Impianti a biogas: aggiornati i limiti alle emissioni

Le disposizioni del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 118 riguardano le emissioni di carbonio organico totale

Aggiornati i limiti alle emissioni di carbonio organico totale provenienti dagli impianti alimentati a biogas con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 118 (in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016, n. 151), riportato a seguire e in pdf alla fine della pagina.

Per il recente D.M. 23 giugno 2016 sugli incentivi per gli impianto a biogas LEGGI QUI

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 118 


Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di  emissione  in

atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti

alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto

legislativo n. 152 del 2006. (16G00129)


in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016, n. 151


Vigente al: 15-7-2016 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad

oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in

atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e  5,

272, comma 1, nonche' l'allegato 1, punto III, alla parte quinta  del

decreto stesso;

  Visto l'articolo 281, comma 5, del  citato  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla  parte  quinta  di

tale decreto possono  essere  modificati  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico,

sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo  I,  punto  1.3,

alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  prevede,

per gli impianti alimentati  a  biogas,  appositi  valori  limite  di

emissione per la voce «COT» (Carbonio Organico Totale):

  Considerato  che,  nella  combustione  del  biogas   le   emissioni

comprendono i composti organici che si formano con la combustione  e,

in misura quantitativamente maggiore, il metano  incombusto  presente

nel biogas;

  Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero  dell'ambiente,

da parte di autorita' pubbliche e soggetti privati, con le  quali  e'

stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione

«COT» si riferisca anche alla componente metanica  dell'emissione  ed

e' stata  rappresentata  l'esigenza  di  valutare  se  sia  opportuno

riferire  la  voce  «COT»   alla   sola   componente   non   metanica

dell'emissione;

  Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei  COT

per  gli  impianti  a  biogas,  si   e'   determinata   un'eterogenea

applicazione della norma sul territorio nazionale;

  Considerato che, per rispettare  valori  limite  dei  COT  riferiti

anche  alla  componente  metanica  e'  necessario  installare   negli

impianti a biogas sistemi di abbattimento come i  post-combustori,  a

prescindere   dalla   potenza   termica   e   dalla    localizzazione

dell'impianto, e che i post-combustori comportano  anche  un  impatto

dovuto all'effettuazione di  un  processo  di  combustione  ulteriore

rispetto a quello dell'impianto;

  Considerato che  il  metano  ha  caratteristiche  intrinseche  meno

impattanti rispetto a quelle dei composti  organici  suscettibili  di

formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica  necessita'

di installare i post-combustori non appare sempre  giustificata  alla

luce del beneficio ambientale che ne puo' derivare;

  Considerato che il tema dei valori  limite  di  emissione  dei  COT

negli impianti a biogas e' stato  posto  all'ordine  del  giorno  del

coordinamento tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare,  regioni,  ed  autorita'  competenti  di  cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155  nel

corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo  di  lavoro

interregionale, e considerati gli esiti  dell'istruttoria  svolta  da

tale gruppo di lavoro interregionale;

  Considerato che, per  le  caratteristiche  intrinseche  del  metano

rispetto  ai  composti  organici  formatisi  nella  combustione,   e'

risultato  opportuno,  sotto  il  profilo  della  tutela  ambientale,

riferire il valore limite dei COT a  tali  composti,  che  sono  piu'

impattanti rispetto al metano;

  Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori,  ad  una

modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo  I,  punto  1.3,  alla

parte quinta del decreto legislativo n. 152 del  2006,  riferendo  la

voce «COT» alla componente non  metanica  dell'emissione  e  rendendo

contemporaneamente  piu'  severi,  in  quanto  associati  a  composti

organici piu' impattanti del metano, una serie di  valori  limite  di

emissione di tali COT;

  Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e  5,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle  emissioni

in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad  autorizzazione,  la

normativa regionale puo' fissare, anche per gli  impianti  a  biogas,

appositi valori limite, anche piu' severi di quelli dell'allegato I;

  Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita  ai

sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,

espresso in data 7 maggio 2015;

  Vista la nota del  26  gennaio  2016,  n.  0639  con  la  quale  il

Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto ha espresso il  proprio

formale concerto;

  Vista la nota del 24  febbraio  2016,  n.  4796  con  la  quale  il

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio di Gabinetto ha espresso

il proprio formale concerto;

  Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui e'  stata  resa

alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;




                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

 Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per  le  emissioni

  di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas


  1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  la  tabella

della lettera a) e' modificata come segue:

  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le

seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i

provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di

cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;

  b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente

«100 mg/Nm³».

  2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte

quinta del decreto legislativo n. 152  del  2006,  la  tabella  della

lettera b) e' modificata come segue:

  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le

seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i

provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di

cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;

  b) nelle caselle del primo rigo  contenenti  il  segno  «  -  »  e'

inserito il valore «50».

  3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3,  alla  parte

quinta del decreto legislativo n. 152  del  2006,  la  tabella  della

lettera c) e' modificata come segue:

  a) alla voce «carbonio organico  totale  (COT)»  sono  aggiunte  le

seguenti  parole  «escluso  il  metano,  salvo  il  caso  in  cui   i

provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di

cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;

  b) il valore «30» del terzo rigo e'  sostituito  dal  seguente  «20

mg/Nm³».

  4. Per gli impianti installati prima  dell'entrata  in  vigore  del

presente regolamento i pertinenti valori di  emissione  in  atmosfera

contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro  il

31 dicembre 2016. A tal  fine,  fatti  salvi  gli  impianti  soggetti

all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152  del  2006,

il  gestore  dello  stabilimento  richiede  all'autorita'  competente

l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due  mesi  dall'entrata

in vigore del presente decreto, indicando gli  eventuali  adeguamenti

degli impianti.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro

sessanta giorni il gestore assicura comunque la  realizzazione  degli

adeguamenti ed il rispetto dei  pertinenti  valori  di  emissione  in

atmosfera contenuti nel presente regolamento  entro  il  31  dicembre

2016; resta fermo il potere dell'autorita' competente  di  provvedere

all'aggiornamento  anche  successivamente  alla  scadenza   di   tali

sessanta giorni. L'aggiornamento delle  autorizzazioni  di  carattere

generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore

del presente decreto e i gestori autorizzati presentano  una  domanda

di adesione entro il 15  novembre  2016  o  nei  piu'  brevi  termini

stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino  all'adeguamento  previsto

dal presente articolo si applicano i  valori  limite  precedentemente

autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272,  comma  1,

del decreto legislativo n. 152 del  2006,  i  valori  limite  vigenti

prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

 

Allegati

D.M. n. 118/2016

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