Le rinnovabili sbarcano sulle isole minori

Tra le misure del D.M. 14 febbraio 2017 anche l'incentivazione a realizzare due progetti integrati per isola, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico

Con il decreto 14 febbraio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2017, n. 114) il ministero dello Sviluppo economico ha ufficializzato le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti  rinnovabili.

Fissati anche:

  • gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030;
  • i requisiti degli impianti e controlli;
  • l'utilizzazione dell'energia e la remunerazione degli interventi;
  • la promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane;
  • l'incentivazione a realizzare due progetti integrati per isola, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico.

Di seguito il testo del D.M. 14 febbraio 2017 disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017

Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle  isole

minori non interconnesse attraverso  energia  da  fonti  rinnovabili.

(17A03304)
   
            in Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2017, n. 114
  
                             IL MINISTRO
                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO
   
  Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di  istituzione  dell'Ente

nazionale per l'energia  elettrica  e  trasferimento  ad  esso  delle

imprese esercenti le industrie elettriche;

  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e  in  particolare  l'art.  7,

recante norme per le imprese elettriche minori;

  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24,  25,

27 e 28 e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 5, in  base  al  quale

l'installazione di impianti solari  fotovoltaici  e  termici  con  le

modalita' di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115

del 2008, su edifici diversi da quelli richiamati all'art. 136, comma

1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004,  non  e'  subordinata

all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque

denominati;

  Visto l'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013,

n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.

9 (nel seguito: decreto-legge n.  145  del  2013),  secondo  cui  con

decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'autorita'

per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono  individuate

le  disposizioni  per  un  processo  di  progressiva  copertura   del

fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da

fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno

degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4;

  Visto l'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito

con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,  il  quale

prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato

art. 1, comma 6-octies, l'autorita' per l'energia elettrica il gas  e

il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei  sistemi

elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della legge 9  gennaio

1991, n. 10, che  sia  basata  esclusivamente  su  criteri  di  costi

efficienti e che  sia  di  stimolo  all'efficienza  energetica  nelle

attivita'  di  distribuzione  e  consumo  finale  di  energia,  anche

valutando soluzioni alternative  alle  esistenti  che  migliorino  la

sostenibilita' economica ed ambientale del servizio;

  Visto il documento di consultazione  dell'autorita'  per  l'energia

elettrica il gas e il sistema idrico (di  seguito  autorita')  del  4

dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui l'autorita' illustra i  propri

orientamenti per la riforma  delle  integrazioni  tariffarie  per  le

imprese elettriche minori non interconnesse;

  Visto il documento di consultazione dell'autorita'  del  29  maggio

2015, 255/2015/R/eel, con cui l'autorita' illustra,  tra  l'altro,  i

propri orientamenti  per  nuove  sperimentazioni  pilota  di  sistemi

intelligenti di distribuzione (smart distribution  system)  anche  in

relazione alle isole minori non interconnesse;

  Visto il progetto di  ricerca  «Sviluppo  delle  fonti  Energetiche

Rinnovabili  nelle  isole  minori  non  interconnesse»  elaborato  da

Ricerca  di  Sistema  Energetico  S.p.a.  (di  seguito  anche   RSE),

finanziato da questo Ministero nell'ambito della ricerca  di  sistema

elettrico;

  Ritenuto che le predette disposizioni  debbano  essere  attuate  in

modo armonizzato e coerente, al fine di assicurare contestualmente la

progressiva copertura del fabbisogno energetico  delle  isole  minori

non interconnesse attraverso  energia  da  fonti  rinnovabili,  e  la

promozione dell'efficienza energetica e di minori costi del servizio,

garantendo la sicurezza e la continuita' delle forniture energetiche;

  Ritenuto che per isole minori non interconnesse siano da  intendere

tutte le isole minori per le  quali  e'  riscontrata  la  mancanza  o

l'insufficienza di interconnessione fisica con il  sistema  elettrico

nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche  che

gestiscono il servizio sulle isole  siano  state  o  meno  trasferite

all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

  Ritenuto, anche sulla base della definizione di isola  adottata  da

Eurostat, di dover considerare le sole isole con superficie superiore

a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente  e

con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo,  inoltre,

l'isola di Gorgona in  ragione  della  specifica  destinazione  della

principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di  grazia

e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1;

  Considerato che, sulla base  del  progetto  di  ricerca  RSE  sopra

citato, nelle isole in  questione  si  utilizza  l'energia  elettrica

anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria,  nei  quali

sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili  non

elettriche, mentre, per contro, sono assai sporadici i  tentativi  di

ricorso all'energia  elettrica  per  i  trasporti,  per  i  quali  si

impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali;

  Considerato che, sulla  base  di  dati  acquisiti  nell'ambito  del

medesimo  progetto  di  ricerca,  e'  possibile  individuare   alcuni

parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura  del

fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da

fonti rinnovabili, nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza  dei

sistemi elettrici delle isole in  questione,  e  che  possono  essere

individuati  obiettivi  di  diffusione   delle   fonti   rinnovabili,

specifici per il solare  termico  e  per  la  produzione  di  energia

elettrica, di entita' tale  da  assicurare,  in  ciascuna  isola,  un

contributo omogeneo in termini di  grado  di  copertura  dei  consumi

elettrici mediante fonti rinnovabili,  salvo  le  isole  di  Panarea,

Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali,  a  causa  della  maggiore

differenza tra il carico invernale e quello estivo, la percentuale di

penetrazione e' assunta a livelli inferiori, per ragioni di sicurezza

del sistema;

  Considerato che l'installazione di  talune  tipologie  di  impianti

solari  fotovoltaici  e  termici  segue  le  modalita'  autorizzative

semplificate  di  cui  al  comma  5  dell'art.  7-bis   del   decreto

legislativo n. 28/2011;

  Considerato che le isole minori sono tipicamente caratterizzate  da

una elevata variabilita' della  domanda  annuale,  principalmente  in

ragione della stagionalita' delle presenze, e  che  la  capacita'  di

generazione elettrica installata e' in  media  piu'  del  doppio  del

picco di carico estivo, con uno  sfruttamento  molto  limitato  della

capacita' stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto;

  Considerato che il contributo attuale delle  fonti  rinnovabili  e'

generalmente scarso nelle isole minori  e  che,  laddove  esiste,  e'

sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici;

  Considerato che le isole  minori  non  interconnesse  costituiscono

sistemi isolati e che, come tali, devono essere  dotati  di  adeguati

sistemi di backup;

  Considerato che, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 145

del 2013, il presente decreto deve avviare un processo di progressiva

copertura  del  fabbisogno  delle  isole  minori  non   interconnesse

attraverso energia da fonti rinnovabili,  con  riferimento  anche  ai

fabbisogni di energia che possono essere coperti da  vettori  diversi

dall'energia elettrica;

  Ritenuto che l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili  per  la

copertura del fabbisogno di energia delle isole  in  questione  sara'

favorito da un maggiore ricorso all'energia elettrica, in particolare

laddove siano impiegate  tecnologie  che  garantiscono  efficienza  e

minore impatto ambientale;

  Ritenuto, in coerenza con il  quadro  comunitario  delineato  dalla

direttiva 2009/28/CE, di individuare il 31 dicembre 2020  come  primo

orizzonte temporale per la fissazione di  obiettivi  quantitativi  di

copertura del fabbisogno delle isole  minori  non  interconnesse  con

energia da fonti rinnovabili e di fornire altresi' indicazioni per il

perseguimento di obiettivi al 2030,  in  coerenza  con  il  pacchetto

comunitario energia e clima in via di definizione;

  Ritenuto comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori

sviluppi del processo di progressiva copertura del  fabbisogno  delle

isole minori, tener conto delle prospettive di realizzazione, a costi

sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente;

  Considerato  che  i  soggetti  produttori  o  gestori  del  sistema

elettrico isolano, beneficiari  di  integrazioni  tariffarie  per  il

servizio svolto e per l'energia prodotta, nell'ambito  dell'attivita'

di distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono  provvedere

al  collegamento  degli  impianti  alla  rete   elettrica   favorendo

l'utilizzazione   prioritaria   dell'energia   elettrica   da   fonti

rinnovabili immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle

esigenze di gestione in sicurezza del sistema;

  Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di  progetti  pilota

innovativi finalizzati, anche mediante  l'utilizzo  di  componenti  e

soluzioni innovative di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili  nel

sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre  2020,

per le isole nelle quali saranno attuati, la produzione da fonti  non

rinnovabili almeno fino all'80% dei valori convenzionalmente indicati

in allegato;

  Visti i contributi istruttori forniti da UNIEM -  Unione  nazionale

imprese elettriche minori, in particolare con note del 12 maggio 2016

e del 28 ottobre 2016;

  Ritenuto  opportuno   richiedere   informalmente   i   pareri   del

coordinamento  interregionale   energia   e   dell'ANCI,   pervenuti,

rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017;

  Ritenuto opportuno  assicurare  un  adeguato  coinvolgimento  delle

regioni e dei  comuni  interessati,  in  particolare  ai  fini  della

definizione dei programmi di  ammodernamento  delle  reti  elettriche

isolane e dei progetti integrati innovativi;

  Ritenuto opportuno promuovere la maggiore  diffusione  delle  fonti

rinnovabili adottando criteri di neutralita'  tecnologica  affinche',

nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  ai  sensi  del  presente

decreto,  i  soggetti  interessati  possano  sviluppare  le   proprie

proposte  progettuali  e  le  autonomie  locali,  nell'esercizio  dei

compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II,  capo

I, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto-legge n.  239

del  2003,   effettuare   le   valutazioni   di   competenza,   anche

relativamente alla coerenza e alla compatibilita' con il contesto  di

inserimento;

  Vista la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui

l'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico,  ha

espresso parere favorevole sullo schema di decreto, avanzando  alcune

osservazioni e proposte di modifica;

  Ritenuto che, per ciascuna delle proposte formulate dall'autorita':

    a) si condivida la necessita' di  stabilire  primi  obiettivi  in

materia di fonti rinnovabili al 2020, e  contestualmente  avviare  le

attivita' necessarie al raggiungimento di piu' ambiziosi obiettivi al

2030,  attraverso  la  programmazione  degli   interventi   e   delle

condizioni per l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili;

    b) il contributo e la capacita' di iniziativa dei soggetti  terzi

siano compatibili con il ruolo  dei  gestori  dei  sistemi  elettrici

isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima  fase  il

ruolo di predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto  conto

anche del basso sviluppo che  le  energie  rinnovabili  hanno  finora

avuto nelle isole minori e dell'esigenza di agire anche  nel  settore

termico;

    c) l'attuale legislazione, in recepimento delle direttive europee

in  materia,  prevede  la  possibilita'  di  ricorrere  a   procedure

pubbliche di gara, qualora lo esigano  esigenze  di  sicurezza  o  di

pubblico interesse, considerato  che  l'attivita'  di  produzione  e'

attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di  servizio  pubblico.

Tale necessita' potra' dunque essere valutata nel corso del processo,

in base ai dati di monitoraggio sul  grado  di  raggiungimento  degli

obiettivi;

    d) sia opportuno riferire la determinazione  della  remunerazione

degli interventi al costo evitato  di  combustibile  quale  parametro

atto a contenere  gli  effetti  della  remunerazione  sulle  bollette

elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro  per  consentire

la programmazione economica degli investimenti;

    e) si condivida  la  richiesta  alla  Commissione  europea  delle

deroghe di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE  per  l'insieme

delle isole non interconnesse;

    f) siano da accogliere le proposte dell'autorita', in particolare

in merito a: funzione dei progetti pilota;  precisazione  dell'ambito

di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli  da  3  a  7;

previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure  di

qualifica degli impianti di potenza superiore a 50  kW;  precisazione

sui seguiti delle attivita' di controllo svolte dal Gse; precisazioni

riguardo al combustibile risparmiato;  coinvolgimento  dell'autorita'

nello  svolgimento  delle  attivita'  inerenti  i  progetti   pilota;

miglioramento dei contenuti dell'allegato 2;

  Ritenuto  che  la  disciplina  di  cui  al  presente  decreto   sia

compatibile con il regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione

europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 del Trattato  UE  per  quanto  riguarda  i  progetti  integrati

innovativi  di  cui  all'art.  6,  ampiamente  sotto  le  soglie   di

intensita' di  aiuto,  mentre  il  regime  di  remunerazione  di  cui

all'art. 4 configura un regime non classificabile come aiuto  per  le

seguenti motivazioni:

    a) la specificita' delle isole minori  non  interconnesse,  nelle

quali non vi sono le condizioni  per  un  mercato  libero  pienamente

competitivo e possono essere realizzati tipicamente solo impianti  di

piccola potenza;

    b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente  decreto

remunera  la  produzione  da  fonti   rinnovabili   valorizzando   il

combustibile risparmiato per la generazione  elettrica  convenzionale

evitata;

  c) l'entita' delle risorse annualmente destinabili alla  promozione

delle fonti rinnovabili e' in ogni caso compatibile con i limiti  del

regolamento;

  d) non vi sono beneficiari predeterminati;

  Ritenuto di richiedere alla Commissione europea la  deroga  di  cui

all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando  il

contributo atteso che, ai  sensi  del  presente  decreto,  i  gestori

forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia

 
                              Decreta:
  
                               Art. 1
                    Oggetto e ambito di applicazione
  
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge  23

dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le  disposizioni

per la progressiva copertura del fabbisogno delle  isole  minori  non

interconnesse  attraverso  energia  da  fonti   rinnovabili   e,   in

particolare, stabilisce:

  a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole

da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili;

  b) gli obiettivi temporali per il  processo  di  graduale  sviluppo

della produzione da fonti rinnovabili;

  c)  le  modalita'  di  sostegno  degli  investimenti  necessari  al

perseguimento dei suddetti obiettivi.

  Le disposizioni del presente decreto si  applicano  sul  territorio

delle isole minori elencate in allegato 1.

  
                              Art. 2
               Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche
                     rinnovabili al 2020 e al 2030

  1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti  i

seguenti obiettivi  minimi  di  sviluppo  dell'utilizzo  delle  fonti

energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020:

    a) installazione, presso utenze domestiche e non  domestiche,  di

sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei  consumi  di

acqua calda o per il solar  cooling  pari,  per  ciascuna  isola,  ai

valori  indicati  in  allegato   1.   Concorre   a   tale   obiettivo

l'installazione,  esclusivamente  in  sostituzione   di   scaldaacqua

elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di  acqua

calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini,  si

assume che ogni  kW  di  potenza  elettrica  della  pompa  di  calore

equivale all'installazione di 2 metri quadri di solare termico;

    b) installazione di impianti di produzione di  energia  elettrica

collegati  alla  rete  elettrica,  alimentati  da  fonti  rinnovabili

disponibili localmente, per una potenza  nominale  complessiva  pari,

per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti  impianti

possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica

di veicoli elettrici, con immissione parziale nella  rete  elettrica,

ovvero immettere nella rete tutta l'energia elettrica prodotta.

  2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1:

    a) gli impianti di produzione di energia elettrica e  termica  da

fonti rinnovabili in esercizio alla data di  entrata  in  vigore  del

primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1;

  b) i nuovi impianti di produzione di  energia  elettrica  da  fonti

rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli  solari

termici e le pompe di calore, entrati  in  esercizio  successivamente

alla data di entrata in vigore del primo  dei  provvedimenti  di  cui

all'art. 4, comma 1;

  c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto  dell'obbligo  di

integrazione  delle  fonti  rinnovabili  negli   edifici   di   nuova

costruzione e negli edifici esistenti sottoposti  a  ristrutturazioni

rilevanti, stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n.  28  del

2011;  per  tali  interventi   non   spettano   incentivi,   comunque

denominati, o remunerazioni sull'energia prodotta e  le  disposizioni

del presente decreto si  applicano  limitatamente  allo  scambio  sul

posto, ove applicabile, come precisato all'art. 4, comma 2;

    d) gli interventi  di  riattivazione  di  impianti  esistenti  di

produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,  rimessi  in

esercizio successivamente alla data di entrata in  vigore  del  primo

dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1.

  3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,

gli interventi possono  essere  eseguiti  dalle  societa'  elettriche

indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi.

  4. Con successivi decreti sono stabiliti  gli  ulteriori  obiettivi

per il periodo 2021-25  e  per  il  periodo  2026-30  e  definite  le

relative modalita' di raggiungimento, compresi i  progetti  integrati

innovativi. Laddove necessario in relazione alle  realizzazioni  gia'

conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi,  i

provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo  sviluppo

di impianti di produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili

in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilita'

e di carico lungo tutto il corso dell'anno,  delle  tipologie  e  del

numero di impianti a fonti rinnovabili  in  esercizio,  e  di  quanto

disposto all'art. 5.

  5. Le disposizioni in materia di requisiti degli  impianti  di  cui

all'art. 3, di utilizzazione dell'energia e remunerazione  interventi

di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli  incentivi  di  cui

all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma  2,  lettera

b).

  6. Le disposizioni  in  materia  di  utilizzazione  dell'energia  e

remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e  cumulabilita'

degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano  agli  interventi  di

cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita  su

impianti non funzionanti da almeno due anni  compiuti  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto.

  7. Per i progetti pilota di  cui  all'art.  5  resta  fermo  quanto

previsto all'art. 7, comma 2.

                                Art. 3
                  Requisiti degli impianti e controlli

   1. Gli impianti devono essere costruiti ed  eserciti  nel  rispetto

dei requisiti richiamati in allegato 2.

  2. Il Gse, a partire dai  dati  ricevuti  ai  sensi  del  comma  3,

effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalita' di  cui

al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei  requisiti

e il diritto alle previste remunerazioni, nonche'  per  una  corretta

imputazione degli interventi per il  raggiungimento  degli  obiettivi

stabiliti all'art. 2.  I  controlli  sono  svolti  con  le  modalita'

previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio

2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche  disposizioni

in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all'art.

2, comma 1, lettera a).  Per  tali  finalita',  il  Gse  pubblica  le

specifiche  procedure  che  utilizzera'  per   lo   svolgimento   dei

controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal  Gse  a  Csea,

autorita' per l'energia elettrica  il  gas  e  il  sistema  idrico  e

Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati.  Qualora  il

Gse riscontri violazioni  ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio  2014  propone,  per  il

tramite dell'autorita', l'applicazione di quanto previsto al medesimo

art. 11.

  3. Anche per le finalita' di  cui  al  comma  2,  entro  30  giorni

dall'entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica

per il quale  viene  avanzata  richiesta  di  accesso  alle  previste

remunerazioni, i gestori trasmettono  al  Gse  i  dati  dell'impianto

dichiarati  dal  produttore,  secondo   modalita'   stabilite   nelle

procedure di cui al comma 2.

  4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data  di

ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di  impianti

di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente  titolo

autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo  scopo  di

verificare   l'idoneita'    dell'impianto    all'ottenimento    della

remunerazione di cui  all'art.  4,  fermo  restando  che  l'effettivo

diritto alla stessa  remunerazione  e'  subordinato  al  rispetto  di

requisiti e condizioni di cui al presente decreto, dei  provvedimenti

di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1.  Per

tali finalita', il Gse predispone e pubblica  sul  proprio  sito  web

apposita procedura di qualifica.

 
                               Art. 4
                      Utilizzazione dell'energia
                   e remunerazione degli interventi
   
  1. L'energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e  da

impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti

rinnovabili ha diritto  a  una  remunerazione  le  cui  modalita'  di

erogazione, periodo di diritto ed entita',  anche  differenziata  per

ciascuna isola  e  tipologia  di  intervento,  sono  determinati  con

provvedimenti dell'autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il

sistema idrico sulla base dei seguenti criteri:

  a) energia da pannelli solari termici utilizzata per  la  copertura

dei consumi di acqua calda e per il solar  cooling:  per  ogni  metro

quadrato in esercizio, la remunerazione e' riconosciuta  al  titolare

dell'impianto dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e'

commisurata al  costo  del  combustibile  risparmiato  per  il  minor

consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A  tale  fine,

si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia  termica

pari a 600 kWh/anno,  corrispondenti  a  pari  risparmio  di  energia

elettrica;

  b) energia elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti

rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di

produzione   netta   la   remunerazione,   comprensiva   del   valore

dell'energia per le sole produzioni realizzate  da  soggetti  diversi

dai gestori, e' riconosciuta  dalla  data  di  entrata  in  esercizio

dell'impianto,  ed  e'  commisurata   al   costo   del   combustibile

risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente

prodotta;

  c) energia elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti

rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato e'

riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio  dell'impianto,  una

remunerazione, aggiuntiva al valore dell'energia  autoconsumata,  che

tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b);

  d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un  valore

minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a  prescindere  dal

costo del combustibile risparmiato per il minor  consumo  di  energia

elettrica  efficientemente  prodotta,  nonche'  un   valore   massimo

prescindente dal medesimo costo del  combustibile  risparmiato.  Tali

valori minimo e massimo possono essere differenziati  per  fonte  e/o

tecnologia;

  e)  la  remunerazione  e'  definita  in  modo  da   consentire   la

programmazione economica degli investimenti;

    f)  in  tutti  i  casi  di  cui  alle  lettere   precedenti,   la

remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse;

    g) per le  pompe  di  calore,  la  remunerazione  e'  erogata  in

un'unica soluzione, ed e' pari  al  50%  della  spesa  sostenuta  per

l'acquisto, nel limite massimo di € 500 per  prodotti  con  capacita'

inferiore o uguale a 150 litri e di € 850 per prodotti con  capacita'

superiore ai 150 litri.

  2. Con i medesimi provvedimenti di  cui  al  comma  1,  l'autorita'

disciplina ogni altro aspetto necessario  per  il  funzionamento  dei

meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare:

  a) il  valore  del  combustibile  risparmiato  per  la  generazione

elettrica  efficiente  evitata  e  l'eventuale   riconoscimento   dei

contributi di cui agli art. 5 e 6, nell'ambito dei  provvedimenti  di

cui all'art. 28 del decreto-legge 91/2014;

  b)  ove  occorra,  le  caratteristiche  dei   sistemi   di   misura

dell'energia  elettrica  e  le   caratteristiche   dei   sistemi   di

interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e delle

protezioni necessarie per assicurare la sicurezza  e  la  continuita'

del servizio elettrico;

  c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le

modalita' con le quali il  gestore,  con  riferimento  agli  impianti

realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e  al  ritiro

dell'energia prodotta, e, in tutti i casi,  assicura  l'utilizzazione

prioritaria dell'energia elettrica da fonti  rinnovabili  immessa  in

rete, anche ricorrendo all'integrazione di sistemi di  accumulo,  nel

rispetto dei principi di economicita' ed efficienza;

  d) le modalita' di erogazione del servizio di scambio sul posto per

gli impianti a fonti rinnovabili  realizzati  ai  fini  del  rispetto

delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo  n.  28

del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il  gestore,

compensabile su base triennale;

    e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della

data di entrata in vigore del provvedimento  stesso,  l'aggiornamento

del ritiro dedicato nonche', coerentemente con la lettera  d),  dello

scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore  e  la

conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse;

    f) la remunerazione  dei  gestori  conseguente  allo  svolgimento

delle attivita' da essi svolte per le finalita' di  cui  al  presente

decreto.

  3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1  e'  emanato  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4.  Nel  caso  in  cui  un'isola  di  cui  all'allegato   1   venga

interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di  cui

al presente decreto viene riconosciuta  limitatamente  agli  impianti

che   entrano   in   esercizio   entro   due    anni    dalla    data

dell'interconnessione,  comunicata   da   Terna   all'autorita'   per

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

  5. Restano ferme le disposizioni tributarie in  materia  di  accisa

sull'energia elettrica.
 

                               Art. 5
                     Promozione dell'ammodernamento
                     delle reti elettriche isolane
  
   1. Ai fini di quanto previsto all'art.  2,  comma  4,  nonche'  per

favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili  anche  nelle  isole

minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente

decreto, entro il  31  dicembre  2017  ciascun  gestore  dei  sistemi

elettrici delle predette isole, previa ricognizione della  situazione

attuale in termini di  domanda  e  offerta  di  energia  elettrica  e

termica, nonche' di previsioni fino al 2030,  presenta  al  Ministero

dello sviluppo economico, all'Autorita' per  l'energia  elettrica  il

gas e il sistema idrico e alla regione e  ai  comuni  interessati  un

programma tecnico ed economico con il quale:

    a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento

della rete elettrica isolana,  funzionali  all'installazione  di  una

potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad  almeno  tre  volte  i

valori degli  obiettivi  indicati  nello  stesso  allegato  1,  anche

mediante ricorso a sistemi di accumulo dell'energia elettrica;

    b) sono  valutate  le  ipotesi  di  sviluppo  della  generazione,

compresa la conversione a fonti rinnovabili,  anche  parziale,  degli

esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale;

    c)  sono  presentate  ipotesi   di   copertura   dei   costi   di

realizzazione  del  programma  a  valere  su  programmi  di  sostegno

nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione  europea,

e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4.

  2. Entro il 31 dicembre 2018, l'Autorita' per  l'energia  elettrica

il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di RSE,  provvede  alla

verifica della congruita' tecnica ed economica dei programmi, dandone

comunicazione ai  singoli  gestori  e  alle  Autorita'  nazionali  di

gestione dei programmi di sostegno, indicate dai gestori, di  cui  al

comma 1, lettera c). I soggetti destinatari del programma di  cui  al

comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere  alla  predetta

Autorita' le proprie osservazioni.

                                Art. 6
                     Progetti integrati innovativi
  
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, anche allo  scopo  di

definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui  all'art.  2,

comma  4,  nelle  isole  di  cui  all'allegato  1  e'   promossa   la

realizzazione di due progetti integrati, che possono includere  anche

impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica,  e

solare termico, che, nel rispetto delle  condizioni  di  sicurezza  e

continuita' della fornitura, consentano, entro il 31  dicembre  2020,

di ridurre la produzione elettrica  annua  convenzionale  di  cui  in

allegato 1 almeno dei seguenti valori;

  a) il 50% per le isole con produzione annua  convenzionale  fino  a

3000 MWh;

  b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale

superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh;

  c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale

superiore a 4000 e fino a 5000 MWh;

  d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale

superiore a 5000 MWh.

  2. Fatto salvo il comma 8, sono  titolati  alla  presentazione  dei

progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio  elettrico

nelle isole minori non interconnesse di cui all'allegato 1, anche  in

collaborazione con altri soggetti  pubblici,  ivi  inclusi  i  comuni

interessati, e privati.

  3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,  il

Ministero dello sviluppo economico,  avvalendosi  di  RSE  e  sentita

l'Autorita', stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le  relative

modalita' di selezione, di  realizzazione  e  di  monitoraggio  delle

prestazioni,  nonche'  le  spese  ammissibili  e  le   modalita'   di

consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri:

  a) incremento  della  percentuale  di  riduzione  della  produzione

elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1,

mediante impiego di fonti  rinnovabili  e  interventi  di  efficienza

energetica;

  b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con  particolare

riferimento  ai  sistemi  di  integrazione  delle  fonti  rinnovabili

tramite l'impiego efficiente di  sistemi  di  accumulo,  sviluppo  di

trasporto  elettrico,  integrazione  del  sistema  elettrico  con  il

sistema  idrico  isolano  e  con  la  domanda   modulabile   presente

sull'isola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart

distribution system;

  c) costo specifico del progetto in rapporto al grado  di  riduzione

della produzione  elettrica  annua  di  energia  elettrica  da  fonti

convenzionali;

  d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5;

  e) replicabilita' su altri sistemi isolani;

  f) stato di maturita'  del  progetto  in  termini  di  procedimenti

autorizzativi   e   di   condivisione   del   progetto    da    parte

dell'amministrazione    locale,    attestata    da    accordi     con

l'amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale;

  g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti

in aree da riqualificare o gia' destinate ad attivita' produttive;

  h) minori tempi di realizzazione.

  4. Il Ministero dello sviluppo  economico,  avvalendosi  di  RSE  e

sentita l'Autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il  sistema

idrico, la regione e i comuni interessati,  provvede  alla  selezione

dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di  cui

al comma 3. Puo' essere  valutata  l'ammissione  anche  di  ulteriori

progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono  i  primi

due progetti selezionati, ove cio'  non  comporti  aggravi  tariffari

aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5.

  5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1

e'  concesso  un  contributo  in  conto  capitale,  a  valere   sulla

componente UC4 delle tariffe  elettriche,  limitatamente  alle  spese

connesse ai componenti, sistemi e  interventi  esplicitamente  citati

alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60%  della  spesa

ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo

di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle

modalita' di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche

ai fini di disseminazione dei risultati.

  6. Restano  fermi,  per  le  isole  sulle  quali  si  procede  alla

realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui

all'art. 2.

  7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle  attivita'

e i risultati conseguiti ai sensi del presente  articolo,  utili  per

l'integrazione nella relazione di cui all'art. 8, comma 3.

  8.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   concessi

prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di  cui  all'allegato

1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

non sono in corso lavori  di  interconnessione  alla  rete  elettrica

nazionale.




                               Art. 7

                     Cumulabilita' degli incentivi




  1. La remunerazione di cui all'art. 4 non e' cumulabile  con  altri

incentivi nazionali in conto  energia.  Resta  fermo  il  diritto  di

accesso agli incentivi nazionali e locali per l'efficienza energetica

di  cui  al  decreto  interministeriale  16  febbraio  2016   recante

l'aggiornamento  delle  discipline  per  l'innovazione  dei   piccoli

interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  e   per   la

produzione di energia termica da fonti  rinnovabili  cui  al  decreto

ministeriale 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico),  fatta  eccezione

per gli incentivi al solare termico e alle pompe di  calore  dedicate

alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che  sono  alternativi

alla remunerazione di cui al presente decreto.

  2.  I  contributi  in  conto  capitale  per  i  progetti  integrati

innovativi di  cui  all'art.  6  sono  cumulabili  con  finanziamenti

derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi  gestiti

dalle regioni o dai comuni, nel  rispetto  dei  criteri  inerenti  le

spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione di cui al comma 3

dello stesso art. 6, purche' il  totale  dei  contributi  non  superi

l'80% della spesa ammissibile consuntivata.

    
                               Art. 8
                           Disposizioni varie

   1. Per l'insieme delle isole indicate in allegato 1,  il  Ministero

dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di

realizzazione, a costi  sostenibili,  di  opere  di  interconnessione

della rete elettrica delle isole minori con la rete  di  trasmissione

nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea  la  deroga

di  cui  all'art.  44  della  direttiva  2009/72/CE  fino  al   2021,

evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto,

i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su  clima  ed

energia. Per gli anni successivi al  2021,  il  Ministero  valuta  se

richiedere l'aggiornamento della deroga sulla  base  delle  opere  di

interconnessione approvate  nel  Piano  di  sviluppo  della  rete  di

trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonche' sulla  base  dei

piani di sviluppo delle reti di distribuzione,  e  tenuto  conto  del

rapporto di cui al comma 3.

  2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018,  i  gestori

trasmettono  al  Gse  e  ai  comuni  interessati  una  relazione  con

descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in

fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli  obiettivi  di

cui all'art. 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2,  lettere  b)  e

c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza.

  3. Sulla base delle relazioni di cui  al  comma  2,  nonche'  delle

informazione di cui all'art. 6, comma 7, e di ogni altro  dato  nella

propria disponibilita', il Gse trasmette al Ministero dello  sviluppo

economico, all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema

idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo  stato

di avanzamento rispetto agli obiettivi.

  4. Le risorse per l'applicazione  degli  articoli  4  e  6  trovano

copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalita' stabilite

dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

  5. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28

del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici  e  termici

aderenti  o  integrati  nei  tetti  degli  edifici  con   la   stessa

inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui  componenti

non modificano la sagoma degli  edifici  stessi  non  e'  subordinata

all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque

denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra  quelli

indicati all'art.  136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  In  tali  casi,  e'  sufficiente

trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se  prevista

dal  regolamento  urbanistico  dello  stesso  comune.  Si   applicano

altresi' i commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115

del 2008.

                                 Art. 9
                            Entrata in vigore

   1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                                   Allegato 1

                 Parte di provvedimento in formato grafico

   
                                Allegato 2 - Requisiti degli impianti

 A. Impianti di produzione elettrica

    Per le specifiche definizioni di  fonti,  impianti,  requisiti  e

caratteristiche  degli  impianti,  nonche'  di  ogni  altro  elemento

funzionale  all'attuazione  del  presente  decreto,  si  assumono   a

riferimento le pertinenti disposizioni del  decreto  ministeriale  23

giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012,  nei  limiti  e

con le modalita' precisate dall'autorita'.

    Si applicano inoltre le disposizioni adottate  dall'Autorita'  in

attuazione dell'art. 25  del  decreto  ministeriale  6  luglio  2012,

eventualmente  aggiornate  dalla  stessa  Autorita'   con   specifico

riferimento alle isole minori non interconnesse.

    Si applicano altresi' le disposizioni adottate dall'Autorita' per

l'energia  elettrica  il  gas  e  il  sistema  idrico  in  attuazione

dell'art. 11 del decreto ministeriale 5  luglio  2012,  eventualmente

aggiornate dalla stessa  autorita'  con  specifico  riferimento  alle

isole minori non interconnesse.

    Gli impianti fotovoltaici possono essere  muniti  di  sistemi  di

accumulo, nel rispetto delle condizioni definite  dall'autorita'  con

deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate  dalla  stessa

Autorita'  con  specifico   riferimento   alle   isole   minori   non

interconnesse.

    In tutti i casi, la  remunerazione  e  i  contributi  di  cui  al

presente decreto possono  essere  riconosciuti  solo  per  interventi

muniti  del  pertinente  titolo  abilitativo  per  la  costruzione  e

l'esercizio dell'impianto (art. da 5 a 7-bis del decreto  legislativo

28/2011).

    Ai  fini  dell'accesso  alla  remunerazione,  sono  ammessi   gli

impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW.

B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling

    Per impianti solari termici e di solar  cooling,  l'accesso  agli

incentivi di cui al presente decreto e' consentito  se  i  componenti

sono nuovi e se:

    a) i collettori solari  sono  in  possesso  della  certificazione

Solar Keymark;

    a-bis)  in  alternativa,  per   gli   impianti   solari   termici

prefabbricati del tipo factory made,  la  certificazione  di  cui  al

punto a) relativa al solo collettore  puo'  essere  sostituita  dalla

certificazione Solar Keymark relativa al sistema;

    b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per

almeno cinque anni;

    c) gli accessori e i componenti  elettrici  ed  elettronici  sono

garantiti almeno due anni;

      d)  l'installazione  dell'impianto   e'   stata   eseguita   in

conformita' ai manuali di installazione  dei  principali  componenti,

come risultante da dichiarazione dell'installatore.

    Per le pompe di calore installate esclusivamente in  sostituzione

di scaldaacqua elettrici e dedicate alla  sola  produzione  di  acqua

calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo  la  norma

EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi  nazionali

di normazione.

 

Allegati

D.M. 14 febbraio 2017

Allegato 1

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