Scavo di fondali marini: l’autorizzazione per l’immersione dei materiali

Caratterizzazione e classificazione dei materiali e rilascio della autorizzazione sono solo alcune delle misure del D.M.15 luglio 2016, n. 173

Al via il regolamento su modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini. È il contenuto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016, n. 208) che, tra le tante misure, dispone:

- la caratterizzazione e classificazione dei materiali;

- le modalità per il rilascio della autorizzazione alla immersione deliberata in mare;

- le modalità per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare;

- la presentazione della Scheda di inquadramento dell'area di escavo;

- la modifica, la sospensione o la revoca della autorizzazione;

- le verifiche, la vigilanza e il monitoraggio.

 

Nell'Allegato tecnico sono previsti tre capitoli, rispettivamente dedicati a:

- scheda di inquadramento dell'area di escavo;

- caratterizzazione e classificazione  dei  materiali dell'area di escavo di fondali marini;

- indicazioni tecniche per la gestione dei materiali.

 

Di seguito il testo integrale del D.M. 15 luglio 2016, n. 173.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 


Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per  l'autorizzazione

all'immersione in mare dei materiali di  escavo  di  fondali  marini.

(16G00184)


in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016, n. 208


Vigente al: 21-9-2016 


              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI


                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

                       ALIMENTARI E FORESTALI

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30 «Ratifica ed esecuzione della

convenzione    sulla    salvaguardia     del     Mar     Mediterraneo

dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a

Barcellona il 16 febbraio 1976»;

  Vista la legge 31 dicembre  1982,  n.  979,  «Disposizioni  per  la

difesa del mare» e in particolare l'articolo 1, comma 7;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;

  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge  quadro  sulle  aree

protette»;

  Visto l'articolo 5-bis, comma 8, della legge 28  gennaio  1994,  n.

84,  «Riordino  delle  legislazione  in  materia  portuale»  inserito

dall'articolo 48, decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito  in

legge 24 marzo 2012, n. 27;

  Visto l'articolo 80, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo

1998, n. 112, recante «Conferimento e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della

legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la  ratifica  ed

esecuzione dell'atto  finale  della  Conferenza  dei  plenipotenziari

sulla  Convenzione   per   la   protezione   del   Mar   Mediterraneo

dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona  il

9 e 10 giugno 1995;

  Visto l'articolo 21 della legge 31 luglio  2002,  n.  179,  recante

«Disposizioni in materia ambientale»,  che  individua  nella  regione

l'Autorita'   competente   per   l'istruttoria    e    il    rilascio

dell'autorizzazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.

152/1999 nel caso di interventi di ripascimento della fascia costiera

nonche' di immersione di materiali di  escavo  di  fondali  marini  o

salmastri o di terreni  litoranei  emersi  all'interno  di  casse  di

colmata,  di  vasche  di  raccolta  o  comunque   di   strutture   di

contenimento poste in ambito costiero;

  Visto l'articolo 109, commi 1, 2 e 5-bis del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

  Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87,  recante  l'adesione  della

Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del  1972

sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato  dall'immersione

di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati;

  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la

perequazione tributaria», convertito dalla legge 6  agosto  2008,  n.

133 e in  particolare  l'articolo  28  che  ha  istituito  l'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA)  con  il

compito di svolgere, tra l'altro, le  funzioni  dell'Agenzia  per  la

protezione  dell'ambiente   e   per   i   servizi   tecnici   (APAT),

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto

centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata  al  mare

(ICRAM);

  Visto l'articolo 24 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,

convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che  ha  trasferito  dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle

regioni  la  competenza  per  l'istruttoria  ed  il  rilascio   delle

autorizzazioni di  immersione  in  mare  di  materiale  derivante  da

attivita' di escavo di  fondali  marini  o  salmastri  o  di  terreni

litoranei emersi di cui  all'articolo  109  del  decreto  legislativo

152/2006, fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree

protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6

dicembre 1991, n. 394;

  Vista  la  legge  9  agosto  2013,  n.  98  di   conversione,   con

modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  «Disposizioni

urgenti per il rilancio dell'economia» e in particolare l'articolo 41

comma 2;

  Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,

recante «Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle

amministrazioni pubbliche»;

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2015,  n.  172,  recante

l'Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che  modifica  le  direttive

2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze  prioritarie  nel  settore

della politica delle acque;

  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del  24  gennaio  1996

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  7  febbraio  1996,  n.  31,

recante «Direttive inerenti le attivita' istruttorie per il  rilascio

delle autorizzazioni di cui all'articolo 11  della  legge  10  maggio

1976, n. 319, e successive modifiche e  integrazioni,  relative  allo

scarico nelle acque del mare o  in  ambienti  ad  esso  contigui,  di

materiali provenienti da escavo  di  fondali  di  ambienti  marini  o

salmastri o di  terreni  litoranei  emersi,  nonche'  da  ogni  altra

movimentazione di sedimenti in ambiente marino»;

  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8  novembre  2010,  n.  260,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2011, n. 30, supplemento ordinario,

recante «Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione

dello stato dei corpi idrici  superficiali,  per  la  modifica  delle

norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante

norme in materia ambientale, predisposto ai sensi  dell'articolo  75,

comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

  Acquisito il formale concerto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti con nota n. 18552 del 9 maggio 2016;

  Acquisito il formale concerto del Ministro dello sviluppo economico

espresso con nota n. 13656 del 9 giugno 2016;

  Acquisito  il  formale  concerto  del  Ministro   delle   politiche

agricole, alimentari e forestali con nota n. 5156 del 10 maggio 2016;

  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,

nella seduta del 17 dicembre 2015 e nella seduta del 8 marzo 2016;

  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso

dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  28

gennaio 2016;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;

  Vista la nota n. 12833 del 13 giugno 2016, con cui  e'  stata  resa

alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                Ambito di applicazione ed esclusioni


  1.  Al  fine  della  tutela  dell'ambiente  marino,   il   presente

regolamento determina:

    a) le  modalita'  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui

all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, per l'immersione deliberata in mare dei materiali di  escavo  di

fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi  di  cui  al

comma 1, lettera a) del medesimo articolo 109;

    b) i criteri omogenei per  tutto  il  territorio  nazionale,  per

l'utilizzo di tali materiali ai fini di ripascimento o all'interno di

ambienti conterminati, ai quali le regioni conformano le modalita' di

caratterizzazione, classificazione ed accettabilita' dei materiali in

funzione  del  raggiungimento  o  mantenimento  degli  obiettivi   di

qualita'  ambientale  dei  corpi  idrici   marino   costieri   e   di

transizione;

    c) la gestione dei materiali provenienti dal dragaggio delle aree

portuali  e  marino  costiere  non  comprese  in  siti  di  interesse

nazionale;

    d) la gestione dei materiali provenienti dai  siti  di  interesse

nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e

marino costiere, al di fuori di detti siti.

  2. Il presente regolamento non si applica:

    a) agli spostamenti in  ambito  portuale  e  alle  operazioni  di

ripristino degli arenili, cosi' come definite al successivo  articolo

2;

    b)  alle  movimentazioni  di   sedimenti   in   loco   funzionali

all'immersione dei  materiali  di  cui  all'articolo  109,  comma  1,

lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) autorita' competente: la regione costiera nel  cui  territorio

avviene l'immersione dei materiali di cui all'articolo  1  ovvero  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

previa acquisizione del nulla osta da parte degli  enti  di  gestione

delle aree marine protette o dell'ente parco, per  le  autorizzazioni

relative ad immersioni deliberate in mare ricadenti in aree  protette

nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979,  e  6  dicembre

1991, n. 394;

    b) immersione deliberata in mare: deposizione di materiali di cui

all'articolo 1 in aree ubicate ad una distanza dalla costa  superiore

a 3 (tre) miglia nautiche o oltre la batimetrica dei  200  (duecento)

metri;

    c) immersione in ambiente conterminato: utilizzo di materiali  di

cui all'articolo 1 mediante deposizione in strutture di  contenimento

a diverso grado di permeabilita';

    d) ripascimento: utilizzo di  materiali  di  cui  all'articolo  1

mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa, prioritariamente

in relazione a fenomeni di erosione della costa;

    e) escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti marini per il

mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalita' di

bacini portuali, della riapertura di  foci  fluviali  parzialmente  o

totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in  ambito

portuale  o  costiero  o  per  il  prelievo  di  sabbie  a  fini   di

ripascimento;

    f) spostamenti in ambito portuale: movimentazione  dei  sedimenti

all'interno di strutture portuali per le attivita' di  rimodellamento

dei fondali al fine  di  garantire  l'agibilita'  degli  ormeggi,  la

sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino  della

navigabilita',  con  modalita'  che  evitino  una   dispersione   dei

sedimenti al di fuori del sito di intervento;

    g) operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attivita' che

si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicita'  stagionale

o comunque a seguito di mareggiate che hanno  determinato  l'accumulo

di materiali in una determinata area e consistenti  nel  livellamento

delle superfici, mediante lo spargimento  e  la  ridistribuzione  dei

sedimenti  accumulati  in  piu'  punti  dello  stesso  sito  per   il

ripristino  degli  arenili  che  comportano  la   movimentazione   di

materiali per quantitativi inferiori a  20  (venti)  metri  cubi  per

metro lineare di spiaggia.


                               Art. 3
           Caratterizzazione e classificazione dei materiali


  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo  1,

comma 1, il richiedente provvede con oneri  a  proprio  carico,  alla

caratterizzazione, alla classificazione e alla  individuazione  delle

possibili opzioni di gestione  dei  materiali  secondo  le  modalita'

tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del  presente

decreto.

                               Art. 4

            Modalita' per il rilascio della autorizzazione

                 alla immersione deliberata in mare

  1.  L'immersione  deliberata  in  mare   dei   materiali   di   cui

all'articolo 109, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre  specifiche

norme per la tutela dell'ambiente  marino,  puo'  essere  autorizzata

dall'autorita' competente per quei materiali di  escavo  dei  fondali

marini che sulla base della caratterizzazione  e  classificazione  di

cui all'articolo 3, siano compatibili con l'immersione in mare e  per

le quali siano state verificate le ulteriori opzioni di utilizzo  dei

materiali di cui al successivo comma 3.

  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  nel  rispetto

delle indicazioni tecniche e operative relative  alle  operazioni  di

escavo,  trasporto  e  immersione  in  mare   dei   materiali,   alla

individuazione  e  caratterizzazione   dell'area   marina   destinata

all'immersione  dei  materiali  e  alle  attivita'  di   monitoraggio

ambientale, di cui all'Allegato.

  3. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'immersione

deliberata in mare ai sensi del comma 1 presenta apposita domanda  di

autorizzazione    all'autorita'    competente,    corredata     dalla

documentazione   tecnica   prevista   nell'allegato   e   da   idonea

documentazione intesa a dimostrare di aver prioritariamente  valutato

le opzioni di utilizzo dei materiali ai fini  di  ripascimento  e  di

immersione in ambiente conterminato, nonche' le motivazioni  in  base

alle quali tali opzioni sono state scartate.

  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorita'  competente

acquisisce il parere della commissione consultiva locale per la pesca

e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti,

che attesti la sostenibilita' delle attivita' previste  con  riguardo

alle risorse alieutiche e la  loro  compatibilita'  con  la  pesca  e

l'acquacoltura, nonche' i pareri delle autorita' marittime competenti

per le aree interessate. Qualora le suddette amministrazioni  non  si

esprimano nei termini  previsti  dalle  norme  vigenti,  superato  il

termine di sessanta giorni dalla  richiesta,  l'Autorita'  competente

puo'  procedere  comunque  all'adozione  del   provvedimento   finale

congruamente motivato.

  5.  L'Autorita'  competente  puo'  avvalersi  di  enti  o  istituti

pubblici per la valutazione  della  documentazione  tecnica  allegata

alla domanda. L'autorita' competente puo',  altresi',  richiedere  al

soggetto istante di cui al comma  3,  chiarimenti  o  approfondimenti

anche analitici da condurre secondo specifiche prescrizioni.

  6. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al  comma

1, si conclude con provvedimento espresso da adottarsi entro  novanta

giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al  comma  3.

Nei casi di richiesta di integrazioni di cui al comma  5,  i  termini

del procedimento vengono interrotti sino al ricevimento dei  suddetti

approfondimenti.

  7. Nel caso di interventi di competenza delle regioni, al  fine  di

adempiere   alle    prescrizioni    contenute    nelle    convenzioni

internazionali vigenti sulla materia  di  cui  al  presente  decreto,

l'autorita' competente  e'  tenuta  a  trasmettere,  per  il  tramite

dell'Autorita' marittima, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del  territorio  e  del  mare  le  informazioni   tecniche   relative

all'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 e necessarie  alla

compilazione del reporting annuale del dumping secondo  l'articolo  4

della London Convention nonche' l'articolo 9 del Protocollo del 1996.

  8. L'autorizzazione all'immersione  deliberata  in  mare,  in  zone

ricadenti in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre

1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e' rilasciata  dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo  nulla

osta dell'ente parco o dell'ente gestore dell'area  marina  protetta,

nel rispetto delle specifiche misure  di  salvaguardia,  per  i  soli

materiali  di   escavo   che,   in   base   alle   risultanze   della

caratterizzazione, risultino compatibili con la classe di gestione  A

di cui all'allegato del presente decreto.

  9. L'autorizzazione di cui al  comma  1,  e'  valida  per  l'intera

durata dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi dalla

data di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo

6.

                               Art. 5

 Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi diversi

                 dall'immersione deliberata in mare

  1.  L'autorizzazione  per  gli  interventi  di  ripascimento  e  di

immersione  in  ambiente  conterminato  con  i   materiali   di   cui

all'articolo 109, comma 1,  lettera  a,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, fatta salva l'osservanza delle altre  specifiche

norme per la tutela dell'ambiente marino, e' rilasciata nel  rispetto

delle indicazioni tecniche e operative di cui all'allegato,  relative

alle operazioni  di  escavo,  trasporto  e  immersione  in  mare  dei

materiali, alla individuazione e caratterizzazione  dell'area  marina

destinata  all'immersione  dei  materiali   e   alle   attivita'   di

monitoraggio ambientale.

  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorita'  competente

acquisisce il parere della Commissione consultiva locale per la pesca

e l'acquacoltura, ove istituita, o degli uffici regionali competenti,

che attesti la sostenibilita' delle attivita' previste  con  riguardo

alle risorse alieutiche e la  loro  compatibilita'  con  la  pesca  e

l'acquacoltura. Qualora le suddette amministrazioni non si  esprimano

nei termini previsti dalle norme  vigenti,  superato  il  termine  di

sessanta  giorni  dalla  richiesta,   l'autorita'   competente   puo'

procedere comunque all'adozione del provvedimento finale congruamente

motivato.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' valida per l'intera durata

dei lavori di escavo e comunque non oltre trentasei mesi  dalla  data

di rilascio, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6.


                               Art. 6

             Scheda di inquadramento dell'area di escavo

  1. La scheda di inquadramento  dell'area  di  escavo,  conforme  al

modello di cui all'allegato tecnico del presente decreto, deve essere

presentata   unitamente   all'istanza   finalizzata    ad    ottenere

l'autorizzazione alle operazioni.

  2. La scheda di inquadramento dell'area  di  escavo  dovra'  essere

aggiornata ogni ventiquattro mesi e  comunque  a  seguito  di  eventi

eccezionali che possano aver determinato una  modifica  significativa

delle caratteristiche dei fondali.

  3. In presenza di una scheda di inquadramento dell'area  di  escavo

aggiornata nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma

2, l'autorita' competente, su richiesta, puo' prorogare la  validita'

dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei precedenti articoli 4  e

5, di ulteriori trentasei mesi.


                              Art. 7
         Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

  1. L'autorizzazione di cui agli articoli  4  e  5  puo'  essere  in

qualsiasi  momento  modificata,  sospesa  o  revocata  dall'autorita'

competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui  il  titolare

non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o in  tutti

i  casi  in  cui  non  risulti  garantita  la  compatibilita'   delle

operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle

coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare.

  2. Qualora si verifichino  situazioni  di  emergenza  nell'area  di

prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che  modifichino

le caratteristiche dei materiali  oggetto  della  autorizzazione,  il

Capo del  compartimento  marittimo  competente  puo'  procedere,  con

provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte

delle   attivita'   oggetto   dell'autorizzazione   anche   a   tempo

indeterminato,  fermo   restando   l'obbligo   di   darne   immediata

comunicazione all'autorita' competente per l'eventuale  adozione  dei

provvedimenti conseguenti.

                               Art. 8

                Verifiche, vigilanza, e monitoraggio

  1.  Le  verifiche  di  ottemperanza  alle  prescrizioni   contenute

nell'autorizzazione  sono  svolte   dall'autorita'   competente.   La

vigilanza sul regolare svolgimento delle  attivita'  viene  espletata

dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.  Restano  in

capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in

conformita' al  dettato  dell'articolo  135,  comma  2,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione  di

eventuali violazioni.

  2. Le attivita' di monitoraggio di cui  all'allegato,  sono  svolte

con oneri a carico  del  soggetto  titolare  dell'autorizzazione.  Le

relative risultanze devono essere illustrate  in  apposita  relazione

tecnica, che deve essere inviata all'autorita' competente secondo  le

modalita' definite nel provvedimento di autorizzazione.


                               Art. 9

                     Aggiornamento degli allegati

  1. L'aggiornamento delle procedure tecniche e  operative  contenute

nell'allegato al presente  decreto  e'  effettuato  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

                               
                              Art. 10

           Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

  1. Le caratterizzazioni e conseguenti classificazioni effettuate ai

sensi delle norme previgenti e ancora valide alla data di entrata  in

vigore del presente regolamento, nonche' le autorizzazioni rilasciate

ai sensi delle succitate norme ancora in corso di validita' alla data

di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve.

  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  sono  abrogate  tutte  le  norme  tecniche  relative   alle

attivita'  disciplinate  nel  presente  decreto  gia'  contenute  nel

decreto del Ministero dell'ambiente del 24 gennaio  1996,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1996.

  3. Sono comunque fatte salve tutte le  disposizioni  contenute  nel

citato decreto  del  24  gennaio  1996  connesse  alle  attivita'  di

movimentazione di sedimenti marini per la posa in  opera  di  cavi  e

condotte sottomarine.

  4. L'allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.



                          Allegato Tecnico


                              SOMMARIO

PREMESSA




CAPITOLO 1 - SCHEDA DI INQUADRAMENTO DELL'AREA DI ESCAVO

1.1. Informazioni generali sull'ubicazione dell'area di escavo

1.1.1. Indicazioni del "tipo" di area

Aree afferenti al Percorso I

Aree afferenti al Percorso II

1.1.2. Breve descrizione delle caratteristiche generali dell'ambiente

circostante  l'area  di  escavo  e  periodo  di   riferimento   delle

informazioni.

1.2. Analisi delle principali pressioni che insistono sull'area

1.3. Analisi dei principali elementi di pregio naturalistico e  degli

obiettivi sensibili presenti in aree limitrofe (entro un raggio di  5

MN)                   Errore. Il segnalibro non e' definito.

1.4. Analisi e mappatura (scala 1:5000) dei  principali  elementi  di

pregio  naturalistico,  delle  aree  di  tutela  e  degli   obiettivi

sensibili presenti nell'area di escavo e in aree limitrofe (entro  un

raggio di 3 MN).

1.5.   Informazioni    sulle    caratteristiche    idrodinamiche    e

chimico-fisiche della colonna d'acqua

1.6. Informazioni sulle attivita' di escavo pregresse

1.7. Informazioni sulle caratteristiche  morfo-batimetriche  e  sulle

caratteristiche dei fondali

1.8.  Informazioni  sulle  caratteristiche  chimiche  dei   sedimenti

dell'area di escavo

1.9. Informazioni sugli organismi animali  e  vegetali  dell'area  di

escavo

1.10. Informazioni pregresse sulle attivita' di immersione/utilizzo

1.11.  Informazioni  sulle  precedenti  attivita'   di   monitoraggio

ambientale

1.12.  Programmazione  delle  attivita'  di  escavo  e  gestione  dei

materiali

1.13. Riduzione delle fonti di inquinamento




CAPITOLO  2  -  CARATTERIZZAZIONE  E  CLASSIFICAZIONE  DEI  MATERIALI

DELL'AREA DI ESCAVO DI FONDALI MARINI

2.1. Percorsi di caratterizzazione

2.1.1. Disegno di campionamento

2.2. Modalita' di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni

2.2.1. Relazione tecnica

2.3. Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica

2.3.1. Batteria di saggi biologici

2.3.2. Classificazione ecotossicologica

2.4. Caratterizzazione e classificazione chimica

2.4.1. Caratterizzazione chimica

2.4.2. Classificazione chimica dei materiali

2.5. Caratterizzazione fisica

2.6. Caratterizzazione biologica

2.6.1. Caratterizzazione microbiologica

2.6.2. Analisi delle comunita' bentoniche

2.7. Classificazione di qualita' dei materiali di escavo

2.8. Opzioni di gestione

2.9. Ulteriori semplificazioni inerenti la gestione


APPENDICE  2A:  INFORMAZIONI  DA  RIPORTARE  NEI  RAPPORTI  DI  PROVA

RELATIVI ALLE INDAGINI ECOTOSSICOLOGICHE


APPENDICE 2B: CRITERI DI INTEGRAZIONE PONDERATA  PER  LA  VALUTAZIONE

DELLE RISULTANZE ECOTOSSICOLOGICHE


APPENDICE 2C: CRITERI DI INTEGRAZIONE  PONDERATA  PER  L'ELABORAZIONE

DEI DATI CHIMICI


APPENDICE 2D:  INDIVIDUAZIONE  DEI  LIVELLI  CHIMICI  DI  RIFERIMENTO

LOCALI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (L1LOC)


APPENDICE 2E: CRITERI DI INTEGRAZIONE  PONDERATA  PER  L'ELABORAZIONE

DEI DATI DI BIODISPONIBILITA' (BIOACCUMULO)


APPENDICE 2F: CRITERIO PER LA STIMA  DEL  LIVELLO  DI  EFFETTO  GRAVE

(LEG)


CAPITOLO 3 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI

3.1. Indicazioni tecniche per l'individuazione e la caratterizzazione

dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo

3.1.1. Area marina per l'immersione dei materiali di escavo (oltre le

3 mn dalla costa)

3.1.2. Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento

3.1.3. Ambienti conterminati

3.2. Indicazioni tecniche per le modalita'  di  escavo,  trasporto  e

immersione dei materiali dragati

3.2.1. Immersione in aree marine dei materiali di escavo (oltre le  3

mn dalla costa)

3.2.2. Ripascimento con materiali di escavo

3.2.3. Immersione in ambiente conterminato di materiali di escavo

3.3. Attivita' di monitoraggio ambientale

3.3.1. Monitoraggio delle attivita' di escavo

3.3.2. Monitoraggio delle attivita' di trasporto dei materiali

3.3.3. Monitoraggio delle attivita'  di  immersione  in  aree  marine

(oltre le 3 mn dalla costa)

3.3.4. Monitoraggio delle attivita' di ripascimento

3.3.5.  Monitoraggio  delle  attivita'  di  immersione  in   ambiente

conterminato

3.4. Movimentazione di sedimenti in ambito portuale



                              PREMESSA




In Figura 1 e' riportato uno schema sintetico della procedura per  la

caratterizzazione,  classificazione  e  gestione  dei  materiali   di

escavo. Le indicazioni di dettaglio vengono riportate nei Capitoli 1,

2 e 3.

L'entita' delle indagini ambientali richieste segue  un  criterio  di

semplificazione graduale in  relazione  al  livello  di  inquinamento

presunto.

Le informazioni pregresse  relative  all'area  di  intervento  devono

essere riportate nella "Scheda di inquadramento dell'area di  escavo"

di cui al Capitolo 1.

Le attivita' di caratterizzazione e classificazione dei materiali  da

dragare vengono descritte nel Capitolo 2.




              Parte di provvedimento in formato grafico



Nel Capitolo 3 vengono  riportate  le  indicazioni  tecniche  per  la

gestione dei materiali: individuazione e caratterizzazione  dell'area

destinata all'immersione dei materiali di escavo (area oltre le 3 mn,

area di spiaggia, area conterminata); modalita' di escavo,  trasporto

e immersione dei materiali; monitoraggio ambientale  delle  attivita'

di escavo, trasporto e immersione.


      Capitolo 1 - Scheda di inquadramento dell'area di escavo


Laddove non  espressamente  indicato  con  risposte  precompilate  da

contrassegnare  o  con  documentazione  da  allegare,  e'  necessario

predisporre un documento tecnico secondo le indicazioni riportate nei

paragrafi del presente Capitolo, mantenendo la  medesima  numerazione

dei paragrafi.


1.1. Informazioni generali sull'ubicazione dell'area di escavo

1.1.1. Indicazioni del "tipo" di area

Sulla base della tipologia dell'area di escavo, deve  essere  seguito

uno specifico percorso  di  indagine  (Percorso  I  o  Percorso  II),

secondo quanto riportato nel Capitolo 2.

  Aree afferenti al Percorso I

    • area  interna  ad  un  porto  anche  parzialmente  industriale,

commerciale, di servizio passeggeri, pescherecci.

    • area portuale esterna all'imboccatura e/o passo di  accesso  al

porto per un volume complessivo ≥ 40000 m³

  Aree afferenti al Percorso II

    • area interna ad un porto esclusivamente turistico

    • area portuale esterna all'imboccatura e/o passo di  accesso  al

porto per un volume complessivo < 40000 m³

    • area di foce fluviale non portuale

    • area costiera non portuale

L'area di dragaggio con i relativi confini deve essere restituita  su

mappa o carta nautica in idonea  scala,  non  superiore  a  1:10.000.

L'informazione   cartografica   andra'   restituita    in    versione

informatizzata (formato shape file . shp  o  cad  .dwg),  sistema  di

riferimento UTM WGS 84 Fusi 32-33.

Riportare l'area su idonea mappa o carta nautica di idonea scala, con

i riferimenti geografici e  i  relativi  confini,  da  allegare  alla

presente scheda.

1.1.2. Breve descrizione delle caratteristiche generali dell'ambiente

circostante  l'area  di  escavo  e  periodo  di   riferimento   delle

informazioni.

1.2. Analisi delle principali pressioni che insistono sull'area


           Tabella 1.1 - Tipologia e livelli di pressioni



              Parte di provvedimento in formato grafico


1.3. Analisi e mappatura (scala 1:5000) dei  principali  elementi  di

pregio  naturalistico,  delle  aree  di  tutela  e  degli   obiettivi

sensibili presenti nell'area di escavo e in aree limitrofe (entro  un

raggio di 5 MN).

• Siti della rete Natura 2000

• Ecosistemi fragili  e  protetti:  praterie  di  posidonia,  zone  a

coralligeno, etc.

• Specie protette

• Aree marine protette

• Parchi nazionali

• Santuario dei Cetacei

• Aree archeologiche a mare e altre aree di interesse paesaggistico a

valenza regionale o provinciale

• Zone di tutela biologica

• Aree destinate ad usi legittimi  (cavi,  condotte  e  installazioni

petrolifere, poligoni  militari,  maricoltura,  trasporti  marittimi,

barriere artificiali, terminali off-shore, ecc.).

• Altro


1.4.   Informazioni    sulle    caratteristiche    idrodinamiche    e

chimico-fisiche della colonna d'acqua

. Regime correntometrico;

. Torbidita'

. Temperatura

. PH

. Salinita'

. Conducibilita'


1.5. Informazioni sulle attivita' di escavo pregresse

Deve essere fornita una planimetria in scala opportuna  che  evidenzi

se l'area o  parte  di  essa  sia  stata  oggetto  di  interventi  di

dragaggio negli ultimi  5  anni  e  comunque  dell'ultimo  intervento

effettuato in ordine temporale.

La raccolta dei dati relativi al singolo dragaggio  deve  seguire  lo

schema di cui alla Tabella 1.2.


  Tabella 1.2 - Dati relativi alle singole operazioni di dragaggio


              Parte di provvedimento in formato grafico


1.6. Informazioni sulle caratteristiche  morfo-batimetriche  e  sulle

caratteristiche dei fondali Riportare l'area su mappa o carta nautica

di  idonea  scala,  con  i  principali  riferimenti   morfologici   e

batimetrici.

Riportare i fondali molli o rocciosi presenti nell'area.

Riportare una descrizione della tessitura  e  della  mineralogia  dei

sedimenti,     nonche'     delle      principali      caratteristiche

ecotossicologiche.


1.7.  Informazioni  sulle  caratteristiche  chimiche  dei   sedimenti

dell'area di escavo

Le informazioni  richieste  devono  essere  fornite  per  entrambi  i

percorsi previsti. In  particolare,  per  usufruire  della  procedura

semplificata  di  caratterizzazione  prevista  per  il  Percorso   II

(Capitolo 2), le  informazioni  chimiche  disponibili  devono  essere

IDONEE e SUFFICIENTI. Queste ultime  devono  essere  valutate  da  un

soggetto del Sistema Nazionale delle Agenzie (ISPRAARPA- APPA)  o  da

altro Istituto Scientifico Pubblico diverso da  quello  eventualmente

coinvolto nelle indagini ambientali di caratterizzazione dell'area.

L'idoneita' delle informazioni  sulle  caratteristiche  chimiche  dei

sedimenti dell'area di  escavo  viene  valutata  secondo  i  seguenti

criteri:

  • le metodologie analitiche impiegate  per  la  determinazione  dei

parametri chimici devono essere metodiche normalizzate (es.  UNI  EN,

ISO, USEPA), o riportate nei Manuali e Linee Guida ISPRA;

  • i valori medi delle concentrazioni misurate,  la  cui  deviazione

standard sia  inferiore  al  medesimo  valore  medio,  devono  essere

inferiori  al   corrispondente   valore   di   L1   locale   (qualora

disponibile), o  inferiore  ai  valori  di  L1  stabiliti  a  livello

nazionale (Capitolo 2).

La sufficienza delle informazioni chimiche  e'  determinata  da  dati

idonei non antecedenti 5 anni  e  provenienti  dall'area  di  escavo,

purche' non si siano verificati eventi naturali e/o artificiali  tali

da modificarne lo stato di qualita' ambientale.

Le informazioni possono essere ritenute sufficienti anche in  assenza

di dati sull'area di intervento, ma in presenza  di  idonei  dati  in

aree  immediatamente  contigue  e  con  le  medesime  caratteristiche

ambientali (dinamica di sedimentazione, correnti,  fonti  antropiche,

ecc.).

Sulla base delle informazioni pregresse selezionare  i  dati  che  si

intende utilizzare  ai  fini  della  valutazione  della  idoneita'  e

sufficienza degli stessi dati, secondo lo schema di Tabella  1.3,  al

fine di potersi avvalere di una procedura semplificata.


Tabella 1.3 - Valutazione delle informazioni pregresse per l'area  di

                               escavo


              Parte di provvedimento in formato grafico


1.8. Informazioni sugli organismi animali  e  vegetali  dell'area  di

escavo

Riportare  una  descrizione  delle  principali  comunita'  bentoniche

presenti nell'area mediante l'individuazione delle liste  faunistiche

e floristiche delle biocenosi presenti, nonche' una descrizione delle

popolazioni ittiche demersali ed aree  di  nursery,  con  particolare

riferimento a specie di interesse commerciale.

Qualora disponibile, riportare la definizione dello  stato  ecologico

della  prateria  di  Posidonia  oceanica  e  anche  una   valutazione

quantitativa delle comunita' macrozoobentoniche, mediante  l'utilizzo

dei parametri strutturali  di  comunita',  incluso  l'indice  Biotico

M-AMBI (Multimetric-  AZTI  Marine  Biotic  Index)  e  gli  eventuali

impatti noti.


1.9. Informazioni pregresse sulle attivita' di immersione/utilizzo

Riportare   le   informazioni    richieste    per    interventi    di

immersione/utilizzo negli ultimi 5 anni e comunque  per  l'intervento

piu' recente effettuato, secondo la Tabella 1.4 riguardo a:

  1. aree d'immersione in mare (oltre le 3 mn);

  2. aree di ripascimento costiere (spiaggia sommersa e/o emersa);

  3. altri utilizzi (es.: vasca di colmata,  terrapieni,  riempimenti

di banchine, ecc.).


Tabella 1.4 - Schema per  la  restituzione  dei  dati  relativi  alla

                 destinazione del materiale dragato


              Parte di provvedimento in formato grafico


1.10.  Informazioni  sulle  precedenti  attivita'   di   monitoraggio

ambientale

Descrivere sinteticamente le  attivita'  di  monitoraggio  ambientale

eseguite nell'area di escavo negli  ultimi  5  anni  e  i  principali

risultati.

Descrivere sinteticamente le  attivita'  di  monitoraggio  ambientale

eseguite nell'area di immersione/deposizione negli ultimi 5 anni e  i

principali risultati.

1.11.  Programmazione  delle  attivita'  di  escavo  e  gestione  dei

materiali

Fornire informazioni sintetiche sulla programmazione delle  attivita'

di movimentazione e gestione dei materiali su base  pluriennale  (per

un massimo di 5 anni) secondo le indicazioni di cui alla Tabella 1.5.

nonche' sulle iniziative intraprese o da intraprendere per migliorare

la qualita' dei fondali, favorendo l'uso sostenibile  delle  risorse.

Dovranno  essere  fornite  planimetrie  dei  siti  da  sottoporre   a

movimentazione (dragaggio/deposizione) in scala  opportuna.  Dovranno

essere fornite planimetrie dei siti da  sottoporre  a  movimentazione

(dragaggio/deposizione) in scala opportuna.


1.12. Riduzione delle fonti di inquinamento

Fornire informazioni sintetiche  sulle  iniziative  intraprese  o  da

intraprendere per migliorare la qualita' dei fondali, favorendo l'uso

sostenibile  delle   risorse,   in   accordo   con   le   indicazioni

internazionali di riduzione delle fonti di inquinamento.


Tabella  1.5   -   Scheda   delle   informazioni   sintetiche   sulla

programmazione delle  attivita'  di  movimentazione  e  gestione  dei

                              materiali


              Parte di provvedimento in formato grafico



Capitolo  2  -  Caratterizzazione  e  classificazione  dei  materiali

                dell'area di escavo di fondali marini



2.1. Percorsi di caratterizzazione

  Sulla base della tipologia dell'area di escavo di cui al Capitolo 1

deve essere seguito uno dei due percorsi di indagine seguenti:

  • Percorso I che prevede una caratterizzazione COMPLETA

  • Percorso II  dove  puo'  essere  eseguita  una  caratterizzazione

SEMPLIFICATA

Vengono di  seguito  riportate  le  indicazioni  tecniche  comuni  ad

entrambi i percorsi, evidenziando  nei  riquadri  le  specifiche  per

ciascun percorso.


---------------------------------------------------------------------

Rientrano nel Percorso I:

  •  le  aree  interne  ai  porti  anche  parzialmente   industriali,

commerciali, di servizio passeggeri, pescherecci (paragrafo 1.1.1);

  • le aree poste all'esterno dell'imboccatura dei porti e/o le  aree

soggette a ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di

accesso per volumi annui complessivi di materiale uguali o  superiori

a 40.000 m³.

---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------

Rientrano nel Percorso II:

  • le aree costiere non portuali;

  • le aree di foce fluviale non portuale;

  • le aree interne ai porti esclusivamente turistici;

  • le aree poste all'esterno dell'imboccatura dei porti e/o le  aree

soggette a ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di

accesso per volumi annui complessivi di materiale inferiori a  40.000

m³

---------------------------------------------------------------------


2.1.1. Disegno di campionamento

La  strategia  ottimale  di   campionamento   deve   consentire   una

caratterizzazione rappresentativa dell'intera superficie e del volume

di materiale da sottoporre a movimentazione.


---------------------------------------------------------------------

Percorso I

  • Strategia di campionamento per aree portuali

Aree unitarie

Sono previste tre  tipologie  di  aree  unitarie,  da  posizionare  a

ridosso dei manufatti interni al  porto  (Tipologia  1),  nelle  zone

centrali del porto (Tipologia 2) e presso le  zone  all'ingresso  dei

porti (Tipologia 3).

  • Tipologia «1»

    Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla presenza  di

manufatti, quali ad esempio pontili, darsene e banchine, all'area  da

sottoporre a escavo deve essere  sovrapposta  una  griglia  a  maglia

quadrata di 50 m x 50  m.  Eventuali  aree  residue,  risultanti  dal

frazionamento nei lotti di 2.500 m², possono essere tralasciate se di

superficie inferiore a 1.500 m² (figure 1 - 4).

  • Tipologia «2»

    Nelle zone interne a distanze dai manufatti  superiori  a  50  m,

all'area da  sottoporre  a  dragaggio  deve  essere  sovrapposta  una

griglia a maglia quadrata di lato pari a 100 m. Tale griglia di  aree

unitarie deve essere posizionata in contiguita' con le eventuali aree

unitarie di tipo «1» e «3». Eventuali aree  residue,  risultanti  dal

frazionamento nei lotti di 10.000 m², possono essere  tralasciate  se

di superficie inferiore a 5.000 m² (figure 1-2).

  • Tipologia «3»

    Nell'ambito delle imboccature portuali,  delle  zone  esterne  al

porto a esso adiacenti, lungo le dighe di  protezione  esterna  e  le

barriere frangiflutto, all'area da sottoporre a dragaggio deve essere

sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a 200 m.  Tale

griglia di aree unitarie deve essere posizionata in  contiguita'  con

le griglie di aree unitarie «1» e «2» ove  presenti.  Eventuali  aree

residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di 40.000 m², possono

essere tralasciate se di superficie inferiore a 10.000 m² (figura 2).

---------------------------------------------------------------------


              Parte di provvedimento in formato grafico


Figura 1 - Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia

                               1 e 2.

              Parte di provvedimento in formato grafico

Figura 2 - Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia

                              1, 2 e 3.

              Parte di provvedimento in formato grafico


Figura 3 - Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia

             1 in canali di larghezza superiore a 100 m.


              Parte di provvedimento in formato grafico


Figura 4 - Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia

             1 in canali di larghezza inferiore a 100 m.


---------------------------------------------------------------------

Percorso II

  • Strategia di campionamento per aree costiere non portuali e  aree

di foce fluviale non portuale

Aree unitarie

In aree di foce fluviale, nelle zone da sottoporre a  dragaggio  deve

essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato fino  a  100

m; in aree costiere deve essere  sovrapposta  una  griglia  a  maglia

quadrata di lato fino  a  200  m.  Eventuali  Aree  Unitarie  residue

possono essere tralasciate se di superficie inferiore  al  50%  della

misura adottata.

  • Strategia di campionamento per porti turistici o aree di  accesso

al porto

Deve essere seguita la medesima "Strategia di campionamento per  aree

portuali" di cui al Percorso I.

---------------------------------------------------------------------

Stazioni di campionamento

All'interno  di  ciascuna   area   unitaria   (maglia   quadrata   di

campionamento) e per tutte le tipologie deve  essere  individuato  un

punto   di   campionamento,   rappresentativo   dell'area   unitaria,

posizionato in funzione del volume di  materiale  da  dragare,  della

morfologia del fondale e della distanza dal punto delle aree unitarie

contigue.

In caso di superficie di escavo limitata ad una o due aree  unitarie,

il numero delle stazioni per l'intera area da sottoporre a  dragaggio

non deve essere comunque inferiore a 3, con la facolta' di  ricorrere

alla costituzione di campioni compositi accorpando le aliquote  delle

medesime sezioni del sedimento.


2.2. Modalita' di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni

Campionamento

La tecnica di campionamento da utilizzare e' prioritariamente  quella

del carotaggio. Nel caso di indagini riguardanti strati  maggiori  di

50 cm, l'altezza di ciascuna carota  deve  essere  almeno  pari  allo

spessore  di  materiale  da   asportare   previsto   nel   punto   di

campionamento, minimizzando rimescolamenti o diluizioni della matrice

solida del sedimento.

Nel caso di indagini limitate ai primi  50  cm  del  fondale  possono

essere utilizzate anche altre tecniche, quali benne o box-corer.

Le carote di  sedimento  devono  essere  preventivamente  decorticate

della parte piu' esterna a contatto con le pareti interne al liner  o

al carotiere, per evitare la contaminazione da trascinamento.

Le attrezzature utilizzate che prevedono il contatto con il sedimento

devono essere accuratamente pulite prima del loro reimpiego.

Per ciascuna carota devono essere individuate sezioni di 50  cm,  100

cm o 200 cm, o sezioni residue di almeno 20  cm  rappresentative  del

livello piu' profondo, secondo le seguenti modalita':

  • le carote fino a 1 m di altezza devono essere  suddivise  in  due

sezioni, di cui la prima di 50 cm a partire dalla sommita';

  • per carote con altezza superiore ai 1 metro e fino a 2  m,  oltre

alle 2 sezioni di cui al punto precedente,  deve  essere  individuata

almeno una sezione rappresentativa del metro successivo al primo;

  • per carote con altezza superiore ai 2 m, oltre alle 3 sezioni  di

cui  ai  punti  precedenti,  deve  essere  individuata  una   sezione

rappresentativa di ogni successivo intervallo di 2 m;

  • qualora sia accertato il raggiungimento del  substrato  geologico

naturale  costitutivo  dell'area,  opportunamente  documentato  nella

relazione  tecnica,  per  il  quale  si  possa  escludere   qualunque

contaminazione antropica, e' sufficiente l'individuazione di  sezioni

rappresentative dell'intero strato.


Preparazione del campione

Da ciascuna sezione deve essere prelevata una aliquota  di  sedimento

in modo tale da garantire la massima rappresentativita' del campione.

Il campione prelevato deve essere  omogeneizzato  e  suddiviso  nelle

aliquote previste per le diverse analisi.

La quantita' di materiale prelevata per ciascun campione deve  essere

sufficiente  a  garantire  tutte  le   analisi   fisiche,   chimiche,

microbiologiche ed ecotossicologiche, compresa l'aliquota di  riserva

da conservare per eventuali approfondimenti e/o verifiche.

Dal campione, prima delle analisi, devono essere rimosse  manualmente

le componenti di  origine  antropica  (es.:  frammenti  di  plastica,

vetro,  metallo,  ecc.)   e   naturale   (ciottoli,   organismi   del

macrobenthos) di dimensioni comunque superiori a  5  mm.  Qualora  il

campione cosi' ottenuto sia  costituito  da  oltre  l'80%  di  ghiaia

(diametro > 2 mm), le analisi chimiche possono essere omesse, a  meno

di macroscopiche evidenze di inquinamento. In questo caso, la  classe

di qualita' deve seguire il criterio riportato al paragrafo 2.7.

All'atto del campionamento deve essere compilata una apposita "Scheda

di campo" contenente  almeno  le  informazioni  identificative  della

stazione di prelievo (coordinate proiettate UTM WGS84 fuso  32/33)  e

dei campioni da avviare alle successive analisi.


---------------------------------------------------------------------

Percorso I

Per le aree del Percorso I tutti  campioni  prelevati  devono  essere

avviati alla successiva fase di analisi e classificazione.

Qualora, per ragioni tecniche e/o economiche, il  proponente  intenda

perseguire come unica opzione di gestione la deposizione in  ambiente

conterminato, analogamente a quanto previsto per il Percorso II e  ad

esclusione  di  aree  collocate  all'interno  di  Siti  di   Bonifica

(Paragrafo 2.8), viene introdotta la possibilita' di formare campioni

compositi per le successive analisi, ottenuti miscelando  i  campioni

singoli provenienti da aree unitarie contigue aventi  caratteristiche

macroscopiche similari, fermo restando la possibilita' di  analizzare

i singoli campioni di cui deve essere sempre disponibile una aliquota

conservata.

I  campioni  compositi  da  sottoporre  ad  analisi,   ottenuti   per

miscelazione "a fresco" di aliquote di pari volume (minimo  100  cc),

rappresentative   di   ciascun   campione   da   miscelare,   possono

rappresentare volumi contigui massimi da  dragare  di  10.000  m³  se

provenienti da aree unitarie di Tipologia 1 (50 x 50 m), di 20.000 m³

se provenienti da aree unitarie di Tipologia 2 (100 x  100  m)  e  di

40.000 m³ se provenienti da aree unitarie di Tipologia 3 (200  x  200

m) (Percorso II - Tabella 2.1).

Deve comunque essere conservata a -20 °C una aliquota di  almeno  250

ml di ciascun campione (accorpato  e  non  accorpato)  per  eventuali

accertamenti o approfondimenti.

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---------------------------------------------------------------------

Percorso II

Ad esclusione di aree  collocate  all'interno  di  Siti  di  Bonifica

(Paragrafo 2.8) , per le aree del Percorso  II  viene  introdotta  la

possibilita' di formare campioni compositi per le successive analisi,

ottenuti miscelando i campioni singoli provenienti da  aree  unitarie

contigue  aventi  caratteristiche   macroscopiche   similari,   fermo

restando la possibilita' di analizzare i singoli campioni di cui deve

essere sempre disponibile una aliquota conservata.

Sulla  base  delle  informazioni  pregresse  e'   infatti   possibile

l'analisi di tutti o parte dei campioni  (non  accorpati)  in  quelle

zone  identificate  come  aree  o  strati  del  fondale  a   maggiore

potenziale inquinamento.

La procedura semplificata prevede la formazione di campioni compositi

da sottoporre ad analisi, ottenuti per  miscelazione  "a  fresco"  di

aliquote di pari volume (minimo 100 cc), rappresentative  di  ciascun

campione da miscelare. Essi  possono  rappresentare  volumi  contigui

massimi da dragare di 10.000 m³ se provenienti da  aree  unitarie  di

Tipologia 1 (50 x 50 m), di 20.000 m³ se provenienti da aree unitarie

di Tipologia 2 (100 x 100 m) e di 40.000 m³ se  provenienti  da  aree

unitarie di Tipologia 3 (200 x 200 m) (Tabella 2.1).

---------------------------------------------------------------------

Tabella 2.1 - Criterio di accorpamento  di  campioni  provenienti  da

                       aree unitarie contigue.

=====================================================================

|              |            |  N. campioni da   |  N. campioni da   |

|              | Volumi max |   accorpare per   |   accorpare per   |

|Tipologia Area|    (m³)    | spessori di 0.5 m |  spessori di 1 m  |

+==============+============+===================+===================+

|      1       |   10.000   |     fino a 8      |     fino a 4      |

+--------------+------------+-------------------+-------------------+

|      2       |   20.000   |     fino a 4      |     fino a 2      |

+--------------+------------+-------------------+-------------------+

|      3       |   40.000   |     fino a 2      |      nessuno      |

+--------------+------------+-------------------+-------------------+




Deve comunque essere conservata a -20 °C una aliquota di  almeno  250

ml di ciascun campione (accorpato  e  non  accorpato)  per  eventuali

accertamenti o approfondimenti.

---------------------------------------------------------------------

Conservazione del campione

Le modalita' di  trasporto  e  di  conservazione  dei  campioni  sono

indicate nella Tabella 2.2.

Il periodo di conservazione dell'aliquota di  materiale  destinata  a

eventuali controanalisi e/o verifiche non deve essere inferiore  a  3

mesi dal termine delle attivita' di gestione dei  materiali  dragati.

Si precisa che non  viene  considerato  il  periodo  necessario  alle

attivita' di monitoraggio Post operam.

Le metodologie analitiche da utilizzare  per  la  determinazione  dei

parametri fisici, chimici, microbiologici ed ecotossicologici  devono

essere   conformi   a   protocolli   nazionali   e/o   internazionali

standardizzati o riportati su  Manuali  e  Linee  Guida  del  Sistema

Nazionale delle Agenzie.

Tabella 2.2 - Modalita' di trasporto e di conservazione dei campioni

 ==================================================================

 |    PARAMETRO     |CONTENITORE|TRASPORTO (°C)|CONSERVAZIONE (°C)|

 +==================+===========+==============+==================+

 |                  |plastica o |              |                  |

 |  GRANULOMETRIA   |   vetro   |    4 - 6     |      4 - 6       |

 +------------------+-----------+--------------+------------------+

 |SOSTANZA ORGANICA |  vetro o  |              |                  |

 |      O TOC       |polietilene|    4 - 6     |     ≤ -20(1)     |

 +------------------+-----------+--------------+------------------+

 |                  |  Vetro o  |              |                  |

 | CHIMICA ORGANICA |polietilene|    4 - 6     |    ≤ - 20(1)     |

 +------------------+-----------+--------------+------------------+

 |    METALLI E     |polietilene|              |                  |

 |    INORGANICI    |  o vetro  |    4 - 6     |    ≤ - 20(1)     |

 +------------------+-----------+--------------+------------------+

 |                  |polietilene|              |                  |

 |                  |     o     |              |                  |

 |                  |polistirolo|              |                  |

 | MICROBIOLOGIA(2) |  sterili  |    4 - 6     |      4 - 6       |

 +------------------+-----------+--------------+------------------+

 |                  |polietilene|              |                  |

 |ECOTOSSICOLOGIA(3)|  o vetro  |    4 - 6     |      4 - 6       |

 +------------------+-----------+--------------+------------------+


   (1) solo per campioni che non siano stati liofilizzati

    (2) da allestire in coltura sul campioni fresco entro 36 ore

    (3) da eseguire sul campione fresco (paragrafo 3.1).


Qualita' del dato

A garanzia della qualita' del dato:

  • devono essere garantite le prestazioni  di  qualita'  di  cui  al

D.Lgs 219/2010, come recepimento della  Direttiva  90/2009/EC,  fatta

eccezione per quanto riportato al Capitolo 3;

  • le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti  Pubblici

di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da

organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per i

parametri utilizzati ai fini della classificazione  di  qualita'  dei

materiali di cui al presente Capitolo 1; in  entrambi  i  casi  viene

richiesto il possesso di certificazioni nazionali e/o  internazionali

relative all'inserimento in circuiti di calibrazione  specifici  (es.

QUASIMEME, etc.) laddove esistenti,  che  diano  dimostrazione  della

qualita' delle analisi;

  • i risultati delle analisi e delle relative  misure  di  controllo

qualita' per ciascun  parametro  fisico,  chimico,  ecotossicologico,

devono  essere  riportati  su  rapporti  di  prova   rilasciati   dai

laboratori e nella Relazione tecnica che deve contenere anche i  dati

relativi all'analisi delle comunita'  bentoniche  e  delle  biocenosi

presenti redatti  da  tecnico  qualificato,  secondo  le  indicazioni

riportate nei paragrafi specifici.

Le risultanze analitiche  sono  considerate  valide  per  un  periodo

diverso per il Percorso I o per il Percorso II, a seconda  si  tratti

di sedimenti soggetti  a  rimescolamento  o  sedimenti  dello  strato

profondo non interessato  da  fenomeni  di  perturbazione.  In  linea

generale si assume che in un'area portuale, costiera  o  fluviale,  i

primi 50 cm di fondale siano soggetti a fenomeni di perturbazione.

---------------------------------------------------------------------

Percorso I

Le risultanze analitiche sono considerate valide per un periodo di  2

anni, purche' non si siano verificati eventi naturali  o  artificiali

che abbiano modificato  la  situazione  ambientale  dal  momento  del

campionamento. Tale validita' puo' essere estesa fino a 3  anni,  con

la sola  ripetizione  delle  analisi  fisiche  ed  ecotossicologiche,

almeno sui campioni compositi dello strato superficiale (0-50 cm) del

fondale, ottenuti con i medesimi criteri  di  miscelazione  descritti

per la procedura semplificata nel presente paragrafo.

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Percorso II

Le risultanze analitiche sono considerate valide per un periodo di  3

anni, purche' non si siano verificati eventi naturali  o  artificiali

che abbiano modificato  la  situazione  ambientale  dal  momento  del

campionamento. Tale validita' puo' essere estesa fino a 5  anni,  con

la sola  ripetizione  delle  analisi  fisiche  ed  ecotossicologiche,

almeno sui campioni compositi dello strato superficiale  (0  -50  cm)

del  fondale,  ottenuti  con  i  medesimi  criteri  di   miscelazione

descritti nel presente paragrafo.

---------------------------------------------------------------------

L'estensione della validita'  delle  analisi  per  l'intero  spessore

viene confermata se il livello di tossicita' della batteria di  saggi

ecotossicologici ripetuti (secondo le modalita' di cui  al  paragrafo

2.3), risulti uguale o inferiore a quello precedentemente ottenuto, e

comunque "basso" o "assente". Nel caso il livello di  tossicita'  dei

campioni ripetuti risulti piu' alto  o  comunque  "medio"  o  "alto",

dovranno essere ripetute  anche  le  analisi  chimiche  sui  medesimi

campioni (secondo le modalita' di cui al paragrafo 2.4) e  lo  strato

di sedimenti nuovamente  caratterizzato  dovra'  essere  classificato

secondo i criteri di cui alle tabelle 2.5 o 2.6 (criterio tabellare o

ponderato). In tal caso la validita' delle analisi e  la  conseguente

classificazione degli strati sottostanti  viene  comunque  estesa  in

funzione del percorso.

2.2.1. Relazione tecnica

Tutti i dati relativi al campionamento, alla caratterizzazione,  alle

prestazioni analitiche (QA/QC), alla classificazione e  alle  opzioni

di gestione proposte devono essere riportate in una relazione tecnica

con allegate:

  • la Scheda di inquadramento dell'area di escavo di cui al Capitolo

1;

  • le "Schede di campo" di cui ai Capitoli 1 e 5;

  • i rapporti di prova.

La  classificazione  delle  singole   aree   unitarie   deve   essere

rappresentata (per livelli) su  carta  rispetto  alla  batimetria,  a

partire dalla quota di dragaggio e fino alla quota l.m.m. del fondale

al momento del campionamento. Un esempio viene riportato in Figura 5.


              Parte di provvedimento in formato grafico


Figura 5 - Sezione longitudinale del volume di sedimento da  dragare:

rappresentazione delle classi di qualita' riferite a ciascuna sezione

                   delle carote prelevate (P1-P5).

2.3. Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica

2.3.1. Batteria di saggi biologici

I  saggi  biologici  devono  essere  eseguiti  su  tutti  i  campioni

destinati alle analisi,  singoli  o  accorpati.  I  risultati  devono

essere riportati su rapporti  di  prova  rilasciati  dai  laboratori,

indicando, oltre ai dati grezzi, il metodo ed i parametri  statistici

necessari, a  supporto  della  affidabilita'  del  dato,  cosi'  come

riportato in Appendice 2A; in particolare:

  • nel caso di utilizzo dei criteri di integrazione ponderata di cui

all'Appendice 2B, i risultati devono  essere  espressi  come  effetto

misurato nel campione (± scarto tipo σ) e nel controllo  negativo  (±

scarto tipo σ), riferito alla  massima  concentrazione  del  campione

testata (compatibilmente al metodo del saggio impiegato);

  •  nel  caso  della  classificazione  ecotossicologica  secondo  il

criterio tabellare  ottenuto  nell'ambito  della  batteria  di  saggi

biologici utilizzata, i risultati devono essere  espressi  come  EC20

e/o EC50 con i relativi limiti fiduciali o  come  effetto  (±  scarto

tipo σ) rispetto al controllo negativo (riportando il dato  anche  di

quest'ultimo) e riferito alla  massima  concentrazione  del  campione

testata in relazione al metodo del saggio impiegato.

I medesimi risultati, inclusi i dati relativi ai  controlli  positivi

(rapportati alla  carta  di  controllo  del  laboratorio),  in  forma

riepilogativa tabellare, devono essere comunque riportati e  discussi

nella Relazione tecnica.

Salvo specifiche indicazioni del metodo adottato, il sedimento intero

o la frazione solida del sedimento deve essere saggiata a fresco (non

congelata, non essiccata ne' liofilizzata) prima possibile e comunque

non oltre 15 giorni di conservazione a 4 - 6 °C al buio; la  frazione

liquida  (acqua  interstiziale  o  elutriato  1:4  p/v)  deve  essere

preparata entro 10 giorni dal sedimento tal quale conservato a 4°C al

buio e, se non saggiata entro le 24 h dalla preparazione,  conservata

a -20°C fino al momento dell'analisi. I contenitori con la matrice di

prova non devono presentare spazio d'aria. La batteria di minima deve

essere  composta  da  almeno  3  organismi  appartenenti   a   gruppi

tassonomici ben distinti, scegliendo una delle  combinazioni  di  cui

alla Tabella 2.: per ciascuna delle tipologia 1, 2 e  3  deve  essere

selezionato un saggio biologico a scelta tra quelli indicati  con  il

segno "X". La combinazione deve essere la stessa per la totalita' dei

campioni previsti nell'ambito della medesima istruttoria.

A titolo esemplificativo una combinazione e' la seguente:

1ª tipologia: saggio sulla fase solida.  Bioluminescenza  con  Vibrio

fischeri su sedimento privato dell'acqua interstiziale;

2ª tipologia: saggio su fase liquida. Inibizione di  crescita  algale

con Pheodactylum tricornutum o Dunaliella tertiolecta  o  Skeletonema

costatum su elutriato;

3ª tipologia: saggio con effetti cronici/sub-letali/a lungo termine e

di  comprovata  sensibilita'.   Embriotossicita'   con   Paracentotus

lividus, Mytilus galloprovincialis o Crassostrea gigas su elutriato.

In caso di sedimento con percentuali  di  sabbia/ghiaia  (diametro  >

0,63 mm) maggiori del 90%,  in  considerazione  dei  possibili  falsi

positivi o della impossibilita' di eseguire il saggio,  la  prova  su

fase solida puo' essere sostituita con almeno un ulteriore  saggio  a

scelta su fase liquida tra quelli indicati in  Tabella  2.3  come  2a

tipologia.


Tabella  2.3  -  Saggi  biologici  utili  per  l'allestimento   della

batteria. Con la "x" vengono indicati i possibili  saggi  alternativi

                       per ciascuna tipologia

              Parte di provvedimento in formato grafico


2.3.2. Classificazione ecotossicologica

Completata la fase di  campionamento  e  analisi,  sulla  base  delle

risultanze   ottenute   si    procede    con    la    classificazione

ecotossicologica   di   ciascun   campione   di   sedimento    basata

sull'utilizzo dei criteri  di  integrazione  ponderata  di  cui  ali'

Appendice 2B.

Tuttavia,   nell'ambito   di   indagini   con   elevata   numerosita'

campionaria, in cui la stragrande maggioranza  dei  campioni  risulti

particolarmente  tossica  o  non   mostri   effetti,   e'   possibile

semplificare la procedura di classificazione avvalendosi del criterio

tabellare riportato in Figura 6.

In particolare, il criterio tabellare puo' essere applicato a tutti i

campioni analizzati nei seguenti casi:

  a)  oltre  il  90%  dei  campioni  analizzati  mostrino  Tossicita'

"assente" per l'intera batteria di saggi  biologici  impiegati  e  le

concentrazioni  chimiche  dei  medesimi  campioni  risultino   <   L2

(Capitolo 2.4, tabella 2.5);

  b) oltre il 90%  dei  campioni  analizzati  mostrino  Tossicita'  ≥

"alta" per l'intera batteria di saggi biologici impiegati;

  c) debba  essere  confermata  l'estensione  della  validita'  delle

analisi di cui al Capitolo 2;



              Parte di provvedimento in formato grafico


Figura  6  -  Classificazione  ecotossicologica  tabellare   ottenuto

nell'ambito della batteria di saggi biologici  utilizzata.  L'effetto

ormetico e' esclusivamente riferito alla  biostimolazione  nei  saggi

algali.



Percorso II

La classificazione ecotossicologica riferita a  ciascun  campione  di

sedimento basata sul criterio tabellare puo' essere  applicata  anche

per confermare  la  possibilita'  di  una  caratterizzazione  chimica

mirata, di cui al successivo Capitolo 4.


2.4. Caratterizzazione e classificazione chimica

2.4.1. Caratterizzazione chimica

La  caratterizzazione  chimica  puo'  risultare  differente  nei  due

percorsi.

---------------------------------------------------------------------

Percorso I

  • Caratterizzazione chimica standard: per la totalita' dei campioni

e' prevista l'analisi dei parametri chimici standard (Tabella 2.4).

Sulla base di indagini pregresse e/o  delle  caratteristiche  desunte

dalla Scheda di Inquadramento dell'area di  escavo  (Capitolo  1)  e'

facolta' dell'autorita' competente  al  rilascio  del'autorizzazione,

che puo' avvalersi di soggetto del Sistema  Nazionale  delle  Agenzie

(ISPRAARPA- APPA) o di altro Istituto Scientifico Pubblico diverso da

quello  coinvolto  nelle  indagini  ambientali  di  caratterizzazione

dell'area, richiedere l'analisi di  sostanze  aggiuntive  di  cui  si

presume la pericolosita' ambientale e/o sanitaria.

---------------------------------------------------------------------


       Tabella 2.4 - Parametri chimici standard da analizzare


              Parte di provvedimento in formato grafico


---------------------------------------------------------------------

Percorso II

Qualora si voglia usufruire del  percorso  semplificato,  le  analisi

chimiche devono essere precedute dalle analisi ecotossicologiche.

Una  volta  eseguite  le  analisi  ecotossicologiche  e  le   analisi

granulometriche  sui  campioni  singoli  o  compositi,   purche'   la

tossicita' della batteria sia risultata  bassa  o  assente,  si  puo'

procedere con la verifica della  idoneita'  e  sufficienza  dei  dati

chimici disponibili. Solo in questo caso sui corrispondenti  campioni

a disposizione opportunamente  conservati  si  dovra'  procedere  con

l'analisi dei soli parametri chimici non  idonei  o  non  sufficienti

(Allegato 1).

La caratterizzazione chimica dei campioni  segue  quindi  i  seguenti

criteri:

  • Caratterizzazione chimica mirata: sui campioni  classificati  con

tossicita' bassa o assente e con informazioni  idonee  e  sufficienti

(Capitolo 1) e' possibile procedere all'analisi di una lista  ridotta

di parametri chimici (parametri mirati). Su  questi  campioni  devono

essere  analizzati  i  soli  parametri  chimici  di  cui  non   siano

disponibili  le  informazioni,  mentre  per  ciascuno   degli   altri

parametri viene assunto il valore  di  concentrazione  corrispondente

alla media geometrica di tutti i valori considerati idonei.

  • Caratterizzazione chimica standard: sui campioni classificati con

tossicita' media o alta o per  i  quali  le  informazioni  non  siano

ritenute idonee e/o sufficienti (Capitolo 3), si deve  procedere  con

l'analisi dei parametri chimici standard (Tabella 2.4).

Sulla base di indagini pregresse e/o  delle  caratteristiche  desunte

dalla Scheda di Inquadramento dell'area di  escavo  (Capitolo  1)  e'

facolta' dell'autorita' competente  al  rilascio  del'autorizzazione,

che puo' avvalersi di soggetto del Sistema  Nazionale  delle  Agenzie

(ISPRAARPA- APPA) o di altro Istituto Scientifico Pubblico diverso da

quello  coinvolto  nelle  indagini  ambientali  di  caratterizzazione

dell'area, richiedere l'analisi di  sostanze  aggiuntive  di  cui  si

presume la pericolosita' ambientale e/o sanitaria.

---------------------------------------------------------------------


Qualora il campione sia costituito da oltre l'80% di ghiaia (diametro

> 2 mm), le  analisi  chimiche  possono  essere  omesse,  a  meno  di

macroscopiche evidenze di inquinamento.

I  risultati  delle  analisi  chimiche  devono  essere  riportati  su

rapporti  di   prova   rilasciati   dai   laboratori.   Le   seguenti

informazioni:

  •  percentuale  di   recupero   rispetto   a   materiali   standard

certificati;

  • limite di quantificazione (garantendo quelli di cui alla  Tabella

2.4);

  • incertezza estesa;

  • valutazioni di QA/QC;

possono essere inserite  sui  medesimi  rapporti  o  riportate  nella

Relazione tecnica.  I  medesimi  risultati,  in  forma  riepilogativa

tabellare,  devono  essere  riportati  e  discussi  nella   Relazione

tecnica.


2.4.2. Classificazione chimica dei materiali

La classificazione  chimica  dei  materiali  e'  basata  sui  livelli

chimici di riferimento (L1 e L2),  di  cui  alla  Tabella  2.5.  Tali

valori possono essere aggiornati a livello nazionale.

I valori di riferimento L1 relativi  al  gruppo  degli  "Elementi  in

tracce"  possono  essere  sostituiti  su  base  locale   dai   valori

corrispondenti al cosiddetto "fondo naturale" e inseriti nei Piani di

gestione dei bacini idrografici.

In alternativa, i valori di  riferimento  L1  per  la  totalita'  dei

parametri chimici possono altresi' essere sostituiti su  base  locale

(L1loc ) secondo quanto riportato nell'Appendice 2D. Nel caso in  cui

il valore di L1loc calcolato per  un  "elemento  in  tracce"  risulti

uguale o superiore al valore di L2 nazionale, dovra' essere stabilito

dall'Autorita' competente al rilascio, sulla base delle indagini  del

sistema  nazionale  delle  agenzie  e  con  il  supporto  degli  Enti

scientifici nazionali (ISPRA, CNR, ISS), un valore  di  L2  "locale",

seguendo il medesimo  criterio  utilizzato  per  il  calcolo  dell'L2

nazionale.

Qualora per le analisi  ecotossicologiche  siano  stati  applicati  i

criteri di integrazione ponderata di cui all'Appendice 2B, si  dovra'

seguire il medesimo criterio anche per le analisi  chimiche,  la  cui

procedura e' descritta in  Appendice  2C;  il  tool  applicativo  per

eseguire automaticamente tale elaborazione dei  dati  e'  scaricabile

dal sito istituzionale dell'ISPRA.

Qualora  non  siano  stati  utilizzati  i  criteri  di   integrazione

ponderata di cui all'Appendice 2B per le analisi ecotossicologiche, i

risultati delle analisi chimiche  devono  essere  confrontati  con  i

Livelli chimici di riferimento (L1 e L2) di cui alla Tabella 2.5.

       Tabella 2.5 - Livelli chimici di riferimento nazionali


              Parte di provvedimento in formato grafico

2.5. Caratterizzazione fisica

La descrizione delle caratteristiche fisiche e' riportata in  Tabella

2..

La descrizione macroscopica deve essere particolarmente accurata  per

l'area di prelievo e per l'area di deposizione nel caso una possibile

opzione di gestione dei materiali da dragare possa essere l'attivita'

di ripascimento costiero;  in  particolare  per  la  descrizione  del

colore devono essere utilizzate tavole  cromatiche  con  la  medesima

scala per entrambi i siti.


        Tabella 2.6 - Parametri fisici e relative specifiche


              Parte di provvedimento in formato grafico


La descrizione macroscopica deve essere riportata  nella  "scheda  di

campo", di cui al paragrafo 1.1, assieme ai dati  di  campo  ritenuti

piu' significativi.

Nella Relazione tecnica devono essere riportate le principali  classi

granulometriche per ciascun campione analizzato, ovvero:

  • ghiaia (> 2 mm);

  • sabbia (2 mm < x < 0,063 mm);

  • pelite (silt: 0,063 mm < x < 0,004 mm + argilla: < 0,004 mm).

Nel caso di ripascimenti costieri deve essere prodotta anche la curva

di distribuzione granulometrica  cumulata  e  la  ripartizione  delle

differenti frazioni sabbiose.

La metodologia preferibile per le analisi mineralogiche (facoltative)

e' mediante tecniche di diffrattometria a raggi X.




2.6. Caratterizzazione biologica

2.6.1. Caratterizzazione microbiologica

Dragaggio, immersione in mare oltre le 3 mn e ripascimenti costieri

Attualmente non risulta possibile definire valori limite di carattere

sanitario per le abbondanze di indicatori di contaminazione fecale  e

singoli microrganismi patogeni nei sedimenti e nelle sabbie.

Sulla base delle informazioni di cui  alla  Scheda  di  inquadramento

dell'area (Capitolo 1), qualora i siti di dragaggio e/o di immersione

oltre le 3 mn e/o di ripascimento siano situati nei  pressi  di  aree

destinate all'acquacoltura o alla balneazione, in queste ultime  deve

essere garantito il rispetto dei requisiti di qualita' previsti nella

normativa  vigente  per  il  comparto  acque   (decreto   legislativo

152/2006; Reg. CE 854/2004; Decreto Legislativo 30  maggio  2008,  n.

116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute).

In  caso  di  ripascimenti  costieri,  i  sedimenti  possono   essere

collocati nel sito di destinazione solo al di  fuori  della  stagione

balneare.


2.6.2. Analisi delle comunita' bentoniche

Fornire una descrizione:

  -  delle  comunita'  fito-zoobentoniche  esistenti   nell'area   di

intervento (lista specie,  gruppi  ecologici,  gruppi  trofici),  con

l'identificazione delle biocenosi piu'  importanti,  con  particolare

riferimento alla eventuale presenza di biocenosi  di  elevato  pregio

conservazionistico (praterie di fanerogame marine, coralligeno, beach

rocks,  ecc.),  anche  desumibili  dalla  Scheda   di   inquadramento

dell'area di escavo (Capitolo 1).

  - delle popolazioni ittiche  demersali  ed  aree  di  nursery,  con

particolare riferimento a specie di interesse commerciale.




2.7. Classificazione di qualita' dei materiali di escavo

Qualora per le  analisi  ecotossicologiche  e  chimiche  siano  stati

applicati i criteri di integrazione ponderata di cui  alle  Appendici

2B e 2C, si deve procedere con  la  loro  integrazione,  al  fine  di

determinare la classe di qualita' dei sedimenti.


Classificazione ponderata

L'attribuzione della Classe  di  Qualita'  dei  materiali  scaturisce

dalla integrazione della classificazione chimica ed  ecotossicologica

ottenute  attraverso  l'applicazione  dei  criteri  di   integrazione

ponderata di cui alle Appendici 2B e 2C.

In particolare, la classificazione ecotossicologica e' basata  su  un

giudizio di pericolo  ecotossicologico  (da  Assente  a  Molto  alto)

elaborato dalla integrazione ponderata  dei  risultati  di  tutte  le

componenti dell'intera batteria di saggi biologici.

La classificazione chimica e' basata sull'elaborazione di  un  indice

Hazard Quotient chimico (HQc) che considera la tipologia e il  numero

dei parametri non conformi, nonche' l'entita' di tali  superamenti  e

sulla sua successiva attribuzione  in  una  classe  di  pericolo  (da

assente a Molto alto), (Tab. 2.7).

Qualora  non  siano  stati  utilizzati  i  criteri  di   integrazione

ponderata in base ai casi  di  cui  al  paragrafo  3.2,  deve  essere

adottata la classificazione dei materiali secondo quanto riportato in

tabella 2.8.

Con concentrazioni chimiche > L2 e tossicita' "assente" o "bassa"  la

classificazione  dovra'  procedere  comunque   con   i   criteri   di

integrazione ponderata di cui alla Tabella 2.7.

Qualora il campione sia costituito da oltre l'80% di ghiaia (diametro

> 2 mm) e quindi non sia possibile definire una  classe  chimica,  la

classe di qualita' del materiale corrisponde alla migliore tra quelle

previste dalla classe di tossicita' rilevata (Tabella 2.8).


Tabella 2.7 - Classificazione della Qualita' dei sedimenti secondo  i

 criteri di integrazione ponderata. HQC = Hazard Quotient (chimico)


              Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella 2.8  -  Classificazione  dei  sedimenti  basata  sui  criteri

              tabellari; [C] = concentrazione chimica.


              Parte di provvedimento in formato grafico


2.8. Opzioni di gestione

Le opzioni di gestione, in funzione  della  classe  di  qualita'  dei

materiali determinata secondo quanto riportato nelle  tabelle  2.7  e

2.8, sono rappresentate in Figura 7,  con  ulteriori  indicazioni  di

seguito descritte.


              Parte di provvedimento in formato grafico

Figura 7 - Opzioni di gestione compatibili con la classificazione  di

                  qualita' dei materiali da dragare


Sedimenti  di  classe  "A"  che   possono   essere   utilizzati   per

ripascimenti in presenza di impianti di acquacoltura

Per i sedimenti destinati a ripascimento della  spiaggia  emersa  e/o

sommersa, qualora nel raggio di 3 mn dal sito di  destinazione  siano

presenti in mare impianti di acquacoltura,  devono  essere  applicate

specifiche misure di  prevenzione  e  di  controllo  degli  organismi

destinati all'alimentazione umana, come dettagliato  nel  Capitolo  3

(paragrafo 3.3.4).




Sedimenti di classe  "D"  che  possono  essere  immersi  in  ambienti

conterminati in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche

del sedimento

I sedimenti di classe D possono essere trattati come di  classe  C  e

pertanto immersi in ambienti  conterminati  in  grado  di  trattenere

tutte le frazioni granulometriche del sedimento nei seguenti casi:

  • con tossicita' del sedimento  "Assente"  o  "Bassa"  (secondo  il

criterio ponderato o tabellare), purche' collocati non a contatto con

le pareti laterali o il fondo del bacino conterminato parzialmente  o

totalmente emerso;

  • la tossicita' del sedimento valutata secondo i criteri  tabellari

di cui alla figura 5 sia interamente dovuta alla fase solida;

  • il  pericolo  ecotossicologico  valutato  secondo  i  criteri  di

integrazione ponderata di cui all'Appendice 2B  sia  dovuto  per  2/3

alla fase solida.


Sedimenti di classe  "E"  che  possono  essere  immersi  in  ambienti

conterminati  impermeabilizzati:  stima  del   Livello   di   Effetto

Ecotossicologico Grave (LEG)

In relazione al potenziale pericolo ecotossicologico valutato tramite

criteri di integrazione ponderata, al fine di meglio discriminare  la

qualita' dei materiali di classe  E,  viene  indicata  una  procedura

statistica per la derivazione di  un  ulteriore  Livello  Chimico  di

riferimento sito specifico: il Livello di Effetto Grave  (LEG).  Tale

livello, stabilito per ottimizzare la gestione di  sedimenti  dragati

da collocare in ambienti conterminati impermeabilizzati, puo'  essere

definito come "la concentrazione del contaminante  in  corrispondenza

del quale sono attesi effetti ecotossicologici gravi  (medi,  alti  o

molto alti) con una probabilita' del  95%"  e  per  i  quali  occorre

adottare particolari misure di salvaguardia ambientale.

Nel caso sia possibile calcolare il LEG, la procedura e' descritta in

Appendice 2F e il relativo tool applicativo e' disponibile  sul  sito

istituzionale ISPRA.

I  materiali  da  dragare  di  classe  E  che  presentano  valori  di

contaminazione  chimica  inferiori  al  LEG  possono  essere  gestiti

secondo quanto previsto per i materiali di classe D.

I materiali  da  dragare  che  presentano  valori  di  contaminazione

chimica superiore al LEG rimangono  di  classe  E,  e  devono  essere

gestiti con particolari cautele  ambientali,  in  tutte  le  fasi  di

gestione, dal dragaggio alla destinazione finale.


Sedimenti posti all'interno di Siti di Interesse Nazionale da gestire

all'esterno dei SIN

Qualora, all'interno di un Sito di bonifica di  Interesse  Nazionale,

si intenda gestire i sedimenti da  dragare  al  di  fuori  del  corpo

idrico da cui provengono (ovvero al di fuori del  SIN),  deve  essere

attuata  una   caratterizzazione   che   soddisfi   quanto   previsto

dall'Allegato A al D.M. 7  novembre  2008  e  dal  presente  Allegato

Tecnico.

Entrambe  le  procedure  di  caratterizzazione  vengono   soddisfatte

operando secondo quanto di seguito riportato.

Riguardo  alla  caratterizzazione  ecotossicologica   devono   essere

eseguite le  analisi  secondo  quanto  previsto  al  Capitolo  2  del

presente Allegato Tecnico  sui  campioni  dei  livelli  delle  carote

prelevate ai sensi dell'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008,  come  di

seguito specificato:

.0-50 cm;

.50-100 cm;

.100-200  cm  (aliquota  derivante  dall'accorpamento  e   successiva

omogenizzazione dei livelli 100-150 cm e 150-200 cm);

.200-400  cm  (aliquota  derivante  dall'accorpamento  e   successiva

omogeneizzazione dei livelli 200-300 cm e 300-400 cm) e  analogamente

per gli eventuali successivi livelli da 2 m o frazioni  superiori  al

metro.

Riguardo  alla  caratterizzazione  chimica  e'  fatto  salvo   quanto

previsto dal D.M. 7 novembre 2008,  ritenendo  valide  le  risultanze

analitiche ottenute. In particolare, per le aliquote derivanti  dagli

accorpamenti sopra indicati e' ammesso  l'utilizzo  dei  valori  medi

delle   concentrazioni   riferite   ai   due   campioni    analizzati

separatamente. Per i parametri chimici di cui  al  presente  Allegato

Tecnico non previsti dall'Allegato A  al  D.M.  7  novembre  2008  si

dovra' procedere all'analisi dei campioni sopra indicati.


2.9. Ulteriori semplificazioni inerenti la gestione

Nell'ottica  di  isolare  eventuali  "hot  spot"  ed  ottimizzare  la

gestione compatibile, una volta  completata  la  caratterizzazione  e

alla luce delle risultanze analitiche, sono  possibili  successive  e

ulteriori  caratterizzazioni  delle  aree  unitarie  con  risoluzioni

minime fino a 300 m³ di materiale da dragare.

Con la finalita' di ottimizzare la gestione di lotti di materiale  il

piu' possibile  omogenei  da  sottoporre  alla  medesima  opzione  di

gestione,  ad  esclusione  delle  attivita'  di  ripascimento   della

spiaggia emersa e ad esclusione dei casi in cui sia stata operata una

riduzione dei campioni  nella  fase  di  caratterizzazione  (mediante

formazione  di   campioni   compositi),   una   volta   ottenuta   la

classificazione  dei  singoli  volumi  unitari  associati  a  ciascun

campione (non  composito),  e'  possibile  gestire  con  la  medesima

opzione lotti contigui accorpati  appartenenti  al  medesimo  livello

batimetrico, purche' la differenza sia di una sola classe di qualita'

e il volume di materiale di classe peggiore non costituisca piu'  del

20% del volume complessivo.


    APPENDICE 2A: INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEI RAPPORTI DI PROVA

              RELATIVI ALLE INDAGINI ECOTOSSICOLOGICHE


+-------------------------------------------------------------------+

|Campione                        |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Data campionamento              |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Matrice                         |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Concentrazione/i testata/e:     |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Organismo test                  |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Metodo utilizzato               |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|End point misurato              |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Sostanza tossica di riferimento |                                  |

|(controllo positivo)            |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|EC50 e limiti fiduciali         |                                  |

|(controllo positivo)            |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Range di riferimento e/o carta  |                                  |

|di controllo                    |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Acqua usata per il test come    |                                  |

|controllo/diluente              |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Parametri di controllo (es.     |                                  |

|salinita', pH, Temperatura)     |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Nr. repliche                    |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Tempo di esposizione            |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|EC20 con limiti fiduciali       |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|EC50 con limiti fiduciali       |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Effetto percentuale medio alla  |                                  |

|conc. max                       |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Dev. St. delle repliche alla    |                                  |

|conc. max                       |                                  |

+-------------------------------------------------------------------+

|                                                                   |

+-------------------------------------------------------------------+

|        Per il saggio in fase solida con Vibrio fischeri           |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Tossicita' misurata (TU50) ± Lim|                                  |

|fiduc. ( 95%)                   |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|R²                              |                                  |

+--------------------------------+----------------------------------+

|Sediment Toxicity Index (STI)   |                                  |

+-------------------------------------------------------------------+



Dati da utilizzare per l'applicazione  dei  criteri  di  integrazione

ponderata

+--------------+---------------+---------------+--------------------+

|¹Misura       |               |Deviazione     |                    |

|dell'endpoint |Media          |standard       |Nr. repliche        |

+--------------+---------------+---------------+--------------------+

|              |Media delle    |Deviazione     |                    |

|              |letture delle  |standard tra le|                    |

|              |repliche alla  |repliche alla  |                    |

|              |massima concen-|massima concen-|Nr. Repliche alla   |

|Controllo     |trazione       |trazione       |massima concen-     |

|negativo      |testata        |testata        |trazione            |

+--------------+---------------+---------------+--------------------+

|              |Media delle    |Deviazione     |                    |

|              |letture delle  |standard tra le|                    |

|              |repliche alla  |repliche alla  |                    |

|              |massima concen-|massima concen-|Nr. Repliche alla   |

|Campione      |trazione       |trazione       |massima concen-     |

|(trattato)    |testata        |testata        |trazione            |

+--------------+---------------+---------------+--------------------+



+-------------------------------------------------------------------+

|      Solo per saggio in fase solida mediante Vibrio fischeri      |

+-------------------------------------------------------------------+

|          |                  |Deviazione       |                   |

|          |Media             |standard         |Nr. repliche       |

+----------+------------------+-----------------+-------------------+

|          |                  |CV delle letture |                   |

|          |                  |di controllo I0  |                   |

|          |                  |[(dev. Std. I0 / |                   |

|          |                  |media I0         |                   |

|          |                  |controllo] * 100)|                   |

|          |                  |espresse in TU   |                   |

|          |                  |proporzionali    |                   |

|          |                  |rispetto alla    |                   |

|          |Soglia Tossicita' |Soglia di        |                   |

|Controllo |Naturale stimata  |Tossicita'       |Numero repliche    |

|negativo  |(TU50)            |Naturale         |controllo          |

+----------+------------------+-----------------+-------------------+

|          |                  |¼ dei limiti     |                   |

|          |Tossicita'        |fiduciali della  |                   |

|          |misurata riferita |tossicita'       |                   |

|Campione  |al peso secco     |misurata riferita|                   |

|(trattato)|(TU50)            |al peso secco    |2                  |

+-------------------------------------------------------------------+

---------------------

¹ Test algale: densita'  cellulare  o  tasso  di  crescita;  test  di

fecondazione/  sviluppo  lavale:  %  fecondati/sviluppati;  test   di

mortalita'/immobilizzazione: numero sopravvissuti;  test  con  Vibrio

fischeri su fase liquida: % bioluminescenza.



APPENDICE 2B: CRITERI DI INTEGRAZIONE PONDERATA  PER  LA  VALUTAZIONE

                 DELLE RISULTANZE ECOTOSSICOLOGICHE


I criteri di integrazione ponderata considerano aspetti importanti  e

caratteristiche specifiche dei saggi biologici inclusi nella batteria

utilizzata, tra cui la significativita' statistica  della  differenza

di effetto tra campione e controllo (contemplando la variabilita' tra

le repliche, sia nel  controllo,  sia  nel  campione);  la  severita'

dell'effetto (inteso come gravita' del danno biologico misurato dallo

specifico end-point); la tipologia di esposizione (acuta  o  a  breve

termine, cronica o a lungo termine); la rappresentativita' ambientale

della matrice testata.

Per ciascuno dei saggi previsti nelle diverse tipologie  di  batterie

utilizzabili e' indicata una "soglia" di effetto che  rappresenta  la

variazione minima ritenuta biologicamente significativa per  ciascuna

condizione sperimentale  (Tabella  A1);  vengono  anche  riportati  i

"pesi" attribuiti  a  ciascun  saggio  in  funzione  della  rilevanza

biologica dell'end-point  misurato,  della  durata  dell'esposizione,

della matrice testata (Tabella A2).


Tabella A1 - Valori di soglia attribuiti ai saggi biologici  previsti

                           nelle batterie.


              Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella  A.2  -  Pesi  attribuiti   in   funzione   della   rilevanza

dell'endpoint biologico, la  matrice,  il  tempo  di  esposizione  ed

utilizzati per il calcolo  del  coefficiente  W2.  Vengono  riportati

            anche i valori per la biostimolazione algale.


              Parte di provvedimento in formato grafico


Vengono di seguito descritti i passaggi e le procedure di calcolo per

l'integrazione dei  risultati  e  la  formulazione  del  giudizio  di

tossicita' di cui e' riportato uno schema  complessivo  nella  Figura

A1:

  • dopo la verifica dei dati, per  ciascun  saggio  biologico  viene

calcolato  l'effetto  (Ei  ),  inteso  come  variazione   percentuale

dell'endpoint misurato e compensato tramite la correzione  di  Abbott

rispetto  alle  variazioni  osservate  nel  controllo  (eq.   2   del

flow-chart di Figura A1);

  •  l'effetto  Ei  viene  corretto  in  base  alla  significativita'

statistica della variazione  rispetto  ai  controlli,  applicando  il

coefficiente Z che viene calcolato in funzione  del  valore  ottenuto

dal test T per dati con varianza disomogenea (punto 3 del  flow-chart

di Figura A1). Il coefficiente Z ha  un  valore  pari  a  1  (nessuna

riduzione dell'effetto) quando il campione risulta significativamente

diverso dal controllo (p < 0.05);  esso  decresce  con  il  diminuire

della significativita', passando in maniera lineare da 1 a 0.5 quando

p cresce da 0.05 a 0.06.  Per  valori  di  p  superiori  a  0.06,  il

coefficiente Z diminuisce rapidamente in maniera non lineare  fino  a

0.2, quando p tende a 1. Questa correzione riduce progressivamente il

peso complessivo di un saggio non statisticamente  significativo,  ma

non ne elimina completamente il contributo alla batteria;

  • ciascun effetto (Ei ) moltiplicato per  il  suo  coefficiente  Z,

viene rapportato con la "soglia" specifica per quel saggio (eq. 4 del

flow-chart di figura A1); l'effetto corretto (Eiw  )  cosi'  ottenuto

indica di quante volte la variazione misurata  in  un  saggio  supera

quella ritenuta biologicamente rilevante;

  •  solo  per  i  saggi  algali,  in   caso   di   un   effetto   di

biostimolazione, viene assegnato  un  valore  di  Eiw  pari  a  0  se

l'effetto e' < 40%, 1.25 se l'effetto e' > 40% ma < 100%, pari a  1.5

se l'effetto e' > 100%;

  •  l'indice  di  pericolo  complessivo  della  batteria  di   saggi

ecotossicologici (Hazard Quotient, HQBatteria ) viene calcolato  come

sommatoria degli effetti pesati (Eiw ) dei singoli saggi (eq.  5  del

flow-chart di figura A1), ulteriormente corretti secondo  il  fattore

W2 che corrisponde al prodotto dei pesi assegnati in  funzione  della

rilevanza  biologica  dell'endpoint  considerato,   della   rilevanza

ecologica della matrice testata, della esposizione  acuta  o  cronica

degli organismi (Tabella A2).

  • per  l'attribuzione  del  livello  di  pericolo  derivante  dalla

batteria di saggi ecotossicologici, il valore ottenuto  per  l'indice

HQBatteria e' normalizzato ad una scala compresa tra 0 e  10  (eq.  6

del flow-chart di figura A1), dove 1 corrisponde al valore di  soglia

della batteria (cioe' il valore di HQ che si otterrebbe  se  tutti  i

saggi della batteria mostrassero  un  effetto  pari  alla  rispettiva

soglia) e 10 corrisponde al valore  massimo  della  batteria  (quando

tutti i saggi mostrano il 100% di  effetto).  A  seconda  del  valore

dell'HQBatteria normalizzato, il livello di pericolo ecotossicologico

viene attribuito ad una classe di gravita' (da assente a molto alto),

identificata  da  un  diverso  colore:   Assente/bianco   se   <   1;

Basso/azzurro se HQBatteria ≥ 1 e < 1.5; Medio/giallo se HQBatteria ≥

1.5 e < 3; Alto/rosso se HQBatteria ≥ 3 e <  6;  Molto  Alto/nero  se

HQBatteria ≥ 6 (Tabella A3).


Tabella A3 - Classi di pericolo ecotossicologico rispetto  ai  valori

          di HQ (Hazard Quotient) della batteria di saggi.

              Parte di provvedimento in formato grafico

              Parte di provvedimento in formato grafico


Figura  A1  -  Procedura  per  l'elaborazione  dei  dati  dei   saggi

                          ecotossicologici.




APPENDICE 2C: CRITERI DI INTEGRAZIONE  PONDERATA  PER  L'ELABORAZIONE

                          DEI DATI CHIMICI

I criteri di integrazione  ponderata  considerano  la  tipologia  dei

parametri, il numero dei contaminanti  che  eccedono  il  riferimento

specifico, nonche' l'entita' di tali sforamenti  rispetto  ai  limiti

previsti. Viene dunque abbandonata la logica del mero superamento del

valore tabellare, anche minimo e da parte di un unico parametro, come

principio fondamentale per la classificazione chimica.

Tutti i parametri chimici di cui  e'  prevista  l'analisi,  hanno  un

"peso" (da 1 a  1.3)  a  seconda  che  non  siano  contemplati  dalla

Direttiva 2013/39/UE (peso 1), o  che  al  contrario  siano  inseriti

nella lista delle sostanze "prioritarie" (peso 1.1) o in quella delle

sostanze "pericolose e prioritarie" (peso 1.3),  o  siano  annoverati

nella convenzione di Stoccolma sui POP) (peso 1.3 ). Il diverso  peso

assegnato ai vari composti ha lo  scopo  di  conferire  una  maggiore

rilevanza nella classificazione chimica dei sedimenti alla variazione

di quegli inquinanti che siano caratterizzati  da  una  piu'  elevata

tossicita', tendenza al bioaccumulo e persistenza nell'ambiente o che

debbano essere soggetti ad una  progressiva  riduzione  nell'ambiente

secondo gli  obiettivi  posti  dalla  Direttiva  Quadro  sulle  Acque

(Tabella C1).


Tabella C.1- Lista dei parametri e dei  relativi  pesi  previsti  per

                   l'elaborazione dei dati chimici


              Parte di provvedimento in formato grafico


Vengono di seguito descritti i passaggi e le procedure di calcolo per

l'integrazione dei risultati e la classificazione chimica; lo  schema

complessivo e' riassunto nella Figura C1.

L'elaborazione  dei  dati  chimici  inizia  con  il  confronto  delle

concentrazioni misurate nei sedimenti con L1 e L2 di cui alla Tabella

2.5 (e suoi  successivi  aggiornamenti);  il  confronto  puo'  essere

effettuato con "riferimenti" sito-specifici (ad esempio L1loc e L2loc

), qualora tali livelli siano stati definiti a livello locale secondo

i criteri di cui all'Appendice 2D.

In  funzione  del  riferimento,   per   ciascun   parametro   chimico

analizzato, viene calcolata la variazione rispetto al limite,  ovvero

il Ratio To Reference (RTR) (eq. 3 del flow-chart di Figura  C1);  il

valore di RTR viene corretto in funzione del "peso" del  contaminante

per ottenere un valore di RTRw (eq. 4 del flow-chart di  figura  C1),

al fine di enfatizzare l'importanza delle variazioni osservate per  i

contaminanti piu' pericolosi.

Il calcolo dell'indice di pericolo  quantitativo  (Hazard  Quotient),

specifico per la caratterizzazione chimica dei sedimenti (HQC  ),  e'

ottenuto dalla media di tutti gli RTRw dei  parametri  con  RTR  ≤  1

(cioe'  valori  inferiori  rispetto  al  limite   del   riferimento),

addizionato con la sommatoria ∑ degli RTRw di  tutti  i  contaminanti

con RTR >1 (eq. 5 del flow-chart di figura C1):


              Parte di provvedimento in formato grafico


dove N and M sono il numero dei parametri con RTR rispettivamente ≤ o

>1, mentre j e k sono indici che permettono di  ripetere  il  calcolo

per N o M volte.

Con tale procedura di calcolo, l'indice di pericolo  chimico  (HQC  )

varia in funzione del numero di parametri che superano i  riferimenti

(i cui RTRw sono addizionati nella sommatoria  ∑),  dell'entita'  del

superamento e della tipologia dei contaminanti.

L'indice chimico HQC e' assegnato  ad  una  classe  di  pericolo  (da

assente  a  molto  alto),  identificata   da   un   diverso   colore:

Assente/bianco se HQC < 0.7; Trascurabile/verde se 0.7 ≥ HQC  <  1.3;

Basso/azzurro se 1.3 ≥ HQC < 2.6; Medio/giallo se 2.6 ≥  HQC  <  6.5;

Alto/rosso se 6.5 ≥ HQC < 13; Molto Alto/nero se HQC ≥ 13 (eq. 6  del

flow-chart di Figura C1 e Tabella C2).

Poiche' la procedura di calcolo non cambia in funzione  del  tipo  di

riferimento scelto per il confronto, i dati chimici vengono elaborati

contemporaneamente per ottenere un valore di HQC  ed  una  classe  di

pericolo chimico nei confronti di tutti i riferimenti adottati.



 Tabella C.2 - Classi di pericolo chimico rispetto ai valori di HQC


              Parte di provvedimento in formato grafico


              Parte di provvedimento in formato grafico




Figura   C1   -   Procedura   per   l'elaborazione   dei   dati    di

              caratterizzazione chimica dei sedimenti.





APPENDICE 2D:  INDIVIDUAZIONE  DEI  LIVELLI  CHIMICI  DI  RIFERIMENTO

             LOCALI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (L1LOC)



Procedura per l'individuazione del L1 Locale (L1loc )

Il Livello  Chimico  L1  e'  la  concentrazione  di  una  determinata

sostanza presente nella  matrice  sedimento,  in  miscela  con  altri

eventuali contaminanti, in corrispondenza  della  quale  sono  attesi

generici effetti tossici e di bioaccumulo con scarsa probabilita'.

Per  ciascuna  sostanza  L1loc  e'  dato  dal  90°  percentile  della

distribuzione di dati giudicati "non tossici".

E' indispensabile utilizzare una numerosita' campionaria di almeno 30

campioni risultati  privi  di  pericolo  ecotossicologico  (HQ  <  1)

secondo i criteri di integrazione ponderata (Appendice  2B),  di  cui

almeno 15 con bioaccumulo ricadente nella classe "Absent" o "Slight",

secondo quanto riportato nell'Appendice 2E.

Le analisi ecotossicologiche devono rispondere ai requisiti di cui al

paragrafo 3.1.

Sono utilizzabili soltanto i  dati  di  campioni  per  i  quali  sono

disponibili sia analisi chimiche che ecotossicologiche. Tali  analisi

possono  essere  riferite  anche  a  tempi  differenti,  purche'  non

antecedenti 10 anni e basate su "coppie" di dati  associati  (chimici

ed ecotossicologici riferiti al medesimo campione), indipendentemente

dal periodo in cui essi sono  stati  acquisiti.  L'utilizzo  di  dati

recenti permettera' di descrivere una situazione piu'  "fedele"  allo

stato attuale dei luoghi.

Ciascun valore di  riferimento  cosi'  individuato  ha  un  campo  di

applicazione  ottimale  nei  confronti  di   sedimenti   locali   con

concentrazioni ricadenti nel medesimo range individuato  dal  set  di

dati  utilizzato  per   le   elaborazioni.   Pertanto,   l'estensione

dell'utilizzo   dei   valori   di   riferimento   a   sedimenti   con

caratteristiche  diverse  deve  tener  conto  dell'entita'  di   tali

differenze, valutando l'opportunita' di una rielaborazione  dei  dati

che includa tutte le misure effettuate, eventualmente ottenute  anche

da indagini integrative.


APPENDICE 2E: CRITERI DI INTEGRAZIONE  PONDERATA  PER  L'ELABORAZIONE

             DEI DATI DI BIODISPONIBILITA' (BIOACCUMULO)

L'applicazione dell'indice sintetico sulla biodisponibilita' permette

di stabilire quali e quanti contaminanti sono associati ai sedimenti,

nonche' il rischio  associato  al  loro  possibile  trasferimento  al

comparto biotico.

L'indice segue i seguenti principi:

  • la biodisponibilita' dei contaminanti e' valutata sulla base  del

confronto tra concentrazioni analizzate  negli  organismi  esposti  e

quelle dei controlli negativi;

  • applicabilita' a diversi organismi e diversi tessuti;

  • il bioaccumulo complessivo e' inteso come numero di  contaminanti

accumulati, loro  tipologia  e  entita'  delle  variazioni  osservate

rispetto ai controlli.

Inoltre:

  •  e'  possibile  selezionare  la  specie   su   cui   testare   la

biodisponibilita', scegliendo in una lista di numerosi  vertebrati  o

invertebrati tra quelli maggiormente utilizzati come bioindicatori in

Mediterraneo (ad  esempio  mitili,  vongole,  ostriche,  policheti  e

numerose specie ittiche);

  • e' possibile selezionare il tessuto/i in  cui  sono  condotte  le

analisi, e la condizione sperimentale che puo' prevedere  popolazioni

naturali,  organismi  trapiantati  o   esposti   in   condizioni   di

laboratorio ad esempio al sedimento tal quale,  all'elutriato,  o  ad

altre matrici.

Il pericolo biodisponibilita' per ciascun parametro  viene  calcolato

come variazione di concentrazione rispetto ai controlli, ovvero  come

rapporto Ratio To Reference (RTR)  tra  la  concentrazione  tissutale

misurata nei campioni rispetto al controllo (eq. 3 del flow chart  di

figura D1), corretto in funzione  della  tipologia  del  contaminante

(RTRp ) (punto 5 del  flow  chart  di  figura  D1),  e  ulteriormente

corretto per un coefficiente di significativita'  statistica;  questo

e' calcolato sulla base di una funzione che puo'  lasciare  invariato

l'RTR  o   diminuirne   il   contributo   in   funzione   della   sua

significativita' (punto 4 del flow chart di figura D1).

A seconda dell'entita' della variazione, ciascun parametro analizzato

viene attribuito ad una di 5 classi di  effetto  (punto  6  del  flow

chart di figura D1),  diversamente  pesata  nel  calcolo  del  valore

complessivo di HQ biodisponibilita'.  La  stima  dell'HQ  complessivo

viene  effettuata  mediando  il  contributo  di  quei  parametri  che

presentano  variazioni  "basse"  in   termini   di   bioaccumulo,   e

addizionando la sommatoria degli RTRw di  tutti  quei  parametri  con

effetto ≥ "moderato" (eq. 7 del flow chart di figura D1).  La  classe

di pericolo  biodisponibilita'  viene  calcolata  in  funzione  della

distribuzione % dei  parametri  nelle  varie  classi  di  effetto  ed

assegnata ad uno di cinque livelli: da Assente a Molto  alto  (eq.  8

del flow chart di figura D1).


              Parte di provvedimento in formato grafico



Figura   D1   -   Procedura   per   l'elaborazione   dei   dati    di

              caratterizzazione chimica dei sedimenti.


APPENDICE 2F: CRITERIO PER LA STIMA  DEL  LIVELLO  DI  EFFETTO  GRAVE

                                (LEG)

Per i soli sedimenti di classe E, al fine di stimare la  probabilita'

di  gravi  effetti  tossici  in  relazione  alla  concentrazione  del

contaminante   possono   essere   utilizzati   i   Modelli   Additivi

Generalizzati (modelli GAMs; Hasti e Tibshirani, 1990).

I modelli additivi generalizzati (GAMs;  Hasti  e  Tibshirani,  1990)

sono estensioni semiparametriche dei piu' classici  modelli  lineari.

Non   conoscendo   esattamente   la   migliore   interpolazione   tra

probabilita' di effetti tossici e contaminante, essi costituiscono un

approccio  flessibile  all'identificazione  e  alla  descrizione   di

relazioni di tipo non lineare, non essendo legati a particolari forme

funzionali. Questo puo' essere realizzato introducendo  una  funzione

di smoothing per ciascun predittore, ottenendo la seguente struttura:


              Parte di provvedimento in formato grafico


dove le funzioni s sono i lisciatori di regressione (smoothers)  e  g

e' detta "funzione di link".

Sono, quindi, basati sulla  somma  di  p  funzioni  non  parametriche

relative a p variabili, oltre al termine costante e  sull'impiego  di

una funzione  legame  (g)  parametrica  nota  che  collega  la  parte

additiva del modello alla parte dipendente. La sola assunzione e' che

le variabili risposta  (Y)  siano  indipendenti  e  che  abbiano  una

distribuzione di probabilita' nota.

Rispetto ai modelli  lineari,  quindi,  il  vantaggio  principale  e'

quello di poter includere nel modello  i  predittori  con  una  forma

interamente determinata dalle informazioni contenute nei dati.

Una volta selezionati i  dati  idonei  e  costruito  il  database  da

utilizzare  nella  elaborazione,  verra'  costruita  la  variabile  Y

binaria con valori:



              Parte di provvedimento in formato grafico


Tale funzione  avra'  una  distribuzione  di  probabilita'  nota:  la

distribuzione binomiale. Quindi, il  modello  GAM  piu'  adatto  alla

presente finalita' utilizza una distribuzione dell'errore binomiale e

come  funzione  di  link  la  funzione  "logit"  =  log[(probabilita'

tossico)/(probabilita' non tossico)].

Tramite   la   funzione   logit    la    variabile    binaria    (non

tossico-debolmente tossico/mediamente tossico  -  altamente  tossico)

viene  trasformata  in  una  variabile  con  range  da  0  a  1,  che

rappresenta la probabilita' (p) che ci sia un effetto tossico ad ogni

concentrazione [X] del contaminante.

Stimate le probabilita', e' possibile derivare la concentrazione  del

contaminante in corrispondenza di qualunque valore di p compreso  tra

0 e 1. In particolare, il "Livello di Effetto Grave (LEG)"  sara'  il

piu' piccolo valore del contaminante con p = 0.95.

La procedura individua livelli chimici di riferimento solo  per  quei

parametri che, nell'ambito del range di  concentrazione  individuato,

contribuiscono   in   misura   statisticamente   evidenziabile   alla

tossicita' complessiva rilevata nel campione.

La stima della funzione di smoothing viene  determinata  mediante  la

procedura  descritta  in  Wood  (2000),  utilizzando  le   "penalized

regression splines" con piu' polinomi di grado non superiore a 3  per

diversi intervalli della variabile esplicativa. In questo modo  viene

stimata la forma funzionale  che  interpola  meglio  i  dati,  basata

quindi  esclusivamente  sulle  informazioni  contenute  nei  campioni

osservati. Per uniformare la stima delle differenti forme  funzionali

ottenibili, e' stato scelto di imporre  nella  presente  proposta  un

limite massimo pari a 4 gradi di liberta', come migliore  compromesso

tra curve con gradi di liberta' inferiori, e quindi troppo  smussate,

e superiori, quindi troppo sinuose.

Il modello valuta l'effetto del contaminante  sulla  probabilita'  di

ottenere risposte tossicologiche da medie a molto gravi,  analizzando

l'esposizione diretta degli organismi test ai  campioni,  che  devono

essere quindi rappresentativi dell'area indagata.

La    classificazione    dei    risultati    ecotossicologici     per

l'individuazione del LEG  potrebbe  essere  effettuata  mediante  due

sistemi alternativi, in funzione dei percorsi  1  o  2,  con  diverso

grado di complessita' e quindi di affidabilita' e oggettivita'.

Sistema 1

Il metodo di piu' semplice applicazione e' basato  sull'approccio  di

cui alla Figura 6. In particolare ai campioni  verra'  attribuito  il

codice binario "0" quando risulteranno con tossicita' assente o bassa

e "1" quando risulteranno con tossicita' media o alta.

Sistema 2

Criteri di integrazione ponderata di cui all'Appendice 2B. I campioni

saranno considerati tossici se appartenenti alle classi  di  pericolo

HQ  "medio",  "alto"  o  "molto  alto"   secondo   quanto   riportato

all'Appendice 2B.

Requisiti del set analitico per l'elaborazione dei LEG

Ai fini dell'applicazione della procedura descritta, finalizzata alla

stima della migliore funzione della probabilita'  di  effetti  attesi

tramite applicazione del modello  binario  GAM,  vengono  di  seguito

indicati i requisiti minimi del set di dati da utilizzare:

  • sono ammissibili soltanto i dati di campioni  per  i  quali  sono

disponibili sia analisi chimiche che ecotossicologiche;

  • le  concentrazioni  di  ciascun  contaminante  dovrebbero  essere

distribuite all'interno di un ampio range  rappresentativo  dell'area

di interesse;

  • i risultati  ecotossicologici  dovrebbero  essere  ripartiti  tra

campioni tossici e non tossici;

  • e' necessario che la distribuzione binomiale  dei  dati  descriva

una funzione con pendenza positiva  (seppur  variabile),  ovvero  con

tendenza all'aumento di p, ovvero della  probabilita',  all'aumentare

della concentrazione [X] del contaminante.



    Capitolo 3 - Indicazioni tecniche per la gestione dei materiali


Nel presente Capitolo 3,  in  relazione  alle  possibili  opzioni  di

gestione di cui alla Figura 1,  vengono  specificate  le  indicazioni

tecniche relative alle seguenti attivita':

  •   individuazione   e   caratterizzazione   dell'area    destinata

all'immersione dei materiali di escavo (area oltre le  3mn,  area  di

spiaggia, area conterminata);

  • modalita' di escavo, trasporto e immersione dei materiali;

  • monitoraggio ambientale delle attivita' di  escavo,  trasporto  e

immersione;

  • spostamenti in aree contigue.


3.1. Indicazioni tecniche per l'individuazione e la caratterizzazione

dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo

L'area di immersione  non  deve  ricadere  su  habitat  e  specie  di

interesse conservazionistico quali praterie di Posidonia  oceanica  o

aree a coralligeno.


3.1.1. Area marina per l'immersione dei materiali di escavo (oltre le

3 mn dalla costa)

Individuazione del sito

La ricerca del sito di immersione dove collocare i materiali  dragati

deve tener conto delle caratteristiche di un'area  vasta  all'interno

della quale poter disporre di differenti alternative finalizzate alla

scelta della soluzione a minore impatto.

Attraverso informazioni reperibili in letteratura e/o indagini mirate

rappresentative  della  stato  ambientale  recente,   devono   essere

acquisiti i seguenti elementi conoscitivi  riguardanti  l'area  vasta

nella quale localizzare il sito:

  1. caratteristiche dinamiche della massa d'acqua;

  2. caratteristiche fisiche e chimiche della colonna d'acqua;

  3. caratteristiche  del  fondale  (morfologia,  batimetria)  e  dei

sedimenti superficiali (granulometria, chimica, ecotossicita');

  4.   principali   biocenosi   bentoniche   (con   verifica    della

presenza/distribuzione   di   habitat   e   specie    di    interesse

conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di nursery,

con particolare riferimento a specie di interesse commerciale;

  5. individuazione e descrizione dei vincoli e degli usi  del  mare:

altri siti di immersione autorizzati, Aree  Marine  Protette,  Parchi

Nazionali, Siti Rete Natura 2000, Aree Archeologiche Marine, Zone  di

Tutela Biologica (ZTB), grandi  infrastrutture  (strutture  offshore,

cavi, condotte,  oleodotti,  rigassificatori),  attivita'  antropiche

(acquacoltura), poligoni militari, aree di divieto  di  ancoraggio  e

pesca.

Sulla base delle informazioni di cui ai  punti  1-5,  anche  mediante

tecniche di overlay mapping dei dati processati e cartografati in  un

sistema G.I.S., viene individuato lo specifico sito di immersione.

Il sito  specifico  d'immersione  deve  essere  restituito  su  carta

nautica prodotta dall'Istituto  Idrografico  della  Marina  (IIM)  in

scala opportuna, riportando, per un raggio di almeno 10 mn le aree  a

vario titolo protette.

La  localizzazione  del  sito  di  immersione  deve  essere  indicata

mediante i seguenti parametri:

  • coordinate proiettate UTM WGS84 fuso 32/33 dei vertici del sito e

delle singole aree Unitarie, nonche' delle aree di controllo;

  • distanza minima e massima dalla costa (in miglia nautiche);

  • profondita' minima e massima (in metri).

I siti di immersione devono essere  ubicati  ad  una  distanza  dalla

costa superiore a 3 mn, ovvero oltre la batimetrica dei 200 m qualora

questa sia a distanza inferiore.

Nelle aree marine a vario titolo protette l'immersione dei  materiali

deve rispettare la sostenibilita' ambientale di tale  operazione  nei

confronti di quegli elementi di natura biologica o di  altra  origine

che hanno generato il regime di protezione.


Caratterizzazione del sito

Il sito deve essere dimensionato in funzione dei volumi di  materiale

da immergere (ricoprimento teorico medio massimo pari  a  5  cm),  in

considerazione anche dell'eventualita'  di  ulteriori  immersioni  da

ripetere periodicamente, secondo la programmazione  di  gestione  dei

materiali di cui alla Scheda di inquadramento dell'area (Capitolo 1).

La  forma  del  sito  di  immersione  deve  essere  definita  secondo

geometrie regolari suddivisibili in Subaree  Unitarie  di  superficie

pari a 1 miglio nautico (mn) x 1 miglio  nautico  (mn),  nelle  quali

differenziare temporalmente i volumi di materiale da immergere.

Nel caso di siti ubicati entro  la  batimetrica  dei  200  m,  devono

essere individuate almeno due aree di  controllo  con  superficie  di

almeno 1 mn2 ciascuna, che abbiano le stesse caratteristiche del sito

di immersione e relativamente prive di impatto di  origine  antropica

e, presumibilmente, non influenzabili dalle attivita' di scarico.

Nel sito d'immersione e nelle aree di controllo, quando ubicate sulla

piattaforma continentale, il piano di  indagine  e  campionamento  di

sedimenti superficiali deve prevedere:

  • il posizionamento di un numero di stazioni non inferiore a 3  per

siti di immersione con superficie minore di 2 mn2;

  • il posizionamento di un numero di stazioni non inferiore a 2  per

ogni mn2 per siti di immersione con superficie maggiore di 2 mn2;

  • il posizionamento di un numero di stazioni non inferiore a 3  per

ogni mn2 nelle aree di controllo.

Se il sito e' situato oltre la batimetrica dei 200 m le  indagini  di

caratterizzazione devono essere opportunamente mirate. In particolare

devono essere eseguite indagini ambientali in almeno tre stazioni  di

controllo prospicienti le zone  costiere  potenzialmente  influenzate

dallo scarico o altre aree da attenzionare per eventuali e potenziali

vulnerabilita' ambientali, tenendo  conto  dell'idrodinamismo  locale

prevalente. La tipologia di  indagine  dovra'  riguardare  almeno  la

caratterizzazione chimica, fisica ed ecotossicologica  dei  sedimenti

superficiali.

E'  richiesta  altresi'  la  produzione   cartografica   di   rilievi

morfologici del  sito  di  immersione  e  delle  aree  di  controllo,

attraverso indagini acustiche (es. Multibeam,  Sise  Scan  Sonar)  in

scala adeguata.

I campioni di sedimento superficiale devono essere prelevati mediante

benna di tipo Van Veen, con l'ausilio di box corer  e/o  carotiere  a

seconda della tipologia di analisi.

I campioni devono essere sottoposti alle seguenti indagini:

  • analisi chimiche, fisiche del sedimento, secondo quanto  indicato

all'Capitolo 2; queste ultime devono  essere  eseguite  solo  qualora

siano presenti impianti di acquacoltura nel raggio di 5 mn;

  •  descrizione   delle   comunita'   fito-zoobentoniche   esistenti

nell'area di  intervento  (lista  specie,  gruppi  ecologici,  gruppi

trofici), con l'identificazione delle biocenosi piu' importanti e con

particolare riferimento  alla  presenza/distribuzione  di  habitat  e

specie  di  interesse  conservazionistico  (praterie  di   fanerogame

marine, coralligeno, beach rocks, ecc.); inoltre:

    - per il macrozoobenthos, analisi dei  parametri  strutturali  di

comunita' e  calcolo  dell'indice  biotico  M-AMBI  (Multimetric-AZTI

Marine Biotic Index);

    - per le fanerogame,  definizione  dello  stato  ecologico  della

prateria;

  • analisi ecotossicologiche secondo i criteri di  cui  all'Capitolo

2;

Le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti  Pubblici  di

comprovata esperienza, oppure da laboratori  privati  accreditati  da

organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN  17011/05  per

le   specifiche   prove   previste,   inseriti   in    circuiti    di

intercalibrazione nazionali e/o internazionali ove esistenti.

La caratterizzazione  del  sito  di  immersione  puo'  essere  omessa

qualora le informazioni richieste siano desumibili  o  da  precedenti

caratterizzazioni effettuate secondo il presente Capitolo 3  o  dalla

Scheda di inquadramento dell'area (Capitolo  1),  purche'  realizzata

negli ultimi 3 anni. Tale periodo puo' essere esteso fino  a  5  anni

con la ripetizione delle analisi fisiche ed ecotossicologiche, almeno

sui  campioni  dello  strato  superficiale  del  fondale  soggetto  a

possibili variazioni (0 - 10 cm). L'estensione della validita'  viene

confermata  solo  se  la   tossicita'   della   batteria   di   saggi

ecotossicologici,  elaborata  secondo  i  criteri  dell'Capitolo   2,

risulta  collocata  nella  medesima  classe  o  inferiore  a   quella

precedentemente misurata. In assenza di  dati  confrontabili,  verra'

considerata valida la nuova caratterizzazione ecotossicologica.

Se l'area di scarico e' stata utilizzata in precedenti operazioni  di

immersione, deve essere formulata una valutazione delle  possibilita'

di riutilizzo in relazione alle attivita' di monitoraggio pregresse e

alle risultanze della caratterizzazione aggiornata. Tale  valutazione

e'  finalizzata  alla  verifica  del  ripristino   delle   condizioni

ambientali dell'area rispetto  alle  caratteristiche  rilevate  prima

delle attivita' di immersione.


3.1.2. Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento

L'attivita' di ripascimento puo' interessare la spiaggia  emersa  e/o

la spiaggia sommersa ed essere realizzata  attraverso  interventi  da

mare o da terra con mezzi idraulici.

Per spiaggia emersa si intende quella porzione di arenile al di sopra

del limite superiore della piu' alta "alta marea  sizigiale",  mentre

per spiaggia sommersa s'intende quella zona posta  al  di  sotto  del

limite inferiore della piu' bassa "bassa marea  sigiziale"  e  al  di

sopra della profondita' di chiusura della spiaggia sommersa, oltre la

quale i sedimenti del fondo non subiscono rimaneggiamento per  azione

del moto ondoso.

La conseguente distinzione utilizzata tra ripascimenti della spiaggia

emersa  e  sommersa  e'  da  considerarsi  di   carattere   puramente

operativo, dovuta  alle  modalita'  di  deposizione,  in  quanto,  al

termine dell'intervento di ripascimento destinato al  ripristino  e/o

mantenimento  e/o  avanzamento  della  linea  di  riva,  i  materiali

raggiungeranno   una   condizione   di   equilibrio,   in    funzione

dell'idrodinamismo  locale,  delle  caratteristiche  granulometriche,

ecc.

Si possono distinguere tre casi:




Caso 1: Piccoli interventi

Per piccoli interventi annuali che comportano un apporto  complessivo

di  sabbia  inferiore  a  5.000  m³,  ai  fini  della  compatibilita'

ambientale e' sufficiente  seguire  un  criterio  "non  peggiorativo"

rispetto  alla  qualita'  dell'ambiente   recettore.   Il   materiale

utilizzabile per queste attivita' e' quello  di  origine  marina  che

periodicamente e/o naturalmente si accumula su fondali limitrofi,  in

assenza di  eventi  che  ne  abbiano  modificato  le  caratteristiche

fisiche (granulometria e mineralogia) e la qualita' ambientale.

Accertato  una  prima  volta  il  non  peggioramento  della  qualita'

ambientale,  attraverso  l'analisi  delle  caratteristiche   fisiche,

chimiche,   ecotossicologiche,    biocenotiche    ed    eventualmente

microbiologiche del materiale da utilizzare e dell'area  di  deposito

secondo  i  criteri  descritti  nell'Capitolo  2,  per  i  successivi

interventi, occasionali  o  periodici,  per  un  periodo  complessivo

massimo di 10  anni,  le  indagini  ambientali  di  caratterizzazione

possono essere limitate ai soli parametri ecotossicologici (almeno un

saggio  tra  quelli  indicati  come  tipologia  2  in  Tabella  2.4),

prevedendo un unico campione  composito  (ottenuto  dall'accorpamento

dei 3 minimi previsti). Qualora risulti misurabile almeno un EC20, la

caratterizzazione  deve  essere  ripetuta  secondo  quanto   indicato

nell'Capitolo 2.




Caso 2: Interventi di media entita'

Per interventi annuali di entita' complessiva superiore a 5.000 m³  e

fino a 40.000 m³ di materiale dragato, puo'  essere  utilizzato  solo

materiale di Classe A,  secondo  quanto  riportato  nell'Capitolo  1,

incluso i casi particolari di cui al paragrafo 7.1.

Ai  fini  della  determinazione  di  compatibilita'  ambientale   dei

sedimenti  di  apporto,  devono  essere   disponibili   le   seguenti

informazioni relative al sito da ripascere:

  1. cartografia dell'area, comprensiva delle  isobate  ed  eventuale

relativa documentazione fotografica;

  2.  caratteristiche  meteo   marine   e   climatologiche   annuali,

stagionali ed estreme;

  3. regime sedimentario e trasporto solido litoraneo nel  tratto  di

costa interessato;

  4. analisi storiografica dell'andamento della linea di  costa,  dei

fondali e delle eventuali opere o interventi di protezione;

  5. analisi delle pressioni e dello stato ambientale  delle  spiagge

da ripascere (superficie emersa e sommersa);

  6.  caratteristiche  cromatiche,  mineralogiche,   granulometriche,

ecotossicologiche e chimiche, microbiologiche (qualora  indicate  dal

soggetto tecnico pubblico deputato al controllo);

  7.   principali   biocenosi   bentoniche   (con   verifica    della

presenza/distribuzione   di   habitat   e   specie    di    interesse

conservazionistico);

  8.  popolazioni  ittiche  e  aree  di   nursery   con   particolare

riferimento a specie di interesse commerciale.

Qualora le informazioni di cui ai punti 6 e 7 non siano disponibili o

non siano rappresentative dello stato recente dei luoghi  (ultimi  10

anni), dovra' essere eseguita  una  specifica  indagine  integrativa.

Tale indagine dovra' prevedere il prelievo e l'analisi  di  almeno  2

campioni  superficiali  rappresentative  del  livello  0-10   cm   da

prelevare con le  modalita'  previste  nel  Capitolo  2,  all'interno

dell'area interessata al ripascimento, e  ulteriori  2  di  controllo

all'esterno di essa, prelevati dalla spiaggia  sommersa  in  funzione

del tipo di intervento e delle correnti prevalenti nell'area,  uno  a

monte ed una a valle della medesima area di intervento.  I  parametri

da analizzare devono essere i medesimi di quelli ricercati nella fase

di caratterizzazione dell'area di escavo.

Per aree di intervento particolarmente estese (> 1 km) le stazioni da

considerare per le  caratteristiche  sopra  descritte  devono  essere

opportunamente   incrementate,   in    funzione    della    eventuale

disomogeneita' dell'area, comprese tra un minimo di 1  stazione  ogni

500 metri lineari (o sua  frazione  residua),  ed  un  massimo  di  1

campione ogni 250 metri lineari di spiaggia (o sua frazione residua).



Caso 3: Interventi di notevole entita'

Per volumi complessivi superiori ai 40.000  m³  annui,  oltre  quanto

previsto  per  gli  interventi  di  media   entita',   la   fase   di

caratterizzazione deve prevedere:

  •  riguardo  il  comparto  sedimenti,  lo  studio  delle  comunita'

fito-zoobentoniche esistenti nell'area di intervento  (lista  specie,

gruppi  ecologici,  gruppi  trofici),  con  l'identificazione   delle

biocenosi  piu'  importanti  e  con  particolare   riferimento   alla

presenza/distribuzione   di   habitat   e   specie    di    interesse

conservazionistico (praterie di fanerogame marine, coralligeno, beach

rocks, ecc.); inoltre:

    - per il macrozoobenthos, analisi dei  parametri  strutturali  di

comunita' e  calcolo  dell'indice  biotico  M-AMBI  (Multimetric-AZTI

Marine Biotic Index);

    - per le fanerogame,  definizione  dello  stato  ecologico  della

prateria;

  • riguardo il comparto colonna d'acqua una specifica  indagine  dei

profili chimico-fisici in situ con idonee sonde multiparametriche e/o

tramite analisi condotte su  campioni  di  acqua  prelevati  mediante

bottiglia tipo Niskin, durante almeno due campagne  di  monitoraggio,

con misurazioni rappresentative dell'intera colonna (anche miscelando

aliquote di differenti livelli  in  funzione  della  profondita').  I

risultati  delle  misurazioni  rappresentative  di  condizioni  meteo

marine  differenti  comprendenti  possibili  apporti  terrigeni   e/o

risospensioni  dei  sedimenti  per  il  transito  delle  imbarcazioni

saranno utilizzati per avere informazioni sui livelli di base  (medi,

massimi e distribuzione dei percentili) di torbidita'  e/o  contenuto

di solidi sospesi delle acque dell'area di studio.  Tali  rilevamenti

dovranno  successivamente  consentire  di  stabilire  un  valore   di

riferimento al fine di valutare, in occasione  delle  varie  fasi  di

intervento  (attivita'  di  deposizione  del  materiale  dragato)   e

relativo monitoraggio ambientale, eventuali anomalie, in  particolare

lungo percorsi preferenziali di trasporto  verso  zone  di  interesse

alieutico (pesca e/o itticoltura) e/o ricreativo,  e  le  conseguenti

prescrizioni.  Per  valutare  l'impatto  eventuale   sulla   qualita'

microbiologica di queste zone, e' necessario  effettuare  le  analisi

degli indicatori di contaminazione fecale  previsti  nella  normativa

nazionale (Reg. CE 853/2004; Decreto Legislativo 30 maggio  2008,  n.

116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute).



3.1.3. Ambienti conterminati

Gli  ambienti  conterminati  si  distinguono  in  strutture  portuali

completamente sommerse (tra cui l'attivita' di capping), parzialmente

sommerse (vasche di colmata, banchine  portuali,  bacini  costieri  e

darsene) e strutture emerse (bacini costieri demaniali  completamente

emersi nei quali il materiale dragato e' trasportato  a  destinazione

finale tramite mezzi navali).

La  collocazione  del  materiale   dragato   nei   diversi   ambienti

conterminati  viene  indicata  indifferentemente  come  immersione  o

deposizione  e  deve  essere  accompagnata  da  idonee  attivita'  di

monitoraggio di cui al Paragrafo 3.3.5.




Capping

Trattasi di un intervento in situ finalizzato a isolare il  materiale

dragato rispetto alle matrici ambientali circostanti,  rimanendo  nel

medesimo ambiente marino.

L'attivita' di "capping" consiste nel posizionamento di uno strato di

sabbia/ghiaia  non  contaminati  oppure  di  uno  o  piu'  strati  di

geotessile  distribuiti  sui  sedimenti   depositati   in   un   sito

predisposto ad accoglierli. Possono essere previste delle  variazioni

del capping con l'impiego di una copertura a seguito di una rimozione

dei  sedimenti  preesistenti.  In  questo  ultimo  caso  deve  essere

pianificata una caratterizzazione adeguata del volume di materiale da

rimuovere.

Il capping puo' essere eseguito  con  sedimenti  di  classe  B  o  C.

Qualora i sedimenti depositati nel bacino sommerso siano di classe  C

e' necessaria una copertura con  uno  strato  di  almeno  0,50  m  di

sedimenti di classe A o B.

La posa in opera  puo'  essere  realizzata  solo  meccanicamente  con

draghe o benne.

Il deposito dei materiali  deve  avvenire  lentamente  e  in  maniera

uniforme, per permettere la stratificazione ed evitare la dispersione

o il mescolamento con i sedimenti contaminati sottostanti.

Il rivestimento subacqueo o "tappo" non deve risentire del  passaggio

di natanti o di altre attivita' di movimentazione.

La misurazione reale della copertura e le analisi ambientali su acque

e sedimenti devono essere programmate nell'ambito  di  uno  specifico

piano di monitoraggio. Deve essere verificata la mobilita' geochimica

degli elementi in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche  del

sedimento per verificare tipologia  di  materiale  di  ricopertura  e

soprattutto spessori.




Vasche di colmata, bacini conterminati e banchine

Sono ambienti caratterizzati da una struttura parzialmente sommersa o

emersa, conterminata con materiali che assicurino un diverso grado di

trattenimento   delle   particelle   solide   o    liquide    (bacini

impermeabilizzati) e  all'interno  dei  quali  vengono  depositati  i

materiali di dragaggio. Una volta riempito e stabilizzato, lo  spazio

soprastante puo' essere convertito a piazzali per lo stoccaggio delle

merci o altre funzioni.

Nel sito sul quale dovra' sorgere la struttura  di  contenimento  dei

materiali dragati devono essere note le seguenti informazioni:

  1. caratteristiche meteo marine;

  2.  caratteristiche   batimetriche,   geologiche,   geotecniche   e

geomorfologiche;

  3. caratteristiche granulometriche, chimiche,  ecotossicologiche  e

biocenotiche.

Tali informazioni possono essere  ottenibili  da  indagini  di  campo

mirate o dalla letteratura specifica e dalla Scheda di  Inquadramento

dell'area di escavo (Capitolo 1), qualora la zona di  intervento  sia

stata oggetto di precedenti indagini non antecedenti i 3 anni  e  non

si siano verificati eventi che abbiano modificato la stato ambientale

preesistente.

La caratterizzazione del sedimento deve riguardare almeno lo spessore

del materiale coinvolto nella eventuale  movimentazione  del  fondale

durante la costruzione del bacino di contenimento e la sua  gestione.

In ogni caso deve essere caratterizzato uno  spessore  di  50  cm  in

corrispondenza di quello  che  e',  o  sara',  il  fondo  dell'intera

superficie occupata dall'opera.

Sulle stazioni di campionamento, per il materiale da rimuovere e  per

la  caratterizzazione  dei  50  cm  del  fondo  della  struttura   di

contenimento, devono essere eseguite le indagini come da  Capitolo  2

(Capitoli 3, 4 e 5), con l'eccezione delle  analisi  microbiologiche,

salvo specifiche variazioni (riduzioni o estensione dei parametri  da

considerare) giustificate dalle informazioni desumibili dalla  Scheda

di Inquadramento dell'area.

Il sito specifico di deposizione deve essere riportato su cartografia

ufficiale comprensiva della batimetria (Carta Tecnica  Regionale  e/o

carte nautiche  dell'Istituto  Idrografico  della  Marina)  in  scala

opportuna, riportando per un raggio di almeno 3 miglia nautiche:

  1. aree protette, habitat e specie di interesse  conservazionistico

(praterie di fanerogame marine, biocenosi del coralligeno, ecc.);

  2. zone di maricoltura, pesca, aree  di  nursery,  zone  di  tutela

biologica, aree di coltivazione di sabbie relitte, aree  di  transito

di specie ittiche migratorie e di mammiferi marini;

  3. cavi, zone di ancoraggi, condotte, impianti di desalinizzazione,

piattaforme  e  pozzi  per  la  coltivazione  di  idrocarburi,  rotte

principali di natanti, siti militari, rigassificatori offshore, ecc.

Nel caratterizzare il sito di deposizione devono essere individuati e

descritti anche i seguenti dati riguardanti l'uso del territorio:

  1. destinazioni d'uso finale dell'area;

  2. prossimita' alle aree urbane e industriali;

  3. contaminazioni storiche  nel  sito  proposto  (desumibili  anche

dalla Scheda di Inquadramento di cui al Capitolo 1.




3.2. Indicazioni tecniche per le modalita'  di  escavo,  trasporto  e

immersione dei materiali dragati

Le modalita' di escavo, trasporto e immersione devono essere tali  da

non  comportare  un   peggioramento   delle   condizioni   ambientali

preesistenti  nelle  aree  circostanti  l'area  di  attivita'  ed  in

particolare arrecare disturbo per le risorse di interesse alieutico.

A tal fine l'attivita' di escavo, trasporto e  immersione,  qualsiasi

modalita' venga scelta (dragaggio meccanico o idraulico)  e  seguendo

il principio di gradualita' a seconda della classe di qualita' e  del

potenziale trasferimento della contaminazione alla colonna d'acqua  e

al biota,  devono  essere  programmate  in  dettaglio  e  monitorate,

ponendo particolare attenzione alle vie/aree di eventuale dispersione

del materiale verso zone di valenza ambientale.

Se tali attivita' si svolgono in prossimita'  di  aree  di  interesse

alieutico e interessano materiali  di  classe  C  o  D,  esse  devono

avvenire in modo tale da minimizzare la dispersione di sedimento,  in

particolare della frazione piu' fine e  comunque  evitando  eccessivi

approfondimenti localizzati, in modo da non influenzare  la  dinamica

del moto ondoso e delle correnti dell'area.

Durante il trasporto devono essere effettuati controlli  relativi  ai

mezzi navali atti a prevenire dispersioni e  rilasci  accidentali  di

materiali. Devono  essere  utilizzati  strumenti  di  navigazione  di

precisione per il monitoraggio in tempo  reale  delle  rotte  seguite

durante il trasporto, che devono essere rese disponibili su richiesta

degli organismi di controllo.



3.2.1. Immersione in aree marine dei materiali di escavo (oltre le  3

mn dalla costa)

Le operazioni di immersione in mare dei materiali  di  escavo  devono

avvenire attuando un monitoraggio ambientale  che  ponga  particolare

attenzione alle vie di eventuale dispersione verso le zone costiere o

di particolare valenza ambientale (paragrafo 3.3).



3.2.2. Ripascimento con materiali di escavo

L'attivita'  di  ripascimento  deve  avvenire  secondo  un  piano  di

intervento che renda massimo l'apporto  di  sabbia  alla  spiaggia  e

contrasti i fenomeni di erosione nel tratto di costa individuato.

L'attivita' deve avvenire evitando manovre dei mezzi  meccanici  tali

da  costituire  un  rischio  di  impatto  per  eventuali  habitat  di

interesse  conservazionistico  (tipologia  di  eventuali   ancoraggi,

movimento delle eliche a pieno carico, ecc.).

Deve  essere  fornita  una  documentazione  tecnica   contenente   le

specifiche  progettuali   dell'attivita',   comprese   le   eventuali

strutture fisse di protezione, le modalita' e il cronoprogramma delle

stesse, nonche' le  valutazioni  sulla  necessita'  di  ripetere  gli

interventi  nel  tempo  (piano  di   manutenzione),   attraverso   la

previsione della stabilita' e durevolezza dell'opera.

Deve essere fornita una sintetica descrizione dei  possibili  impatti

che tali attivita' possono causare all'ambiente, tra cui gli  effetti

di un aumento della  torbidita'  sui  popolamenti  macrobentonici  ed

ittici in prossimita' del sito da ripascere ed essere esplicitate  le

eventuali misure di mitigazione.

Le attivita' di  ripascimento  devono  evitare  il  seppellimento  di

praterie  di  fanerogame  marine  o  coralligeno   e   comunque   una

compromissione  del   loro   stato   di   salute   (paragrafo   3.4),

evidenziabile attraverso idonei e commisurati piani di monitoraggio.

Poiche'  le  indagini  devono  tener  conto  dell'area  di  influenza

dell'opera e' utile individuare i limiti dell'Unita' Fisiografica (U.

F.) e il relativo paraggio costiero, il cui limite  a  mare  e'  dato

dalla profondita' di chiusura della spiaggia sommersa, oltre la quale

i sedimenti del fondo non subiscono rimaneggiamento  per  azione  del

moto ondoso.




3.2.3. Immersione in ambiente conterminato di materiali di escavo

Indicazioni tecniche per la realizzazione  di  ambienti  conterminati

sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi.

La progettazione dell'opera deve prevedere, al  fine  dei  successivi

controlli ambientali, in funzione della capacita' volumetrica e delle

caratteristiche strutturali, una analisi delle probabili vie di  fuga

degli inquinanti, anche in caso di incidenti.

La conterminazione deve riguardare il fondo della vasca e  le  pareti

delle dighe di contenimento laterali e deve possedere caratteristiche

strutturali tali da evitare la diffusione di  eventuali  contaminanti

all'esterno dell'ambiente conterminato.

Per utilizzi del materiale dragato che prevedano  il  riempimento  di

strutture conterminate devono essere fornite informazioni relative a:

  1. caratteristiche geologiche del sito, caratteristiche litologiche

dei materiali sottostanti la struttura e  di  quelli  costituenti  la

conterminazione  laterale   (incluse   informazioni   relative   alla

permeabilita' e al consolidamento dei materiali gia'  presenti  e  di

quelli da allocare);

  2. principali caratteristiche tecniche progettuali delle  strutture

e delle dighe/barriere di contenimento (i.e. tipologie dei  materiali

utilizzati, dimensionamenti);

  3.  principali  caratteristiche   idrologiche   e   meteoclimatiche

dell'area interessata dalla  struttura  (i.e.  regime  pluviometrico,

livelli, flusso e direzione della falda) e  gestione/regolamentazione

delle acque meteoriche, di eventuali scarichi idrici e corsi  d'acqua

esistenti;

  4. caratteristiche biologiche ed ambientali:  habitat,  prossimita'

di  aree  a  vario  titolo  protette  e/o  sensibili,   presenza   di

insediamenti produttivi, vie di  accesso  all'area  per  automezzi  e

persone, destinazione d'uso e reali opportunita' di  utilizzo  finale

del sito.



Indicazioni tecniche per  la  deposizione  in  ambienti  conterminati

sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi.


Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli scarichi

idrici (acque di  efflusso)  e  delle  acque  meteoriche  provenienti

dall'ambiente conterminato, ponendo in atto misure per  la  riduzione

degli apporti solidi all'esterno (i.e. vasche di  sedimentazione  e/o

chiarificazione  delle  acque,  sistemi  di  filtrazione),   pozzetti

d'ispezione e prelievo campioni (i.e. pozzi  piezometrici  lungo  gli

argini, almeno fino  allo  strato  sottostante  il  fondale  naturale

dell'area).

Di seguito sono rappresentate alcune  indicazioni  generali  relative

alle modalita' di deposizione di materiali in tali strutture:

  1. collocare il materiale  dragato  ad  elevata  concentrazione  di

solido,  evitando  lo  stramazzo  non  controllato  di  materiale  di

risulta;

  2. favorire  e  diversificare  i  processi  di  sedimentazione  dei

materiali (i.e. tramite  la  compartimentalizzazione  del  bacino  di

contenimento, la creazione di zone di amplificazione o sedimentazione

forzata, la creazione di barriere mobili, predisposizione di percorsi

di intercettazione, ecc.), incrementando il tempo di  ritenzione,  la

profondita' dello specchio acqueo e la lunghezza dei percorsi  e  del

numero delle vie di uscita della matrice acquosa;

  3. evitare l'uso di additivi chimici che possano  compromettere  la

qualita' delle acque  e  dei  sedimenti  presenti  all'interno  delle

conterminazioni e nelle acque di efflusso;

  4. agevolare la raccolta,  il  trattamento  ed  il  riutilizzo  dei

flussi di acqua (acque di superficie, effluente, percolato, acque  di

drenaggio) come acque reflue, anche impiegando processi  naturali  di

abbattimento dei contaminanti disciolti;

  5. deporre i sedimenti meno contaminati (di  classe  migliore)  sul

fondo della vasca, lungo i perimetri esterni e nella parte  superiore

della stessa (deposizione selettiva);

  6. creare le condizioni per il monitoraggio  della  qualita'  delle

acque in uscita dalle vasche, come effluenti superficiali, o lungo  i

perimetri  esposti  al  mare,  attraverso   la   predisposizione   di

piezometri posizionati lungo gli argini e negli strati  significativi

del fondale.


3.3. Attivita' di monitoraggio ambientale

Indicazioni generali

Le attivita' di  dragaggio,  trasporto  e  immersione  devono  essere

sottoposte  ad  un  monitoraggio  ambientale   con   l'obiettivo   di

verificare l'ipotesi di impatto, ovvero l'entita' degli  effetti  sul

comparto abiotico e biotico e verificare la  tendenza  al  ripristino

delle condizioni precedenti le attivita' di  movimentazione,  ponendo

particolare attenzione alla  variazione  della  biodisponibilita'  di

sostanze potenzialmente  tossiche,  alla  comparsa  di  modificazioni

"precoci" (biomarker) nei sistemi biologici indicatori e  di  effetti

tossici a breve o piu' lungo  termine,  nonche'  alle  alterazioni  a

carico delle biocenosi, soprattutto di habitat e specie di  interesse

conservazionistico.

Tali indagini devono riguardare la valutazione dei possibili  impatti

sulla colonna d'acqua e/o sul fondale,  privilegiando  l'utilizzo  di

bioindicatori.

Le attivita' di  dragaggio,  trasporto  e  immersione  devono  essere

sottoposte ad un monitoraggio ambientale secondo il  principio  della

gradualita': il numero delle  stazioni,  i  parametri  da  monitorare

nella colonna d'acqua, nel sedimento superficiale e nel biota  devono

essere commisurati alla qualita' e alla quantita'  dei  materiali  da

sottoporre a movimentazione, alla durata e alle  modalita'  operative

relative alla localizzazione degli specifici interventi.

Tali attivita' devono essere descritte in un  Piano  di  Monitoraggio

che si articola in fasi distinte: ante operam, in  corso  d'operea  e

post operam.

La fase ante operam puo'  essere  esclusa  o  opportunamente  ridotta

tenendo conto di quella parte di indagine gia' effettuata nella  fase

di caratterizzazione qualora non siano trascorsi  3  anni  e  non  si

siano verificati eventi tali da aver modificato lo stato dei luoghi.

Il Piano di Monitoraggio e'  parte  integrante  della  documentazione

tecnica necessaria ai fini dell'autorizzazione.

Le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti  Pubblici  di

comprovata esperienza, oppure da laboratori  privati  accreditati  da

organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN  17011/05  per

le   specifiche   prove   previste,   inseriti   in    circuiti    di

intercalibrazione nazionali e/o internazionali ove esistenti.


3.3.1. Monitoraggio delle attivita' di escavo

Relativamente   all'area   portuale,   fluviale   e   litoranea,   il

monitoraggio deve  tener  conto  dei  seguenti  aspetti  relativi  ai

comparti sedimento, colonna d'acqua e biota, nelle  aree  circostanti

la zona di dragaggio:

  • variazioni nella  qualita'  dei  sedimenti  superficiali  tramite

analisi chimiche dei parametri risultati piu' critici nella  fase  di

caratterizzazione ed esecuzione di saggi ecotossicologici;

  • variazioni  nella  qualita'  della  colonna  d'acqua  tramite  il

controllo dei livelli di  torbidita'  e/o  concentrazione  di  solidi

sospesi in particolare  lungo  percorsi  preferenziali  di  trasporto

verso zone di interesse alieutico e/o ricreativo, nonche'  variazioni

della biodisponibilita'  e/o  ecotossicita'  (bioaccumulo,  saggi  in

situ, saggi biologici di tipo 3 di cui alla Tabella 2., biomarker e/o

accumulatori passivi che consentono la  rilevazione  anche  di  basse

concentrazioni di elementi nella frazione disciolta);

  • eventuali alterazioni delle principali biocenosi bentoniche  (con

verifica  della  presenza/distribuzione  di  habitat  e   specie   di

interesse conservazionistico).

Nella fase "ante operam" occorre individuare un valore di riferimento

relativo alla torbidita' e/o concentrazione dei solidi sospesi  nella

colonna d'acqua, corrispondente al 90° percentile del set  di  misure

sufficientemente   ampio   da   risultare    rappresentativo    della

variabilita' dell'area, qualora non sia desumibile da  letteratura  o

da  indagini  pregresse,  o  diversamente  stabilito  dal  Piano   di

monitoraggio  che  deve  anche  prevedere  le  opportune  misure   da

intraprendere in caso di difformita'.

Nella  fase  "in  corso  d'opera",  deve  essere  verificato  che  le

eventuali variazioni della torbidita'  e/o  della  concentrazione  di

solidi  sospesi  siano  contenute  entro  il  valore  di  riferimento

definito nell'ambito delle indagini "ante operam".

In  fase  post  operam,  condotta  al  termine  delle  operazioni  di

dragaggio deve  essere  verificato  il  ripristino  delle  condizioni

ambientali "ante operam" o definite nella fase di caratterizzazione.


3.3.2. Monitoraggio delle attivita' di trasporto dei materiali

L'attivita'  di  trasporto   dei   materiali   verso   la   specifica

collocazione deve essere sottoposta  ad  un  monitoraggio  ambientale

qualora sussistano rischi  di  "sversamenti"  di  materiale  lungo  i

tragitti stabiliti, in particolare nei confronti di habitat e  specie

di interesse  conservazionistico  (praterie  di  Posidonia  oceanica,

coralligeno, beach rocks, ecc.), nonche' transiti in  zone  limitrofe

destinate ad attivita' di acquacoltura.


3.3.3. Monitoraggio delle attivita'  di  immersione  in  aree  marine

(oltre le 3 mn dalla costa)

A completamento di  quanto  previsto  ed  effettuato  nella  fase  di

caratterizzazione (Paragrafo 1.1), devono  essere  eseguite  indagini

ambientali nel sito e nelle aree di controllo.

Nel caso il sito di immersione sia localizzato entro  la  batimetrica

dei 200 m devono essere  condotte  tutte  le  attivita'  indicate  in

Tabella 3.1; nel caso il sito sia localizzato oltre tale  batimetrica

devono essere condotte le attivita' indicate alle lettere "B" e  "C",

nelle zone costiere potenzialmente influenzate dallo scarico, secondo

quanto dettagliato nel Piano di monitoraggio.

In particolare, nel caso il sito di immersione sia localizzato  oltre

il limite della batimetrica dei 200  m,  devono  essere  eseguite  le

indagini ambientali di cui sopra in almeno tre stazioni di  controllo

prospicienti  le  zone  costiere  potenzialmente  influenzate   dallo

scarico.

Le indagini ambientali relative alla  fasi  "Ante  operam,  in  corso

d'opera e Post operam" devono essere eseguite in stazioni scelte  tra

quelle utilizzate nella fase  di  caratterizzazione  e  indicate  nel

Piano di monitoraggio.



Tabella 3.1 - Tipologia e tempistica orientativa delle  attivita'  da

eseguire in relazione all'immersione dei materiali nelle aree  marine

oltre  le  3  mn  (sulla  piattaforma/  oltre  la  piattaforma),   da

dettagliare nel Piano di monitoraggio.







=====================================================================

|       TIPOLOGIA DI INDAGINE       |             FASE              |

+===================================+===============================+

|                                   |Ante operam (qualora non       |

|                                   |desumibili da letteratura e    |

|                                   |indagini pregresse) e Post     |

|A. MORFOLOGIA E BATIMETRIA DEL SITO|operam                         |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|B. CHIMICO-FISICA DELLA COLONNA    |                               |

|D'ACQUA (SST, profilo batimetrico  |                               |

|di Torbidita', Temperatura,        |                               |

|Ossigeno disciolto ed altri        |                               |

|parametri previsti dal Piano di    |Ante operam , In corso d'opera,|

|monitoraggio)                      |Post operam                    |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|                                   |In corso d'opera, Post operam e|

|                                   |ogni 12 mesi successivi per un |

|                                   |minimo di un anno,             |

|                                   |limitatamente ai               |

|                                   |parametri/sostanze ritenuti    |

|                                   |maggiormente di interesse in   |

|                                   |base alla qualita'/quantita'   |

|C. CHIMICA , FISICA,               |dei materiali sversati e dei   |

|ECOTOSSICOLOGIA E MICROBIOLOGIA DEI|sedimenti superficiali del sito|

|SEDIMENTI DI FONDO                 |antecedenti l'immersione.      |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|                                   |Ante operam , In corso d'opera |

|                                   |(da valutare in base alla      |

|                                   |durata dell'opera), Post       |

|                                   |operam, in relazione a quanto  |

|                                   |gia' eseguito in fase di       |

|                                   |caratterizzazione del sito     |

|D. COMUNITA' BENTONICHE            |(Paragrafo 3.1.1).             |

+-----------------------------------+-------------------------------+

|                                   |In caso di presenza di sostanze|

|E. BIOACCUMULO E/O BIOMARKER E/O   |con valori superiori a LCL nel |

|ALTRE VALUTAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE|materiale sversato, Ante operam|

|RELATIVE AD ORGANISMI STANZIALI CON|, Post operam ed ogni 12 mesi  |

|PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SPECIE|dopo il termine dei lavori, per|

|ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE   |un minimo di un anno.          |

+-----------------------------------+-------------------------------+







3.3.4. Monitoraggio delle attivita' di ripascimento

L'attivita' di monitoraggio deve essere commisurata ai volumi e  alla

qualita'  del  materiale,  nonche'  alle  caratteristiche   dell'area

ricevente, e deve essere sviluppata nello spazio e  nel  tempo.  Tale

sviluppo puo'  prevedere  fasi  successive  (Ante  operam,  in  corso

d'opera e Post operam).

Riguardo i piccoli interventi (Caso  1),  di  cui  al  paragrafo  1.3

dell'Capitolo  2,  non  sono   richieste   ulteriori   attivita'   di

monitoraggio.

Riguardo i casi di media e notevole entita' (Casi 2 e 3), di  cui  al

paragrafo 1.3 dell'Capitolo 2, deve  essere  previsto  uno  specifico

piano di monitoraggio Ante, durante e Post operam, dell'area e  delle

aree limitrofe che consideri almeno i seguenti parametri riferiti  ai

fondali e alla colonna d'acqua:

  •   granulometria   dei   sedimenti   superficiali   dell'area   di

ripascimento e delle aree limitrofe;

  • livelli di torbidita' nell'area e nelle immediate  vicinanze  del

sito da ripascere;

  • principali popolamenti fito-zoobentonici e,  nel  caso  3,  anche

analisi  della  struttura  della  comunita'  presenti  nel  sito   di

ripascimento e nell'area circostante, ripetendo le medesime  indagini

eseguite nella fase di caratterizzazione dell'area di intervento, con

particolare riferimento alla presenza di Posidonia oceanica;  in  tal

caso  l'indagine  deve  essere  estesa  al  limite  superiore   della

prateria, valutando anche eventuali effetti sul suo stato di salute.

La ricerca di parte  o  tutti  i  parametri  della  caratterizzazione

standard (Tabella 2.) sui sedimenti dell'area da  ripascere  e  nelle

immediate vicinanze deve essere orientata dalla presenza di eventuali

valori critici di concentrazione  chimica,  da  difformita'  rispetto

alle misure effettuate sui sedimenti  dell'area  di  prelievo,  o  da

eventuali  evidenze  di  ecotossicita'  riscontrate  nella  fase   di

caratterizzazione dei sedimenti dell'area di escavo e/o dell'area  da

ripascere.

Nel caso  3,  con  particolare  riferimento  al  comparto  biota,  il

monitoraggio deve comprendere  misure  di  bioaccumulo  in  organismi

indicatori rappresentativi del comparto sedimenti e/o  della  colonna

d'acqua, e/o prove con accumulatori passivi. Le prove di  bioaccumulo

possono  essere   condotte   in   situ   con   il   bivalve   Mytilus

galloprovincialis (Mussel Watch). I risultati possono essere valutati

utilizzando   i   criteri   di   valutazione   ponderata    riportati

nell'Appendice 2E. Nel caso di ripascimento con sedimenti di classe A

e con tossicita' bassa, deve essere  verificata  l'ecotossicita'  sui

sedimenti  superficiali  dell'area   tramite   l'impiego   di   saggi

biologici, secondo quanto previsto al Capitolo 2 (Tabella 2.) e/o  la

misura di biomarker in organismi indicatori.

Nei Casi 2 e 3, qualora nel raggio di 3 mn dal sito  di  destinazione

siano presenti in mare impianti di acquacoltura, la  deposizione  dei

materiali  di  escavo  dovra'  tener  conto  dell'idrologia  e  delle

correnti presenti nell'area al fine di limitare per quanto  possibile

l'impatto sulla qualita' di queste  acque.  Dovranno  inoltre  essere

effettuate le attivita'  di  monitoraggio  finalizzate  al  controllo

degli organismi destinati  all'alimentazione  umana  da  parte  delle

autorita' sanitarie locali secondo la normativa vigente.

Per valutare l'efficacia dell'intervento e' necessario  prevedere  un

ulteriore Piano di  monitoraggio  (diverso  da  quello  indicato  nel

presente Capitolo), finalizzato alla valutazione della compatibilita'

tessiturale e  relativa  stabilita'  e  durevolezza  dell'opera,  che

comprenda, nel  tempo,  rilievi  topografici  della  linea  di  riva,

rilievi batimetrici dell'area di intervento e della costa limitrofa.


3.3.5.  Monitoraggio  delle  attivita'  di  immersione  in   ambiente

conterminato

Le attivita' di monitoraggio devono essere commisurate alla  qualita'

e quantita' del materiale dragato e deposto in ambiente  conterminato

e alle caratteristiche della struttura di contenimento.

Considerata  l'eterogeneita'  degli  ambienti,   dei   materiali   da

collocare e delle modalita' operative di deposizione, le  indicazioni

di dettaglio devono essere descritte nel Piano  di  monitoraggio  che

deve prevedere almeno l'acquisizione delle informazioni relative a:

  1. la qualita' fisica, chimica, ecotossicologica e la  presenza  di

solidi sospesi nelle aree in  corrispondenza  della  reimmissione  in

mare delle acque di efflusso in uscita dagli ambienti conterminati;

  2. la qualita' delle  acque  piezometriche  ospitate  nei  depositi

naturali e nei materiali costituenti la  conterminazione  laterale  e

del fondo del bacino;

  3. la qualita' delle acque, dei sedimenti  e  del  biota  nell'area

marina circostante il bacino, privilegiando l'impiego  di  indicatori

biologici;

  4. le possibili perdite di materiale e il rilascio di  contaminanti

sia nell'effluente, sia da vie preferenziali;

  5. i dati meteomarini  ai  fini  della  valutazione  del  grado  di

ingressione marina.

In  particolare,  per  conferimenti  in  ambienti  conterminati   con

materiali di classe A  (Capitolo  2),  deve  essere  predisposto  uno

specifico "Piano di monitoraggio" che preveda il controllo  dei  soli

parametri fisici nelle aree circostanti l'area di deposizione e/o  in

corrispondenza della reimmissione in mare delle  acque  di  efflusso;

nel caso di materiali di classe da B ad E (Capitolo 2),  deve  essere

predisposto uno specifico "Piano di  monitoraggio"  commisurato  alle

peculiarita' degli  ambienti  di  prelievo  e  di  deposizione,  alla

qualita'/quantita' di materiale da conferire, suddiviso in differenti

fasi temporali: ante operam, in corso d'opera e post operam.

Possono  essere  previste  vasche  di   stoccaggio   temporaneo   dei

sedimenti, anche finalizzate al recupero di materiali da riutilizzare

prima o al termine di  eventuali  attivita'  di  trattamento  che  ne

migliorino la classe  di  qualita'.  In  questo  caso  devono  essere

garantite misure di isolamento  appropriate  sul  fondo  e  lungo  le

pareti in funzione della  qualita'  del  materiale  e  dei  tempi  di

permanenza e deve essere fornita una programmazione  delle  attivita'

previste per il  ripristino  delle  condizioni  ambientali  iniziali.

L'intera attivita'  di  realizzazione  e  gestione  dello  stoccaggio

temporaneo deve essere attentamente monitorata  dal  punto  di  vista

ambientale, in funzione delle caratteristiche  del  materiale  e  del

sito di stoccaggio.


3.4. Movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue

Le movimentazioni di sedimenti portuali, diversi dagli spostamenti in

ambito portuale di cui all'art. 2, lettera f) ed effettuate  mediante

il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente  contigue

per  il  ripristino  della  navigabilita',  nonche'   per   agevolare

l'operativita' portuale, sono consentite sulla base delle  risultanze

delle sole  analisi  ecotossicologiche  (Capitolo  2)  alle  seguenti

condizioni:

  • i quantitativi coinvolti siano inferiori a 10.000 m³;

  • i sedimenti coinvolti presentino tossicita'  "assente"  (Capitolo

2);

  • siano esclusi impatti su biocenosi sensibili presenti in loco.

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