Risorse per la crescita sostenibile: arrivano i soldi

I finanziamenti sono finalizzati a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree interessate da situazioni di crisi industriale

Nuove risorse per la crescita sostenibile da parte del ministero dello Sviluppo economico. E' quanto si legge nel decreto 21 novembre 2018.

Le risorse per la crescita sostenibile sono finalizzate a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree interessate da situazioni di crisi industriale. Il totale delle risorse, pari a circa un milione e mezzo di euro (precisamente 1.441.902,82) è attribuito al "Fondo per la crescita disponibile".

Risorse per la crescita sostenibile: il ruolo di Invitalia

Le risorse per la crescita sostenibile di cui si parla al comma 1 del decreto vanno a incrementare l'accantonamento previsto nell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 31 gennaio 2017. Il provvedimento è destinato a coprire gli oneri derivanti dalla convenzione stipulato fra minSviluppo e agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia).

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Risorse per la crescita sostenibile

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Risorse per la crescita sostenibile: che cos'è Invitalia

Invitalia è l'agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del ministero dell'Economia. Il suo compito? Dare impulso alla crescita economica del Paese, puntando sui settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione.

L'agenzia gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative. Inoltre, finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto. Offre servizi alla pubblica amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali. Infine, è "centrale di committenza" e "stazione appaltante" per la realizzazione di interventi strategici sul territorio. Fino ad oggi ha promosso 139 contratti di sviluppo finanziati, le star up sostenute sono state 906, mentre gli investimenti attivati tramite autoimpiego sono pari a quattro miliardi di euro circa. I suoi obiettivi sono anche quelli di gestire le risorse per la crescita sostenibile.

Qui di seguito il testo integrale del decreto 21 novembre 2018.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2018

Assegnazione di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (19A00733) 

(GU n.30 del 5-2-2019)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito
«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi  nei
casi di situazioni di crisi industriali diverse da  quelle  complesse
che presentano, comunque, impatto significativo  sullo  sviluppo  dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto, altresi', il comma 6 del medesimo art. 27, che  dispone  che
per la definizione  e  l'attuazione  degli  interventi  del  PRRI  il
Ministero dello sviluppo economico  si  avvale,  stipulando  apposita
convenzione,   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione    degli
investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.a.   (nel   seguito
«Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano  sono  posti  a  carico
delle  risorse  assegnate  all'apposita  sezione  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui
allo stesso art. 27, nel limite  massimo  del  tre  per  cento  delle
risorse stesse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa, determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche'
fornite le relative direttive a Invitalia; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa
al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; 
  Visti i decreti del Ministro  dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15  maggio  2015,  26  settembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del  16  novembre
2016, 7  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017 e 1° febbraio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  76
del 31 marzo 2018, con i quali sono state attribuite alla sezione del
Fondo per la crescita  sostenibile  di  cui  all'art.  23,  comma  2,
lettera  b),  del  decreto-legge  n.  83  del  2012  e  destinate  al
finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite  da
crisi   industriale   di   cui   alla   legge   n.   181/1989   somme
complessivamente  pari   a   euro   288.768.097,18,   di   cui   euro
103.604.419,00 affluiti  al  Fondo  ai  sensi  del  citato  comma  10
dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed euro  185.163.678,51
a valere sulle  risorse  del  Fondo  disponibili  nella  contabilita'
speciale n. 1201 intestata al Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, con il  quale  una  quota  delle  risorse
finanziarie del Fondo per la  crescita  sostenibile  complessivamente
destinate, alla data del medesimo decreto, alla reindustrializzazione
delle aree di crisi e' stata ripartita tra le  diverse  tipologie  di
intervento previste dalla relativa disciplina; 
  Considerato  che,  a  valere  sulle  risorse   finanziarie   finora
assegnate agli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi
industriale di cui alla legge n.  181/1989,  risulta  destinato  agli
specifici interventi  nelle  aree  di  crisi  industriale  complessa,
attuati, ai sensi del citato art. 27  del  decreto-legge  n.  83  del
2012, con PRRI adottati  mediante  accordi  di  programma,  l'importo
complessivo di euro 207.000.000,00, cosi' articolato: 
    euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
(decreto 31 gennaio 2017); 
    euro 70.000.000,00 a valere sul Fondo  unico  legge  n.  181/1989
(decreto 31 gennaio 2017); 
    euro 45.000.000,00 a valere  sul  PON  Imprese  e  competitivita'
(decreto 31 gennaio 2017); 
    euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
(decreto 7 giugno 2017); 
    euro 60.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
(decreto 1° febbraio 2018); 
  Vista la convenzione stipulata  in  data  18  maggio  2015  per  la
regolamentazione  dei  rapporti  tra  il  Ministero  dello   sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI di cui al citato art. 27  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
approvata con decreto direttoriale 19 giugno  2015,  registrato  alla
Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al numero 2873; 
  Considerato che, con l'art. 1, comma  1,  lettera  a),  del  citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' stato  accantonato,  ai  fini
della copertura degli oneri  derivanti  dalla  predetta  convenzione,
l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento  delle  risorse
attribuite, alla medesima data  del  31  gennaio  2017,  all'apposita
sezione del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  e  destinate  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da crisi industriali; 
  Considerato che sul predetto accantonamento e' effettuato in favore
di Invitalia il rimborso dei  costi  sostenuti  e  documentati  dalla
societa'  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   previste   dalla
convenzione, sulla base  della  relazione  sulle  attivita'  compiute
nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione  presentate
dalla societa' con cadenza annuale, nella misura massima del tre  per
cento delle risorse assegnate agli accordi di programma  sottoscritti
ai sensi del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge  n.  83  del
2012; 
  Considerato  che  risulta  necessario  integrare   l'accantonamento
recato dal decreto ministeriale  31  gennaio  2017  alla  luce  delle
risorse  finanziarie  effettivamente   destinate,   con   i   decreti
ministeriali sopra menzionati, agli accordi di programma di  adozione
dei PRRI delle  aree  di  crisi  industriale  complessa,  pari,  come
indicato, a euro 207.000.000,00; 
  Tenuto conto che, stante  il  limite  massimo  del  tre  per  cento
previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge  n.  83  del  2012,
l'importo  accantonabile  e'  pari  a  euro   6.210.000,00   e   che,
considerato  l'importo  di  euro   4.768.097,18   gia'   accantonato,
l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 1.441.902,82; 
  Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile risultano disponibili, al  netto  degli  impegni
gia' assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli
interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di
cui  alla  legge  n.  181/1989  della  somma  di  euro  1.441.902,82,
destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli
oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio  2015,
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello  sviluppo
economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei
PRRI per le aree di crisi industriale complessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.      Una      quota      pari      a      euro      1.441.902,82
(unmilionequattrocentoquarantunomilanovecentodue/82)  delle   risorse
disponibili nella contabilita' speciale n.  1201  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile e' attribuita alla sezione  del  Fondo  relativa
alla  finalita'  di  cui  all'art.  23,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 83 del 2012  ed  e'  destinata  agli  interventi  di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989,  n.
181. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano  l'accantonamento,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto  ministeriale  31
gennaio 2017 citato nelle premesse, destinato  alla  copertura  degli
oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico  e  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4,  del  decreto  ministeriale  31  gennaio  2013,
anch'esso citato nelle premesse. 

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