Incenerimento rifiuti: il rapporto domanda/offerta degli impianti

Il D.P.C.M. 10 agosto 2016 mette a fuoco la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché il fabbisogno residuo

Incenerimento rifiuti: fotografato il rapporto domanda/offerta degli impianti di incenerimento rifiuti in Italia. Questo il contenuto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 che individua la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento rifiuti con recupero di rifiuti urbani e assimilati.

In due distinte tabelle (A e B) sono riportati, rispettivamente, gli elenchi degli impianti autorizzati "in esercizio " e "non in esercizio", mentre la tabella C riguarda l'individuazione, la localizzazione e la capacità degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale.

I tre allegati, invece, mettono a fuoco:

- la capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015;

- il fabbisogno residuo di incenerimento rifiuti urbani e assimilati;

- l'individuazione degli impianti da  realizzare o da potenziare per soddisfare il  fabbisogno residuo nazionale di incenerimento rifiuti urbani e assimilati.

Chiude l'appendice I relativa alla capacità di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti urbani e assimilati in esercizio.

Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016.

Incenerimento rifiuti


Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016


Individuazione  della  capacita'  complessiva  di  trattamento  degli

impianti  di  incenerimento rifiuti  urbani  e  assimilabili  in

esercizio o autorizzati a livello nazionale,  nonche'  individuazione

del fabbisogno  residuo  da  coprire  mediante  la  realizzazione  di

impianti  di  incenerimento  con  recupero  di   rifiuti   urbani   e

assimilati. (16A07192)


in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2016, n. 233


IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI




Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive», recepita con il  decreto  legislativo  3  dicembre

2010, n. 205;

Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in

particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei

rifiuti;

Visto l'art. 35  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164

e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto  adottato

dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata  la  capacita'

complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti

urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,

nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di

impianti  di  incenerimento  con  recupero  di   rifiuti   urbani   e

assimilati;

Considerato che,  ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di

preparazione per il riutilizzo e riciclaggio  fissato  dall'art.  11,

comma 2,  lettera  a),  della  direttiva  2008/98/CE,  e'  necessario

raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito

nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la  gerarchia  della  gestione  dei  rifiuti,  come

individuata nell'art.  4  della  predetta  direttiva  2008/98/CE,  ha

stabilito  che  il  recupero  energetico  dei   rifiuti   rappresenta

un'opzione di gestione  da  preferire  rispetto  al  conferimento  in

discarica dei rifiuti;

Visto l'art. 16 della predetta direttiva  2008/98/CE,  relativo  ai

principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti;

Ritenuto  indispensabile   strutturare   una   rete   di   impianti

sufficienti a trattare  i  rifiuti  che  residuano  da  una  raccolta

differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il

ricorso allo smaltimento in discarica;

Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che

disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con

particolare  riferimento   alla   predisposizione,   all'adozione   e

all'aggiornamento dei piani di gestione  rifiuti,  nel  rispetto  dei

principi previsti dalla  normativa  vigente  e  della  parte  IV  del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che

disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani

di gestione  rifiuti,  nonche'  i  contenuti  minimi  essenziali  nel

rispetto dei principi e delle finalita' di  cui  alla  Parte  IV  del

medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12  settembre

2014,  n.  133,  prevede   che   l'individuazione   della   capacita'

complessiva di trattamento  di  rifiuti  urbani  e  assimilati  degli

impianti di  incenerimento,  nonche'  l'individuazione  del  relativo

fabbisogno  residuo  avvengano  tenendo  conto  della  pianificazione

regionale;

Considerato altresi' che, ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,  del

citato  decreto-legge  n.  133  del  2014,   l'individuazione   della

capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati

degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti  in

esercizio o autorizzati a livello nazionale;

Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni

nelle sedute tecniche della Conferenza  Stato-Regioni  del  20  marzo

2015 e del 9 settembre 2015 -  una  puntuale  ricognizione  dei  dati

della capacita' e  dell'operativita'  delle  infrastrutture  dedicate

all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e

con tutti i singoli gestori degli impianti;

Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35,  comma

1, del citato decreto-legge n. 133  del  2014,  l'individuazione  del

fabbisogno  di  incenerimento  nazionale   dei   rifiuti   urbani   e

assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo  minimo  di

raccolta  differenziata   stabilito   dall'art.   205   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte  le

regioni;

Rilevato inoltre che  alcune  regioni  e  province  autonome  hanno

adottato, secondo i rispettivi piani di gestione  rifiuti,  obiettivi

piu'   ambiziosi   rispetto   all'obiettivo   minimo   di    raccolta

differenziata  di  legge,  nonche'  obiettivi  di   riduzione   della

produzione di rifiuti urbani e assimilati;

Rilevato altresi' che in  alcune  regioni,  caratterizzate  da  una

sovracapacita' di trattamento  rispetto  al  relativo  fabbisogno  di

incenerimento,  sono   state   adottate   politiche   relative   alla

dismissione  di  impianti  o   alla   riduzione   di   capacita'   di

incenerimento;

Considerato  che  l'individuazione  di  un  fabbisogno  basato   su

percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento

e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti

urbani  e  assimilati,  determinerebbe  una  capacita'  impiantistica

sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;

Rilevato  che  il  ritardo  sul  raggiungimento  dell'obiettivo  di

raccolta  differenziata  ha  determinato,  per  alcune  regioni,   la

realizzazione  o  la  previsione  di  realizzazione  di  impianti  di

trattamento preliminare necessari a trattare tutti i  rifiuti  urbani

che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al

fine di ottemperare all'obbligo di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno

una capacita' spesso superiore rispetto al fabbisogno di  trattamento

calcolato su una  quantita'  di  rifiuti  residui  derivanti  da  una

raccolta differenziata a norma di legge;

Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al  crescere  della

raccolta differenziata,  potranno  essere  opportunamente  convertiti

coerentemente con la  necessita'  di  ottemperare  agli  obblighi  di

riciclaggio dei rifiuti urbani;

Ritenuto necessario tenere conto della capacita'  impiantistica  di

trattamento preliminare realizzata e in previsione di  realizzazione,

ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un  ritardo

sul  raggiungimento  dell'obiettivo  di  raccolta  differenziata  dei

rifiuti urbani e di un deficit  di  capacita'  di  incenerimento  dei

rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;

Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo  che  consenta

di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di  incenerimento  dei

rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base  degli  obiettivi

di riduzione della produzione di  rifiuti  urbani  e  assimilati,  di

raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale,

anche in ragione:

a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di

raccolta   differenziata   attuate   dalle   regioni   nel    periodo

intercorrente da novembre 2015 alla data di  entrata  in  vigore  del

decreto;

b) di politiche di  dismissione  di  impianti  o  di  riduzione  di

capacita' di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da  una

sovracapacita' di trattamento  rispetto  al  relativo  fabbisogno  di

incenerimento;

c) della efficienza di riciclaggio  e  recupero  di  materia  degli

impianti di  trattamento  meccanico-biologico,  qualora  superiore  a

quella indicata nell'allegato II;

d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre  2015  per

gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di

recupero del combustibile solido secondario (CSS)  e  delle  frazioni

secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;

e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture

di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;

Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto  ai  piani  di

gestione  dei  rifiuti   resi   disponibili   dalle   amministrazioni

regionali;

Ritenuto  opportuno,  ai  sensi  dell'art.   35,   comma   1,   del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacita'  di

incenerimento e gli  impianti  con  recupero  energetico  di  rifiuti

urbani e assimilati da realizzare per coprire il  fabbisogno  residuo

per macroaree geografiche e  indicare,  altresi',  le  regioni  nelle

quali tali impianti e tali potenzialita' devono essere realizzate;

Ritenuto  opportuno,  altresi',   individuare   le   capacita'   di

incenerimento e l'impiantistica  necessaria  da  realizzare,  tenendo

conto  dei  rifiuti  decadenti  dal  trattamento   degli   urbani   e

assimilati;

Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia  e  la  Regione  Sardegna

vengano considerate macroaree autonome, in ragione  della  necessita'

di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei  rifiuti  e

delle peculiarita' geografiche insulari;

Ritenuto necessario, al fine di indicare  le  regioni  nelle  quali

devono essere realizzati gli  impianti,  basarsi  sulle  disposizioni

dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e

dunque alla «finalita' di  progressivo  riequilibrio  socio-economico

fra le aree del territorio nazionale»,  nonche'  alla  necessita'  di

tenere conto della  «pianificazione  regionale»  e  all'esigenza  «di

superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»;

Visto  il  parere  favorevole,   condizionato,   della   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4  febbraio

2016;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  n.  42  del  24  febbraio   2016,   recante

disposizioni   in   merito   al   procedimento   di    verifica    di

assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica delle misure di

pianificazione  e   programmazione   previste   in   attuazione   del

dispositivo di  cui  all'art.  35,  comma  1,  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 133;

Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla  Parte  II,

Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in  adesione  a

quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione  generale

per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela  del  territorio  e  del  mare,  in  qualita'   di   autorita'

procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare  di  cui

all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente

ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art.

35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Dato atto che  la  Direzione  generale  per  le  valutazioni  e  le

autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, in qualita'  di  autorita'  competente  ai

fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo  II,

del decreto legislativo n. 152  del  2006,  ha  trasmesso  il  citato

rapporto   preliminare   alla   Commissione   tecnica   di   verifica

dell'impatto ambientale VIA e VAS  per  l'acquisizione  del  relativo

parere;

Visto il parere n. 2100  del  10  giugno  2016,  con  il  quale  la

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  ha

ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei  un  programma  recante

l'individuazione della capacita'  complessiva  di  trattamento  degli

impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio

o autorizzati  a  livello  nazionale,  nonche'  l'individuazione  del

fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione  di  impianti

di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i

contenuti per essere sottoposto alla  verifica  di  assoggettabilita'

alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorita' competente a  voler

verificare la procedibilita' dell'istanza»;

Vista la nota prot. 16298 del 20  giugno  2016,  con  la  quale  la

competente Direzione generale per le valutazioni e le  autorizzazioni

ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e  del  mare  ha  rappresentato  che  «anche  alla  luce  di   quanto

sollecitato dalla  stessa  CTVIA,  il  procedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VAS concernente il programma in oggetto non  puo'

essere ulteriormente proseguito»;

Vista la nota prot. 10066 del  4  luglio  2016,  con  la  quale  la

competente Direzione generale per  i  rifiuti  e  l'inquinamento  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha

rappresentato la non sussistenza dei  presupposti  per  sottoporre  a

valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici  generali

relativi  alla  individuazione   della   capacita'   complessiva   di

trattamento degli impianti di  incenerimento  di  rifiuti  urbani  in

esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione

del fabbisogno  residuo  da  coprire  mediante  la  realizzazione  di

impianti  di  incenerimento  con  recupero  di   rifiuti   urbani   e

assimilabili;

Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per  sottoporre  a

valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici  generali

previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1,  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente  stabilito

dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152  del

2006, nella parte  in  cui  si  dispone  che  «viene  effettuata  una

valutazione per tutti i piani e programmi che: ... a) sono  elaborati

per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente,  per

i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,  industriale,

dei trasporti, della  gestione  dei  rifiuti  e  delle  acque,  delle

telecomunicazioni, turistico,  della  pianificazione  territoriale  o

della  destinazione  dei  suoli,  e  che  definiscono  il  quadro  di

riferimento   per   l'approvazione,   l'autorizzazione,   l'area   di

localizzazione o comunque  la  realizzazione  dei  progetti  elencati

negli allegati II, III, e IV del presente decreto»;

Considerato che i  contenuti  programmatici  generali  previsti  in

attuazione  del  dispositivo  di  cui  all'art.  35,  comma  1,   del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti  il  settore

della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo  presupposto

richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo

n. 152 del  2006  per  l'obbligatoria  sottoposizione  a  valutazione

ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro  di

riferimento   per   l'approvazione,   l'autorizzazione,   l'area   di

localizzazione o comunque  la  realizzazione  dei  progetti  elencati

negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152

del 2006;

Considerato,  infatti,  che  i  suddetti  contenuti   programmatici

generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di

pianificazione regionale, limitandosi ad  indicare  il  numero  e  le

dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale  di

macroarea e di regioni, con riferimento al  solo  fabbisogno  residuo

complessivo  di  incenerimento  calcolato  su  scala  nazionale,  non

intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle  condizioni  operative,

ne' sulla ripartizione di risorse;

Ritenuto  pertanto   che   il   presente   decreto   si   configura

esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le

amministrazioni  territoriali  che  hanno  il  compito  di   attuarlo

mediante  l'adozione  degli  appositi  strumenti  di  pianificazione,

secondo quanto disposto dagli articoli 196  e  seguenti  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che, alla luce  del  combinato  disposto  di  cui  agli

articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto  legislativo  n.  152  del

2006, spetta alle regioni il compito  di  recepire,  nell'ambito  dei

rispettivi Piani di  gestione  dei  rifiuti,  le  scelte  strategiche

contenute nel presente decreto, avviando le necessarie  procedure  di

valutazione ambientale strategica ed eventualmente di  autorizzazione

dei progetti, in  esito  alla  localizzazione  dell'impiantistica  da

realizzare  per  soddisfare  il  relativo   fabbisogno   residuo   di

incenerimento dei rifiuti;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata

delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;


Decreta:



Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge  12  settembre

2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11  novembre

2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:

a)  l'individuazione  della  capacita'   attuale   di   trattamento

nazionale degli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani  e

assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;

b)  l'individuazione  della  capacita'  potenziale  di  trattamento

nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani

e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;

c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di

incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e  assimilati

da realizzare o da  potenziare  per  coprire  il  fabbisogno  residuo

nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.


Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impianti di incenerimento: gli impianti  che  rispondono  alla

definizione di cui all'art. 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:

i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella

lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;

oppure

ii. all'esercizio delle operazioni di recupero  indicate  nella

lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.

b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il  rilascio

dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del  Titolo  III-bis,  della

Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovvero  ai

sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.



Art. 3

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio


1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e

assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione

espressa  per  ciascun  impianto  della  capacita'   di   trattamento

autorizzata e quella relativa al trattamento  dei  rifiuti  urbani  e

assimilati, e' riportato  nella  Tabella  A,  che  costituisce  parte

integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresi', secondo il procedimento

riportato nell'allegato I,  la  capacita'  nazionale  complessiva  di

trattamento degli impianti di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani  e

assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.


Art. 4

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e

assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione

espressa  per  ciascun  impianto  della   capacita'   potenziale   di

trattamento e della localizzazione su  base  regionale  e'  riportato

nella tabella  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresi', secondo il procedimento

riportato nell'allegato  I,  la  capacita'  potenziale  nazionale  di

trattamento derivante dagli impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti

urbani e assimilati  autorizzati  e  non  in  esercizio  al  mese  di

novembre 2015.


Art. 5

Individuazione degli impianti  da  realizzare  o  da  potenziare  per

soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

1. L'individuazione del numero e della capacita' degli impianti  di

incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati

da realizzare o da  potenziare  tenendo  conto  della  programmazione

regionale,  per  soddisfare  il  fabbisogno  residuo   nazionale   di

trattamento, come individuato nell'allegato II,  e'  riportata  nella

tabella  C,   che   costituisce   parte   integrante   del   presente

provvedimento.

2. In attuazione dei principi indicati nell'art. 35, comma  1,  del

decreto-legge   12   settembre   2014,   n.   133,   convertito   con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati

nell'allegato  III,  la  predetta  tabella  individua,  altresi',  le

regioni in cui realizzare  o  potenziare  gli  impianti  necessari  a

soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacita'.



Art. 6

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge  12  settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre

2014, n. 164, gli  impianti  individuati  nelle  Tabelle  A,  B  e  C

costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente

interesse nazionale e realizzano un sistema integrato  e  moderno  di

gestione di rifiuti urbani  e  assimilati,  garantendo  la  sicurezza

nazionale nell'autosufficienza del ciclo di  gestione  integrato  dei

rifiuti,  cosi'  come  richiesto   dall'art.   16   della   direttiva

2008/98/CE.

2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza

e  nel  rispetto  delle   finalita'   di   progressivo   riequilibrio

socio-economico fra  le  aree  del  territorio  nazionale,  ai  sensi

dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

le minori capacita' di trattamento di  rifiuti  urbani  e  assimilati

degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui  al

comma  6,  sono  ridistribuite  all'interno  della  stessa  macroarea

secondo  i  criteri  generali  e  le  procedure   di   individuazione

esplicitati nell'allegato III.

3. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  le  regioni  e  le  province

autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela

del  territorio  e  del  mare  una  richiesta  di  aggiornamento  del

fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e

assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta  e'  presentata

in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione  dei

rifiuti o dei  relativi  adeguamenti,  ai  sensi  dell'art.  199  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate  del

fabbisogno  riconducibili:  a)   all'attuazione   di   politiche   di

prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;

b)  all'esistenza  di  impianti  di  trattamento  meccanico-biologico

caratterizzati  da  una  efficienza,  in   valori   percentuali,   di

riciclaggio  e  recupero   di   materia,   delle   diverse   frazioni

merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;

c) all'utilizzo di quantitativi  di  combustibile  solido  secondario

(CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II; d) ad  accordi

interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture  di  trattamento

dei rifiuti urbani e assimilati.

4.  La  richiesta,  adeguatamente  motivata,  e'   indirizzata   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

reca in allegato la seguente documentazione: a) documento  contenente

dati  attestanti  la  prevista  diminuzione,  rispetto   ai   livelli

dell'anno  precedente,  della  produzione  di   rifiuti   attesa   in

attuazione del piano regionale di prevenzione  della  produzione  dei

rifiuti adottato ai sensi dell'art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n.

152; b) il modello unico di dichiarazione ambientale  presentato  per

l'anno  precedente;  c)  l'autorizzazione  dell'impianto   produttivo

attestante  il  quantitativo  potenziale  utilizzabile  nel  medesimo

impianto.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, entro 120 giorni dalla scadenza del  termine  di  presentazione

delle richieste di cui  al  comma  4,  esaminata  la  documentazione,

propone le necessarie modifiche  del  presente  decreto,  secondo  il

procedimento di cui all'art. 35, comma 1, del  decreto-legge  del  12

settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11

novembre 2014, n. 164.

6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene  conto  anche  delle

politiche in atto  relative  alla  dismissione  di  impianti  o  alla

riduzione di  capacita'  di  incenerimento  per  le  sole  regioni  e

province autonome, esplicitate nell'allegato III,  caratterizzate  da

una sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno  di

incenerimento.

7. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per

gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.


Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella C

Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato I

Individuazione della capacita' attuale di trattamento nazionale

degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati

in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015


Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato II

Individuazione del fabbisogno residuo di  incenerimento  dei  rifiuti

urbani e assimilati


Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato III

Individuazione degli impianti da  realizzare  o  da  potenziare  per

soddisfare  il  fabbisogno  residuo  nazionale  di  incenerimento  di

rifiuti urbani e assimilati

Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il

comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha stabilito i

seguenti criteri generali:

a) progressivo  riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree  del

territorio nazionale;

b)  risoluzione  delle  procedure  di  infrazione  in  corso,   e

prevenzione dall'avvio di ulteriori contenziosi con l'Unione europea;

c) considerazione della programmazione regionale;

d) realizzazione di un sistema moderno e  integrato  di  gestione

dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico  fra  le  aree

del territorio nazionale, l'individuazione delle regioni  all'interno

delle quali localizzare gli impianti e'  effettuata  sul  presupposto

che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia,  Sardegna)  debba

rendersi tendenzialmente autosufficiente  nel  complessivo  ciclo  di

produzione  e  gestione  dei  rifiuti,  ivi  compresa,  naturalmente,

l'attivita' di incenerimento dei rifiuti stessi.

Sulla  scorta  di  tale  presupposto,  la  localizzazione   degli

impianti in ciascuna delle regioni che  costituiscono  la  macroarea,

tiene conto:

della produzione, in  termini  assoluti,  dei  rifiuti  urbani  e

assimilati;

della presenza di impianti di  incenerimento  e  di  impianti  di

trattamento meccanico-biologico di rifiuti;

del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;

del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti  urbani  e

assimilati in impianti di discarica;

della densita' abitativa;

Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in

corso e alla prevenzione dall'apertura di ulteriori  contenziosi  con

l'Unione  europea,  si  tiene  conto  dell'esigenza   di   rispettare

integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna

macroarea, le regioni  per  le  quali  sono  pendenti  contenziosi  e

precontenziosi per violazione della normativa europea in  materia  di

gestione dei rifiuti, nonche' le regioni oggetto di condanna da parte

della Corte di giustizia europea.

Ulteriormente, si considerano le condizioni di  gestione  critica

del ciclo dei rifiuti all'interno delle singole  regioni  costituenti

la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni  suscettibili  di

sfociare in nuovi rilievi da parte dell'UE.

In  ordine  al  rispetto  della  programmazione   regionale   per

l'implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si  tiene  conto

delle previsioni contenute negli atti di pianificazione  di  gestione

dei  rifiuti  elaborati  da  ciascuna  regione,  anche  relativamente

all'individuazione di nuova capacita' di  incenerimento  dei  rifiuti

urbani e assimilati.

Per quanto riguarda la realizzazione  di  un  sistema  moderno  e

integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,  si  considera

la c.d. «taglia minima» di sostenibilita'  tecnico/  economica  degli

impianti da realizzare in ciascuna regione,  cosi'  come  individuata

dalla vigente disciplina sull'individuazione delle migliori  tecniche

disponibili di cui al decreto ministeriale 27  gennaio  2007  recante

«linee guida per l'individuazione e  l'utilizzazione  delle  migliori

tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti».

In particolare, il paragrafo H.12.2 del  documento  «Linee  guida

relative ad impianti esistenti  per  le  attivita'  rientranti  nelle

categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di  incenerimento)»,

stabilisce  che  «Nel  caso  di  incenerimento  di  RU,  al  fine  di

conseguire economie di scala, la  potenzialita'  di  un  impianto  di

incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad

un PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in  2  linee  da  150

t/g, corrispondenti ad un bacino di  utenza  dell'ordine  di  300.000

abitanti».

Esplicitati  cosi'  i  criteri  della   norma   di   riferimento,

l'ulteriore analisi riguarda  le  peculiari  situazioni  di  ciascuna

macroarea e, piu' puntualmente, di ciascuna regione.

Macroarea geografica Nord.

L'analisi condotta ha evidenziato un tendenziale  equilibrio  tra

il fabbisogno  di  incenerimento  e  la  capacita'  di  incenerimento

complessiva  portando,  la  macroarea   ad   essere   tendenzialmente

autosufficiente  per  quanto  concerne  il  trattamento  termico  dei

rifiuti urbani e assimilati.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786

tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);

la sovraccapacita' della  regione  Lombardia,  che  evidenzia  un

surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito  da  una

sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n.  13

inceneritori;

l'assenza totale di impianti nella regione Liguria, Valle d'Aosta

e provincia autonoma di  Trento.  Tuttavia,  tale  ultima  regione  e

provincia presentano un fabbisogno limitato rispettivamente di 30.059

e 53.111 tonnellate anno;

l'autosufficienza per la regioni Emilia Romagna,  Friuli  Venezia

Giulia e provincia autonoma di Bolzano;

un fabbisogno residuo di incenerimento per  la  regione  Piemonte

pari a 52.427 tonnellate anno.

Macroarea geografica Centro.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad  un

fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani  e  assimilati

pari a complessive 523.918 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in  regione  Marche

(198.339 tonn/anno), Umbria  (129.883  tonn/anno)  e  Lazio  (213.652

tonn/anno);

l'assenza totale di impianti nella regione Umbria e nella regione

Marche;

l'autosufficienza per la regione Toscana.

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano  la

localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.

Regione Marche.

Nella regione Marche non sono presenti impianti di  incenerimento

operativi; i rifiuti urbani e  assimilati  sono  avviati  presso  gli

impianti di trattamento  preliminari  realizzati  che  consentono  di

soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre,   la    regione    ha    comunicato    la    sospensione

dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)   per   l'esercizio

dell'impianto di Tolentino.

La  regione  non  e'  oggetto  di  contenziosi  o  precontenziosi

europei, ma  si  riscontra,  ad  oggi,  un  ricorso  prevalente  allo

smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per   la

realizzazione di un nuovo impianto  di  incenerimento  con  capacita'

pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Regione Umbria.

Nella regione Umbria non sono presenti impianti di  incenerimento

operativi; i rifiuti urbani e  assimilati  sono  avviati  presso  gli

impianti di trattamento preliminari che consentono di  soddisfare  il

relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta

smantellato e privo di titolo autorizzativo.

La  regione  non  e'  oggetto  di  contenziosi  o  precontenziosi

europei, ma si riscontra un ricorso prevalente  allo  smaltimento  in

discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per   la

realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacita' pari

a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti  urbani  e  assimilati  tale  da

soddisfare il relativo fabbisogno residuo.

Regione Lazio.

Nella regione Lazio sono presenti n. 3 impianti di  incenerimento

operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non  in  esercizio  con  una

potenzialita'   complessiva   di   trattamento   pari    a    665.730

tonnellate/anno, che rappresenta poco piu' del 75% del fabbisogno  di

incenerimento regionale.

La regione e'  oggetto  di  condanna  da  parte  della  Corte  di

giustizia europea, sancita da ultimo  con  sentenza  del  15  ottobre

2014, anche in ragione della violazione dell'art.  16,  paragrafo  1,

della direttiva 2008/98 per non aver creato  una  rete  integrata  ed

adeguata di impianti di gestione dei  rifiuti,  tenendo  conto  delle

migliori tecniche disponibili.

Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti  urbani  e

di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori regione

e perlopiu' smaltiti in discarica.

Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per   la

realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacita'

pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Macroarea geografica Sud.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad  un

fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani  e  assimilati

pari a complessive 488.432 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

l'elevato  fabbisogno  residuo  di  incenerimento   in   Campania

(318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);

la sovracapacita' della regione Molise, che evidenzia un  surplus

di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;

l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;

la  presenza  di  un   assai   esiguo   fabbisogno   residuo   di

incenerimento nella regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non

far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture.

l'autosufficienza per la regione Calabria;

un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Puglia pari

a  80.701  tonnellate  anno  tale  da  far  ritenere  sostenibile  un

intervento per  il  potenziamento  degli  impianti  di  incenerimento

esistenti;

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano  la

localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.

Regione Campania.

Nella regione Campania e' presente un impianto  di  incenerimento

operativo  ed  in  esercizio  con  una  potenzialita'   dedicata   al

trattamento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilabili  pari  a   600.000

tonn/anno.

La regione e'  oggetto  di  condanna  da  parte  della  Corte  di

giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015,

per violazione dell'art. 260 Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea.

La regione e'  altresi'  oggetto  di  procedura  d'infrazione  n.

2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei  rifiuti  per  violazione

dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE.

Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per   la

realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacita'

pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

Regione Abruzzo.

Nella regione Abruzzo non sono presenti impianti di incenerimento

operativi.

La regione e' oggetto  di  procedura  d'infrazione  n.  2015/2165

relativa ai Piani di gestione dei rifiuti  per  violazione  dell'art.

28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha  rispettato

il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a

121.069 tonn/anno.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti  vigente  prevede  che

l'incenerimento di frazioni non altrimenti  riciclabili  in  impianti

dedicati e' ammissibile al raggiungimento della media  regionale  del

40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale  livello  si

attesta  sulla  percentuale  del  46,1%,  risulta   giustificata   la

realizzazione di un nuovo impianto  da  120.000  tonn/anno,  tale  da

soddisfare le esigenze regionali.

Regione Puglia.

Nella regione Puglia e' presente n. 1 impianto  di  incenerimento

non operativo.

La regione  non  e'  oggetto  di  contenzioni  o  pre-contenziosi

europei, tuttavia presenta un  fabbisogno  di  incenerimento  residuo

pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di  rifiuti  in

valore assoluto ed  un  ricorso  preponderante  allo  smaltimento  in

discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali ragioni la regione Puglia e' stata  individuata  per  la

realizzazione  di  una  capacita'  di  trattamento  pari   a   70.000

tonnellate/anno  di  rifiuti  urbani  e  assimilati   attraverso   il

potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.

Macroarea geografica Sardegna.

La Sardegna presenta un fabbisogno residuo di incenerimento  pari

a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di  incenerimento  di

300.885  tonn/anno  cui  sottrarre  la  capacita'  di   incenerimento

complessiva pari a 180.000 tonn/anno.

L'attuale  capacita'  di  incenerimento  e'  garantita  da  n.  2

impianti in esercizio, che  tuttavia  non  riescono  a  soddisfare  i

fabbisogni complessivi dell'Isola.

La regione e'  altresi'  oggetto  di  procedura  d'infrazione  n.

2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei  rifiuti  per  violazione

dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche'  non  ha

rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti

esistenti con una potenzialita' aggiuntiva pari a complessive  20.000

tonnellate/anno di rifiuti.

Tale capacita' aggiuntiva non consente  di  coprire  il  relativo

fabbisogno residuo, sicche' risulta necessario  realizzare  un  nuovo

impianto di incenerimento  fino  al  completo  soddisfacimento  delle

esigenze.

Macroarea geografica Sicilia.

La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a

685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di  incenerimento  in

quanto  la  regione  risulta  priva   di   qualsiasi   infrastruttura

impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.

Inoltre la regione e'  caratterizzata  da  un  pressoche'  totale

ricorso allo smaltimento in discarica dei  propri  rifiuti  urbani  e

assimilati e per questo e' oggetto di pre-contenzioso  europeo  oltre

ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa  ai

Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30,  paragrafo

1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha rispettato il termine dei

sei anni previsto da tale disposizione.

Si  evidenziano  inoltre  profili  di  criticita'  afferenti   al

complessivo  ciclo  di  gestione  dei  rifiuti.   Risulta   evidente,

pertanto,  l'assoluta  necessita'  di  localizzare   sul   territorio

dell'Isola di almeno  n.  2  o  piu'  impianti  di  incenerimento  di

capacita' pari al relativo fabbisogno.


Appendice I

Capacita' di trattamento degli impianti di incenerimento

di rifiuti urbani e assimilati in esercizio


Parte di provvedimento in formato grafico

 

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