Imballaggi: novità per le pellicole di cellulosa

Modificato il D.M. 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica di imballaggi destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari d'uso personale

Novità per le pellicole di cellulosa rigenerata con le modifiche al D.M. 21 marzo  1973 sulla disciplina igienica di imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto  con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. È quanto dispone il decreto del ministero della Salute 31 maggio 2016, n. 142, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173, il cui testo è riportato di seguito e disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero della Salute 31 maggio 2016, n. 142 


Regolamento recante  aggiornamento  al  decreto  del  Ministro  della

sanita' 21 marzo  1973  concernente  la  «Disciplina  igienica  degli

imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto  con

le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente

agli oggetti di cellulosa rigenerata. (16G00154)


in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173

Vigente al: 10-8-2016 


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE


  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga

le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione  del  22

dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei  materiali  e

degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

  Vista la direttiva (CE) n. 2007/42 della Commissione del 29  giugno

2007 che modifica la direttiva 2004/14/CE, relativa  ai  materiali  e

agli oggetti di pellicola rigenerata destinati a  venire  a  contatto

con i prodotti alimentari;

  Visto il regolamento (UE)  n.  10/2011  della  Commissione  del  14

gennaio 2011  riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di  materia

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande e successive modifiche;

  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23

agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,

pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104

del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli

imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con

le sostanze alimentari o con sostanze d'uso  personale  e  successive

modificazioni;

  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  dicembre  1980,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  giugno  1982,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;

  Visto il decreto del Ministro della salute 4 aprile  1985,  recante

aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21  marzo

1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,

recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze

alimentari o  con  le  sostanze  d'uso  personale,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

  Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 1994, n.  556,

recante aggiornamento del citato decreto del Ministro  della  sanita'

21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica  degli  imballaggi,

recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze

alimentari o  con  le  sostanze  d'uso  personale.  Attuazione  delle

direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE pubblicato nel supplemento ordinario

della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 17  dicembre  1999,  n.

538, recante aggiornamento del  citato  decreto  del  Ministro  della

sanita' 21  marzo  1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli

imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con

le sostanze alimentari o con  sostanze  d'uso  personale,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000;

  Visto il decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n.  230,

recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del  29  gennaio  2004

che modifica la direttiva 93/10/CEE, relativa  ai  materiali  e  agli

oggetti di pellicola rigenerata destinati a venire a contatto con gli

alimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160  del  12  luglio

2006;

  Ritenuto  di  dover  procedere   per   ragioni   di   chiarezza   e

semplificazione   normativa   all'elaborazione   di   un   articolato

coordinato del decreto ministeriale 21 marzo 1973 limitatamente  agli

oggetti di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con  le

sostanze  alimentari,  che  recepisca  la  direttiva  2007/42/CE,   e

all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti  relative  alla

cellulosa rigenerata;

  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella

seduta del 9 giugno 2015;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive

modificazioni;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e

successive modificazioni, effettuata in data 3 dicembre  2015,  prot.

n. 45190 e la nota del 16 febbraio 2016 prot. n.  DAGL  1846  con  la

quale il Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  della

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ha   preso   atto   della

comunicazione effettuata;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:


                              Art. 1


  1. Al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo  1973  citato  in

premessa sono apportate le seguenti modifiche:

    a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 20 - 1. Il presente capo disciplina le pellicole di cellulosa

rigenerata le quali:

  a) costituiscono di per se' un prodotto finito, oppure

  b) sono parte di un prodotto finito contenente altri  materiali,  e

che sono destinate a venire a contatto  con  prodotti  alimentari,  o

vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

  2. La pellicola  di  cellulosa  rigenerata  e'  un  foglio  sottile

prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o  cotone

non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze  possono

essere incorporate nella massa  o  in  superficie.  Le  pellicole  di

cellulosa rigenerata possono essere rivestite su uno o su  ambedue  i

lati.»;

    b) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  21 -  1.  Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  di   cui

all'articolo 20 appartengono ad una delle seguenti categorie:

  a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

  b) pellicole di cellulosa rigenerata con un  rivestimento  derivato

dalla cellulosa;

  c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia

plastica.»;

  c) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

  «Art. 21-bis - 1. Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  di  cui

all'articolo 21, comma 1, lettere a) e  b),  devono  essere  prodotte

utilizzando  solo  le  sostanze  e  i  gruppi  di  sostanze  elencate

nell'allegato II sezione 3-bis del presente decreto  alle  condizioni

ivi stabilite.

  2. Le pellicole di cellulosa rigenerata  di  cui  all'articolo  21,

comma  1,  lettera  c),  devono  essere  prodotte,  prima  di  essere

rivestite, utilizzando solo  le  sostanze  o  i  gruppi  di  sostanze

elencati nell'allegato II, sezione 3-bis, Parte prima,  del  presente

decreto alle condizioni ivi stabilite.

  3. In deroga al comma 1, sostanze non  elencate  nell'allegato  II,

sezione 3-bis del presente decreto  possono  essere  utilizzate  come

coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione  che  non

vi sia traccia di migrazione di dette sostanze  all'interno  o  sulla

superficie  dei  prodotti  alimentari,  rilevabile  con   un   metodo

convalidato conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.

  4. Il controllo della  conformita'  delle  pellicole  di  cellulosa

rigenerata e' effettuato secondo le modalita' di cui alla  sezione  5

dell'allegato IV del presente decreto o in alternativa con metodi  di

prestazioni adeguate ai limiti e prescrizioni previste  nell'Allegato

II sez. 3-bis.»;

    d) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  23 -  1.  Il  rivestimento  delle  pellicole  di   cellulosa

rigenerata definite all'articolo 21, comma 1, lettera c), deve essere

prodotto utilizzando le sostanze consentite per  i  materiali  e  gli

oggetti di materia plastica destinati  a  venire  a  contatto  con  i

prodotti alimentari  dal  regolamento  UE  n.  10/2011  e  successive

modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

  2. I  materiali  ed  oggetti  ottenuti  con  le  pellicole  di  cui

all'articolo 21, comma 1, lettera c),  devono  essere  conformi  alle

disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento UE n.  10/2011  e

successive modificazioni.»;

    e) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:

  «Art. 23-bis - 1. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata  sono

ammessi all'impiego in contatto con gli  alimenti  a  condizione  che

siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con

glicerina.

  2. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera  che

il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo  non

si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata  legalmente

prodotti e/o commercializzati in un altro  Stato  membro  dell'Unione

europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli  Stati

firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte

contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche'

garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.»;

    f) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

  «Art. 25-bis - 1. Nelle fasi di commercializzazione  diverse  dalla

vendita al dettaglio, i materiali  e  gli  oggetti  di  pellicola  di

cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con  gli  alimenti

devono essere  accompagnati  da  una  dichiarazione  scritta  secondo

quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)

n. 1935/2004.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai materiali e agli

oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono

chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

  3.  Qualora  siano  previste  particolari  condizioni   d'uso,   il

materiale o l'articolo di  pellicola  di  cellulosa  rigenerata  sono

etichettati conformemente.»;

    g)  l'allegato  II,  sezione  3-bis:  «Cellulosa  rigenerata»  e'

sostituito dall'allegato I al presente decreto.

                               Art. 2


  1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

  a) decreto del Ministro della sanita' 1° luglio 1994, n. 556;

  b) decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n. 230;

  c) articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della  sanita'  17

dicembre 1999, n. 538.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.M. n. 142/2016

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