente piu'  anziano

di eta'.

    6. I compiti e le funzioni dei Vicepresidenti sono stabiliti  dal

consiglio di amministrazione.

                              Art. 15.




                         Collegio sindacale




    1. Il Collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e

due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono

designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e

del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra  i  dipendenti

dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti  sono

eletti dall'Assemblea tra professionisti  iscritti  al  registro  dei

revisori contabili.

    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data

dell'Assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la

relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il

sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'Assemblea

successiva.

    4. I sindaci nominati dall'Assemblea possono essere  revocati  da

quest'ultima solo per giusta causa.

    5. Il Collegio sindacale:

      a. controlla la gestione del Consorzio;

      b. vigila sull'osservanza della legge, del presente  statuto  e

del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta

amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e

sul suo concreto funzionamento;

      c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del

bilancio consuntivo.

    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'Assemblea  ed  alle

riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere

agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni

consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

    7. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di

soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

    8. Le  riunioni  del  collegio  sindacale  possono  svolgersi  in

teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di  quanto  previsto

in proposito al precedente art. 13, comma 8.

                              Art. 16.




                     Revisione legale dei conti




    1.  Il  controllo  contabile  sul  Consorzio  e'  esercitato  dal

collegio sindacale o da una societa'  di  revisione  legale  iscritta

nell'apposito registro secondo quanto determinato  dall'Assemblea  ai

sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c).

    2. Il collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione

legale:

      a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio;

      b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della

contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione

nelle scritture contabili.

    3. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui

all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,

comprende:

      a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti  annuali  o

consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di

redazione applicate dalla societa';

      b) una descrizione della portata della revisione legale  svolta

con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

      c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

e il risultato economico dell'esercizio;

      d) eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone

all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi

costituiscano rilievi;

      e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione

con il bilancio.

    4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio

con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di

impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra

analiticamente i motivi della decisione.

    5. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della

revisione.

    6. La societa' di revisione legale ha diritto  a  ottenere  dagli

amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione

legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione.

    7.  L'Assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della

revisione legale.

    8. L'Assemblea, su  proposta  motivata  del  collegio  sindacale,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

    9. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

    10. L'Assemblea revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione

legale, sentito il collegio  sindacale,  quando  ricorra  una  giusta

causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra

societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

    11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo

IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

                              Art. 17.




                         Direttore generale




    1.  L'incarico  di  direttore  generale,  laddove  previsto,   e'

conferito  dal  Consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del

Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze  di

tipo manageriale.

    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  dal

contratto di diritto privato.

    3. Le funzioni  e  gli  incarichi  del  direttore  generale  sono

determinati  dal  Consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il

direttore generale:

      a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione  delle  deliberazioni

degli organi consortili;

      b) effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,  civili,

commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale

contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del

Consorzio;

      c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

      d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal  Consiglio

di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i  dirigenti.

L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla

preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;

      e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari  con

i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  CONAI,  gli  altri

consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,

lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  gli

altri terzi.

    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e

del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

    5. Il direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,

salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'

autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure  per

singoli atti o categorie di atti.




Titolo III 
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 18.




                  Esercizio finanziario - Bilancio




    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi

successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi  cui

e' preposto.

    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per

l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La

convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura

dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale

ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni

che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

    4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:

      a) una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

      b) una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

    5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare

depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a

ciascun consorziato di prenderne visione almeno  dieci  giorni  prima

dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consuntivo.

    6. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario del Consorzio  e

dalla nota integrativa  ed  e'  accompagnato  dalla  relazione  sulla

gestione.

    7. Il bilancio consuntivo e' depositato presso il Registro  delle

imprese.

    8. I progetti di bilancio devono essere  comunicati  al  soggetto

incaricato della revisione legale dei conti e al  collegio  sindacale

almeno trenta giorni prima della  riunione  dell'assemblea  convocata

per la loro approvazione.

    9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono

trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

    10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e

contabilita' sono definite nel  regolamento  adottato  ai  sensi  del

successivo art. 19.

    11. E' vietata la distribuzione degli  avanzi  di  gestione  alle

imprese consorziate.

                              Art. 19.




                       Regolamenti consortili




    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il Consiglio di amministrazione adotta uno o piu' schemi di

regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per

l'approvazione.

    2. I regolamenti approvati  dall'Assemblea  straordinaria,  e  le

relative modifiche, sono  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo

economico.  Tali  Ministeri,   qualora   accertino   che   le   norme

regolamentari sono in contrasto  con  le  disposizioni  del  presente

statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di  adottare

le necessarie modifiche.

    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o

libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere

conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve

risultare il libro dei consorziati.

                              Art. 20.




       Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI




    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento  ed  in  costante  collaborazione  con  il  CONAI,  come

previsto dai principi e con le modalita' indicati nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

      a) comunica  regolarmente  a  CONAI  i  nominativi  dei  propri

iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune

verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;

      b) interagisce costantemente  con  CONAI,  eventualmente  anche

attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  allo  scopo   di

verificare la regolare riscossione del contributo  ambientale  dovuto

dai propri iscritti;

      c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al

precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi  e  con  le  modalita'  ivi

previsti.

    3.  Il  Consorzio  partecipa   alle   assemblee   di   CONAI   in

rappresentanza dei propri  consorziati,  che  gli  abbiano  conferito

delega.

                              Art. 21.




        Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori

                        e loro organizzazioni




    1.  Il  Consorzio  svolge  le  proprie   attivita'   in   stretto

collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi  ed

i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il  Consorzio  si  impegna  ad

elaborare,  nelle  forme  piu'  opportune,  forme  di   concertazione

permanente per tutto cio' che attiene alle materie di  interesse  dei

produttori, come previsto dall'art. 218 del  decreto  legislativo  n.

152/2016 commi q ed r.

    2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori,  con

gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per  le

materie di comune interesse, cosi' come previsto  dall'art.  218  del

decreto legislativo n. 152/2016 commi q ed r.

                              Art. 22.




           Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati




    1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  indicate  al

precedente art. 2 aderiscono a RICREA  inviando  domanda  scritta  di

adesione  al  consiglio  di  amministrazione  con  la  quale   devono

dichiarare di possedere i  requisiti  ivi  previsti  e  di  essere  a

conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti

consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari  vincolanti

per il Consorzio.

    2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso  in

cui  il  richiedente  non  abbia  i  requisiti  per  l'ammissione  al

Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza  di

giustificate e comprovate ragioni.  La  decisione  di  rigetto  della

richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.

    3. Le imprese iscritte  nelle  categorie  dei  Produttori  e  dei

Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di  uno  dei

presupposti di seguito indicati:

      a) cessazione dell'attivita';

      b)  variazione  dell'oggetto  sociale  o   dell'attivita'   con

cessazione della produzione  di  materia  prima  o  di  imballaggi  e

relativi semilavorati;

      c) adozione  o  partecipazione  ad  altro  sistema  alternativo

istituito ai sensi dell'art. 221,  comma  3,  lettere  a)  o  c)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai

sensi di legge.

    4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati  possono

recedere  previa  comunicazione   da   inviarsi   al   consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo per l'anno in corso.

    5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso e' efficace solo

dal momento in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  accerta  il

corretto funzionamento del sistema alternativo e ne da' comunicazione

al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221,  comma  5  del

suddetto decreto  legislativo.  Tale  comunicazione  e'  inviata  per

conoscenza al CONAI.

    6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Autoproduttori,  dei

Recuperatori  e  Riciclatori   possono   recedere   liberamente   dal

Consorzio,  previa  comunicazione  da   inviare   al   consiglio   di

amministrazione almeno  sei  mesi  prima  della  fine  dell'esercizio

annuale.  Il  consorziato  e'  tenuto  al  versamento  dell'eventuale

contributo dovuto per l'anno in corso.

    7. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al

Consorzio,  se  e'  sottoposto  a  procedure  concorsuali   che   non

comportino  la  continuazione  dell'esercizio,   anche   provvisorio,

dell'impresa e in ogni altro caso in cui non  puo'  piu'  partecipare

alla realizzazione dell'oggetto consortile.

    8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  19   puo'   prevedere   e

disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per  i  casi  in  cui  il

consorziato si rende responsabile di gravi violazioni  agli  obblighi

derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

    9.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato e  al  CONAI,  anche  ai  fini  della

verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

    10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi  dei  consorziati

che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

    11. Non si procede alla  liquidazione  della  quota  e  nulla  e'

dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

                              Art. 23.




              Liquidazione - Scioglimento del Consorzio




    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte

le passivita'.

    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo  economico,  in

conformita' alle norme applicabili.

                              Art. 24.




                              Vigilanza




    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

del Ministero per lo sviluppo economico con le modalita' e nei limiti

stabiliti dalla legge.

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e

il  Ministro  per  lo  sviluppo   economico   possono   disporre   lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di procedere alla loro ricostituzione; se non e' possibile

procedere alla ricostituzione di detti  organi  possono  disporre  la

nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

                              Art. 25.




                            Norma finale




    1. Per tutto quanto non espressamente disposto si  applicano,  in

quanto compatibili, le norme del codice civile e  le  altre  comunque

regolanti la materia.

                              Art. 26.




                      Disposizione transitoria




    1. Le quote di partecipazione dei consorziati iscritti nel  libro

di cui all'art. 12, comma 5, lettera c) alla data di approvazione del

presente statuto sono rideterminate secondo i nuovi criteri riportati

nel regolamento all'art. 3 comma 1.

    2.  A  partire  dal  triennio  successivo  all'approvazione   del

presente statuto trovera' applicazione quanto  stabilito  all'art.  3

comma 4 del regolamento consortile.

 

Allegati

D.M.

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