Infortuni sul lavoro: più tempo per l’autoliquidazione

Infortuni sul lavoro
La misura, resa nota con la circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1, nasce dalla recente disposizione della legge di bilancio 2019

Differiti i termini per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi all’autoliquidazione 2018-2019.

La misura, resa nota con la circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1, nasce dalla recente disposizione della legge di bilancio 2019 che, ai commi 1121-1126, nel prevedere le coperture finanziarie per consentire la revisione delle tariffe dei premi Inail, ha stabilito che «il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno».

Parimenti, al 16 maggio 2019 sono stati fatti slittare i termini:

  • per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”;
  • entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
  • relativi al versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata.

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Di seguito il testo della circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1.

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Circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1.

Oggetto: Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni.

 

Quadro normativo

Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo  1, commi1121-1126.

Premessa

La legge di bilancio 2019[1]Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 31 dicembre 2018, n.302 - Supplemento Ordinario n. 62, tra le altre misure di interesse per l’Istituto, ha previsto le necessarie coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi Inail oggetto dell’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nell’ambito delle predette coperture sono già in corso le procedure per l’adozione dei provvedimenti relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000, ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli artigiani e alle Tariffe del settore marittimo.

Differimento dei termini dell’autoliquidazione e scadenza rate

L’articolo 1, comma 1125, della citata legge di bilancio ha disposto che per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all’articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

Pertanto, per l’autoliquidazione 2018/2019:

  1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31 marzo 2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione “Visualizzazione elementi dicalcolo”;
  1. il termine del 28 febbraio 2019[2]Stabilito dal decreto ministeriale 9 febbraio 2015, illustrato nella circolare Inail 25 febbraio 2015, n. 33. per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate[3]Articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999. e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
  2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
  3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019.

In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:

  • 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
  • 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019[4]Articolo 3 quater del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44. con maggiorazione degliinteressi;
  • 3° rata: 18 novembre 2019[5]Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Contributi associativi

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l’Inail provvede all’esazione del contributo abbinandolo all’ordinaria riscossione dei premi assicurativi.

Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.

Termini di pagamento non differiti

Si fa presente che il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l’anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2018.

Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.

Con successive note operative saranno fornite istruzioni per la presentazione e la definizione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività.

Riduzione per il settore edile. Termine per l’autocertificazione

L’articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019, ha soppresso le parole e all’INAIL dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modifiche.

A seguito di tale modifica dal 1° gennaio 2019 la riduzione in questione non si applica più ai premi assicurativi[6]La riduzione è stata elevata all’11,50% dal 1° gennaio 1997 dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997 e confermata per gli anni successivi, tranne che per il 2007..

 

La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2018.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc online).

La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.

Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio 2019 (cessazione polizza artigiana)

In caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno.

In caso di cessazione a gennaio è previsto il pagamento di un dodicesimo  del premio speciale unitario annuo, se l’attività è cessata a febbraio devono essere versati due dodicesimi di quelloannuale.

In conseguenza del differimento dell’autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019 devono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se per esempio l’attività cessa a maggio 2019, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.

Si ricorda, infatti, che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati

I premi relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2019, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 18 febbraio2019.

Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dal 1° gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:

  • entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo2019
  • entro il 20 agosto 2019 per il trimestre aprile/giugno2019
  • entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre2019
  • entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre

Certificato di assicurazione dell’equipaggio

La validità del certificato di assicurazione dell’equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell’armatore per attestare l’assicurazione annuale dell’equipaggio a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell’autoliquidazione annuale è prorogata di diritto al 16 maggio 2019 a seguito del differimento dell’autoliquidazione, previsto dall’articolo 1, comma 1125, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Guida all’autoliquidazione

La Guida sarà pubblicata successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

Allegato I

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) 
(GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) 
 Vigente al: 1-1-2019


Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici 
omissis 
 
1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. 
1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante: 
a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi: 
    1) euro 110 milioni per il 2019;
    2) euro 100 milioni per il 2020;
    3) euro 100 milioni per il 2021;
b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalita' di applicazione, per i seguenti importi: 
    1) euro 50 milioni per il 2020;
2) euro 50 milioni per il 2021;
c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle 
lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualita'. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, e' cosi' ripartita: 
1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a); 
2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b); 
d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021; 
e) per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro. 
1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede:
a) a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati, della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione. 
1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive. 
1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno. 
1126. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, » sono inserite le seguenti: « complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, » e dopo le parole: « a somma maggiore dell'indennita' che » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo ed indistintamente »; 
b) all'articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « a norma degli articoli 66 e seguenti » sono aggiunte le seguenti: « e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 »; 
c) all'articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: « rendita » e' inserita la seguente: « complessivamente » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' da ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »; 
d) all'articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 
1124, dopo le parole: « per le somme » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « e per le spese accessorie » sono inserite le seguenti: « nei limiti del complessivo danno risarcibile »; 
e) all'articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: « dell'ulteriore rendita » sono inserite le seguenti: « a qualsiasi titolo » e dopo le parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 » sono aggiunte le seguenti: « nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo »; 
f) all'articolo 142, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « solo previo accantonamento di una somma » sono inserite le seguenti: « a valere sul complessivo risarcimento dovuto » e dopo le parole: « erogate o da erogare » sono aggiunte le seguenti: « a qualsiasi titolo »; 
g) all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
« Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »; 
h) all'articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto 
del 15 per cento di una famiglia tipo composta di ». I relativi oneri sono considerati nell'ambito tariffario, di cui all'alinea del presente comma; 
i) all'articolo 85, terzo comma, del testo
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; 
l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto; 
m) all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse; 
n) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ». 

Note   [ + ]

1. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 31 dicembre 2018, n.302 - Supplemento Ordinario n. 62
2. Stabilito dal decreto ministeriale 9 febbraio 2015, illustrato nella circolare Inail 25 febbraio 2015, n. 33.
3. Articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999
4. Articolo 3 quater del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44.
5. Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La riduzione è stata elevata all’11,50% dal 1° gennaio 1997 dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997 e confermata per gli anni successivi, tranne che per il 2007.

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