Sicurezza nucleare: i requisiti per la protezione fisica passiva

Nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 anche i criteri per fare fronte a eventuali situazioni di sabotaggio delle installazioni nucleari

Stabilire i requisiti per la protezione fisica passiva del materiale nucleare durante le fasi di impiego, stoccaggio e trasporto, nonché delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma  2 della legge n. 58/2015. Queste le finalità del decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2017, n. 236, che si occupa anche dei seguenti punti:

  • eventi di rimozione illecita;
  • rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e dell'attestato;
  • pianificazione del piano di risposta e delle basi tecniche per l'emergenza;
  • interventi di manutenzione, modifica dei sistemi di protezione fisica e cosa fare in caso di malfuzionamento;
  • aggiornamento dei requisiti e della revisione periodica dei piani di protezione fisica;
  • protezione delle informazioni e delle funzioni ispettive.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 8 settembre 2017 

Requisiti di protezione fisica passiva e modalita' di redazione  dei piani di protezione fisica. (17A06749)

              in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2017, n. 236

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                     Il MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
 
 Vista  la  legge  31  dicembre  1962,   n.   1860,   e   successive

modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  e  successive

modificazioni, recante «Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,

90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di

radiazioni  ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di   sicurezza

nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di

gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi

derivanti da attivita' civili»;

  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e  successive

modificazioni, recante «Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici

economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e  successive

modificazioni, recante «Attuazione  della  direttiva  2009/71/Euratom

che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti

nucleari»;

  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro

comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile

nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

  Visto, in particolare, l'art. 6 del  decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la  sicurezza

nucleare   e   la   radioprotezione   (ISIN)   quale   autorita'   di

regolamentazione  competente  per  la   sicurezza   nucleare   e   la

radioprotezione definendone, tra l'altro,  le  relative  funzioni,  e

l'art.  9  che  attribuisce,  in  via  transitoria,  al  Dipartimento

nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito  di

continuare a svolgere dette  funzioni,  nelle  more  dell'entrata  in

vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il

funzionamento interno dell'Ispettorato;

  Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58,  di  ratifica  ed  esecuzione

degli  emendamenti  alla  convenzione  sulla  protezione  fisica  dei

materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati  a  Vienna  l'8  luglio

2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

  Visto, in particolare, l'art. 5, comma  2  della  legge  28  aprile

2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica

passiva e le modalita' di redazione dei relativi piani sono stabiliti

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla  data  di

entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della

legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dell'Autorita'  di  cui

all'art. 4, comma 2, della legge stessa;

  Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione

fisica dei materiali nucleari come  emendata  ove  sono  stabiliti  i

principi fondamentali della protezione fisica delle materie  e  delle

installazioni nucleari;

  Considerate le raccomandazioni riportate nel documento  della  IAEA

Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations  on

physical  protection  of  nuclear  material  and  nuclear  facilities

(INFCIRC/225/REVISION 5);

  Vista la proposta dei requisiti  di  protezione  fisica  passiva  e

delle  modalita'  di  redazione  dei  relativi  piani  trasmessa  dal

Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e  industriale  dell'ISPRA

con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma

2, della legge n. 58/2015;

                              Decreta:

                               Art. 1
                   Finalita' e campo di applicazione
   Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica

passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio

e il trasporto, nonche' i requisiti per la protezione fisica  passiva

delle materie e delle installazioni nucleari da atti  di  sabotaggio,

di cui all'art. 5, comma  2  della  legge  n.  58/2015.  Il  presente

decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del  documento

relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta

per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli

attestati di protezione fisica passiva per le attivita' di trasporto,

di cui all'art. 6 della suddetta legge.


                               Art. 2
                              Definizioni
   1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge n. 58/2015, ai fini

dell'applicazione  del   presente   decreto   valgono   le   seguenti

definizioni:

    a) «materie nucleari»: si intende il plutonio, ad  eccezione  dei

casi in cui la concentrazione isotopica in plutonio-238 sia superiore

all'80%; l'uranio-233; l'uranio arricchito negli isotopi 235  e  233;

l'uranio contenente la miscela di isotopi come presente in natura  in

forma diversa dallo stato minerale o  di  residuo  di  miniera;  ogni

materia contenente uno o piu' dei precedenti isotopi;

    b) «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: uranio contenente

gli isotopi 235 o 233 in un quantitativo  tale  che  il  rapporto  di

abbondanza della somma di detti isotopi rispetto all'isotopo  238  e'

maggiore del  rapporto  dell'isotopo  235  rispetto  all'isotopo  238

presente in natura;

    c) «installazione nucleare»: installazione (inclusi gli edifici e

le apparecchiature ad essa associati) in esercizio o comunque in  uno

stato  in  cui  non  siano  state   completate   le   operazioni   di

disattivazione ai sensi del decreto legislativo  n.  230/1995,  nella

quale sono o sono state prodotte, utilizzate,  processate,  lavorate,

stoccate o smaltite materie nucleari;

    d)  «sabotaggio»:  un  qualsiasi  atto  commesso  deliberatamente

contro un'installazione nucleare o contro materie nucleari durante il

loro impiego, stoccaggio o trasporto tale da causare, direttamente  o

indirettamente  un  danno   ai   lavoratori,   alla   popolazione   o

all'ambiente a seguito dell'esposizione alle radiazioni o al rilascio

di sostanze radioattive;

    e)  «manutenzione  ordinaria»:  interventi  da  effettuarsi   sui

sistemi  di  protezione  fisica  passiva  che  richiedano  l'adozione

temporanea di eventuali misure sostitutive  di  quelle  previste  dal

piano di protezione fisica per un periodo non superiore alle 24 ore;

    f) «manutenzione straordinaria»: interventi  da  effettuarsi  sui

sistemi di protezione fisica passiva che, pur richiedendo  l'adozione

temporanea di eventuali misure sostitutive  di  quelle  previste  dal

piano di protezione fisica passiva in vigore per un periodo superiore

alle 24 ore, non comportino modifiche della configurazione  fisica  e

funzionale dei sistemi di protezione fisica  previsti  dal  piano  di

protezione fisica passiva in vigore;

    g) «barriera fisica»: una o piu' recinzioni, pareti  o  strutture

di  interdizione  che  determinano  un  impedimento  o   un   ritardo

nell'accesso  e  costituiscono  un'integrazione  al  controllo  degli

accessi;

    h)  «misure  di  protezione  fisica»:  le  barriere  fisiche,  il

personale, le procedure e  le  apparecchiature  che  concorrono  alla

protezione fisica passiva;

    i) «sistema di protezione fisica»: insieme integrato di misure di

protezione fisica atte a prevenire un atto di rimozione  illecita  di

materie nucleari o di sabotaggio;

    j) «area ad accesso limitato»: area delimitata  con  presenza  al

suo interno di un'installazione nucleare o di materie nucleari dotata

di accesso  controllato  e  limitato  a  fini  di  protezione  fisica

passiva;

    k) «area protetta»:  area,  all'interno  di  un'area  ad  accesso

limitato, contenente  materie  nucleari  di  categoria  I  e  II  e/o

obiettivi di possibili atti di  sabotaggio,  circondata  da  barriere

fisiche e dotata di misure di protezione fisica;

    l) «area interna»: area all'interno di un'area protetta dotata di

misure aggiuntive di protezione fisica  dove  si  trovano  in  uso  o

stoccaggio materie nucleari di categoria I;

    m) «area vitale»: area collocata all'interno di un area  protetta

contenente sistemi o apparecchiature o materie  nucleari  o  sostanze

radioattive  il  cui   sabotaggio   potrebbe   causare   eventi   con

significative conseguenze radiologiche;

    n)  «guardia»:  persona  incaricata  di  svolgere  attivita'   di

pattugliamento,  controllo  di  accessi,  scorta  d'individui  o   di

operazioni di trasporto e di assicurare una prima  risposta  ad  atti

finalizzati alla rimozione illecita di materiale o al sabotaggio;

    o)  «piano  di  risposta»:  insieme  di  azioni  coordinate   per

rispondere ad atti finalizzati alla  rimozione  illecita  di  materie

nucleari o al sabotaggio ovvero a tentativi di compiere tali atti;

    p) «misure di prudente gestione»: presidi  necessari  ad  evitare

che le materie nucleari vengano a contatto  con  persone  diverse  da

quelle autorizzate e preposte a  conservazione  delle  materie  sotto

chiave durante il deposito e il trasporto».

                               Art. 3
                Classificazione delle materie nucleari
   1. Ai fini della definizione dei  requisiti  di  protezione  fisica

passiva per le materie  nucleari  di  cui  al  presente  decreto,  le

suddette materie sono classificate nelle tre categorie  di  cui  alla

tabella in allegato  I,  stabilite  sulla  base  dell'isotopo,  della

quantita', dell'arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in

percentuale del contenuto di fissile) e dell'irraggiamento.

                               Art. 4
 Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari  da
  eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio  e
  trasporto
   1. I requisiti che devono essere  adottati  dai  detentori  per  la

protezione fisica passiva delle  materie  nucleari  durante  il  loro

impiego e stoccaggio sono i seguenti:

    a) un'installazione nucleare deve essere dotata di un sistema  di

protezione fisica;

    b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno

in aree ad accesso limitato;

    c) devono essere adottate adeguate misure,  graduate  secondo  la

categoria delle materie, per rilevare tentativi di  intrusioni  o  di

rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta;

    d) devono essere predisposte misure per assicurare  il  controllo

degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando

un'adeguata gestione dei mezzi che consentono l'accesso a dette aree,

tra i quali le chiavi;

    e) devono essere poste  in  atto  misure  idonee  ad  individuare

prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la

pronta notifica all'Autorita'  di  cui  all'art.  4  della  legge  n.

58/2015 e all'Autorita' di pubblica sicurezza;

    f) l'esercente di un'installazione nucleare  deve  periodicamente

valutare gli  aspetti  d'interfaccia  tra  le  misure  di  protezione

fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta  della  contabilita'  delle

materie nucleari  in  modo  da  escludere  possibili  interferenze  e

garantirne una gestione coordinata;

    g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza  nucleare,

la protezione fisica e la tenuta  della  contabilita'  delle  materie

nucleari debbono essere protetti;

    h) la  movimentazione  delle  materie  nucleari,  all'interno  di

un'installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra  operatori

dell'installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte.

  2. Nell'allegato II al presente  decreto  sono  definiti  ulteriori

specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate

in categoria I e II che devono essere adottati durante l'impiego e lo

stoccaggio delle stesse.

  3. I requisiti per  la  protezione  fisica  passiva  delle  materie

nucleari che devono essere  adottati  dai  trasportatori  autorizzati

durante il trasporto sono i seguenti:

    a)  l'organizzazione  del  trasporto  deve  essere   ottimizzata,

minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata  dei

trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l'altro o  da  un'area  di

sosta temporanea all'altra, ed  evitando  di  adottare  programmi  di

trasporto prevedibili;

    b) durante  il  trasporto  deve  essere  assicurata  la  continua

sorveglianza delle materie nucleari;

    c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi  di  trasporto  e

dei sistemi di chiusura dei  contenitori  di  trasporto  deve  essere

regolata da apposite procedure scritte;

    d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti

accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario

in merito a tempi, luoghi e modalita' di trasferimento delle  materie

nucleari;

    e) il trasporto deve essere  effettuato  utilizzando  contenitori

disposti  all'interno  di  mezzi  di   trasporto,   compartimenti   o

contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla  categoria  delle

materie nucleari trasportate. L'integrita' dei  sigilli  deve  essere

verificata durante le varie fasi del trasporto.

  4. Nell'allegato III al presente decreto  sono  definiti  ulteriori

specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate

in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto.

  5. Le materie nucleari  in  quantita'  inferiore  ai  limiti  della

categoria III, come pure l'uranio naturale nella forma diversa  dallo

stato minerale, l'uranio depleto e il torio  devono  essere  protetti

dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione.

                              Art. 5
Requisiti per la protezione fisica  passiva  da  atti  di  sabotaggio
  delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle
  installazioni nucleari
   1. Ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento del piano  di

protezione fisica di cui  al  successivo  art.  7  gli  esercenti  di

installazioni nucleari devono svolgere  un'analisi  delle  potenziali

conseguenze  radiologiche  associate  agli  scenari  di   riferimento

definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art.  5,  comma  1,

della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione  fisica  o

di mitigazione.

  2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino,  a  seguito

delle valutazioni degli scenari di cui al comma  1,  valori  di  dose

efficace agli individui della popolazione  superiori  a  10  mSv,  il

piano di protezione fisica  dovra'  prevedere  misure  di  protezione

fisica di tipo ingegneristico e/estionale rispondenti ai requisiti

di cui all'allegato IV.

  3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le  altre  installazioni

nucleari devono essere  protette  con  misure  di  protezione  fisica

graduate secondo la natura e i quantitativi delle  materie  nucleari,

delle sostanze radioattive e la rilevanza per la  sicurezza  nucleare

dei sistemi presenti, secondo i requisiti  di  cui  all'allegato  IV,

adottando un approccio graduato.

  4. Per le installazioni esistenti l'analisi di cui al comma 1  deve

essere utilizzata per la verifica  e  l'eventuale  aggiornamento  dei

piani di protezione fisica vigenti.


                               Art. 6
          Requisiti per la protezione fisica passiva da atti
      di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto
   1.  Il  trasportatore  autorizzato  deve  adottare  le  misure   di

protezione fisica passiva di cui all'art. 4, commi 3 e 4,  integrate,

ove necessario,  con  misure  addizionali  risultanti  da  specifiche

valutazioni  correlate  agli  scenari  di  riferimento  definiti  dal

Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge  n.

58/2015.




                               Art. 7

       Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva

             e contenuti del piano di protezione fisica

   1. Ai fini del rilascio del nulla osta  per  la  protezione  fisica

passiva di cui all'art. 6 della  legge  n.  58/2015,  l'esercente  di

un'installazione  nucleare  deve  presentare  apposita   istanza   al

Ministero dello sviluppo economico. Copia  dell'istanza  deve  essere

trasmessa all'Autorita' di cui all'art. 4, comma  2  della  legge  n.

58/2015, al Ministero dell'interno ed al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare.  All'istanza  deve  essere

allegato il piano di protezione fisica o  l'aggiornamento  di  quello

vigente.

  2. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere:

    a) l'individuazione  delle  materie  nucleari  e  delle  sostanze

radioattive presenti nell'installazione;

    b) la classificazione delle materie nucleari ai  sensi  dell'art.

3, comma 1 del presente decreto;

    c) l'individuazione delle  aree  ad  accesso  limitato,  interne,

protette e vitali;

    d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti  con

la classificazione di cui al punto  b)  e  con  le  risultanze  delle

valutazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, adottate

tenendo conto,  secondo  un  approccio  graduato,  dei  requisiti  di

protezione fisica passiva fissati dal presente decreto  in  relazione

ad eventi di rimozione illecita delle  materie  nucleari  nonche'  ad

atti di sabotaggio;

    e) la descrizione delle misure  per  la  protezione  da  attacchi

informatici;

    f) la descrizione delle  modalita'  di  attivazione  delle  forze

dell'ordine nel caso di tentativi d'intrusione o di sabotaggio;

    g) la descrizione dell'organizzazione del sistema di vigilanza  e

l'elenco delle principali procedure operative;

    h) la descrizione della  centrale  operativa  di  gestione  degli

allarmi;

    i) il programma delle prove periodiche dei sistemi di  protezione

fisica;

    j) le modalita'  di  registrazione  degli  eventi  a  carico  dei

sistemi di protezione fisica;

    k) il piano di risposta di cui all'art. 9 del presente decreto.

  3. Unitamente al piano di protezione fisica deve  essere  trasmessa

la seguente documentazione:

    a. le valutazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  presente

decreto come approvate dall'Autorita' di  cui  all'art.  4,  comma  2

della legge n. 58/2015;

    b. la dimostrazione di adeguatezza  delle  misure  di  protezione

fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento  come  definiti

dal Ministero dell'interno  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  n.

58/2015.

                               Art. 8
 Rilascio dell'attestato di  protezione  fisica  passiva  in  caso  di
  trasporto di materie nucleari e contenuti del piano  di  protezione
  fisica

   1. L'attestato di protezione fisica passiva  viene  rilasciato  per

ciascun trasporto di materie nucleari classificate nelle categorie  I

e II secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015.

  2. Nel caso  di  trasporti  di  materie  nucleari  classificate  in

categoria III e' rilasciato un attestato di protezione fisica passiva

unico da rinnovarsi  ogni  tre  anni  o,  comunque,  entro  sei  mesi

dall'aggiornamento dei requisiti fissati  nel  presente  decreto.  Il

piano di protezione  fisica  deve  essere  sviluppato  adottando,  in

maniera graduata,  i  contenuti  di  cui  al  comma  5  del  presente

articolo.

  3. Nel caso di trasporto di materie nucleari in quantita' inferiori

ai valori della categoria III il trasportatore deve adottare prudenti

modalita' di gestione in accordo a specifiche procedure.

  4. L'istanza per il rilascio dell'attestato deve  essere  inoltrata

al Ministero dello sviluppo economico e in copia all'Autorita' di cui

all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, corredata  del  piano  di

protezione fisica.

  5. Il piano di  protezione  fisica  per  il  trasporto  di  materie

nucleari di categoria I e II deve contenere quanto segue:

    a)  classificazione  delle   materie   nucleari   trasportate   e

descrizione delle relative modalita' di trasporto;

    b) indicazioni degli accordi preventivi definiti con lo speditore

e  il  destinatario,  riguardanti,  il  luogo,  la  tempistica  e  le

modalita'  di  trasferimento  delle   responsabilita'   riguardo   la

protezione fisica;

    c) descrizione degli aspetti  organizzativi  del  trasporto,  con

indicazione delle responsabilita', del personale  coinvolto  e  della

relativa qualificazione e tipo di addestramento;

    d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti  con

la classificazione di cui al precedente punto a) e con le  risultanze

delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 1  del  presente  decreto,

adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei  requisiti

di  protezione  fisica  passiva  fissati  dal  presente  decreto   in

relazione ad eventi di  rimozione  illecita  delle  materie  nucleari

nonche' ad atti di sabotaggio;

    e) descrizione delle misure  di  protezione  fisica  relative  al

mezzo di  trasporto  utilizzato,  con  particolare  riferimento  alle

modalita' di ancoraggio del carico, dei  sigilli  utilizzati  e  alla

modalita' di gestione di tutte le chiavi utili all'accesso  ai  mezzi

di trasporto e al carico;

    f) descrizione delle interfacce con le forze dell'ordine preposte

alla scorta del mezzo di trasporto;

    g) programma di trasporto con l'indicazione dei criteri di scelta

del percorso, sue possibili alternative ed indicazioni  sul  ricovero

al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali.

  2. Unitamente al piano di protezione fisica devono essere trasmesse

le valutazioni di cui all'art.  6,  comma  1  del  presente  decreto,

elaborate  tenendo  conto  delle  caratteristiche   progettuali   dei

contenitori e dei mezzi di trasporto.


                               Art. 9
             Pianificazioni di risposta e basi tecniche
                 per la pianificazione di emergenza
   1. L'esercente  di  una  installazione  nucleare  e,  nel  caso  di

trasporto di materie nucleari, il  trasportatore  autorizzato  devono

allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta.

  2. Il piano di risposta deve contenere:

    a) l'indicazione delle azioni da porre in essere per  reagire  ad

atti finalizzati alla rimozione illecita di  materie  nucleari  o  al

sabotaggio di materie nucleari e di installazioni nucleari;

    b) le procedure per rilevare prontamente eventuali ammanchi delle

materie nucleari detenute; le modalita' di  attivazione  delle  forze

dell'ordine e dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2  della  legge

n. 58/2015;

    c) il programma di  formazione  ed  aggiornamento  del  personale

coinvolto;

    d)  il  programma  delle  esercitazioni  periodiche  di  verifica

dell'adeguatezza dei piani  di  risposta,  anche  in  relazione  alle

interfacce operative con i piani di emergenza.

  3. I soggetti di  cui  al  comma  1  devono  altresi'  allegare  le

valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche  ragionevolmente

ipotizzabili considerando gli scenari di cui all'art. 5  della  legge

n. 58/2015 e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste

dal piano di protezione fisica proposto.

  4. Il piano di risposta deve integrarsi con le pianificazioni e  le

procedure di emergenza dei soggetti di cui al comma 1  e  raccordarsi

con quelle predisposte ai sensi del capo X del decreto legislativo n.

230/1995.

  5. Le valutazioni di cui al comma 3  sono  trasmesse  all'autorita'

competente di cui all'art. 4, comma 2 della  legge  n.  58/2015,  che

unitamente ad una relazione  critica  riassuntiva,  le  trasmette  al

prefetto della provincia in cui e' presente l'installazione  nucleare

ovvero, nel caso trasporto di materie  nucleari,  al  prefetto  delle

provincia  di  partenza,  affinche'  provvedano   ad   integrare   le

pianificazioni  di  emergenza  ai  sensi  del  capo  X  del   decreto

legislativo n. 230/1995.


                               Art. 10
           Interventi di manutenzione o modifica sui sistemi
          di protezione fisica delle installazioni nucleari
   1.  Gli  interventi  di  manutenzione   ordinaria   devono   essere

comunicati all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2  della  legge  n.

58/2015, almeno una settimana prima della loro effettuazione.

  2. Gli interventi di manutenzione  straordinaria,  tra  i  quali  i

rifacimenti  delle  recinzioni,  gli  interventi  sui   sistemi   per

l'adozione di tecnologie  diverse  e  le  modifiche  dei  sistemi  di

gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati  all'Autorita'

di cui al comma 1 almeno 1 mese prima della loro  effettuazione,  con

l'indicazione delle misure  sostitutive  che  si  intendono  adottare

durante la loro esecuzione.

  3.  Gli  interventi  che  comportino  modifiche  dei   sistemi   di

protezione fisica rispetto alla configurazione definita nel piano  di

protezione fisica passiva in  vigore  devono  essere  preventivamente

approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

  4. Per tutti gli interventi  deve  essere  mantenuta  una  apposita

registrazione sul sito, secondo le modalita' previste  nel  piano  di

protezione fisica di cui all'art. 7, comma 2, lettera j) del presente

decreto.

                               Art. 11
           Malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica
   1. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi  di  protezione  fisica

gli  esercenti  devono  intraprendere   immediate   misure/o   azioni

sostitutive  o  di  integrazione  dandone   immediata   comunicazione

all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.


                               Art. 12
       Aggiornamento dei requisiti di protezione fisica passiva
   1. I requisiti  di  protezione  fisica  passiva  stabiliti  con  il

presente decreto sono aggiornati in  relazione  all'evoluzione  dello

stato dell'arte e delle raccomandazioni  internazionali  su  proposta

dell'Autorita' competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge  n.

58/2015.




                               Art. 13

          Revisione periodica dei piani di protezione fisica

   1. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11  che  rendano

necessaria la revisione dei piani di protezione fisica,  ogni  cinque

anni l'esercente di un'installazione nucleare in possesso  del  nulla

osta di protezione fisica deve effettuare un  riesame  del  piano  di

protezione fisica in relazione all'aggiornamento degli  scenari  come

definiti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5 della  legge

n. 58/2015 o dei requisiti del presente  decreto,  all'esperienza  di

esercizio del sistema di protezione  fisica,  ad  eventuali  sviluppi

della tecnologia o variazioni delle condizioni dell'installazione,  e

trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo  economico,  al

Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e all'Autorita' competente di cui  all'art.  4,

comma 2, della legge n. 58/2015. Ove ricorrano le condizioni per  una

revisione del piano di protezione fisica,  l'esercente  presenta  una

richiesta di modifica del nulla osta  secondo  le  procedure  di  cui

all'art. 7 del presente decreto, allegando  il  piano  di  protezione

fisica aggiornato.

                               Art. 14
                     Protezione delle informazioni
   1. Le  informazioni  specifiche  e  di  dettaglio  sui  sistemi  di

protezione fisica  devono  essere  protette  attraverso  un'opportuna

classifica di segretezza ai sensi  della  normativa  vigente  per  la

tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e  delle  informazioni

classificate e a diffusione esclusiva, attribuita tenendo conto della

categoria   delle   materie   nucleari   e   delle    caratteristiche

dell'installazione nucleare.

                               Art. 15
                         Funzioni ispettive
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 58/2015

gli ispettori possono accedere a  tutte  le  aree  dell'installazione

nucleare e procedere a tutti gli accertamenti che reputino  necessari

ai fini del  controllo  del  sistema  di  protezione  fisica  nonche'

procedere alle azioni di vigilanza in caso di trasporto.

                               Art. 16
                          Norme transitorie
 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

gli esercenti  delle  installazioni  nucleari  devono  presentare  le

valutazioni ai sensi dell'art. 5, comma  1  del  decreto  stesso  per

l'approvazione da parte dell'Autorita' di cui  all'art.  4,  comma  2

della legge n. 58/2015.

  2. Entro i novanta giorni successivi  all'approvazione  di  cui  al

comma 1 gli esercenti devono inoltrare l'istanza per il rilascio  del

nulla osta per  la  protezione  fisica  passiva  al  Ministero  dello

sviluppo economico ai sensi  dell'art.  6  della  legge  n.  58/2015,

allegando un aggiornamento del vigente piano  di  protezione  fisica,

elaborato sulla base dei requisiti stabiliti con il presente  decreto

e delle valutazioni di cui al comma 1, con le eventuali indicazioni e

prescrizioni fissate nell'approvazione rilasciata  dall'Autorita'  di

cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

  3. Nelle more del rilascio  del  nulla  osta  di  cui  al  comma  2

continuano a valere i piani di protezione fisica vigenti.

                              Art. 17
                           Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                           Allegato I
              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato II

 Requisiti per la protezione  fisica  passiva  da  rimozione  illecita
  delle materie nucleari in categoria i e ii durante il loro  impiego
  e stoccaggio.




    Oltre ai requisiti generali  di  cui  all'art.  4,  comma  1  del

presente decreto sono definiti i seguenti requisiti specifici:

    a) le materie nucleari  devono  essere  impiegate  ed  utilizzate

almeno in un'area protetta;

    b) l'area protetta deve essere collocata all'interno  di  un'area

ad accesso limitato e deve essere dotata di  barriere  fisiche  e  di

sistemi di rilevamento di intrusioni o accessi  non  autorizzati;  le

misure adottate devono essere tali da assicurare  un  tempo  adeguato

per la valutazione degli allarmi e  l'approntamento  della  correlata

risposta;

    c) il numero delle vie di accesso all'area protetta  deve  essere

ridotto al minimo necessario e ciascuna via deve essere  equipaggiata

con allarmi;

    d) tutti i veicoli, le persone e le merci  in  ingresso  all'area

protetta  devono  essere  controllati  per   impedire   accessi   non

autorizzati o l'introduzione di sostanze  materiali  vietate,  tra  i

quali materiali esplosivi e infiammabili; l'accesso ai  veicoli  deve

essere limitato  a  quelli  strettamente  necessari,  per  comprovate

esigenze di servizio, e le aree di sosta devono essere a distanza  di

sicurezza; devono essere previsti sistemi per  la  localizzazione  di

esplosivi industriali, militari o improvvisati;

    e) l'accesso all'area protetta  e'  limitato  al  solo  personale

autorizzato. Devono essere poste in atto efficaci misure di controllo

per evitare l'accesso di persone non  autorizzate.  Il  numero  delle

persone  autorizzate  deve  essere  quello  minimo   necessario.   Il

personale delle imprese di manutenzione ed i visitatori devono essere

sempre accompagnati;

    f) il  personale  autorizzato,  le  ditte  ed  i  visitatori  che

accedono  all'area  protetta  devono  essere  muniti  di   badge   di

riconoscimento sempre visibile;

    g) deve essere predisposto  un  registro  di  tutti  gli  accessi

all'area protetta;

    h)  il  trasferimento  di  materie  nucleari  tra  aree  protette

diverse, ma  all'interno  della  stessa  installazione,  deve  essere

effettuato  come  un  trasporto  di  materie  nucleari  della  stessa

categoria, tenuto conto dei sistemi di protezione fisica perimetrali;

    i) devono essere previste una sala operativa  principale  ed  una

secondaria. La sala operativa principale deve  essere  presidiata  in

maniera permanente, la secondaria  svolge  funzione  di  riserva  con

replica delle funzioni di sicurezza piu' rilevanti. La sala operativa

principale deve avere le  stesse  misure  di  protezione  di  un'area

protetta qualora fosse collocata all'esterno della stessa;

    j) i sistemi di allarme, i sistemi di comunicazione degli allarmi

e la sala operativa principale devono essere dotati di  alimentazione

elettrica ridondante; i sistemi di controllo devono  essere  protetti

da atti di manipolazione e falsificazione;

    k) devono essere predisposti mezzi di  comunicazione  a  due  vie

dedicati, ridondanti e sicuri tra il personale a presidio della  sala

operativa principale e le unita' esterne predisposte alla rilevazione

ed al contrasto;

    l) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in  modalita'

H24, adeguato per numero di guardie e mezzi, addestrato ad operare in

una  installazione  nucleare  e  dotato  dei   necessari   mezzi   di

comunicazione con le forze di polizia per le azioni  di  contrasto  e

repressione;

    m)  deve  essere  previsto  un   pattugliamento   del   perimetro

dell'installazione e di tutta la viabilita' interna dell'impianto con

frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare  individuare

potenziali  aggressori  o  tracce  del  loro  passaggio,   verificare

visivamente l'integrita' dei principali  componenti  dei  sistemi  di

protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative  e  dare

l'allarme  in  caso  di  necessita',  fornendo  supporto  alle  forze

dell'ordine nelle azioni di risposta;

    n) devono essere  predisposte  procedure  di  intervento  sia  in

orario di lavoro che al di fuori di esso;

    o) devono essere previste prove periodiche  di  funzionamento  di

tutti i sistemi di protezione fisica, inclusa la verifica  dei  tempi

d'intervento del servizio di vigilanza  e  delle  forze  dell'ordine,

mantenendo   un'apposita   registrazione.   Eventuali   significative

anomalie devono essere notificate.

Requisiti per la protezione  fisica  passiva  da  rimozione  illecita

  delle materie nucleari in categoria I durante  il  loro  impiego  e

  stoccaggio.

    Oltre ai requisiti di cui sopra per la categoria I devono  essere

rispettati i seguenti requisiti:

    a) le materie nucleari devono essere  impiegate  o  immagazzinate

solo all'interno dell'area interna; un'area interna puo' anche essere

un'area vitale;

    b) l'area interna deve essere  dotata  di  ulteriori  sistemi  di

protezione fisica atti ad  individuare,  impedire  o  ritardare  ogni

tentativo di rimozione illecita. Sistemi di allarme  dedicati  devono

essere  previsti  ed  attivati  ogni  volta  che  l'area  resta   non

presidiata. I sistemi a protezione  dell'area  vitale  devono  essere

efficaci sia nei confronti  di  un  aggressore  esterno  che  di  uno

interno o da una qualsiasi combinazione delle due tipologie;

    c) il numero degli accessi alle aree interne deve essere  ridotto

al  minimo  necessario.  Gli  accessi  devono  essere   adeguatamente

resistenti ed allarmati;

    d) devono essere predisposte barriere antisfondamento ad adeguata

distanza dall'area interna, tenendo conto degli scenari  definiti  ai

sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015;

    e)  l'accesso  all'area  interna   e'   limitato   alle   persone

autorizzate.  Circostanze  particolari  possono  prevedere  l'accesso

motivato  di  persone  non  autorizzate  per  un  tempo  limitato   e

accompagnate da personale autorizzato ed addestrato;

    f) i veicoli, le persone e le merci che accedono all'area interna

devono essere controllati per  impedire  l'introduzione  di  sostanze

vietate. Gli stessi controlli devono essere effettuati in uscita  per

evitare la rimozione illecita  di  materie  nucleari.  Devono  essere

utilizzate apparecchiature dedicate per la localizzazione di  metalli

ed esplosivi;

    g)  l'accesso  ai  veicoli  e'  consentito  solo  per  comprovate

esigenze di servizio e deve essere predisposto un  elenco  dei  mezzi

autorizzati;

    h) deve essere predisposto un registro delle persone che accedono

alle aree interne, che hanno accesso alle chiavi ed  in  generale  di

coloro che dispongono di credenziali e mezzi di accesso informatici;

    i) le materie nucleari  all'interno  delle  aree  interne  devono

essere  stoccate  in  contenitori  tipo   cassaforte   ad   ulteriore

protezione durante il loro non utilizzo. Qualora le materie  nucleari

vengano estratte dall'area interna, come nel caso della  preparazione

di un loro  trasporto,  devono  essere  applicate  idonee  misure  di

protezione fisica compensative;

    j) devono essere poste in atto  misure  di  rinforzo  della  sala

operativa e di  tutti  i  sistemi  che  ad  essa  forniscono  servizi

essenziali;

    k) deve essere prevista  un'esercitazione  con  frequenza  almeno

annuale con la partecipazione del  personale  di  vigilanza  e  delle

forze dell'ordine. 

                                                         Allegato III
 Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari  da
  eventi di rimozione illecita durante il trasporto.

A.III.1. Requisiti comuni per il trasporto  di  materie  nucleari  in

categoria I e II.

    In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4,  comma  3)  devono

essere soddisfatti i seguenti requisiti:

    a) durante il trasporto  i  mezzi  debbono  essere  continuamente

sorvegliati da un servizio di guardia;

    b) prima dell'inizio del trasporto  il  trasportatore  deve  aver

ricevuto conferma scritta dal destinatario a ricevere le materie  nei

tempi concordati;

    c)  prima  dell'inizio  del  trasporto  i  mezzi  debbono  essere

sottoposti ad ispezione e collocati in un'area sorvegliata in  attesa

della partenza;

    d) devono essere predisposte procedure scritte con le  istruzioni

per il personale incaricato della protezione fisica del trasporto;

    e) i sistemi di fissaggio del carico  devono  ostacolare  la  sua

rimozione e garantire  un  tempo  utile  all'intervento  delle  forze

dell'ordine per assicurare una adeguata azione di risposta;

    f)  prima  della  partenza  il  trasportatore   deve   verificare

l'efficienza dei sistemi di protezione fisica previsti nel piano;

    g)  i  sigilli  dei  contenitori  devono  essere   opportunamente

registrati. Ad ogni trasferimento intermodale  deve  essere  altresi'

verificata l'integrita' degli stessi;

    h)  devono   essere   disponibili   ed   operabili   sistemi   di

comunicazione tra i conduttori dei mezzi di trasporto, il servizio di

guardia, le forze  dell'ordine  di  risposta  ed  ove  necessario  lo

speditore ed il destinatario;

    i) in relazione al modo di trasporto la  spedizione  deve  essere

organizzata come segue:

    strada: convoglio ad uso esclusivo;

    ferrovia: treno merci ad uso esclusivo;

    via  mare  o  acque  interne:  in  compartimenti  o   «container»

dedicati, chiusi e sigillati;

    aereo: in aereo cargo, in compartimenti  o  «container»  dedicati

chiusi e sigillati;

      j) deve essere predisposto il piano di  risposta  da  integrare

con le pianificazioni di  emergenza  applicabili  in  relazione  alle

materie nucleari trasportate.

Requisiti per le materie nucleari in categoria I.

    In aggiunta ai requisiti definiti  nell'art.  4,  comma  3  e  al

precedente  punto  A.III.1  devono  essere  soddisfatti  i   seguenti

requisiti:

    a)  i  sistemi  di  comunicazione  devono  essere  ridondanti   e

diversificati. Inoltre, il personale coinvolto  nel  trasporto  e  le

guardie   di   scorta   devono   essere   istruiti   per   comunicare

frequentemente con il centro di controllo;

    b) deve essere operativo un centro di controllo per il  trasporto

in grado di monitorare l'andamento delle operazioni e di attivare  le

forze dell'ordine di risposta;

    c) nel caso di trasporto stradale i mezzi devono  essere  ad  uso

esclusivo e ove possibile adeguatamente progettati per  resistere  ad

atti ostili. Il mezzo di trasporto deve  avere  a  bordo  almeno  due

conducenti e deve essere scortato;

    d) nel caso di trasporto ferroviario il convoglio di scorta  deve

viaggiare quanto piu' vicino possibile al mezzo di  trasporto  con  a

bordo le materie nucleari;

    e) il trasporto via mare e via aerea devono essere effettuati con

mezzi di trasporto ad uso esclusivo.


                                                          Allegato IV
     Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di  sabotaggio
delle materie nucleari nelle installazioni nucleari:

    a) le materie nucleari, le sostanze radioattive e  i  sistemi  il

cui  danneggiamento  potrebbe   causare   significative   conseguenze

radiologiche devono essere adeguatamente  protetti,  collocandoli  in

aree vitali, poste all'interno di un'area protetta;

    b) ciascuna area protetta deve essere  collocata  all'interno  di

un'area ad accesso limitato, deve essere protetta da idonee  barriere

fisiche e da sistemi di rilevamento antintrusione e  comunque  dotata

di misure idonee a prevenire accessi non autorizzati;

    c) il numero delle vie di accesso a ciascuna area  protetta  deve

essere il minimo necessario e comunque ciascun  accesso  deve  essere

equipaggiato con sistemi di allarme;

    d) i veicoli, le persone e i materiali  che  entrano  nelle  aree

protette  debbono  essere  sottoposti  a   controllo   con   adeguata

strumentazione. L'accesso dei veicoli deve essere ristretto al minimo

e comunque circoscritto ad aree di parcheggio dedicate;

    e) l'accesso  alle  aree  protette  deve  essere  riservato  alle

persone autorizzate. Deve essere verificata l'identita' di  tutte  le

persone che accedono nelle aree protette.  Il  numero  delle  persone

autorizzate   deve   essere   limitato   al    minimo    strettamente

indispensabile. Eventuali altre  persone  che  debbono  accedere  per

operazioni specifiche debbono essere scortate da persone autorizzate;

    f) le aree vitali debbono essere dotate di ulteriori  barriere  e

punti di controllo rispetto  alle  aree  protette  all'interno  delle

quali esse sono collocate;

    g) le aree vitali debbono  essere  progettate  in  modo  tale  da

assicurare adeguate linee di ritardo nei confronti  della  conduzione

di atti di sabotaggio (interno ed esterno);

    h) l'accesso alle aree vitali deve essere riservato alle  persone

autorizzate. Deve essere verificata l'identita' di tutte  le  persone

che accedono nelle aree vitali. Il numero delle  persone  autorizzate

deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali

altre persone possono accedere solo per motivi eccezionali e limitati

periodi di tempo e debbono essere scortate da persone autorizzate;

    i) le barriere di  protezione  delle  aree  vitali  debbono  esse

progettate tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art.  5

della legge n. 58/2015;

    j) deve essere proibito l'accesso dei veicoli nelle aree vitali;

    k) deve essere mantenuta la registrazione di tutte le persone che

accedono alle aree vitali o sono in possesso delle relative chiavi di

accesso, anche attraverso sistemi computerizzati;

    l) nell'installazione deve esse presente, in area  protetta,  una

sala operativa per la ricezione  degli  allarmi,  l'attuazione  delle

risposte a tentativi d'intrusione e le  comunicazioni  con  le  forze

dell'ordine; le informazioni acquisite dalla sala  operativa  debbono

essere conservate in sicurezza; l'accesso alla  sala  operativa  deve

essere riservato solo alle persone autorizzate;

    m) i sistemi di  allarme  e  la  sala  operativa  debbono  essere

alimentati   con   sorgenti   di    alimentazione    elettrica    non

interrompibili;

    n) i sistemi di comunicazione con le  forze  dell'ordine  debbono

essere diversificati e ridondanti;

    o) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in  modalita'

H24 per assicurare un'adeguata e pronta risposta a tentativi di  atti

di sabotaggio; il personale deve essere adeguatamente addestrato;

    p) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'area

protetta con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare

individuare  potenziali  aggressori  o  tracce  del  loro  passaggio,

verificare visivamente l'integrita'  dei  principali  componenti  dei

sistemi  di   protezione   fisica,   predisporre   eventuali   misure

compensative e dare l'allarme in caso di necessita' fornendo supporto

alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta;

    q)   devono   essere   condotte   delle   verifiche    periodiche

dell'operabilita'  dei  sistemi  di  protezione  fisica.  Ad   idonea

distanza  dalle  aree  vitali  debbono  essere  installate   adeguate

barriere antisfondamento;

    r) i sistemi informatici  posti  a  servizio  degli  apparati  di

protezione  fisica  e  di  gestione  delle  emergenze  devono  essere

protetti da manipolazioni e falsificazioni;

    s) gli interventi di manutenzione in  area  vitale  da  parte  di

ditte  esterne  devono  essere   sempre   presidiati   da   personale

autorizzato dell'impianto  con  competenze  specifiche  sul  tipo  di

intervento in corso e condotti sotto  videosorveglianza.  Gli  stessi

interventi devono essere registrati;

    t) il piano di risposta deve contenere una sezione  apposita  per

il contrasto al sabotaggio  che  descriva  le  possibili  azioni  per

prevenire  ulteriori  danneggiamenti  e  minimizzare  le  conseguenze

radiologiche;

    u) ogni evento riconducibile ad un atto o tentativo di sabotaggio

deve essere prontamente riferito all'Autorita' di pubblica  sicurezza

e all'Autorita' di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

Allegati

D.M. 8 settembre 2017

Allegato I

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