Inquinanti organici persistenti: la posizione dell’Unione europea

Previsto l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (Pfoa), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'elenco dell'allegato A della convenzione, salvo alcune deroghe

Resa nota la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. È il contenuto della decisione  (Ue) 2019/639 del Consiglio del 15 aprile 2019, pubblicata sulla G.U.C.E L del 24 aprile 2019, n. 109.

Tra gli altri punti, previsti:

  • l'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche;
  • l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'elenco dell'allegato A della convenzione, compreso l'inserimento di una nuova parte [X] nell'elenco di detto allegato della convenzione, con alcune deroghe specifiche.

Di seguito il testo integrale della decisione.

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Di seguito il testo integrale della decisione (Ue) 2019/639 del Consiglio del 15 aprile 2019.

Decisione (Ue) 2019/639 del Consiglio del 15 aprile 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

(in G.U.C.E L del 24 aprile 2019, n. 109)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione 2006/507/CE del Consiglio [1]Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(2) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)., attua la convenzione nell'Unione.

(3) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti può inserire sostanze chimiche negli elenchi degli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche.

(4) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di dicofol, acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere il loro inserimento negli elenchi dei pertinenti allegati della convenzione. Inoltre, è necessario ridurre ulteriormente o eliminare l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), modificando o eliminando gli scopi accettabili e/o le deroghe specifiche di cui all'allegato B della convenzione.

(5) Alla sua nona riunione la conferenza delle parti dovrebbe decidere se inserire dette sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato A della convenzione e modificare voci già inserite nell'allegato B della convenzione.

(6) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione, poiché tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno a quanto segue:

a) l'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche;
b) l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'elenco dell'allegato A della convenzione, compreso l'inserimento di una nuova parte [X] nell'elenco di detto allegato della convenzione, con deroghe specifiche per:
i) la produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici, compresa, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali modifiche, una deroga per le parti destinate al rinnovo delle apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici;
ii) i rivestimenti fotografici applicati a pellicole;
iii) i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;
iv) i dispositivi medici impiantabili e invasivi;
v) le schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e degli incendi di combustibili liquidi già presenti in sistemi installati, siano essi fissi o mobili;
vi) l'uso di ioduro di perfluoroottano per la produzione di bromuro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 2036, soggetto a riesame periodico;

c) la modifica del paragrafo 3, lettera b), della parte [X] dell'allegato A della convenzione sul PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati: aggiunta di «Possono essere autorizzate prove volte a verificare il corretto funzionamento di un sistema installato già contenente schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, a condizione di prevenire le emissioni nell'ambiente e di smaltire senza rischi per l'ambiente gli effluenti raccolti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione.»;
d) la cancellazione dei seguenti «scopi accettabili» dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: immagini fotografiche, rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici [per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD];
e) la cancellazione delle seguenti «deroghe specifiche» dalla voce relativa al PFOS e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: fotomaschere nei settori industriali dei semiconduttori e dei dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri), placcatura a carattere decorativo, parti elettriche ed elettroniche di alcune fotocopiatrici e stampanti a colori, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, produzione di petrolio indotta chimicamente;
f) la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso di schiume antincendio in una «deroga specifica» per l'uso di schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e la soppressione degli incendi di combustibili liquidi;
g) la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso in una «deroga specifica» per detto uso;
h) la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per l'uso nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp., includendo il sulfluramid e specificando che lo «scopo accettabile» è solo per uso agricolo.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della nona riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare modifiche minori della posizione di cui all'articolo 1, durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Note   [ + ]

1. Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
2. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

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