Informazione del lavoratore: è in capo solo al rspp?

Informazione del lavoratore
Qual è il soggetto della prevenzione che deve assicurare l'informazione dei lavoratori? Il datore di lavoro lo deve sempre individuare nel rspp? Vediamo cosa risponde la Commissione interpelli a un quesito presentato dall'Unione generale del lavoro

Informazione del lavoratore. Il 16 gennaio 2018 la Commissione interpelli ha fornito una risposta a una richiesta di chiarimento presentata dall'Unione generale del lavoro in materia di informazione del lavoratore. Nel particolare, l'Ugl ha richiesto la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del D.Lgs. n. 81/2008, soprattutto per quanto riguarda la necessità o meno che l'informazione sia impartita, «in forma prioritaria ed esclusiva», dal rspp.

Informazione del lavoratore. Dopo una approfondita disamina degli articoli 2, comma 1, lettera bb), 18, comma 1, lettera l), e 33, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene «che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori».

Interpello della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro 13 dicembre 2017, n. 2/2017

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Al riguardo occorre premettere che:

a) l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;

b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”;

c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere - pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo;

d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - e non quindi solamente quelli del suo Responsabile - specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

 

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