Kyoto: riprogrammato il fondo per gli edifici scolastici

Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 247.093.955,15 euro

Riprogrammato il fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2016, n. 59, stabilisce l'ammontare complessivo del fondo (247.093.955,15 €), nonché le modalità di presentazione delle domande e di ammissione al finanziamento agevolato.

Di seguito il testo integrale del D.M. 22 febbraio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2016 

Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici. (16A01978)

in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2016, n. 59


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto  legislativo
del  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3
«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed
utilizzazione degli immobili»;
  Visto  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo  del
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Riforma  delle  accademie  di  belle  arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale  di  arte
drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
  Vista la direttiva 2002/91/CE  relativa  al  rendimento  energetico
degli edifici;
  Visto il decreto  legislativo  del  19  agosto  2005,  n.  192,  di
recepimento  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico degli edifici;
  Visto il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni ed integrazioni recante norme in materia  di
contratti pubblici e il relativo regolamento di  esecuzione  adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
ed integrazioni, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1110,  che  ha
istituito un apposito  Fondo  rotativo  per  il  finanziamento  delle
misure  finalizzate  all'attuazione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla
Convenzione quadro delle Nazioni  unite  sui  cambiamenti  climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla  legge  1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla  delibera  CIPE  n.  123  del  19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e successivi aggiornamenti;
  Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge  n.  296  del  2006  ha
istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
di  seguito  CDP  S.p.a.,  e  ha  previsto  la  stipula  di  apposita
convenzione  tra  il  Ministero  dell'ambiente,  della   tutela   del
territorio e del mare e la CDP S.p.a. per definire  le  modalita'  di
gestione e la facolta' della  stessa  CDP  S.p.a.  di  avvalersi  per
l'istruttoria, l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla
gestione dei  finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'  istituti  di
credito, scelti sulla base di gare pubbliche in  modo  da  assicurare
una omogenea e diffusa copertura territoriale;
  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della  legge  n.
296 del 2006, ha definito il  tasso  di  interesse  da  applicare  ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;
  Vista la direttiva 2010/31/UE sulla  prestazione  energetica  degli
edifici che abroga con effetto dal  1°  febbraio  2012  la  direttiva
2002/91/CE;
  Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con
modificazione  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  e   in
particolare l'art. 33 relativo  alla  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare;
  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto
di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.a.,  registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio  2012,  registro  n.  1,
foglio n. 108;
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica;
  Visto il decreto interministeriale del  28  dicembre  2012  recante
«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»);
  Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che  recepisce  la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione  energetica  degli  edifici  e
integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2015;
  Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   116,   recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea» e in particolare l'art. 9  che  prevede  la  concessione  di
finanziamenti   per   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere
sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 296  del  2006
nel limite di euro  350.000.000.00,  rinviando  ad  apposito  decreto
interministeriale la definizione dei criteri  e  delle  modalita'  di
concessione, di erogazione  e  rimborso  dei  finanziamenti  a  tasso
agevolato nonche' delle caratteristiche di strutturazione  dei  fondi
di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da  questi
presentati;
  Vista che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del  citato  decreto-legge
n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti  a
valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e' ridotto del  50
per cento;
  Vista il decreto  legislativo  del  4  luglio  2014,  n.  102,  che
recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n.  142,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione»;
  Visto l'addendum alla Convenzione per le attivita' di gestione  del
Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.a.  il  10  aprile  2014,
registrato presso la Corte  dei  conti  in  data  3  settembre  2014,
registro n. 1, foglio n. 3429;
  Visto il decreto interministeriale del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo  e
economico e il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  n.  66  del  14  aprile  2015  attuativo  dell'art.  9   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 2,  comma
6, che prevede la possibilita' di riprogrammare per i  medesimi  fini
le eventuali risorse non assegnate;
  Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145  del
25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello  per  la  presentazione
delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso  agevolato
finalizzati alla realizzazione degli interventi  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine  del  22  settembre
2015;
  Visto il secondo  addendum  alla  citata  convenzione  sottoscritto
digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP S.p.a. e firmato in
originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con
il quale le parti intendono definire le modalita' di  gestione  delle
fasi successive all'ammissione ai  finanziamenti  agevolati  (stipula
del contratto,  erogazioni,  operazioni  di  rimborso  del  prestito,
ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato  presso  la
Corte dei conti in data 6 novembre 2015, registro  n.  1,  foglio  n.
3365, contenente la documentazione  necessaria  per  la  stipula  dei
contratti di finanziamento;
  Considerato che alla data di  scadenza  dei  termini  previsti  dal
citato comunicato di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno
2015  sono  pervenute  istanze  per   un   impegno   pari   ad   euro
102.906.044,85 e che le risorse residue a valere sulla disponibilita'
di cui all'art. 9, comma 1 del citato decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, ammontano a euro 247.093.955,15;
  Ritenuto pertanto di procedere alla riprogrammazione delle  risorse
non assegnate, ai sensi e con le  modalita'  stabilite  dall'art.  2,
comma 6, del citato decreto n. 66 del 2015, per i medesimi  fini  del
predetto decreto interministeriale;

                              Decreta:

                               Art. 1
                               Premesse

  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto.
                               Art. 2
                         Finalita' ed oggetto
 
  1. Il presente decreto disciplina la riprogrammazione delle risorse
finanziarie residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del  14
aprile 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del medesimo decreto.
  2. Le risorse finanziarie riprogrammate ai  sensi  del  comma  1  e
destinate  ai  fini  di   cui   all'art.   1   del   citato   decreto
interministeriale n. 66 del 2015 ammontano ad euro  247.093.955,15  a
valere sulle somme disponibili alla data di emanazione  del  presente
decreto sul conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB.
ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale  dello
Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  3. Al fine di mantenere la ripartizione delle  risorse  finanziarie
disciplinate dall'art. 2, comma 4 del decreto interministeriale n. 66
del 2015, la somma di euro 176.495.682,25 e' destinata ai progetti di
investimento presentati dai soggetti beneficiari di  cui  all'art.  3
del citato decreto e la somma di euro 70.598.272,90 e'  destinata  ai
progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari  di  cui
all'art. 6 del medesimo decreto.
                               Art. 3
              Modalita' di presentazione delle domande
             e di ammissione al finanziamento agevolato

  1. La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati puo'  essere
presentata a decorrere dalla  data  di  pubblicazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
apposito  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giorno successivo.
  2. Possono essere ammessi al finanziamento  gli  interventi  i  cui
costi sono sostenuti in data successiva  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto.
                               Art. 4
                         Disposizioni finali

  1. I modelli per la presentazione delle domande  di  ammissione  ai
finanziamenti agevolati sono allegati sotto le lettere A)  e  B)  del
presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto
restano ferme e si applicano le disposizioni  contenute  nel  decreto
interministeriale n. 66 del 2015.
  Il presente decreto entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati

D.M. 22 febbraio 2016

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