Legge europea 2014: le novità per l’ambiente e la sicurezza

Coordinamento della sicurezza in cantiere, rifiuti da imballaggio e stoccaggio CO2 nella legge europea 2014

La legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115; in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015, n. 178) introduce una serie di novità anche sui temi dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e dell’energia.

Di seguito sono riportati i singoli articoli di interesse estrapolati dal testo della legge n. 115/2015; in fondo alla pagina è possibile consultare il testo integrale in pdf.  Sull'articolo 16, che ha introdotto importanti novità sui coordinatori per la sicurezza in cantiere, è disponibile un primo breve approfondimento; successivi interventi sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Per le novità su sicurezza e ambiente introdotte dalla legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114; in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2015, n. 176) clicca qui.

                               Art. 16
 Disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei
  cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL 

  1. La lettera g-bis) del  comma  2  dell'articolo  88  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituita dalla seguente:
  «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
                               Art. 17 
Disposizioni di attuazione  della  direttiva  2009/13/CE  sul  lavoro
           marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515 
  1.  La  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  2  del   decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente:
  «e) "armatore": il proprietario dell'unita' o  della  nave  e  ogni
altro  organismo  o  persona,  quali  il  gestore,  l'agente   o   il
noleggiatore a scafo nudo, che abbia  rilevato  dal  proprietario  la
responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad  assolvere
i correlativi compiti e obblighi,  indipendentemente  dal  fatto  che
altri organismi o persone assolvano taluni  dei  compiti  o  obblighi
dell'armatore».
  2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  «Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con
il Ministero della salute e con il Ministero delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sentite  le  organizzazioni  comparativamente   piu'
rappresentative degli  armatori  e  dei  marittimi  interessate,  una
ricognizione volta ad accertare la sussistenza di  lavori  pericolosi
per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui  al  comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  conclusione  della   medesima   ricognizione,   sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni
diciotto.
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi  produttivi
comporti l'introduzione di lavori  pericolosi  per  la  salute  e  la
sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei  commi
1 e 2»;
    b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
  «Art. 38-bis  (Sanzioni  per  l'adibizione  dei  minori  ai  lavori
vietati).  -  1.  Chiunque  adibisce  i  minori  ai  lavori  vietati,
individuati con il decreto previsto dall'articolo  5-bis,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
                              Art. 23 
Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva
  94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di  imballaggio.  Procedura  di
  infrazione n. 2014/2123 
   1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 217:
  1)  al  comma  2,  le  parole:  «imballaggi  immessi  sul   mercato
nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «imballaggi  immessi  sul
mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce
o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;
  2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva  94/62/CE  e
fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione  previste  dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento  europeo,
e' garantita l'immissione  sul  mercato  nazionale  degli  imballaggi
conformi  alle  previsioni  del  presente  titolo  e  ad  ogni  altra
disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 94/62/CE»;
    b) all'articolo 218, comma 1:
      1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico»
sono sostituite dalla seguente: «metano»;
      2) alla lettera z),  le  parole:  «soggetti  interessati»  sono
sostituite dalla seguente: «soggetti»;
    c) all'articolo 226, comma 3:
      1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Possono essere
commercializzati solo imballaggi  rispondenti  a  tutti  i  requisiti
essenziali  stabiliti   dalla   direttiva   94/62/CEE   e   riportati
nell'allegato  F  alla  parte  quarta  del  presente  decreto.   Tali
requisiti  si  presumono  soddisfatti  quando  gli  imballaggi  siano
conformi  alle  pertinenti  norme  armonizzate  i   cui   numeri   di
riferimento  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito  tali
norme armonizzate e, in mancanza di  queste,  agli  standard  europei
fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In  mancanza
delle norme  armonizzate,  i  requisiti  essenziali  stabiliti  nella
direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato  F  alla  parte
quarta del presente  decreto  si  presumono  soddisfatti  quando  gli
imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai
sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;
    d) all'allegato E alla  parte  quarta,  al  numero  1),  dopo  le
parole: «e fino all'80% in peso  dei  rifiuti  di  imballaggio»  sono
inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno  raggiunti
i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».
                               Art. 24 
Disposizioni  relative  allo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
                carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM 
   1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il
cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1
del presente articolo, fatti salvi gli accordi  di  cui  all'articolo
30»;
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini della  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio,  le
attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una  fase  di  sperimentazione  e  il  monitoraggio
relativo all'iniezione di CO2 »;
    c) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Il  Comitato,  su  indicazione  degli  organi  di  vigilanza  e
controllo,  puo'  prescrivere  in  qualsiasi  momento   provvedimenti
correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della
salute  pubblica  che  il  gestore  e'  tenuto  ad   adottare.   Tali
provvedimenti possono  essere  supplementari  o  diversi  rispetto  a
quelli descritti  nel  piano  sui  provvedimenti  correttivi  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
    d) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di controversie transfrontaliere  si  applicano  le
modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha
giurisdizione sulla rete di trasporto o sui  siti  di  stoccaggio  ai
quali e' negato l'accesso. Se, nelle  controversie  transfrontaliere,
la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano  piu'  Stati
membri,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  avviano
consultazioni al  fine  di  garantire  un'applicazione  coerente  del
presente decreto»;
    e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «promuovono  la  stipulazione  di  accordi
specifici con Stati membri dell'Unione europea».
                               Art. 26 
 Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia.
                Procedura di infrazione n. 2014/2286 
   1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema
idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
  b) all'articolo 16:
  1) il comma 1  e'  abrogato;  di  conseguenza  perde  efficacia  il
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
27 febbraio 2013, n. 65;
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Il Gestore trasmette annualmente  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero  dello  sviluppo
economico il piano decennale di sviluppo  della  rete,  che  contiene
misure efficaci atte a  garantire  l'adeguatezza  del  sistema  e  la
sicurezza    di    approvvigionamento,    tenendo     conto     anche
dell'economicita' degli investimenti e  della  tutela  dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,
ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della
rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti  e
rende pubblici i risultati della consultazione»;
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta  la  coerenza  del
piano decennale di sviluppo della rete con  la  strategia  energetica
nazionale di cui all'articolo 3,  con  i  programmi  infrastrutturali
derivanti da accordi internazionali firmati dal  Governo  italiano  e
con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la  sicurezza
degli approvvigionamenti di cui  all'articolo  8,  senza  pregiudizio
delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il
piano decennale di sviluppo della rete»;
      4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete  contempli
tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati  nel  corso
della procedura consultiva e  se  esso  sia  coerente  con  il  piano
decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE)  n.
715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di
sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia
per  la  cooperazione  tra  i  regolatori   nazionali   dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  puo'
chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di  sviluppo
della rete»;
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
effettua il  monitoraggio  dell'attuazione  del  piano  decennale  di
sviluppo della rete»;
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a  esso  imputabili,  non
realizzi un investimento che, in base al piano decennale di  sviluppo
della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo,  e  nei
casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso
al sistema  o  allo  sviluppo  concorrenziale  del  mercato  del  gas
naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo  entro
un termine definito, purche' tale investimento sia ancora  pertinente
sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete»;
      7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo
della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai  piani
in corso di valutazione»;
  c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di  indirizzi
del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
  d) all'articolo 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
individua le modalita' e le condizioni  delle  importazioni  e  delle
esportazioni  di  energia  elettrica  per   mezzo   della   rete   di
trasmissione nazionale, tenendo conto degli  indirizzi  adottati  dal
Ministro  dello  sviluppo  economico  in   relazione   agli   impegni
sull'utilizzo  della  capacita'  di  transito  di  energia  elettrica
derivanti da atti e da accordi  internazionali  nonche'  da  progetti
comuni definiti con altri Stati»;
    e) all'articolo 43, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera  j),  della
direttiva 2009/72/CE e  della  direttiva  2009/73/CE,  i  consumatori
ricevono un conguaglio definitivo a seguito di  un  eventuale  cambio
del fornitore di energia elettrica o di gas naturale  non  oltre  sei
settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;
    f) all'articolo 45:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  per  violazioni
delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori,
nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per  cento  del
fatturato realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
gestore  di  trasmissione,   nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;
      2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  «7-bis. In caso di violazione  persistente  da  parte  del  Gestore
degli obblighi  su  di  esso  incombenti  ai  sensi  della  direttiva
2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o  alcuni
specifici compiti del Gestore».

Allegati

Legge europea 2014

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome