Le nuove regole antincendio per i depositi di gas

Le disposizioni del D.M. 3 febbraio 2016 si applicano ai depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e ai depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8

Nuove regole tecniche per la prevenzione degli incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi  di  biogas, anche se di densità superiore a 0,8.  E' quanto dispone il decreto del Ministero dell'interno 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2016, n. 35, che dopo avere fissato obiettivi, commercializzazione e impiego dei prodotti,negli Allegati entra nel merito delle regole tecniche.

A seguire il testo integrale del D.M. 3 febbraio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Decreto del Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 

Approvazione della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione  e  l'esercizio  dei  depositi  di  gas
naturale con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi  di  biogas,
anche se di densita' superiore a 0,8. (16A00946)

in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2016, n. 35




                      IL MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  "Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 83";
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro"  e
successive modificazioni;
  Visto il Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  "Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina   dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122" e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  24  novembre  1984,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 12 del 15  gennaio  1985,  recante  "Norme  di
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,  l'accumulo
e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  21  dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  18
del  23  gennaio  1992  "Integrazione   al   decreto   del   Ministro
dell'interno  24  novembre  1984,  recante:   «Norme   di   sicurezza
antincendi  per  il  trasporto,  la   distribuzione,   l'accumulo   e
l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore  a  0,8»,
per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas";
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 81,  del  7  aprile  1998,  recante  "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  16
aprile 2008, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  107,  dell'8  maggio  2008,
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,  collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e
di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  17
aprile 2008, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  n.  107,  dell'8  maggio  2008,
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,  collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione  dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della  legge  n.  248  del  2
dicembre 2005, recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni  di  sicurezza
antincendio  per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  dei
depositi di gas naturale con  densita'  non  superiore  a  0,8  e  di
emanare disposizioni per i depositi di biogas, anche se  di  densita'
superiore a 0,8;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 luglio 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei  depositi  di  gas
naturale di superficie  con  densita'  non  superiore  a  0,8  e  dei
depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.
                               Art. 2
                              Obiettivi
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela  dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  i
depositi, di cui all'art. 1, sono realizzati e gestiti in modo da:
    a) minimizzare le cause di incendio;
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti;
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali;
    d) limitare la propagazione di un incendio ad  edifici  o  locali
contigui;
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza.
                               Art. 3
                        Disposizioni tecniche

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
presente decreto.
                               Art. 4
              Applicazione delle disposizioni tecniche

  1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano  ai  depositi  di
nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla  data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto   nel   caso   di   interventi   di
ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla  data
di pubblicazione  del  presente  decreto,  limitatamente  alle  parti
interessate dall'intervento. Gli interventi di modifica effettuati su
strutture  esistenti,  non  possono,  in  ogni  caso,  diminuire   le
condizioni di sicurezza preesistenti.
  2. Le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano  ai  depositi
per i quali siano stati pianificati, o  siano  in  corso,  lavori  di
costruzione, ampliamento o  di  ristrutturazione  sulla  base  di  un
progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili  del
fuoco  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
                               Art. 5
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti

  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente
decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli  elementi
di chiusura per i quali e' richiesto il requisito  di  resistenza  al
fuoco, disciplinati in Italia  da  apposite  disposizioni  nazionali,
gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione  di
cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come  modificata   dalla   direttiva
98/48/CE,   che    prevedono    apposita    omologazione    per    la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
  3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu'  di  specifici
accordi  internazionali  stipulati  con  l'Unione   europea,   ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente
decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del
decreto stesso.
                               Art. 6
                         Disposizioni finali

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogata la parte seconda dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dell'interno  del  24  novembre  1984,   intitolata   "Depositi   per
l'accumulo di gas naturale".
  2. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.



Allegato
Regola tecnica per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio  dei
  depositi di gas naturale di superficie con densita' non superiore a
  0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.

                              Sezione I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

1.0 Campo di applicazione
    Le presenti norme si applicano  ai  depositi  di  superficie  nei
quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri
recipienti mobili.
    Ai fini del presente decreto valgono le  definizioni  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno del 30  novembre  1983,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.  339,  del  12
dicembre 1983, e  successive  modificazioni,  quelle  indicate  nelle
norme volontarie di settore, purche' non in contrasto con il presente
decreto, e quelle nel seguito indicate.
    Qualora il deposito rientri in attivita' a rischio  di  incidente
rilevante,  ricadente  nel  campo   di   applicazione   del   decreto
legislativo  26  giugno  2015  n.  105,  recante  "Attuazione   della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di  incidenti
rilevanti connessi con sostanze  pericolose",  si  applica  anche  la
normativa vigente in tale materia.
    Ai fini del presente decreto,  per  la  protezione  da  atmosfere
esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI  del  d.lgs.  9
aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art.  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

                             Sezione II
                     DEPOSITI IN SERBATOI FISSI

2.1. Elementi costitutivi
    Un deposito per l'accumulo di gas in serbatoi fissi  e'  composto
da:
      - serbatoi di accumulo;
      - condotte di alimentazione e di scarico;
      - eventuali stazioni di compressione e cabine di decompressione
del gas;
      - apparecchiature di controllo, esercizio e sicurezza;
      - locali destinati a impianti accessori.
2.2. Definizioni
    Agli  effetti  delle   presenti   norme   valgono   le   seguenti
definizioni:
      a) tubi-serbatoio: tubazioni  metalliche  interrate  di  grande
diametro (normalmente superiore a 500 mm)  costituite  da  tratti  di
tubo di limitata lunghezza disposti  in  vario  modo  (a  pettine,  a
serpentina, a reticolo) e collegati tra di loro;
      b)  serbatoi:   recipienti   metallici   cilindrici   ad   asse
orizzontale o verticale, o sferici, installati in modo  permanente  e
non sovrapposti;
      c) gasometri: recipienti  metallici  ad  asse  verticale  ed  a
volume variabile, con dispositivi di tenuta, tra le strutture  mobili
e quella fissa, di tipo a secco o idraulico;
      d) accumulatori  pressostatici:  contenitori  fissi,  a  volume
variabile adibiti all'accumulo  di  gas  prodotto  da  trasformazioni
biologiche (biogas) conformi alla UNI 10458;
      e) fabbricati interni: fabbricati destinati ad uffici e servizi
inerenti  l'attivita'  e   l'esercizio   del   complesso,   costruiti
all'interno del  complesso  stesso,  con  esclusione  dei  fabbricati
ausiliari destinati a contenere esclusivamente apparecchiature.
2.3. Pressioni d'esercizio ammesse
    Le pressioni relative a cui sono  eserciti  i  depositi,  possono
raggiungere al massimo i seguenti valori:
      - per gli accumulatori pressostatici: 0,05 bar (0,005 MPa);
      - per i gasometri: 0,5 bar (0,05 MPa);
      - per i serbatoi: 30 bar (3  MPA)  per  volume  geometrico  del
singolo serbatoio superiore a 50 m³ e  50  bar  (5  MPA)  per  volume
geometrico del singolo serbatoio inferiore o uguale a 50 m³;
      -  per  i  tubi-serbatoio:  quelle  massime  previste  per   le
condotte, fino ad un massimo di 120 bar  se  interrati  (12  MPa);  i
tubi-serbatoio eventualmente fuori terra sono assimilati ai  serbatoi
in media pressione(Pmax esercizio = 50 bar).
    I depositi costituiti da:
      - accumulatori e gasometri;
      - serbatoi;
      - tubi-serbatoio;
    sono definiti depositi rispettivamente in bassa,  media  ed  alta
pressione.
2.4. Capacita' di accumulo
    La capacita' di accumulo, misurata in m³, e' data da:
      C = V x P/Po
    dove:
      V = volume geometrico dei serbatoi o tubi-serbatoi, espresso in
m³;
      P = pressione assoluta massima, espressa in bar;
      Po = pressione assoluta barometrica, espressa in bar e  assunta
convenzionalmente uguale ad 1 bar.
    Per i gasometri ed accumulatori  pressostatici,  si  assume  come
volume geometrico quello geometrico massimo.
    Per pressione assoluta  massima  si  intende  quella  massima  di
esercizio cosi' come dichiarata dall'esercente.
2.5 Classificazione dei depositi
    In funzione della capacita'  globale  di  accumulo,  intesa  coma
somma delle singole capacita' di accumulo, i depositi si  suddividono
nelle seguenti categorie:
      - 1ª categoria: oltre 120.000 m³;
      - 2ª categoria: oltre 20.000 e fino a 120.000 m³;
      - 3ª categoria: oltre 1.000 m³ e fino a 20.000 m³;
      - 4ª categoria: fino a 1.000 m³.
2.6 Ubicazione
    I depositi devono essere installati in aree  compatibili  con  lo
strumento urbanistico.
2.7. Recinzione
    L'area di pertinenza  del  deposito  deve  essere  delimitata  da
apposita recinzione, di altezza pari ad almeno 1,80 m  posta  ad  una
distanza dagli elementi pericolosi di cui al punto 2.8 non  inferiore
a quella di protezione fissata per gli elementi stessi.
    La recinzione  deve  essere  continua,  robusta,  realizzata  con
materiali incombustibili e idonea ad  impedire  l'avvicinamento  agli
elementi pericolosi del deposito.
    Fatto salvo il rispetto della vigente  normativa  in  materia  di
esodo delle persone, nella recinzione devono essere  previsti  almeno
due  varchi,  di  larghezza  minima  di   2,50   m,   ragionevolmente
distanziati, idonei ad assicurare, in caso di  necessita',  l'accesso
dei mezzi di soccorso e l'esodo delle persone presenti.
    Per i depositi di 4ª categoria  interrati  la  recinzione  potra'
prevedere un unico varco,  anche  solo  pedonale,  di  larghezza  non
inferiore a 0,80 m, purche'  sufficiente  per  l'effettuazione  delle
operazioni di manutenzione e controllo e per l'esodo delle persone.
    Nel caso in cui il deposito sia parte integrante di un  complesso
avente una recinzione con  le  caratteristiche  sopra  descritte,  la
recinzione specifica del deposito puo' essere omessa,  purche'  siano
previsti idonei accorgimenti che impediscano, nell'area del deposito,
il  transito  dei  veicoli,  integrati  da  segnaletica  indicante  i
divieti, gli avvertimenti e le limitazioni di esercizio.
2.8. Elementi pericolosi
    Sono considerati elementi pericolosi del deposito:
      a) i recipienti  destinati  a  contenere  gas  (tubi-serbatoio,
serbatoi, gasometri, accumulatori pressostatici, digestori);
      b) le stazioni di compressione e le cabine di decompressione;
      c) ogni altro elemento che presenti pericolo di esplosione o di
incendio nelle normali condizioni di funzionamento, inclusi il  punto
di travaso, i componenti  e  le  tubazioni  fisse  con  pressione  di
esercizio superiore a 5,0 bar (0,5 MPa).
    Per tutti gli elementi di cui ai punti b) e c), con pressioni  di
esercizio inferiori a 5,0 bar (0,5 MPa), devono essere rispettate  le
norme di cui al DM 16 aprile 2008  recante  "Regola  tecnica  per  la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e dei sistemi di distribuzione  e  di  linee  dirette  del  gas
naturale con densita' non superiore a 0,8".
2.9. Distanze di sicurezza
    Tutte le distanze vanno misurate a partire  dal  perimetro  della
proiezione in pianta degli elementi pericolosi del deposito.
    I serbatoi fuori terra, impiegati per l'accumulo del gas in media
pressione, devono essere suddivisi in gruppi composti da non piu'  di
sei unita', e comunque con capacita'  di  accumulo  non  superiore  a
50.000 m³ per gruppo.
    Attorno ad ogni serbatoio  o  gruppo  di  serbatoi,  deve  essere
mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e  priva
di  vegetazione  che  possa  costituire  pericolo  di  incendio,   di
larghezza non inferiore alla distanza di protezione.
    Anche  attorno  ai  singoli  recipienti  di  accumulo  in   bassa
pressione ed ai depositi in alta pressione deve essere mantenuta  una
fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione
che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore
alla distanza di protezione. Tra i recipienti di accumulo e gli altri
elementi  pericolosi  dell'impianto,  di  cui  al  punto  2.8,   deve
intercorrere la distanza  di  sicurezza  interna  con  eccezione  dei
componenti funzionalmente collegati al recipiente, inclusi, per la 4ª
categoria, il punto di travaso e l'impianto di decompressione.
    Tra l'area di sosta del veicolo addetto  al  rifornimento  e  gli
elementi pericolosi del deposito deve intercorrere una distanza  pari
ad almeno quella di sicurezza interna.
    Tra l'area di sosta del  veicolo  addetto  al  rifornimento  e  i
fabbricati interni ed esterni deve intercorrere una distanza pari  ad
almeno quella di sicurezza esterna prevista dal punto 2.10.
    La distanza di sicurezza esterna,  variabile  in  funzione  della
categoria del deposito, deve intercorrere tra gli elementi pericolosi
di cui al punto 2.8, lettere a) e c), ed il perimetro del piu' vicino
fabbricato od opera pubblica, esterni  allo  stabilimento,  oppure  i
confini di aree edificabili.
    Con esclusione dei depositi costituiti da tubi-serbatoi interrati
di 4ª  categoria,  la  distanza  di  sicurezza  esterna  deve  essere
aumentata del 50%, se i fabbricati esterni da proteggere sono adibiti
ad attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011, n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    E' ammessa nell'ambito dello stesso complesso la realizzazione di
un deposito misto, costituito cioe' dalla combinazione di due o  piu'
tipi tra quelli elencati al punto  2.2,  purche'  tra  i  punti  piu'
vicini dei serbatoi dei diversi tipi intercorra  almeno  la  maggiore
tra le specifiche distanze di sicurezza interna  precisate  al  punto
successivo.
    Ai fini del computo  delle  distanze  di  sicurezza  esterna  dei
depositi misti, la capacita' totale di accumulo e' data  dalla  somma
delle capacita' singole, definite come al punto 2.4, moltiplicate per
un coefficiente:
      - pari ad 1 per serbatoi, gasometri, o accumulatori
      - pari a 0,2 per tubi-serbatoio interrati.
    Si  applica,  pertanto,  a  ciascun  serbatoio  la  distanza   di
sicurezza esterna propria del tipo (alta, media o bassa pressione)  e
della  capacita'  singola  di  accumulo,   considerando   pero'   una
"categoria" che tenga conto della capacita' totale di  accumulo  come
sopra definita.
    L'area occupata  dai  serbatoi  e  quella  circostante,  definita
dall'applicazione delle distanze di protezione di cui  al  successivo
punto, non deve essere attraversata da  linee  elettriche  aeree;  le
linee elettriche con tensione superiore a 30  kV  devono  distare  in
pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30
kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio
piu' vicino.
2.10. Computo delle distanze di sicurezza
    a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio (alta pressione):
      - distanza dai fabbricati interni: la  distanza  fissata  dalla
tabella seguente:
Tabella 2. Correlazione tra  la  distanza  dai  tubi  serbatoi  e  la
  Pressione massima di esercizio


    =============================================================
    | Pressione massima di esercizio|24 < P |12 ≤ P |           |
    |             [bar]             | < 60  | ≤ 24  |  P ≤ 12   |
    +===============================+=======+=======+===========+
    |            Distanza           |   10  |   7   |     5     |
    +-------------------------------+-------+-------+-----------+



Nota: Per pressioni di esercizio superiori a 60 bar le distanze vanno
  maggiorate in misura proporzionale ai valori della  pressione  fino
  ad un massimo del doppio.

    Tale distanza va ulteriormente maggiorata del 50%, con un massimo
di 20 m, se i fabbricati da proteggere sono adibiti ad attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011 n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    Ulteriori distanze da rispettare:
      - distanza di protezione: 10 m (ridotta del 50%, se riferita  a
depositi costituiti da tubi-serbatoio interrati di 4ª categoria);
      - distanza di sicurezza interna: 15  m  (ridotta  del  50%,  se
riferita a depositi costituiti  da  tubi-serbatoio  interrati  di  4ª
categoria);
      - distanza di sicurezza esterna: 20 m,  (ridotta  del  50%,  se
riferita a depositi costituiti  da  tubi-serbatoio  interrati  di  4ª
categoria);
    La distanza tra le superfici esterne di due  tratti  contigui  di
tubi-serbatoio interrati non deve essere inferiore al maggiore tra  i
diametri dei due tratti e comunque non inferiore ad un metro.
    b) Depositi costituiti da serbatoi (media pressione):
      Le distanze di sicurezza risultano dalla seguente tabella:
             Parte di provvedimento in formato grafico
    Per fabbricati che non hanno  le  caratteristiche  di  fabbricati
interni,  sono  da  rispettare  le  distanze  di  sicurezza   esterna
riportate in tabella.
    La distanza di sicurezza esterna  va  maggiorata  del  50%  se  i
fabbricati da proteggere sono adibiti ad attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011 n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    Tale maggiorazione non si applica nel  caso  in  cui  i  serbatoi
siano interrati, tumulati o protetti con idonea schermatura.
    La distanza reciproca:
      - tra serbatoi sferici, non deve  essere  inferiore  al  valore
maggiore tra i diametri dei serbatoi;
      -  tra  serbatoi  cilindrici  orizzontali,  non   deve   essere
inferiore al valore maggiore tra i diametri dei serbatoi.
    c) Depositi costituiti da accumulatori presso statici,  gasometri
e digestori (bassa pressione):
    Le distanze di sicurezza risultano dalla seguente tabella:
              Parte di provvedimento in formato grafico
    Per fabbricati che non hanno  le  caratteristiche  di  fabbricati
interni,  sono  da  rispettare  le  distanze  di  sicurezza   esterna
riportate in tabella.
    La distanza di sicurezza esterna  va  maggiorata  del  50%  se  i
fabbricati da proteggere sono adibiti ad attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011 n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    Tale maggiorazione non si applica nel  caso  in  cui  i  serbatoi
siano protetti con idonea schermatura.
    La distanza  reciproca  tra  i  gasometri,  ad  esclusione  degli
accumulatori pressostatici, non deve essere inferiore a 1,5 volte  la
distanza di sicurezza interna.
    Per gli elementi pericolosi di cui al punto 2.8, lettera  b),  le
distanze di sicurezza esterna sono quelle indicate ai  punti  2.10  e
2.11 dell'allegato al DM 17 aprile 2008 recante regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita'  non
superiore a 0,8.
2.11. Caratteristiche degli elementi costitutivi
    a) Depositi costituiti da tubi-serbatoio:
    Ai tubi-serbatoio ed alle relative condotte  di  collegamento  si
applicano le norme riguardanti le  condotte  (materiali,  criteri  di
calcolo, dispositivi  di  sicurezza,  modalita'  di  posa  in  opera,
collaudo e protezione dalle azioni corrosive).
    Le caratteristiche degli impianti di riduzione  della  pressione,
ove previsti,  devono  essere  conformi  a  quanto  prescritto  dalla
Sezione 3ª del DM 16 aprile 2008.
    A monte e a valle dello stoccaggio, deve  essere  installata  una
valvola di intercettazione,  protetta  da  usi  impropri,  segnalata,
facilmente accessibile e manovrabile da personale addetto.
    b) Depositi costituiti da serbatoi.
    I serbatoi devono essere progettati, costruiti ed  installati  in
conformita' alle norme vigenti sui recipienti a pressione.
    I serbatoi devono essere protetti contro la corrosione da  agenti
atmosferici e da eventuali sovrappressioni dovute alla  irraggiamento
solare  mediante  mezzi  appropriati  (verniciatura,  rivestimento  o
sistemi equivalenti).
    Scale di servizio, passerelle, passi d'uomo, ecc.  devono  essere
realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza relative  ai  luoghi
di lavoro.
    A monte e a  valle  dello  stoccaggio  ed  in  corrispondenza  di
ciascun gruppo  di  serbatoi  di  cui  al  punto  2.10,  deve  essere
installata a distanza non inferiore a 10 m dai serbatoi, una  valvola
di intercettazione, protetta da usi impropri,  segnalata,  facilmente
accessibile e manovrabile,  e  disposta  in  posizione  protetta  dai
serbatoi mediante muro paraschegge.
    c) Depositi costituiti da gasometri, accumulatori pressostatici e
digestore:
    I gasometri,  gli  accumulatori  ed  i  digestori  devono  essere
progettati, costruiti in conformita' a regola d'arte e protetti dalla
corrosione.
    Ogni gasometro deve poter essere isolato dal resto dell'impianto:
i dispositivi di intercettazione  devono  percio'  essere  facilmente
accessibili in ogni momento, visivamente ben individuabili  e  devono
essere  di  alta  affidabilita'  per   garantire   il   loro   sicuro
funzionamento.
    In ogni condotta di collegamento deve  inoltre  essere  inserita,
nell'immediata vicinanza del gasometro, una  chiusura  per  garantire
all'occorrenza l'esclusione del gasometro dal resto dell'impianto.
    Ogni gasometro deve essere dotato di:
      - dispositivi appropriati per controllare il volume contenuto e
la pressione interna;
      - dispositivi predisposti per segnalare il  raggiungimento  dei
valori limite, superiore  ed  inferiore,  del  contenuto  ammissibile
nell'esercizio del  gasometro,  ed  eventualmente  per  impedirne  il
superamento.
    Le tubazioni di collegamento degli gasometro, del accumulatori  e
del digestore al  resto  dell'impianto  devono  rispettare  le  norme
previste per gli impianti di gas naturale a pressione minore di 5 bar
di cui alla Sezione 1ª del DM 16 aprile 2008.
    Gli accumulatori presso statici devono essere conformi alla norma
UNI 10458.
    Qualora tra l'accumulatore pressostatico e il digestore  ad  esso
connesso non sia rispettata la distanza  di  sicurezza  interna,  per
capacita' di accumulo si intende la somma delle due, cosi'  come  nel
caso  di  accumulatore  pressostatico  installato  in   sommita'   al
digestore.
    Gli  accumulatori  pressostatici  e  i  relativi  digestori,   di
capacita' di accumulo superiore a 500 mc, devono  essere  dotati  dei
seguenti due impianti di sicurezza automatici  ed  indipendenti:  uno
per la rilevazione di fughe di gas e uno  per  la  rilevazione  della
perdita di tenuta della copertura pressostatica.  Gli  stessi  devono
essere,  inoltre,  dotati  di  un  impianto  di  svuotamento   rapido
azionabile da zona protetta per la combustione in torcia.

                             Sezione III
                    DEPOSITI IN RECIPIENTI MOBILI

3.1. Definizioni
    Agli effetti della presente sezione per recipiente si intende  un
idoneo contenitore destinato a contenere gas, conforme alla normativa
vigente relativa al trasporto delle sostanze pericolose (ADR/RID).
    Parimenti, per le definizioni  di  veicolo-batteria  CGEM  (carro
bombolaio), veicolo cisterna, pacco  bombole  e  altre  tipologie  di
recipienti  e'  necessario  far  riferimento  alla  stessa  normativa
vigente, relativa al trasporto delle sostanze pericolose.
3.2. Pressioni di esercizio ammesse
    Le pressioni massime di esercizio ammesse sono quelle di progetto
dei  recipienti  a  pressione  impiegati,  disciplinati  dalle  norme
vigenti.
3.3. Capacita' di accumulo
    La capacita' di accumulo, misurata in m3, e' data da:
      C = V x P/Po
    dove:
      V = volume geometrico dei recipienti, espresso in m³;
      P = pressione assoluta massima di esercizio, espressa in bar;
      Po = pressione assoluta barometrica, espressa in bar e  assunta
convenzionalmente uguale ad 1 bar.
    Per pressione assoluta  massima  si  intende  quella  massima  di
esercizio cosi' come dichiarata dall'esercente.
    Alla capacita' di  accumulo  del  deposito  non  contribuisce  la
capacita' del recipiente o dei  recipienti  trasportati  dal  veicolo
durante le operazione di rifornimento in deposito.
3.4 Classificazione dei depositi
    In  funzione  della  capacita'  di  accumulo,   i   depositi   si
suddividono nelle seguenti categorie:
      1ª categoria: oltre 10.000 m³;
      2ª categoria: oltre 5000 e fino a 10.000 m³;
      3ª categoria: oltre 850 fino a 5000 m³;
      4ª categoria: oltre 75 fino a 850 m³.
    In funzione delle caratteristiche costruttive dei  fabbricati  di
stoccaggio, dei recipienti di accumulo e dei box destinati alla sosta
dei veicoli adibiti al trasporto del gas, ai depositi possono  essere
conferiti due diversi gradi di sicurezza:
      - sicurezza di 1° grado: qualora le caratteristiche costruttive
dei  manufatti  siano  tali  da  garantire   il   contenimento,   sia
lateralmente che verso  l'alto,  di  schegge  o  di  altri  materiali
proiettati in caso di scoppio (anche interrato);
      - sicurezza di 2° grado: qualora le caratteristiche costruttive
dei  manufatti  siano  tali  da  garantire  il   contenimento,   solo
lateralmente, di schegge o di altri materiali proiettati in  caso  di
scoppio.
    I depositi di 4ª categoria possono essere realizzati all'aperto o
sotto tettoia anche privi di elementi di contenimento.
3.5. Ubicazione
    I depositi devono essere installati in aree  compatibili  con  lo
strumento urbanistico.
3.6. Recinzione
    L'area di pertinenza  del  deposito  deve  essere  delimitata  da
apposita recinzione, di altezza pari ad almeno 1,80 m  posta  ad  una
distanza dagli elementi pericolosi di cui al punto 3.7 non  inferiore
a quella di protezione fissata per gli elementi.
    La recinzione  deve  essere  continua,  robusta,  realizzata  con
materiali incombustibili e idonea ad  impedire  l'avvicinamento  agli
elementi pericolosi del deposito.
    Fatto salvo il rispetto della vigente  normativa  in  materia  di
esodo delle persone, nella recinzione devono essere  previsti  almeno
due varchi, di cui uno di larghezza minima  2,50  m,  ragionevolmente
distanziati, idonei ad assicurare, in caso di  necessita',  l'accesso
dei mezzi di  soccorso  e  l'esodo  delle  persone  presente;  per  i
depositi di 4a categoria interrati la recinzione potra' prevedere  un
unico varco, anche solo pedonale, di larghezza non inferiore  a  0,80
m,  purche'  sufficiente  per  l'effettuazione  delle  operazioni  di
manutenzione e controllo.
    Nel caso in cui il deposito sia parte integrante di un  complesso
avente una recinzione con  le  caratteristiche  sopra  descritte,  la
recinzione specifica del deposito puo' essere omessa,  purche'  siano
previsti idonei accorgimenti che impediscano nell'area  del  deposito
il normale transito dei veicoli, integrati da segnaletica indicante i
divieti, gli avvertimenti e le limitazioni di esercizio.
3.7. Elementi pericolosi
    Si considerano elementi pericolosi:
      -  i  fabbricati,  i  manufatti  e  le  aree,   queste   ultime
individuate da apposita delimitazione o segnaletica,  destinate  allo
stoccaggio dei recipienti di accumulo;
      - i box, ove presenti, ovvero l'area destinata alla  sosta  dei
veicoli adibiti al trasporto del gas naturale;
      - gli impianti di compressione e le  cabine  di  decompressione
del gas naturale;
      - ogni altro elemento che presenti pericolo di esplosione o  di
incendio nelle normali condizioni di funzionamento.
3.8. Distanze di sicurezza
    Attorno ai fabbricati, ai manufatti, alle aree e ai box di  sosta
dei veicoli, di cui al punto precedente, deve  essere  mantenuta  una
fascia  libera  di  terreno,  completamente  sgombra   e   priva   di
vegetazione che possa costituire pericolo di incendio,  di  larghezza
non inferiore alla distanza di protezione.
    Gli stessi fabbricati, manufatti, aree e box devono risultare:
      - alla distanza di sicurezza interna,  rispetto  agli  elementi
pericolosi definiti al punto precedente. Nel  caso  siano  realizzati
con grado di sicurezza di 1° grado, detti fabbricati  e  box  possono
essere adiacenti tra  loro  e  con  gli  altri  elementi  pericolosi,
purche' i lati in adiacenza siano realizzati con spessori maggiorati,
come precisato al p.to 3.9.1;
      - alla distanza di sicurezza  interna  maggiorata  del  50%,  e
comunque a non meno di 7 m, rispetto ad edifici destinati ad uffici e
servizi inerenti l'attivita' del complesso;
      - alla distanza di sicurezza esterna, rispetto al perimetro del
piu' vicino fabbricato esterno o ai confini di aree  edificabili;  in
quest'ultimo  caso,  e'  consentito  comprendere  nella  distanza  di
sicurezza  anche  la  prescritta  distanza  di  rispetto  qualora   i
regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.
    In  funzione  del  grado  di  sicurezza  e  della  categoria   di
appartenenza del deposito, le distanze sono di seguito specificate.
    a) Depositi con sicurezza di 1° grado


=====================================================================
| Capacita' di  |                   |  (1)Sicurezza  |   Sicurezza  |
|   accumulo    |  Protezione (m)   |  interna (m)   | esterna (m)  |
+===============+===================+================+==============+
| 4ª categoria  |         5         |       -        |      10      |
+---------------+-------------------+----------------+--------------+
| 3ª categoria  |         5         |       -        |      20      |
+---------------+-------------------+----------------+--------------+
| 2ª categoria  |         5         |       -        |      25      |
+---------------+-------------------+----------------+--------------+
| 1ª categoria  |         5         |       -        |      30      |
+---------------+-------------------+----------------+--------------+

    (1) I lati in adiacenza devono  essere  realizzati  con  spessori
maggiorati, come precisato al p.to 3.9.1.
    b) Depositi con sicurezza di 2° grado


=====================================================================
| Capacita' di  |                    |   Sicurezza   |   Sicurezza  |
|   accumulo    |   Protezione (m)   |  interna (m)  | esterna (m)  |
+===============+====================+===============+==============+
| 4ª categoria  |         5          |      7,5      |      15      |
+---------------+--------------------+---------------+--------------+
| 3ª categoria  |         10         |      10       |      20      |
+---------------+--------------------+---------------+--------------+
| 2ª categoria  |         10         |      15       |      25      |
+---------------+--------------------+---------------+--------------+
| 1ª categoria  |         10         |      15       |      30      |
+---------------+--------------------+---------------+--------------+


    c) Depositi di 4ª categoria senza grado di sicurezza:


=====================================================================
| Capacita' di  |                    |   Sicurezza   |   Sicurezza  |
|   accumulo    |   Protezione (m)   |  interna (m)  | esterna (m)  |
+===============+====================+===============+==============+
| 4ª categoria  |         20         |      20       |      30      |
+---------------+--------------------+---------------+--------------+


    Le distanze devono essere misurate tra i punti  piu'  vicini  dei
perimetri relativi ai fabbricati, manufatti, aree di contenimento dei
recipienti di accumulo e dei box o delle aree di  sosta  dei  veicoli
adibiti al trasporto di gas naturale e gli  elementi  interessati  da
proteggere.
    Le distanze di sicurezza devono essere aumentate  del  50%  se  i
fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati  ad
attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011 n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    I depositi, i box e  l'area  di  sosta  dei  veicoli  adibiti  al
trasporto di gas naturale  devono  rispettare  le  seguenti  distanze
dalle linee elettriche aeree:
      - 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV;
      - 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a  30
kV.
    Le linee elettriche aeree di tensione non  superiore  a  1kV  non
possono  comunque  attraversare  le  aree  occupate  dagli   elementi
pericolosi di cui sopra.
3.9. Caratteristiche costruttive
    Gli elementi verticali dei manufatti devono essere realizzati  in
calcestruzzo armato o in elementi prefabbricati.
    In  quest'ultimo  caso  devono  essere  rispettate  le   seguenti
condizioni:
      - le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti  in
loco;
      - i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti  devono
essere realizzati con doppia armatura e connessi fra  loro  e  con  i
pilastri o con le travi di fondazione;
      - le travi di sostegno delle coperture devono essere  vincolate
ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
      - gli elementi costituenti la copertura (sicurezza di 1° grado)
devono  essere  vincolati  fra  loro   con   apposite   armature   di
collegamento e getti integrativi.
3.9.1 Locali fuori terra per stoccaggio dei recipienti
    I fabbricati destinati a stoccaggio dei recipienti devono  essere
ad un solo piano fuori terra e suddivisi, se necessario, in box.
    La capacita' massima di accumulo per un fabbricato e' fissato  in
15.000 m³ e per ogni box in 3000 m³.
    I muri perimetrali dei fabbricati  devono  essere  realizzati  in
calcestruzzo cementizio armato, con spessore minimo di 15 cm.
    Per i lati in adiacenza  ad  altre  parti  dell'impianto  i  muri
divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di
aperture.
    L'aerazione  deve  essere  assicurata  con  aperture   prive   di
serramenti, aventi superficie complessiva non inferiore a 1/10  della
superficie in pianta del fabbricato e praticate nella parte piu' alta
dei muri perimetrali.
    Gli ingressi devono avere la minore larghezza compatibile con  le
esigenze di esercizio ed essere comunque non inferiori  a  0,80  m  e
dotati di serramenti  in  materiale  incombustibile,  apribili  verso
l'esterno.
    I box, in cui  il  locale  sia  eventualmente  suddiviso,  devono
presentare in pianta una disposizione a pettine, a spina di  pesce  o
di tipo analogo, tale comunque che il  lato  libero  di  ciascun  box
risulti protetto dalla proiezione di schegge  in  caso  di  eventuale
scoppio che dovesse verificarsi negli altri box.
    I  muri  divisori  tra  i  vari  box  devono   aver   le   stesse
caratteristiche  innanzi  stabilite  per  i  muri   perimetrali   del
fabbricato e devono elevarsi fino ad un'altezza maggiore di almeno 50
cm rispetto al punto piu' alto dei recipienti.
    A seconda del  grado  di  sicurezza  che  si  vuol  conferire  al
fabbricato, la copertura  deve  essere  realizzata  come  di  seguito
descritto:
    a) Con sicurezza di 1° grado
    La copertura deve essere costituita da elementi  di  travi  o  di
soletta in  calcestruzzo  cementizio  armato  tali  che,  per  forma,
disposizione  e  dimensioni  siano  in   grado   di   assicurare   il
contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.
    In particolare,  la  copertura  deve  opportunamente  protendersi
oltre il filo dei muri perimetrali onde  assicurare  il  contenimento
delle schegge che dovessero essere proiettate attraverso le  aperture
di aerazione.
    b) Con sicurezza di 2° grado
    La  copertura  deve  essere  di  tipo   leggero,   in   materiale
incombustibile in modo da essere facilmente divelta in caso  di  onda
di pressione dovuta a scoppio che si verifichi nel locale.
    E' escluso l'impiego di lamiere metalliche, lastre di  ardesie  o
tegole laterizie.
3.9.2 locali interrati per lo stoccaggio dei recipienti.
    E' consentito  utilizzare  locali  interrati  per   depositi   di
recipienti, limitatamente a quelli di 4ª categoria.
    I manufatti dovranno essere realizzati con materiali e  modalita'
costruttive tali da avere caratteristiche equivalenti al 1° grado  di
sicurezza di cui agli articoli 3.4 e 3.9.1 a).
    L'aerazione  deve  essere  assicurata  con  aperture   prive   di
serramenti poste nella parte alta delle pareti del manufatto.
    L'area deve essere delimitata con recinzione metallica  posta  ad
almeno 1,00 m. dalla proiezione orizzontale del locale.
3.9.3 riempimento dei carri bombolai
    Le attivita' di sosta per il riempimento dei carri bombolai,  con
capacita' singola utile di accumulo fino a 6.500 mc di gas  naturale,
dovranno rispettare le disposizioni del punto 4.2.

                             Sezione IV
                    ALIMENTAZIONE DIRETTA DI RETI
           DA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI GAS NATURALE

    L'alimentazione della rete deve avvenire tramite  impianto  fisso
di riduzione di 1° salto, conforme al  punto  3.2  del  DM  16/4/2008
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,  collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e
di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8".
4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete  da  veicolo  per
  trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di  65
  bar (6,5 Mpa)
    Il  sistema  di  alimentazione  veicolo-rete  deve  possedere  le
seguenti caratteristiche:
      - Avere almeno 2 valvole di eccesso di flusso sul collettore di
scarico;
      - Avere almeno 2 valvole di sicurezza e almeno 2 di  dischi  di
rottura. Tali dispositivi devono essere realizzati nella  parte  alta
del veicolo e in modo da convogliare il gas defluito verso l'alto.
    Il veicolo durante le operazioni di  scarico  presso  gli  utenti
deve sostare in  un'area  predeterminata,  munita  di  recinzione  di
altezza non inferiore a 1,80 m costituita da rete metallica e  munita
di idonea segnaletica. La recinzione non e' richiesta qualora  l'area
dell'utente sia collocata all'interno di un  complesso  provvisto  di
recinzione propria.
    La pavimentazione  in  corrispondenza  del  punto  di  sosta  del
veicolo deve essere resistente  alle  sollecitazioni  meccaniche  del
mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m  oltre  la  sua  proiezione
orizzontale, avente pendenza massima non superiore a l%, per  evitare
movimenti incontrollati del veicolo. Un'ulteriore  area  deve  essere
mantenuta completamente sgombra e priva  di  vegetazione,  che  possa
costituire pericolo di incendio, in  modo  da  garantire  un'area  di
ampiezza  complessiva  non  minore  di  7  metri   dalla   proiezione
orizzontale del veicolo.
    Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:
      - distanza di protezione: 5 m;
      - distanza di sicurezza interna: 10 m;
      - distanza di sicurezza esterna: 20 m;
      - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione  superiore
a 30 kV: 30 m;
      - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione  superiore
a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.
    Le linee elettriche aeree di tensione non  superiore  a  1kV  non
possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.
    Le distanze di sicurezza devono essere aumentate  del  50%  se  i
fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati  ad
attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011 n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    Deve essere assicurato il collegamento equipotenziale di tutte le
apparecchiature, le tubazioni e le strutture  metalliche,  anche  del
veicolo, mediante presa interbloccata, in assenza  della  quale  deve
essere impedita l'alimentazione della rete.
4.2 Alimentazione diretta e continuativa di rete  utente  da  veicolo
  con pressione di esercizio maggiore di 65 bar (6,5 Mpa)
    In aggiunta alle condizioni di cui  al  punto  4.1,  deve  essere
previsto apposito box per la sosta del veicolo, ubicato in  posizione
tale da rendere facile e sicura la manovra di  entrata  e  di  uscita
dello stesso.
    Le distanze di sicurezza da rispettare sono quelle previste per i
depositi di 3ª categoria di cui al punto 3.8, in funzione  del  grado
di sicurezza realizzato.
    Le aperture del suddetto  box  devono  osservare,  rispetto  agli
altri elementi costitutivi l'impianto da alimentare  ed  ai  relativi
servizi interni, le distanze di sicurezza esterne  di  cui  al  punto
precedente. Nel caso in cui le aperture del suddetto box siano  poste
a distanza inferiore, le stesse non devono essere  prospicienti  agli
altri elementi costitutivi l'impianto o alle  aperture  di  eventuali
manufatti che li comprendono.
    Le caratteristiche costruttive dei box devono essere le seguenti:
    a) Con sicurezza di 1° grado.
    I box  devono  essere  delimitati  da  due  pareti  longitudinali
rispetto al senso di marcia del  veicolo  e  da  copertura,  tali  da
assicurare  il  contenimento  di  eventuali  schegge,  realizzati  in
calcestruzzo   o   altri   materiali   incombustibili,   dimensionati
conformemente  al  Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  14
gennaio 2008 recante approvazione delle nuove norme tecniche  per  le
costruzioni, per categoria  di  azione,  dovuta  all'esplosione,  non
inferiore a 2. L'altezza di detti muri deve essere tale  da  superare
almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano  i  recipienti  del
veicolo. Inoltre, la lunghezza dei  muri  dei  box  deve  essere,  ad
entrambe le estremita',  eccedente  di  almeno  1  m  l'ingombro  dei
recipienti installati sul veicolo. Per i lati in adiacenza  ad  altre
parti dell'impianto, le  pareti  devono  essere  prive  di  aperture.
Devono essere previste delle aperture collocate in posizioni tali  da
consentire una naturale ventilazione  permanente  anche  nella  parte
alta del box in modo da impedire la formazione di sacche di  gas,  di
superficie  complessiva  netta  pari  ad  almeno  un   decimo   della
superficie in pianta del box.
    b) Con sicurezza di 2° grado.
    I box  devono  essere  delimitati  da  due  pareti  longitudinali
rispetto al senso di  marcia  del  veicolo,  tali  da  assicurare  il
contenimento di eventuali schegge, realizzati in calcestruzzo o altri
materiali incombustibili, dimensionati conformemente al DM 14 gennaio
2008 per categoria di azione dovuta all'esplosione non inferiore a 2.
    L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di  1
m la massima altezza a cui  si  trovano  i  recipienti  del  veicolo.
Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere,  ad  entrambe  le
estremita',  eccedente  di  almeno  1  m  l'ingombro  dei  recipienti
installati sul veicolo. Per i lati in  adiacenza  ad  altri  box,  le
pareti devono essere prive di aperture. Il box puo'  essere  scoperto
oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata  con  materiale
incombustibile. In ogni caso devono essere  previste  delle  aperture
collocate in posizioni tali da consentire una  naturale  ventilazione
permanente anche nella parte alta del box  in  modo  da  impedire  la
formazione di sacche di gas, di superficie complessiva netta pari  ad
almeno un decimo della superficie in pianta del box.
4.2.1 Alimentazione senza box di protezione
    In alternativa alla realizzazione  del  box,  il  veicolo  potra'
essere utilizzato per  le  forniture  di  cui  al  presente  articolo
attuando le seguenti misure sostitutive:
    a) Il veicolo all'interno dell'area adibita  alla  sosta,  dovra'
essere monitorato tramite sistemi di rilevamento di fughe  di  gas  e
incendio, collegati a dispositivi di segnalazione ottica ed acustica,
che attivino  una  procedura  di  emergenza  finalizzata  anche  alla
intercettazione  della  fuga  di  gas  con  personale   appositamente
formato.
    b) Lo stazionamento del  veicolo  durante  l'alimentazione  della
rete deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:
      - distanza di protezione: 10 m;
      - distanza di sicurezza interna: 10 m;
      - distanza di sicurezza esterna: 20 m;
      -  dalla  proiezione  di  linee  elettriche:  si  applicano  le
distanze di sicurezza di cui al precedente punto 4.1.
    Le distanze di sicurezza devono essere aumentate  del  50%  se  i
fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati  ad
attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011 n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto  decreto,  con  esclusione  della  eventuale  cabina  di
riduzione che si alimenta.
    c) sulla parte di tubazione  di  alimentazione  dell'impianto  di
riduzione di 1° salto collegata al veicolo, devono essere  installate
due valvole di sicurezza tarate ad una pressione pari al  110%  della
pressione di  esercizio  del  veicolo,  con  scarichi  opportunamente
convogliati nel rispetto delle  distanze  di  sicurezza  interne  dal
veicolo e dagli altri elementi pericolosi dell'impianto e ad  altezza
non inferiore a 3 m dal piano di campagna.
    d) L'area di sosta  del  veicolo  deve  essere  protetta  con  un
impianto automatico di  raffreddamento  ad  acqua,  attivabile  anche
tramite comando manuale, e da almeno  un  idrante  a  muro  DN45  che
garantisca  le  prestazioni  idrauliche  di   cui   al   livello   di
pericolosita' 2 della UNI 10779.  Detti  impianti  devono  essere  in
grado di garantire, per almeno 60 minuti, le prestazioni  idrauliche,
in termini di portata  e  di  pressione  residua,  nel  funzionamento
contemporaneo di entrambi  gli  impianti.  Inoltre,  per  quanto  non
specificatamente indicato, per  i  suddetti  impianti  e'  necessario
rispettare quanto previsto al punto 6.5.
4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli  adibiti
  al trasporto del gas naturale
    Per forniture di "emergenza" si  intendono  quelle  tipologie  di
fornitura di  gas  naturale  effettuate  esclusivamente  a  mezzo  di
veicoli  adibiti  al  trasporto  di  gas  naturale   compresso,   che
consentono la continuita' o l'avvio di esercizio  di  impianti  nelle
situazioni nel seguito elencate o ad esse assimilabili:
      - forniture ad utenze normalmente alimentate direttamente dalla
rete dei metanodotti o da depositi  di  gas  naturale,  interrotte  a
seguito di interventi  eseguiti  dalle  imprese  di  trasporto  e  di
distribuzione del gas o di altri accadimenti, limitatamente ai  tempi
strettamente necessari per il ripristino della rete e/o dei depositi;
      -  forniture  di  "garanzia"  per  danni,  eventi  e  calamita'
naturali;
      - forniture in genere dove si debba  garantire  continuita'  al
servizio  di  erogazione  ad  utenze  di  particolare  importanza   o
derivanti da imposizioni delle Autorita' competenti.
    In caso di rifornimenti di emergenza tramite veicoli  adibiti  al
trasporto di gas naturale compresso, e' ammessa la sosta e lo scarico
di detti veicoli alle condizioni di seguito riportate:
    a) La zona circostante il  veicolo  deve  essere  delimitata,  ad
almeno 5 metri di distanza, con transenne o  funi  e  segnaletica  ed
indicazioni di pericolo. La  zona  a  2  m  di  distanza  circostante
l'impianto di preriscaldo e decompressione e l'eventuale impianto  di
odorizzazione, se non compresa all'interno dell'area  delimitata  dei
veicoli adibiti al trasporto di gas naturale, deve  anch'essa  essere
delimitata con transenne o  funi  e  segnaletica  ed  indicazioni  di
pericolo;
    b) Le distanze di sicurezza devono essere aumentate del 50% se  i
fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati  ad
attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011, n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto  decreto,  con  esclusione  della  eventuale  cabina  di
riduzione che si alimenta.
    Le linee elettriche aeree  non  possono  attraversare  l'area  di
ingombro dei veicoli adibiti al trasporto  del  gas  naturale,  degli
impianti di preriscaldo, decompressione, degli sfiati dei dispositivi
di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione.
    Per le linee elettriche  con  tensione  superiore  a  1  kV,  gli
elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di  5
m dalla proiezione verticale del conduttore piu' vicino.
    Le operazioni di scarico del gas  devono  essere  presidiate,  in
permanenza, da personale qualificato ed opportunamente istruito, come
previsto nel presente decreto, ed appositamente incaricato.
    Le pressioni di alimentazione  in  emergenza  della  rete  utente
devono essere compatibili con le caratteristiche di progettazione  ed
esercizio della stessa.
    Per assicurare  che  le  pressioni  massime  di  esercizio  della
condotta da rifornire vengano rispettate, tra i  veicoli  adibiti  al
trasporto del gas naturale e la condotta da  alimentare  deve  essere
obbligatoriamente utilizzato un  impianto  mobile  di  preriscaldo  e
decompressione.
    A tal fine, il gruppo di decompressione deve essere dotato:
      - di un sistema  di  controllo  principale,  costituito  da  un
regolatore di pressione, il cui compito e'  quello  di  mantenere  la
pressione  di  valle  entro  i  limiti  della  pressione  massima  di
esercizio;
      - di un  sistema  di  sicurezza,  posto  a  valle  del  sistema
principale, costituito da un regolatore  di  pressione  di  emergenza
(monitor), oppure da una valvola di blocco  del  flusso  del  gas,  o
ancora da una  valvola  di  sicurezza  che  consenta  lo  scarico  in
atmosfera di una portata di gas pari a quella della singola linea  di
regolazione. Lo scopo di questo sistema di  sicurezza  e'  quello  di
intervenire  automaticamente  in   caso   di   guasto,   anomalia   o
funzionamento irregolare del sistema di controllo principale.
    Il gruppo di decompressione deve essere dotato di doppio  sistema
di regolazione indipendente, ciascuno dei quali sia intercettabile  a
monte e a valle.
    Il gruppo di preriscaldo deve essere costituito da una caldaia  a
camera chiusa rispetto all'atmosfera esterna (Tipo  C  secondo  Norma
UNI CIG 10642) o da una caldaia elettrica, in modo  da  escludere  la
presenza di fiamme libere che possano essere a diretto contatto con i
contenitori di gas naturale.
    Le linee flessibili di collegamento tra ciascun  veicolo  adibito
al trasporto del gas naturale e ciascun  impianto  di  preriscaldo  e
decompressione e tra quest'ultimo e  la  rete  da  alimentare  devono
sempre essere ridondanti.
    Ciascuna  linea  di  collegamento  deve  essere  indipendente  ed
intercettabile per poter essere sostituita, qualora necessario, senza
dover interrompere, neanche temporaneamente, l'alimentazione.
    L'impianto di alimentazione deve essere dotato inoltre di:
      - idonei manometri per garantire l'agevole lettura  dei  valori
della pressione in ogni sezione dell'impianto;
      - sistema di scarico convogliato in  candela  di  ogni  sezione
dell'impianto. La candela  di  scarico  deve  essere  posizionata  ad
almeno 3 metri dal piano campagna.
    Nei casi  in  cui  sia  richiesta  l'odorizzazione  del  gas,  la
concentrazione dell'odorizzante del gas immesso deve rimanere entro i
limiti stabiliti dalle norme UNI 7133, al variare  della  portata  di
gas in transito.

                              Sezione V
                    OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO

5.1 Operazioni di caricamento da metanodotti.
    Il caricamento del veicolo adibito al trasporto di  gas  naturale
puo' avvenire, in alternativa alle stazioni  di  compressione,  anche
direttamente   dai   metanodotti,   mediante   appositi   punti    di
collegamento, aventi le caratteristiche riportate al punto 4.1, senza
interposizione di unita' di compressione.
5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti  al  trasporto  di  gas
  naturale nei depositi fissi di 1ª, 2ª e 3ª categoria.
    I veicoli durante le operazioni di scarico devono sostare, per il
tempo  strettamente  necessario  ad  eseguire  le  operazioni  ,   in
posizione predeterminata, ben  identificata,  delimitata,  munita  di
idonea segnaletica e nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla
normativa relativa al trasporto di sostanze pericolose su strada.
    L'area di sosta del veicolo deve essere munita di  recinzione  di
altezza non inferiore a 1,80 m,  costituita  da  rete  metallica.  La
recinzione non e' richiesta qualora l'area  di  sosta  sia  collocata
all'interno di un complesso provvisto di recinzione propria.
    La pavimentazione  in  corrispondenza  del  punto  di  sosta  del
veicolo deve essere resistente  alle  sollecitazioni  meccaniche  del
mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m  oltre  la  sua  proiezione
orizzontale, avente pendenza massima non superiore a l%, per  evitare
movimenti incontrollati del veicolo. Un'ulteriore  area  deve  essere
mantenuta completamente sgombra e priva  di  vegetazione,  che  possa
costituire pericolo di incendio, in  modo  da  garantire  un'area  di
ampiezza  complessiva  non  minore  di  7  metri   dalla   proiezione
orizzontale del veicolo.
    Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:
      - distanza di protezione: 10 m;
      - distanza di sicurezza interna: 10 m;
      - distanza di sicurezza esterna: 20 m;
      - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione  superiore
a 30 kV: 30 m;
      - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione  superiore
a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.
    Le linee elettriche aeree di tensione non  superiore  a  1kV  non
possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.
    Le distanze di sicurezza devono essere aumentate  del  50%  se  i
fabbricati da proteggere, sia interni che esterni, sono destinati  ad
attivita':
      - con presenza di pubblico, con affollamento  superiore  a  100
unita';
      - destinate a collettivita', comprese nell'allegato I al DPR 1°
agosto 2011, n. 151;
      - caratterizzate dalla detenzione e  dall'impiego  di  prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, comprese nella  categoria  C
del suddetto decreto.
    Le operazioni di scarico  devono  svolgersi  sotto  il  controllo
permanente del personale addetto.
    Nel caso di depositi fuori terra, qualora la distanza tra  l'area
di sosta del veicolo e il deposito  da  rifornire,  sia  inferiore  a
quella di sicurezza interna prevista per la categoria  del  deposito,
si dovra' interporre un  terrapieno  o  uno  schermo  di  protezione,
progettato per  sopportare  una  pressione  statica  equivalente  con
valore di progetto pd=20 kN/m². La progettazione del terrapieno  deve
garantire  la  protezione  del  veicolo  e   dello   stoccaggio;   in
alternativa, potra' essere realizzato nell'area di sosta del  veicolo
un  impianto  automatico  di   raffreddamento   conforme   a   quanto
specificato al punto 6.5.
5.3 Operazioni di scarico presso i depositi fissi di 4ª categoria
    I veicoli adibiti  al  trasporto  del  gas  naturale  durante  le
operazioni di scarico devono sostare in posizione predeterminata, ben
identificata, delimitata, munita di idonea segnaletica e nel rispetto
delle condizioni previste dalla normativa ADR.
    Il pavimento della  zona  di  sosta  deve  essere  contornato  da
un'altra fascia  laterale  di  larghezza  almeno  di  3  m  priva  di
vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
    Dal perimetro del veicolo  deve  essere  mantenuta  una  distanza
minima di 3 m rispetto al perimetro del deposito e di 10  m  rispetto
ai fabbricati.
                             Sezione VI 

                          DISPOSIZIONI COMUNI 


6.1. Requisiti del personale 

    Il personale  addetto  alle  operazioni  di  carico/scarico  deve

essere di provata capacita' e possedere le cognizioni necessarie  per

una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse. 

    A tal fine  il  suddetto  personale  deve  aver  frequentato  uno

specifico corso  di  addestramento.  L'organizzazione  del  corso  e'

affidata ad organismi qualificati. I requisiti  degli  organismi,  le

modalita' di effettuazione dei corsi ed  i  relativi  programmi  sono

stabiliti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento  dei  Vigili  del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 

    Al termine di ciascun corso, che comprende una  parte  teorica  e

una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un  attestato  di

proficua frequenza. 

    Da  questo  specifico  corso  di  addestramento  possono   essere

esentati: 

      a) gli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui

all'art 16 del D.lgs. n. 139/2006; 

      b) il personale che all'atto della pubblicazione  del  presente

decreto abbia gia' maturato una comprovata  esperienza  di  almeno  5

anni nelle forniture nello specifico settore e cio' sia attestato  da

apposita dichiarazione del Titolare  dell'Impresa,  che  ne  dichiara

sotto  la  propria  responsabilita'  l'idoneita'  a  svolgere  questa

attivita'; 

      c) i tecnici abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti secondo il D.lgs n. 40/2000 e integrazione  del  D.lgs.  35

del 27 gennaio 2010, specificatamente  formati  alla  gestione  delle

operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose ADR. 

    Le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate sotto la

diretta responsabilita' del personale incaricato nel  rispetto  della

normativa vigente. 

    Per le forniture di emergenza,  la  verifica  dell'idoneita'  del

sito ai sensi del presente decreto ed in generale per il sicuro avvio

e  svolgimento  delle  operazioni  di  carico/scarico,  deve   essere

stabilita da parte di Professionista abilitato  iscritto  nell'elenco

del Ministero dell'Interno  ai  sensi  dell'art.  16  del  D.lgs.  n.

139/2006. 

    Nel caso di forniture di emergenza inferiori  a  20.000  Sm3,  ad

attivita' non  comprese  nell'allegato  I  al  DPR  n.  151/2011,  la

verifica  dell'idoneita'  del  sito  puo'   essere   effettuata   dal

responsabile tecnico dell'azienda fornitrice del gas. 

6.2 Operazioni di scarico. 

    L'area oggetto della sosta degli automezzi ed il  percorso  delle

tubazioni  di  collegamento  con  i  recipienti  dovra'  essere  resa

totalmente inaccessibile al normale  transito  delle  persone  e  dei

veicoli estranei all'attivita' in corso. 

    Le operazioni di scarico  devono  essere  condotte  nel  rispetto

delle misure di sicurezza previste dall'accordo europeo  relativo  al

trasporto internazionale delle merci pericolose  su  strada  (ADR)  e

stabilite in base all'applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

    In ogni caso il personale tecnico responsabile  delle  operazioni

di  scarico  incaricato  del  rifornimento,  prima  di  iniziare   le

operazioni, deve comunque: 

      - assicurarsi della quantita'  massima  di  prodotto  che  puo'

essere trasferita; 

      - verificare l'efficienza delle apparecchiature a  corredo  dei

recipienti e/o dell'impianto e l'assenza di perdite; 

      - effettuare il collegamento  equipotenziale  tra  automezzi  e

punto di riempimento; 

      - verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati; 

      - verificare  la  presenza  della  segnaletica   di   sicurezza

prevista e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio; 

      - redigere apposito verbale di messa  in  servizio,  a  seguito

degli accertamenti effettuati, controfirmato dall'utente e conservato

dall'azienda fornitrice  per  eventuali  controlli  degli  organi  di

vigilanza. 

6.3 Obblighi degli utenti. 

    Gli utenti, ad  esclusione  delle  modifiche  che  si  rendessero

necessarie per le forniture di emergenza, sono tenuti ad osservare le

limitazioni imposte al  contorno  della  zona  di  installazione  del

deposito ed a non  alterarne  le  condizioni  di  sicurezza  ai  fini

antincendi. 

6.4. Impianti elettrici e di protezione contro scariche atmosferiche 

    Detti impianti  devono  essere  realizzati  a  regola  d'arte  in

conformita' alla normativa vigente. 

    L'alimentazione delle varie utenze  deve  essere  intercettabile,

oltre che  dall'eventuale  cabina  elettrica,  anche  da  un  comando

ubicato in posizione protetta e sicuramente accessibile anche in caso

di incendio. Eventuali alimentazioni elettriche  di  impianti  idrici

antincendio devono  essere  provvisti  di  un  comando  di  emergenza

distinto, provvisto  di  apposita  segnaletica  che  ne  evidenzi  la

specifica funzione. 

6.5 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi. 

    6.5.1 I depositi ed i locali destinati agli  elementi  pericolosi

dell'impianto devono essere dotati di estintori  portatili,  di  tipo

omologato, conformi alla normativa vigente. Il numero e la  capacita'

estinguente degli estintori  portatili  devono  essere  stabiliti  in

relazione alla valutazione del rischio di incendio, in conformita' ai

criteri applicabili previsti dalla normativa vigente. 

    La capacita' estinguente non potra' essere inferiore a  34A  144B

C. 

    La piazzola di sosta del veicolo che effettua il carico o scarico

del gas deve  essere  corredata  di  n.  2  estintori  con  capacita'

estinguente non inferiore a  34A  144B  C  oltre  a  n.  1  estintore

carrellato con capacita' estinguente A-B1-C. 

    Nel caso di operazioni di scarico presso i depositi fissi  di  4ª

categoria, gli estintori carrellati possono essere omessi qualora  la

piazzola di sosta sia protetta con le caratteristiche di cui al punto

6.5.2. 

    6.5.2 I depositi fissi, esclusi i tubi serbatoio  ed  i  serbatoi

fissi interrati, e le relative aree di sosta dei veicoli  adibiti  al

carico/scarico,  devono  essere  protetti  da  apposita  rete  idrica

antincendio progettata, installata, collaudata e gestita  secondo  la

regola d'arte, ed in conformita' alle direttive di cui al decreto del

ministero dell'interno  20  dicembre  2012,  in  modo  da  consentire

l'intervento su ogni elemento  pericoloso  del  deposito,  anche  con

getto frazionato. 

    Ai fini dell'applicazione della norma UNI  10779,  devono  essere

garantite le caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione  di

seguito riportate: 

      - livello di pericolosita' 3 per i depositi fissi di  categoria

1ª e 2ª, ed alimentazione almeno di tipo singola superiore; 

      - livello di pericolosita' 2 per i depositi fissi di  categoria

3ª e per  i  serbatoi  fuori  terra  di  4ª  categoria  di  capacita'

geometrica superiore a  100  m³,  ed  alimentazione  almeno  di  tipo

singola; 

      -  livello  di  pericolosita'  1  con  idranti  o  naspi,   ove

installati in alternativa agli estintori carrellati  per  i  serbatoi

fuori terra di 4ª categoria di capacita' geometrica non  superiore  a

100 m³, ed alimentazione almeno di tipo singola. 

    6.5.3  I  depositi  di  bombole  e  di  altri  recipienti  mobili

utilizzati  in  modo  permanente  presso  gli  utenti  devono  essere

protetti da apposita rete idrica antincendio progettata,  installata,

collaudata e gestita secondo la regola d'arte, ed in conformita' alle

direttive di cui al decreto del ministero  dell'interno  20  dicembre

2012, in modo da consentire l'intervento su ogni elemento  pericoloso

del deposito, anche con getto frazionato. 

    Sono esclusi da tale obbligo le forniture di emergenza di cui  al

punto 4.3 e le operazioni di cui ai punti 4.1 e 5.3. 

    Ai fini dell'applicazione della norma UNI  10779,  devono  essere

garantite le caratteristiche  prestazionali  e  di  alimentazione  di

seguito riportate: 

      - livello di pericolosita' 3 per i depositi fissi di  categoria

1ª ed alimentazione almeno di tipo singola superiore; 

      - livello di pericolo 2 per i depositi fissi di categoria 2ª  e

3ª ed alimentazione almeno di tipo singola. 

    6.5.4. In occasione di forniture di emergenza  di  cui  al  punto

4.3, devono essere mantenuti  costantemente  disponibili  all'interno

della zona di delimitazione fisica dei veicoli adibiti  al  trasporto

del  gas  naturale,  e  per  tutta  la  durata  dell'intervento,  gli

estintori in dotazione ai veicoli stessi, previsti dall'ADR. In  caso

di forniture con quantitativi di gas superiori a 50.000 Sm3,  qualora

non esistano gia' impianti antincendio specifici in loco, oltre  agli

estintori sopra descritti, dovra'  essere  mantenuto  disponibile  un

estintore carrellato avente capacita' estinguente A B1 C. 

    6.5.5 I depositi fissi di 1ª, 2ª, 3ª categoria  e  quelli  di  4ª

categoria di capacita' geometrica superiore a 100 m³,  costituiti  da

piu' di un serbatoio fuori terra, nonche' le aree  di  sosta  per  le

operazioni di carico/scarico dei veicoli  adibiti  al  trasporto  del

gas, devono essere  protetti  da  un  impianto  di  raffreddamento  a

pioggia  realizzato  secondo  le  norme  di  buona  tecnica   ed   in

conformita' alla normativa vigente. 

    Tale obbligo non sussiste per i tubi serbatoio, i serbatoi  fissi

interrati ed i depositi costituiti da accumulatori pressostatici. 

    Gli impianti di raffreddamento devono essere realizzati  in  modo

che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente ed

uniformemente  irrorata  dall'acqua  di  raffreddamento,   anche   in

presenza di vento. 

    Gli impianti di raffreddamento delle aree di carico/scarico,  ove

previsti, devono essere  realizzati  con  tubi  provvisti  di  ugelli

spruzzatori disposti in modo da coprire l'intera area destinata  alla

sosta dei veicoli e delle relative attrezzature durante le operazioni

di carico/scarico. 

    Gli impianti di raffreddamento delle  zone  di  deposito  bombole

possono  essere  realizzati  mediante  tubi   provvisti   di   ugelli

spruzzatori oppure, in alternativa, per depositi all'aperto, mediante

monitori idrici fissi o mobili provvisti di lance a getto multiplo  e

opportunamente ubicati, di pari efficacia. 

    La portata d'acqua specifica  degli  impianti  di  raffreddamento

deve essere almeno pari a: 

    - 5 l/min/m² sui serbatoi fuori terra e sui depositi di bombole; 

    - 10 l/min/m² sui carri  bombolai  e  i  veicoli  cisterna  sotto

travaso. 

    Tali portate  dovranno  essere  dimensionate  in  funzione  della

superficie totale di ciascun serbatoio e della proiezione orizzontale

delle zone da proteggere, nel caso di depositi di bombole o di  carri

bombolai e di veicoli cisterna sotto travaso. 

    Gli impianti per il raffreddamento delle aree dei  vari  elementi

pericolosi devono essere singolarmente intercettabili. 

    Le  valvole  manuali  di  intercettazione   degli   impianti   di

raffreddamento devono essere ubicate a distanza di almeno  15  m  dai

punti  pericolosi,  in  zona  protetta  e  segnalate   con   cartello

indicatore  delle  zone  di  intervento  servite.  E'   consigliabile

concentrare  tutte  le  valvole  di   intercettazione   in   un'unica

postazione, opportunamente ubicata e protetta. 

    6.5.6 In caso di presenza contemporanea di impianto ad idranti  e

impianto di raffreddamento,  l'alimentazione  idrica  degli  impianti

antincendio deve essere realizzata in conformita' alla UNI  EN  12845

deve  garantire  le   prestazioni   idrauliche   richieste   per   il

funzionamento  contemporaneo  dell'impianto  di   raffreddamento   di

maggiore portata e dell'impianto manuale  a  idranti  per  la  durata

massima prevista per gli stessi. 

6.6 Altre misure di sicurezza. 

    Quando i serbatoi, le tubazioni se fuori terra, le aree di  sosta

dei veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico,  sono  poste

in adiacenza a zone transitabili da veicoli, deve  essere  realizzata

una idonea difesa fissa atta  ad  impedire  urti  accidentali  contro

essi, posta a distanza non inferiore  a  1,00  m  dagli  elementi  da

proteggere. Nel caso la difesa sia  costituita  semplicemente  da  un

cordolo, questo deve avere altezza minima di 0,20  m  e  deve  essere

posto a distanza non inferiore a 1,5 m. 

    Devono essere attuate le misure per la  protezione  da  atmosfere

esplosive previste dal titolo XI del  decreto  legislativo  9  aprile

2008 n. 81. Nel caso  di  forniture  di  emergenza,  dovranno  essere

predisposte idonee procedure in  conformita'  a  quanto  indicato  al

punto 6.1. 

6.7 Segnaletica di sicurezza 

    Deve essere apposta  idonea  segnaletica  di  sicurezza  di  tipo

fisso, in particolare allo scopo di: 

      - avvertire dei pericoli derivanti dalle sostanze infiammabili; 

      - segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di

estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere; 

      - indicare le norme di comportamento e  i  recapiti  telefonici

dei Vigili del fuoco e del tecnico  dell'azienda  responsabile  della

condotta o dell'impianto da  alimentare,  allo  scopo  di  consentire

tempestive segnalazioni di situazioni anomale o di emergenza anche da

parte di terzi; 

      - segnalare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

in quantita' tali da mettere in pericolo la  sicurezza  e  la  salute

delle persone, individuate a norma  dell'allegato  XLIX  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

    La segnaletica di sicurezza deve rispettare  le  prescrizioni  di

cui all'allegato XXV del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81

(Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008). 

    Le tubazioni di gas in vista devono essere contraddistinte con il

colore giallo in conformita' alla normativa  vigente,  ad  esclusione

delle tubazioni impiegate in occasione delle forniture di emergenza. 

6.8 Obblighi del titolare dell'impianto 

    I titolari sono tenuti ad osservare  le  limitazioni  imposte  al

contorno della zona di installazione del deposito ed a non  alterarne

le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.

Allegati

D.M. 3 febbraio 2016

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