Lavoro marittimo, la tutela per i minori

Il nuovo decreto 27 aprile 2018 riguarda le operazioni non consentite agli under 18. L’elenco delle attività vietate a bordo delle navi – che sarà passibile di modifiche e integrazioni - si presenta abbastanza lungo e deve essere esaminato tenendo presente anche quanto previsto dalla precedente legge 17 ottobre 1967, n. 977

La notevole espansione che il settore marittimo ha fatto registrare nel corso di questi ultimi anni ha posto al centro dell’attenzione anche il delicato problema delle tutela della salute e della sicurezza. Infatti, le attività che sono svolte dal personale a bordo delle navi sono caratterizzate dalla presenza di rischi significativi e i dati statistici sul trend infortunistico e sulle denunce di malattia professionale degli ultimi anni non sono certo molto rassicuranti.

Basti pensare che secondo gli dati pubblicati dall’Inail nel periodo 2002-2015 nell’ambito marittimo-portuale si sono registrati 83 infortuni, dei quali 43 sono risultati mortali e i restanti 40 gravi [1]

Il quadro, però, si complica ancora di più quando sono impiegati a bordo delle navi lavoratori minorenni che a causa anche della loro giovane età e dell’inesperienza sono esposti ancora di più ai rischi per la salute e la sicurezza.

La presenza, quindi, di attività particolarmente rischiose nel settore marittimo ha indotto i ministri al Lavoro, Salute e Infrastrutture a varare il decreto 27 aprile 2018, recante norme in materia di «Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto» (in Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2018, n. 114).

Il provvedimento, che invero arriva con molto in ritardo, discende della modifica apportata dall’art. 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (la cosiddetta “legge europea 2014”), che ha inserito nel D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, il nuovo art. 5-bis, e individua nell’allegato A le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 271/1999, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto in quanto lavori pericolosi per la loro incolumità psicofisica.

Occorre subito osservare che l’elenco delle attività vietate si presenta, invero, abbastanza lungo e deve essere letto tenendo presente anche quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativa alla «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”. Inoltre, in virtù degli intensi processi di cambiamento che stanno caratterizzando il settore marittimo è stata scelta l’opzione di adottare un elenco “dinamico” in quanto sarà adeguato nel tempo, in base al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria, con un apposito decreto del ministro al Lavoro, di concerto con il ministro alla Salute e con il ministero delle Infrastrutture.

Ciò che non è permesso

Un primo importante profilo di questo provvedimento, in vigore dal 2 giugno 2018, da evidenziare subito è che il divieto di adibire i lavoratori minorenni alle attività riportate nell’allegato A è legato essenzialmente a tre fattori da considerare congiuntamente: la minore età, lo svolgimento di attività non consentite e le caratteristiche della nave o unità a bordo delle quali il minore viene impiegato dall’armatore.

In ordine alle attività vietate occorre osservare che i ministeri, nell’individuare le diverse fattispecie, si sono basati sull’ormai consolidato indirizzo prevenzionale, accolto anche in giurisprudenza, che considera i giovani come soggetti particolarmente deboli [2] (vedere box 1).

Sotto questo profilo giova ricordare che secondo gli studi condotti dall’«Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro» rispetto ai lavoratori più anziani quelli giovani tendono a sottovalutare il rischio di infortuni o di problemi per la salute per tutta una serie di ragioni. Se li riconoscono, invece, l’inesperienza li porta ad affrontarli in modo inadeguato.

Inoltre, possono essere fisicamente o mentalmente meno preparati nello svolgimento di determinati incarichi o lavori, di conseguenza questi elementi espongono i giovani, specie se si tratta di minori, a un rischio più elevato di infortuni e di riportare dei danni anche molto gravi alla salute.

Di conseguenza sulla base di questi indirizzi, nell’allegato A sono state “tabellate” diverse attività non consentite come, ad esempio, i lavori che comportano la movimentazione di carichi pesanti; al tempo stesso sono state vietate le attività in diversi luoghi confinati a maggior rischio come le caldaie, i serbatoi e le intercapedini stagne.

Molto generico, invece, appare il divieto di adibire i minori ad attività che comportano «l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti» e «l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni».

Questa previsione, infatti, se non pone problemi sull’individuazione delle sostanze chimiche pericolose e delle radiazioni ionizzanti per le quali il D.Lgs. n. 81/2008, fornisce parametri per l’identificazione sufficientemente chiari, non lo fa per gli agenti fisici indicati appunto in modo generico come «dannosi».

E’ il caso, ad esempio, del rumore che produce danni solo al superamento di determinate soglie. Proprio per questa ragione nell’allegato I della citata legge n. 977/1967, in modo più puntuale il divieto è riferito ai «rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d».

Sotto questo profilo soccorre, però, l’art. 1, comma 1, dello stesso decreto 27 aprile 2018, in base al quale «Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni»; di conseguenza al fine d’individuare in modo puntuale e completo l’elenco delle attività vietate per i minori a bordo delle navi è necessario considerare anche l’allegato I della legge n. 977/1967 (vedere la tabella 1).

Molto positivo, invece, è il divieto di adibire i minori al lavoro sull'alberatura considerato che nel settore marittimo le cadute dall’alto sono una cause d’infortunio grave o mortale più importanti. Molto favorevolmente devono essere accolti anche i divieti d’impiegare i minori sul ponte di coperta con il cattivo tempo e per la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

BOX 1

 Off-limits per i non maggiorenni

 
a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;

b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;

c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;

d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;

e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;

f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);

g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;

h) il servizio di guardia notturna;

i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;

l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;

m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;

n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

______________

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto (1). Allegato “A” del D.I. 27 aprile 2018. Nota: resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di attività vietate per i lavoratori minorenni di cui all’allegato I (art. 1, comma 1, D.I. 27 aprile 2018).

 

L’estensione

Altro importante elemento da considerare è che, come accennato, in effetti il divieto di adibire i lavoratori minorenni alle attività riportate nell’allegato A non opera a bordo di una qualsiasi imbarcazione, ma solo delle navi o delle unità individuate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 271/1999, ossia le navi o unità mercantili adibite alla navigazione marittima e alla pesca e le unità veloci (vedere box 2).

E’ bene precisare che, secondo quanto stabilisce l’art. 3 del citato decreto, per nave s’intende una qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale.

Per “unità veloci”, invece, s’intendono le unità come definite alla regola 1 del capitolo X della convenzione internazionale Solas e a cui si applica il codice internazionale per le unità veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code).

Inoltre, il divieto per i minori in questione si applica anche nel caso delle piattaforme mobili, ossia le strutture destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo

Il regime in questione si applica anche alle navi o unità mercantili che si trovano in sospensione temporanea di bandiera; la materia è regolata dagli artt. 28 (che ha modificato l’art. 156 del codice della navigazione) e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che disciplinano il periodo in cui, appunto, una nave o unità mercantile è autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera.

Dove non si applica

Definito il campo applicativo occorre osservare anche che restano escluse dal regime in esame diverse navi e unità come, ad esempio, le navi da diporto che non sono impiegate in attività di traffico commerciale e le navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario (art. 4, D.Lgs. n. 271/1999).

Da notare che sono escluse anche le attività a bordo delle navi e unità delle amministrazioni militari o adibite ai servizi di pubblico intervento (dogane, vigili del fuoco ecc.) anche se in questo caso trattasi di un’esclusione priva di rilievo considerato che ovviamente non sono impiegati lavoratori minorenni a bordo delle stesse.

In questi casi di esclusione, quindi, non si applica il decreto 27 aprile 2018, ma sono comunque applicabili i divieti previsti dall’allegato I della legge n. 977/1967, anche in forza di quanto previsto espressamente dall’art.1, comma 1, dello stesso decreto; come vedremo più avanti sono escluse anche le attività didattiche e di formazione professionale.

BOX 2

Gli ambiti dei divieti

Navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima

Navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite alla pesca

Navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera

Unità veloci (cfr. regola 1, cap. X convenzione internazionale Solas)

Piattaforme mobili destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo

 

Il lavoro notturno

Alcune considerazioni particolari devono essere fatte per quanto riguarda il lavoro notturno; nell’allegato A del decreto 27 aprile 2018, si prevede solo il divieto per il servizio di guardia notturna.

Tuttavia, l’art. 2, comma 3, delle legge n. 977/1967, stabilisce che «Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale».

Di conseguenza, è necessario fare riferimento anche al D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108, con il quale è stata recepita nell’ordinamento interno la direttiva 1999/63/CE, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'associazione armatori della Comunità europea (Ecsa) e dalla federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (Fst); l’art. 3, comma 8, prevede rispetto al provvedimento in commento un divieto molto più ampio in quanto stabilisce che i lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno [3].

A tal fine per “orario notturno” si deve intendere un periodo di almeno nove ore consecutive, che comprende in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

Didattica e formazione

In deroga al divieto previsto dall’art. 1, comma 1, il comma 2 del decreto 27 aprile 2018, è stato stabilito che le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 271/1999 possono essere svolte dai minori di anni diciotto per «indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente».

Deve trattarsi, quindi, solo di attività a contenuto meramente didattico e svolte sotto la vigilanza di formatori che devono avere competenze specifiche in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Anche su questo punto il decreto in commento appare, tuttavia, alquanto generico in quanto non è chiaro se i formatori devono essere anche qualificati ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, oppure devono essere qualificati come Rspp o Aspp in base all’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e all’accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, o è sufficiente che abbiamo preso parte a un corso per lavoratori, preposti o dirigenti in base all’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

Si tratta, invero, di un profilo problematico che andrebbe quanto prima chiarito in quanto investe anche le scuole e deve essere risolto tenendo conto anche della disciplina di settore e del ruolo che possono avere in questo campo gli istituti tecnici superiori (Its).

Le sanzioni

Qualche breve riflessione deve essere fatta anche per quanto riguarda la violazione del divieto di adibire i minori alle attività vietate previste dall’allegato A del decreto del 27 aprile 2018. In questa ipotesi si configura un illecito di tipo amministrativo con l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 2.582,00 a carico di «Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati...» (art. 38-bis, D.Lgs. n. 271/2009).

L’utilizzo del termine “chiunque” lascia intendere, quindi, che soggetti attivi dell’illecito sono non solo l’armatore e il comandante ma anche, ad esempio, il direttore di macchina e chi più in generale adibisce in concreto il minore alle attività vietate.

Non è chiaro, però, se questi importi siano interessati dall’aumento dell’1,9% delle sanzioni previsto a decorrere dal 1° luglio 2018, per effetto del decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12, che ha dato attuazione all’indicizzazione quinquennale di cui all’art.3 06, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 [4]. L’art. 38-bis, infatti, è di recente introduzione nel D.Lgs. n.271/2009, a opera della legge 29 luglio 2015, n. 115, e in vigore dal 18 agosto 2015.

Nel caso, poi, di un infortunio del minore nello svolgimento delle attività non consentire la violazione del divieto costituirà circostanza aggravante della responsabilità penale (artt. 589 – 590 del codice penale).

I vincoli

Da osservare, infine, che la convenzione internazionale sul lavoro marittimo dellIlo (la cosiddetta Mlc 2006) stabilisce espressamente all’art. 3 che ogni Stato membro verifica che le disposizioni della sua legislazione rispettino una serie di diritti fondamentali tra cui l’abolizione effettiva del lavoro minorile.

L’Italia ha ratificato la convenzione Mlc 2006 con la legge 23 settembre 2013, n. 113, ma un effettivo divieto generalizzato deve essere ancora realizzato in tal senso e sarebbe auspicabile un intervento legislativo in questa direzione.

TABELLA 1

Il precedente normativo generale

(Allegato I legge n. 677/1967)

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo: - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317); - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351); - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341); - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). b) sostanze e miscele di cui al titolo IX, capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) piombo e composti; d) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché' condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) Numero soppresso dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

 

(Attività lavorative vietate ai lavoratori minorenni)

[1] Inail, «Gli infortuni dei lavoratori del mare», Roma, 2018.

[2] Cfr. ex multis Cass. civ., sez. Lavoro, 18 maggio 2007, n. 11622; 10 gennaio 2013, n. 536.

[3] Si osservi che l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 108/2005, stabilisce che a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana e adibite a navigazione marittima non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.

[4] Cfr. anche Ispettorato nazionale del lavoro, lettera circolare 22 giugno 2018, prot. n. 314.

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