IMPRESE E SICUREZZA – Quale responsabilità penale negli “accordi formazione”?

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l'accordo 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) che ha regolamentato gli obblighi per la formazione alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dirigenti, preposti e autonomi. In particolare, l'accordo ha disciplinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei cosiddetti autonomi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha anche emanato l'accordo 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 223/CSR) che ha regolamentato gli obblighi di formazione e di aggiornamento dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione dai rischi. Sono numerosi i profili innovativi che hanno interessato tutti i datori di lavoro pubblici e privati, imprenditori e non, secondo la definizione “universale” dell'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008. Per questi motivi sono approfonditi gli aspetti fondamentali e rilevate le criticità più significative al fine di procedere a una prima ricostruzione sistematica della nuova obbligazione formativa e di valutarne l'impatto sulla responsabilità penale.

Allegati

Approfondimento_tratto_da_AS_n_4_2012.pdf

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