Assestamento di bilancio dello Stato: le spese per l’ambiente

Tra le attività riportate in allegato alla legge n . 157/2017 anche le valutazioni e autorizzazioni ambientali e la prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti

Nell'Allegato alla legge 3 ottobre 2017, n. 157 «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei  bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017» rientra anche un capitolo dedicato alle attività sostenute dal ministero dell'Ambiente, per le quali sono indicate:

  • le variazioni tra le previsioni di competenza e l'autorizzazione di cassa;
  • l'importo delle previsioni assestate complessive e la relativa quota per le rimodulazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, legge n. 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica.

Tra le attività riportate:

  • sviluppo sostenibile e tutela del territorio;
  • valutazioni e autorizzazioni ambientali;
  • tutela e conservazione della fauna, flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino;
  • prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti.

Di seguito il testo integrale della legge 3 ottobre 2017, n. 157, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Legge 3 ottobre 2017, n. 157 

Disposizioni per  l'assestamento  del  bilancio  dello  Stato  e  dei

bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno  finanziario  2017.

(17G00160)

        in S.O. n. 51 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2017, n. 255

Vigente al: 15-11-2017 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1
                         Disposizioni generali
  1.  Nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  negli  stati  di

previsione dei Ministeri, approvati con legge 11  dicembre  2016,  n.

232, sono introdotte, per l'anno finanziario 2017, le  variazioni  di

cui alle annesse tabelle.

                               Art. 2
            Stato di previsione del Ministero dell'economia
               e delle finanze e disposizioni relative
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,

le parole: «59.500 milioni di euro», tenuto conto di quanto  previsto

dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.

237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.

15, sono sostituite dalle seguenti: «79.500 milioni di euro».

  2. All'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,

le parole: «5.000 milioni di euro» e «14.000 milioni  di  euro»  sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.000 milioni di  euro»

e «17.000 milioni di euro».

  3. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,

le parole: «1.200 milioni di euro», «400 milioni di  euro»  e  «6.920

milioni di euro» sono sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:

«1.500 milioni di euro», «399,5 milioni di euro» e «6.431 milioni  di

euro».

                              Art. 3
                         Disposizioni diverse
  1. All'articolo  18,  comma  30,  primo  periodo,  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, le parole: «da  ripartire»  sono  soppresse  e

dopo le parole:  «per  l'anno  finanziario  2017»  sono  aggiunte  le

seguenti:  «,  ovvero,  al  fine  di  accelerare  l'estinzione  delle

suddette partite, ad  assegnare  direttamente  le  medesime  risorse,

anche in conto residui, all'istituto gestore  della  tesoreria  dello

Stato, il quale  provvede  alla  relativa  sistemazione  fornendo  al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato  e  alla  competente  Amministrazione

ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni  effettuate  di

individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo  lo  schema

trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

                                                             Allegato 
 
            Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

Legge n . 157/2017

Allegato

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