Legge europea 2018: nuove disposizioni in arrivo per l’ambiente

Misure su rifiuti radioattivi, Raee, smaltimento di sfalci e potature e incentivi per gli impianti a biomasse

Nuove disposizioni in arrivo per l'ambiente nella legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2019, n. 109. Si tratta in particolare del Capo VII che contiene gli articoli:

  • 18 «Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021»
  • 19 «Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) -   Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI»
  • 20 «Disposizioni relative  allo  smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI»
  • 21 «Abrogazione delle disposizioni  recanti estensione  del  periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi»

Di seguito il testo integrale del Capo VII della legge 3 maggio 2019, n. 37.

 

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Legge 3 maggio 2019, n. 37 

Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione europea  -  Legge europea
2018. (19G00044)

in Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2019, n. 109

Capo VII
Disposizioni in materia ambientale

Art. 18
Disposizioni relative   alla   responsabilità   primaria  e   alla
responsabilità  ultima  in materia  di  combustibile esaurito  o
rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  45,
e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Principi generali). -  1.  I soggetti  produttori  di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti  titolari
di autorizzazioni per attivita' o impianti connessi alla gestione  di
combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono  responsabili  in
via principale  della  sicurezza della  gestione  di tali  materie
radioattive.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma  1  o di  altra  parte
responsabile, lo Stato e' responsabile in  via sussidiaria  riguardo
alla gestione del combustibile esaurito  e dei  rifiuti  radioattivi
prodotti nel  territorio  nazionale,  con   esclusione   dei  casi
riguardanti la  restituzione  di sorgenti  sigillate  dismesse  al
fornitore o al fabbricante in territorio estero o la  spedizione  del
combustibile esaurito di reattori  di ricerca  al  Paese dal  quale
proviene la fornitura dei combustibili di reattori di  ricerca  o  in
cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali
applicabili.
3.  Qualora rifiuti  radioattivi  o combustibile  esaurito  siano
spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un  Paese terzo
per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e'  responsabile,  in
via sussidiaria  rispetto  agli altri  soggetti  obbligati,  dello
smaltimento sicuro  e  responsabile di  tali  materie  radioattive
prodotte nel  territorio  nazionale, compresi   eventuali   rifiuti
qualificabili come sottoprodotti, definiti come  rifiuti radioattivi
derivanti dalle attivita' di trattamento e ritrattamento.
4.  Qualora rifiuti  radioattivi  o combustibile  esaurito  siano
spediti  in  Italia, per  il  trattamento o  il  ritrattamento,  la
responsabilita' sussidiaria dello smaltimento sicuro  e responsabile
di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili
come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle
attivita' di trattamento  e ritrattamento,  e'  dello Stato  membro
dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie
radioattive sono state spedite.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  3  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a  legislazione  vigente e,  comunque,  senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 19

Disposizioni relative ai rifiuti  di apparecchiature  elettriche  ed
 elettroniche   (RAEE) -   Corretta  attuazione   della   direttiva
  2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI 

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi  che agiscono  in  loro
nome trasmettono  annualmente  e gratuitamente  all'ISPRA  i  dati
relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse
siano avviate  al  trattamento al  di  fuori dei  sistemi  di  cui
all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa  delle  dimensioni o  della
funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo
sull'apparecchiatura elettrica  ed  elettronica, gli  stessi   sono
apposti sull'imballaggio,  sulle  istruzioni per  l'uso   e  sulla
garanzia, anche  se  in  formato   digitale,   dell'apparecchiatura
elettrica ed elettronica»;
d) all'articolo 30,  comma  2, le  parole:  «deve nominare»  sono
sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
e) all'Allegato  V,  il titolo  dell'Allegato  e' sostituito  dal
seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;
f) all'Allegato V, Parte  1,  dopo le  parole:  «Obiettivi minimi
applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13  agosto
2012»;
g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera  a)  e' sostituita  dalla
seguente:
«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che
agisce a suo  nome  per riparazione  sotto  garanzia ai  fini  del
riutilizzo; o»;
h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

 Art. 20
 
Disposizioni relative  allo  smaltimento degli   sfalci   e  delle
  potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI

  1. All'articolo 185, comma 1,  del  decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma  2,  lettera
b), del presente articolo, la paglia e  altro materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso quali, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito  delle
buone pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature  derivanti
dalla manutenzione del verde  pubblico  dei comuni,  utilizzati  in
agricoltura, nella silvicoltura o per la  produzione di  energia  da
tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con
cessione a terzi, mediante processi  o metodi  che  non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».

 Art. 21
 
Abrogazione delle disposizioni  recanti estensione  del  periodo di
  incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  i  commi
149, 150 e 151 sono abrogati.

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