Medici del lavoro: ancora tempo per i crediti formativi

L'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 26 novembre 2015, fissa al 30 giugno 2016 il nuovo termine per il conseguimento del 50% dei crediti mancanti al 31 dicembre 2014

Per i medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro c'è ancora tempo per conseguire i crediti formativi necessari all'esercizio della professione.

In particolare, l'articolo 1 del decreto del Ministero della salute 26 novembre 2015, prevede la possibilità per i sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla  data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno  2016.

Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero della salute 26 novembre 2015, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del Ministero della salute 26 novembre 2015 

Modifiche  al  decreto  4  marzo  2009  di  istituzione   dell'elenco
nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza  sui
luoghi di lavoro. (16A00958)

in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro";
  Visto l'art. 38, comma 3, del sopra richiamato decreto  legislativo
n. 81 del 2008, a tenore del quale per lo svolgimento delle  funzioni
di medico competente e' altresi' necessario partecipare al  programma
di educazione continua in medicina ai sensi del  decreto  legislativo
19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e  integrazioni,  a
partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore  del
presente  decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per  cento  del  totale  nella  disciplina  "medicina  del  lavoro  e
sicurezza negli ambienti di lavoro";
  Visto l'art. 25 comma 1, lettera n) del  sopra  richiamato  decreto
legislativo n. 81 del  2008,  il  quale  stabilisce,  per  il  medico
competente, l'obbligo di comunicare, mediante  autocertificazione  al
Ministero della salute,  il  possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti
previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto legislativo;
  Visto l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto  legislativo
n. 81 del 2008, che prevede che i medici in possesso dei titoli e dei
requisiti di cui al medesimo articolo sono iscritti  nell'elenco  dei
medici competenti istituito presso il  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali;
  Visto il decreto del Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 4  marzo  2009,  recante  "Istituzione  dell'elenco
nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza  sui
luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n.
146;
  Considerato che si e' proceduto, a  iscrivere  nell'elenco  di  cui
all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto 4 marzo 2009, i  medici
che svolgono attivita' di medico competente in possesso dei titoli  e
dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto  legislativo
n. 81 del 2008;
  Ritenuto che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella  di
permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il  numero  effettivo
di sanitari che svolgono la funzione di medico competente,  anche  al
fine di meglio orientare l'individuazione di  obiettivi  e  programmi
dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni  di  salute  e
sicurezza dei lavoratori;
  Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri  relative  alle
difficolta', a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare
l'iter formativo prescritto;
  Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Ritenuto necessario consentire che sul territorio  nazionale  siano
equamente distribuiti i medici competenti, e quindi sia correttamente
eseguita la sorveglianza sanitaria;

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Modifiche al decreto 4 marzo 2009

  1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente:
  "2-bis.  Nella  fase  di  prima  applicazione,  ferme  restando  le
conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi
entro il termine di cui al comma 2,  e'  consentito  ai  sanitari  di
completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla  data
del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta  per  cento,
entro la data del 30 giugno  2016,  quale  requisito  necessario  per
poter svolgere le funzioni di medico competente".
                               Art. 2
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti  organi  di  controllo
per la registrazione.

Allegati

D.M. 26 novembre 2015

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