La rimozione non autorizzata di alghe configura il reato di discarica abusiva

A seguito di mareggiate, per il titolare di uno stabilimento balneare si era reso necessario il trasporto momentaneo delle alghe e di altro materiale rinvenuto sull’arenile in un sito limitrofo «al fine di procedere alla separazione di quanto avrebbe dovuto essere interrato». La Corte d’appello di Lecce aveva rilevato come questa attività si configurasse come reato di realizzazione di discarica abusiva; il successivo ricorso del titolare dello stabilimento balneare contro la pronuncia dei giudici di merito è stato respinto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3943/2014, la quale, muovendo dagli articoli 39, comma 11, D.Lgs. n. 205/2010 e 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha dichiarato l’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

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