Limiti alle emissioni da produzione di biocarburanti

In particolare, l'Allegato 1 interviene sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di combustione alimentati a biomasse localizzati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

Fissati limiti alle emissioni da produzione di biocarburanti in stabilimenti a tecnologia avanzata con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2016, n. 280).

In particolare, l'Allegato 1 interviene sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di combustione alimentati a biomasse localizzati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2016.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2016

 

Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione

in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia  avanzata

nella produzione di biocarburanti. (16A08283)

in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2016, n. 280

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Visto l'art. 271, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia  avanzata  nella

produzione  di  biocarburanti,  ai  sensi  del  quale   il   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il

Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela  della

salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la

fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli   impianti   di

bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione  da  parte

delle autorita' competenti;

Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152 nel quale si prevedono  le  modalita'  di  individuazione  dei

valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed

alle attivita' degli stabilimenti;

Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3

aprile  2006,  n.  152  in  cui  si   prevedono   le   modalita'   di

individuazione dei valori  limite  di  emissione  da  applicare  agli

stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  9  ottobre

2013, n. 139  concernente  specifiche  procedure  autorizzative,  con

tempistica accelerata ed adempimenti  semplificati,  per  i  casi  di

realizzazione di impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili  in

sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da  fonti

rinnovabili;

Sentito il Ministro della salute;

 

Decreta:

Art. 1

                       Finalità e oggetto

1. Il presente  decreto,  ai  fini  della  tutela  della  salute  e

dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei

valori  limite  di  emissione  in  atmosfera  degli  impianti   degli

stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

                              Art. 2

                              Definizioni

1. Si applicano le definizioni previste dal decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale  9  ottobre  2013,  n.

139.

                               Art. 3

 Valori  limite  di  emissione  in  atmosfera  degli  impianti   degli

  stabilimenti   a   tecnologia   avanzata   nella   produzione    di

  biocarburanti

1. Nell'allegato 1 al presente  decreto  sono  stabiliti  i  valori

limite di riferimento per gli impianti di  combustione  alimentati  a

biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in  sede

di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico  delle  autorizzazioni

ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma

5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di

cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta  fermo  il  riferimento

all'allegato II alla Parte quinta del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152.

3.  Per  gli  impianti  ubicati   in   stabilimenti   soggetti   ad

autorizzazione  integrata  ambientale  l'autorita'  competente   puo'

imporre le  misure  supplementari  di  cui  all'art.  29-septies  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce  degli  strumenti

di programmazione  o  di  pianificazione  ambientale  previsti  dalla

vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella  scelta

delle misure supplementari,  valuta  come  prima  opzione  le  misure

prescrivibili  dalle  autorizzazioni  integrate  ambientali  per   la

prevenzione e  la  riduzione  delle  emissioni  diffuse  e  fuggitive

prodotte  da  trasporti,   movimentazioni,   stoccaggi   e   servizi,

effettuati nello stabilimento. L'autorita'  competente  puo'  imporre

misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori  tecnologie

disponibili attraverso la fissazione di  appositi  valori  limite  di

emissione.

 

                                                                             Allegato 1

(Valori di emissione  in  atmosfera  degli  impianti  di  combustione

  alimentati a  biomasse  ubicati  negli  stabilimenti  a  tecnologia

  avanzata nella produzione di biocarburanti)

1. Valori di emissione in atmosfera  per  gli  impianti  previsti

dall'art. 3, comma 1:

1.1 Impianti di combustione a biomasse  solide  (tenore  di  ossigeno

nell'effluente gassoso dell'11%).

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art.  271,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di

stabilimenti  localizzati  in  zone  dove   sono   stati   registrati

superamenti  di  un  valore  limite  di  qualita'  dell'aria  per  il

materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione  dell'art.  271,

commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso

di stabilimenti  localizzati  in  zone  dove  sono  stati  registrati

superamenti  di  un  valore  limite  di  qualita'  dell'aria  per  il

materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per

gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[4] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in  continuo  delle

emissioni il valore si applica come  media  giornaliera.  Se  non  e'

utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni  il

valore si applica come media oraria.

1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide  (tenore  di  ossigeno

nell'effluente gassoso del 3%).

Parte di provvedimento in formato grafico

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per

gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore  di

ossigeno nell'effluente gassoso del 5%).

Parte di provvedimento in formato grafico

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti  di  abbattimento

per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato

sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e  con

riferimento  al  funzionamento  dell'impianto  nelle  condizioni   di

esercizio  piu'  gravose.  Si  applicano  ai   periodi   di   normale

funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento

e di arresto e dei periodi in cui si  verificano  anomalie  o  guasti

tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per

i metodi di campionamento e analisi  delle  emissioni,  la  normativa

vigente in materia emissioni degli stabilimenti.

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