Merci pericolose: in vigore la nuova disciplina sui trasporti

Le disposizioni si applicano all'ADR (trasporto su gomma), al RID (trasporto su rotaia) e all'ADN (trasporto per vie di navigazione interna)

Al via la nuova legislazione sul trasporto di merci pericolose. Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139) ha, infatti, recepito la  direttiva  2016/2309  della  Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Le disposizioni si applicano:

  • all'ADR (accordo internazionale per il trasporto su gomma);
  • al RID (regolamento internazionale per il trasporto via ferrovia);
  • all'ADN (accordo internazionale per il trasporto per vie di navigazione interna).

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (modificato ai sensi dell’errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, n. 148), disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017

(modificato ai sensi dell’errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

del 27 giugno 2017, n. 148)


Recepimento  della  direttiva  2016/2309  della  Commissione  del  16

dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico

e tecnico gli allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento

europeo e del  Consiglio  relativa  al  trasporto  interno  di  merci

pericolose. (17A04092)

             in Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

  Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 24 settembre 2008  relativa  al  trasporto  interno  di

merci pericolose, recepita con  il  decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 35;

  Vista la direttiva 2010/61/UE della  Commissione  del  2  settembre

2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico

gli allegati della su indicata direttiva 2008/68/CE, recepita con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  3  gennaio

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;

  Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012

che adegua per la seconda volta al progresso  scientifico  e  tecnico

gli allegati della su menzionata direttiva 2008/68/UE,  recepita  con

il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  21

gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13  marzo

2013;

  Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione  del  21  novembre

2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico

gli allegati della richiamata direttiva 2008/68/CE, recepita  con  il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16  gennaio

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;

  Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del  16  dicembre

2016, che adegua per la  quarta  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico  gli  allegati  della   piu'   volte   richiamata   direttiva

2008/68/CE;

  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo  codice  della  strada»  e  successive  modificazioni,  e,  in

particolare, l'art. 229 che delega  i  ministri  della  Repubblica  a

recepire,  secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le   direttive

comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

  Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo  n.  35

del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento  delle  direttive

comunitarie, concernenti l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e

tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose  su  strada,

recanti modifiche degli allegati A e B  dell'ADR,  dell'allegato  del

RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti  allegati

all'ADN;

  Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le

disposizioni della direttiva 2016/2309/UE;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

                               Art. 1
             Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
                       27 gennaio 2010, n. 35

  1. Le lettere a), b) e c) dell'all'art. 3,  comma  2,  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

    «a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili  a  decorrere

dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "parte contraente"

sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;

     b)  nell'allegato

del RID, che figura come appendice C  della  COTIF,  applicabile  con

effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso  che  i  termini  "Stato

contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro",  come

opportuno;

    c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili  con  effetto  a

decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h)

e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e'

sostituito con "Stato membro", come opportuno.».

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 12 maggio 2017

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