Merci pericolose: obblighi e compiti per il trasporto su ferrovia in Italia

Ripartiti i ruoli tra agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf), Rfi, imprese ferroviarie e altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose

In attuazione della direttiva n. 238/2018,  recante "Disposizioni  in  materia  di  trasporto  per  ferrovia  di  merci pericolose di cui al RID", il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 maggio 2018 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131) ha individuato compiti e ruoli di:

  • agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  (Ansf);
  • rete ferroviaria italiana (Rfi);
  • imprese ferroviarie e altri soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose.

Previsti anche obblighi comuni a tutti i soggetti come, ad esempio, garantire anche attraverso specifiche clausole contrattuali ovvero attraverso accordi con società terze il ripristino delle anormalità minori rilevate dalle autorità di controllo.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 maggio 2018.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 22 maggio 2018 


Attuazione della  direttiva  n.  238  dell'8  maggio  2018,  recante:

«Disposizioni  in  materia  di  trasporto  per  ferrovia   di   merci

pericolose di cui al RID,  allegato  II  della  direttiva  2008/68/CE

relativa al trasporto interno di merci pericolose,  recepita  con  il

decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937)


        in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                  per i trasporti, la navigazione,

                 gli affari generali ed il personale


  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35,  «Attuazione

della direttiva 2008/68/CE relativa al  trasporto  interno  di  merci

pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati

provvedimenti di attuazione;

  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162  di  attuazione

delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e

allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

  Visto il decreto legislativo 24  marzo  2011,  n.  43,  «Attuazione

della direttiva 2008/110/CE  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE

relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

3 gennaio 2011, recante autorizzazione  alla  circolazione  nazionale

dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di  merci  pericolose  della

classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e  22

luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia»  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,  di  attuazione  della  direttiva

2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;

  Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione  del

Protocollo  di  modifica  della  Convenzione  relativa  ai  trasporti

internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a  Vilnius

il 3 giugno 1999 ed  in  particolare  l'allegato  all'appendice  C  -

Regolamento concernente  il  trasporto  internazionale  per  ferrovia

(RID);

  Vista  la  legge  7  luglio  2016,  n.  122  -   Disposizioni   per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia

all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;

  Visto  il  decreto  ministeriale  21  dicembre  2017   n.   585   -

Omologazioni ed imballaggi  nel  trasporto  internazionale  di  merci

pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018);

  Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in  fase

di recepimento;

  Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio dell'11  maggio  2016  relativa  all'interoperabilita'  del

sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento;

  Vista la circolare n. 59  del  23  novembre  2017  della  Direzione

generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al

rafforzamento del presidio della sicurezza in  materia  di  trasporto

per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2  e  per  le

materie presentate al trasporto allo stato liquido  delle  Classi  3,

4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne

mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container);

  Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le

istruzioni  operative  per  l'irrogazione  di   sanzioni   da   parte

dell'ANSF;

  Visto il parere dell'Avvocatura dello  Stato  rilasciato  con  nota

prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi  di  accertamento

delle violazioni nell'ambito del trasporto di  merci  pericolose  per

ferrovia;

  Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con

cui sono state date indicazioni  per  riordinare  e  regolamentare  i

rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro

gia' attribuiti  dalla  normativa  vigente  nel  trasporto  di  merci

pericolose per ferrovia;

  Ritenuto  di  dover  dare  immediata  attuazione   alla   succitata

direttiva;

  Ravvisata  la  necessita'  di  garantire  un  rafforzamento   delle

attivita'  di  controllo  e  vigilanza  in   materia   di   trasporto

ferroviario delle  merci  pericolose.  Cio'  anche  alla  luce  delle

direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che

hanno  inserito  nell'ambito  di  tali  direttive  nuove  figure   ed

attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti;




                              Decreta:

                               Art. 1
                       Definizioni ed acronimi

  Ai fini del presente decreto, si definiscono:

    1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle

merci pericolose per ferrovia,  che  figura  come  appendice  C  alla

convenzione  sul  trasporto  internazionale  per  ferrovia   (COTIF),

conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

    2. ADR: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale

delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30  settembre

1957, e successive modificazioni;

    3. ADN: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale

delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra

il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

    4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto  marittimo

delle merci pericolose, adottato  dall'Organizzazione  internazionale

marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

    5. convenzione CSC: Convenzione  internazionale  sulla  sicurezza

dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2  ottobre  1973,  e  sua

esecuzione;

    6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed

il personale;

    7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

    8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale;

    9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento  della  pubblica

sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale,  ferroviaria,

delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato -

Servizio polizia ferroviaria.

                               Art. 2
                               Obiettivi

  1. Obiettivi del presente decreto sono:

    a)  riordinare  in  un  unico  atto  le  attivita'  dei  soggetti

coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose per ferrovia:

R.F.I., imprese ferroviarie ed altri soggetti coinvolti nel trasporto

ferroviario di merci pericolose, Dipartimento ed A.N.S.F;

    b) riepilogare i compiti specifici dei diversi soggetti  al  fine

di garantire i piu' elevati livelli di  sicurezza  dei  trasporti  di

merci pericolose per  ferrovia  nel  rispetto  del  quadro  normativo

vigente e nelle more del riordino complessivo delle norme di settore.



                               Art. 3
                      Autorita' competenti RID

  1.  Al  Dipartimento  in  qualita'  di  Autorita'  competente  sono

attribuite fra quelle previste nel testo del  RID  le  competenze  in

materia di:

    a. relazioni con organismi internazionali;

    b. aspetti attinenti all'intermodalita' del  trasporto  di  merci

pericolose;

    c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze;

    d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6

dell'art. 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio

1980  n.  753,  cosi'  come  modificato  dall'art.  7   del   decreto

legislativo 27 gennaio 2010 n. 35;

    e. stipula e notifica di  accordi  multilaterali  tra  Stati,  in

deroga alle disposizioni del RID;

    f.  riconoscimento,  notifica  e  vigilanza   di   Organismi   di

certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID;

    g.  rilascio  del  certificato  di  formazione  professionale  di

consulente per la sicurezza del trasporto  di  merci  pericolose  per

ferrovia.

  2. Restano fermi i compiti e  le  responsabilita'  gia'  attribuiti

dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali  riguardo

alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni  in

materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.


                               Art. 4
                                 ANSF

  1. L'ANSF nell'ambito della  propria  attivita'  sul  trasporto  di

merci pericolose svolge i seguenti compiti:

    a) monitora nell'ambito dei controlli  a  campione  in  forma  di

audit,  sopralluoghi  ed  ispezioni  l'adeguatezza  dei  sistemi   di

gestione della sicurezza delle  imprese  ferroviarie  e  dei  gestori

delle  infrastrutture  ferroviari,  con  particolare  riguardo   alla

formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi  di  cui

alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID;

    b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure  per

l'individuazione,  la  classificazione  e  la  gestione   delle   non

conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed  emana  le

relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti

coinvolti  nel  trasporto  di  merci  pericolose  per   ferrovia   in

applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016;

    c)  garantisce  idoneo  supporto  tecnico  per   la   formazione,

l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale  POLFER

dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo;

    d)  nell'ambito  della  relazione  annuale   che   trasmette   al

Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base  delle

risultanze  delle  attivita'   di   vigilanza   condotte,   eventuali

segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per  l'emanazione  di

eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia

di merci  pericolose  ivi  comprese  proposte  di  norme  concernenti

disposizioni  transitorie  aggiuntive  di   interesse   nazionale   e

prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al  art.  3  comma  2

lettera d;

    e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi  di

esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati;

    f) emana apposite linee guida al fine di garantire  la  sicurezza

nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione

del trasporto per il quale  non  e'  possibile  il  ripristino  della

conformita' al RID;

    g) cura l'ammissione  tecnica  e  l'autorizzazione  di  messa  in

servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le

eventuali modifiche del  fascicolo  e  del  libretto  cisterna  anche

acquisendo  le  certificazioni  relative  al  RID  rilasciate   dagli

organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle  infrastrutture

e dei trasporti;

    h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3  del  RID

sia accessibile a tutti  anche  attraverso  i  Centri  di  formazione

riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto  legislativo  n.

162/2007».;

    i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento  tutto

il necessario supporto per la formazione della posizione italiana  in

seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali  (UE,

OTIF, UNECE).

                               Art. 5
                                  RFI

  1.  RFI  garantisce  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla

sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli  1.10  ed  1.11  del  RID,  anche

attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto  previsto

nei propri sistemi di gestione della sicurezza.

  2. RFI provvede a:

    a. predisporre una  pianificazione  annuale  delle  attivita'  di

controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci

pericolose  per  come  previsti  dalla  sez.  1.8.1  del  RID  ed  ad

effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF  o  del

Dipartimento;

    b. emanare  proprie  disposizioni  ed  a  fornire  la  necessaria

assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto

al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto  dei  principi  indicati  da

ANSF;

    c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente  di  cui  al

precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a:

      disposizioni di standard tecnici e tecnologici e  di  procedure

applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia;

      autorizzazioni al trasporto  di  particolari  merci  pericolose

(esplosivi radioattivi, infettanti  e  particolari  perossidi)  e  di

materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato  di

omologazione della cisterna;

      deroghe   temporanee   nazionali   e   proposte   di    accordi

multilaterali;

    d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte

le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana

in seno ai consessi istituzionali sia  nazionali  che  internazionali

(UE, OTIF, UNECE);

    e. garantire con proprie  disposizioni  affinche'  sulle  proprie

linee e nei propri scali venga predisposto da parte  degli  operatori

coinvolti un servizio di ripristino  delle  anormalita'  rilevate  ai

fini  della  prosecuzione  del  trasporto  in  tempi   brevi,   anche

attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali;

    f. supportare il Dipartimento  nelle  attivita'  di  sviluppo  di

piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee  volte  a

garantire l'incremento della  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle

informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose.


                               Art. 6
                   Altri gestori dell'infrastruttura

  Le disposizioni di cui al precedente art. 5, sono valide anche  per

gli altri gestori delle infrastrutture delle reti interconnesse fermo

restando quanto disposto dall'art.  71  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 753/80 relativamente agli obblighi di  vigilanza,

mentre  riguardo  alle  ferrovie  isolate,  l'ANSF   emanera',   come

necessario, specifiche  indicazioni  nell'ambito  dell'individuazione

degli  standard  tecnici  prevista  ai  sensi  dell'art.  15-ter  del

decreto-legge n. 148, del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172,

del 4 dicembre 2017.


                               Art. 7
 Obblighi per tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  trasporto  di  merci
                       pericolose per ferrovia


  1.  Tutti  gli  operatori  della   catena   logistica   che   hanno

responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per  ferrovia  sono

tenuti a:

    a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare

riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3;

    b) garantire anche  attraverso  specifiche  clausole  contrattali

ovvero attraverso accordi con  societa'  terze  il  ripristino  delle

anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o  da  altri

soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la  rete  che  presso  gli

scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi  brevi

del trasporto;

    c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto  assolvimento  dei

succitati obblighi.

  2.  In  particolare  le  imprese  ferroviarie  e  le  imprese   che

forniscono il servizio di  manovra  o  che  effettuano  attivita'  di

trasporto ferroviario di merci  pericolose  devono  prevedere,  anche

all'interno dei propri sistemi di gestione  della  sicurezza,  che  i

responsabili di scalo dell'impresa imprese:

    forniscano   al   gestore   tutte   le   informazioni   attinenti

all'attivita'  nel  trasporto  di  merci  pericolose  delle   imprese

ferroviarie   necessarie   per   l'elaborazione   delle    «Procedure

organizzative»;

    attivino anche attraverso  strumenti  informatici  gli  specifici

accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal  decreto

del Ministero dell'ambiente  del  20  ottobre  1998,  finalizzati  ad

assicurare la prenotazione  della  partenza  e  l'informazione  della

consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di  evitare  le

soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo;

    elaborino  le  procedure   di   controllo   e   verifica   visiva

dell'integrita'  e  idoneita'  di  ogni  singolo  carro  prima  della

partenza;

    rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in  particolare

quelle inerenti alla  permanenza  nello  scalo  dei  carri  di  merci

pericolose;

    verifichino che  le  ditte  speditrici/destinatarie  adempiano  a

quanto previsto  dal  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  20

ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili  di  rilevazione

gas,  di  materiali  per  l'assorbimento  e  il  contenimento   dello

spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di

controllo e verifica  visiva  dell'integrita'  e  idoneita'  di  ogni

singolo carro prima dello svincolo);

    prevedano apposite procedure e specifiche  clausole  contrattuali

per garantire in  tempi  brevi  il  ripristino  in  loco  di  piccole

anomalie.

  Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al  trasporto

di merci pericolose,  saranno  oggetto  di  controllo  da  parte  dei

soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).



                               Art. 8
                           Entrata in vigore

  Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome