Ogm: al via il piano dei controlli

Il D.M. 8 novembre 2017 attua l'articolo 32 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". Che cosa è stato compreso e che cosa escluso dal provvedimento. Istituito il registro nazionale degli ispettori

Era un provvedimento previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 8 luglio 2013, n. 224. Ora, con la pubblicazione del D.M. 8 novembre 29017 (Gazzetta Ufficiale  n. 2 del 3 gennaio 2018) è stato attuato il "Piano per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata degli organismi geneticamente modificati" (ogm).

Va detto subito che cosa non nel rientra nel perimetro del provvedimento in materia di ogm.

In sintesi.

  • Le attività di vigilanza relative agli alimenti  ai mangimi geneticamente modificati (ogm) immessi sul mercato in virtù di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1819/2003. In questo caso si applica quanto previsto dal regolamento CE n. 882/2004. Fanno eccezione gli ogm autorizzati alla coltivazione ai sensi del regolamento di cui sopra;
  • le attività di vigilanza volte a garantire il rispetto di quanto previsto dal citato regolamento CE n. 1829/2003;
  • le attività di analisi e controllo dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (ogm), cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

Per le ulteriori specifiche si rimanda all'art. 1 del decreto, pubblicato poco più sotto.

Ciò che invece rientra nel campo di applicazione è contenuto nei punti 3, 4 e 5.

Nell'Allegato II (che trovate nel link, in coda al provvedimento) sono contenuti i modelli dei varbali d'ispezione, campionamento e contestazione.

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 novembre 2017

Piano generale per l'attivita' di vigilanza sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. (17A08712) 

(GU n.2 del 3-1-2018)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  E 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata  nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai  mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre  2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Vista la direttiva (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  212,  recante
«Attuazione  della  direttiva  98/95/CE  e  98/96/CE  concernenti  la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agricole e relativi  controlli»  come
modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115,
recante «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2014»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/18/CE   concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in
particolare l'art. 32 concernente l'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  70  «Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003
e 1830/2003, relativi  agli  alimenti  ed  ai  mangimi  geneticamente
modificati», e in particolare il Capo IV recante  «Relazione  con  il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»; 
  Visto il decreto legislativo 14  novembre  2016,  n.  227,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e  integrato
il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  22
dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalita'
di controllo delle  sementi  di  mais  e  soia  per  la  presenza  di
organismi geneticamente modificati»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione
del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari  e  la  filiera
agroalimentare, relativamente alle attivita' di  rilascio  deliberato
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso  dall'immissione  sul
mercato»; 
  Vista la nota prot.  12433  del  26  maggio  2017  della  Direzione
generale per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni  ambientali  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
la quale e' stato richiesto  al  Ministero  della  salute,  Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la  nutrizione,
al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,
Direzione   generale   dello   sviluppo   rurale    e    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto  superiore  per  la
ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico  sullo  schema  di
provvedimento; 
  Vista la nota prot. 23610  del  7  giugno  2017  con  la  quale  la
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio  assenso
tecnico sullo schema di provvedimento; 
  Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto
superiore per la ricerca ambientale ha comunicato  l'assenso  tecnico
in merito allo schema di provvedimento; 
  Vista la nota prot. 7906  del  14  giugno  2017  con  la  quale  il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha  comunicato  di  non
avere osservazioni di natura tecnica  da  formulare  in  merito  allo
schema di provvedimento; 
  Vista la nota prot. 19247  del  5  luglio  2017  con  la  quale  la
Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale  del   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali  ha  espresso  il  proprio
assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso
nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 32  del  decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224, e' adottato il piano generale di  durata  quadriennale,
di cui all'allegato I, parte integrante del presente  decreto,  sulla
base   del   quale   e'   esercitata   l'attivita'    di    vigilanza
sull'applicazione del medesimo decreto legislativo. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto: 
    a) le attivita' di vigilanza relative agli alimenti e ai  mangimi
geneticamente  modificati  immessi   sul   mercato   in   virtu'   di
un'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
1829/2003, per i quali si applica  quanto  previsto  dal  regolamento
(CE)  n.  882/2004;  fanno  eccezione  gli   OGM   autorizzati   alla
coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per
i quali si applicano le previsioni del presente decreto; 
    b) le attivita' di vigilanza e controllo  volte  a  garantire  il
rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003; 
    c) le attivita' di  analisi  e  controllo  relative  ai  prodotti
sementieri di varieta' geneticamente modificate cui si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 
  3.  L'attivita'  di   vigilanza   sull'applicazione   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica: 
    a) della conformita' dell'emissione deliberata  nell'ambiente  di
un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio,  ovvero  a
scopo sperimentale,  alle  condizioni  precisate  nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.  224,  alle  modifiche  apportate  alle
modalita' dell'emissione deliberata per nuove informazioni  ai  sensi
dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui  l'OGM
sia una pianta  superiore  geneticamente  modificata,  come  definita
nell'allegato III del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,
saranno  verificate  altresi'  la  conformita'  dell'emissione   alle
prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e  l'apposizione  di  adeguati
cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6,  del  citato
decreto legislativo; 
    b) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM  alle
condizioni  prescritte  nell'autorizzazione   rilasciata   ai   sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata  ai  sensi
dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso  ai
sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo; 
    c) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM  alle
condizioni di impiego e alle relative restrizioni  circa  ambienti  e
aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224,
ovvero del rispetto delle condizioni per  l'immissione  in  commercio
stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15,
17 e 18  della  direttiva  2001/18/CE  o  nelle  autorizzazioni  alla
coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19  del
regolamento (CE) n. 1829/2003; 
    d) del rispetto degli obblighi in materia  di  monitoraggio  post
commercializzazione  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in
commercio   dell'OGM   sia   per   coltivazione,   dell'obbligo    di
comunicazione  della  localizzazione   e   di   conservazione   delle
informazioni relative agli OGM coltivati e alla  loro  localizzazione
per un periodo di dieci anni ai sensi  dell'art.  30,  comma  2,  del
medesimo decreto legislativo; 
    e) degli eventuali effetti ambientali  derivanti  dall'immissione
in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7  e  19  del
regolamento (CE) n. 1829/2003 nei  casi  in  cui  nell'autorizzazione
siano prescritte condizioni specifiche per la tutela  di  particolari
ecosistemi, ambienti e aree geografiche; 
    f) della conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio  degli
OGM immessi sul  mercato  alle  specifiche  indicate  nelle  relative
autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224; 
    g) dell'applicazione delle misure di  confinamento  per  gli  OGM
diversi  dai  microrganismi  geneticamente  modificati  destinati  ad
essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art.  3  lettera
d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la
verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art.
28 del medesimo decreto legislativo. 
  4. L'attivita' di vigilanza ha anche  lo  scopo  di  accertare  che
l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine  diverso
dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un  OGM  o
la messa in coltura di un OGM non siano effettuate: 
    a) in mancanza della preventiva notifica; 
    b) dopo la notifica ma  prima  del  rilascio  dell'autorizzazione
ovvero dopo che  l'autorizzazione  sia  stata  rifiutata,  sospesa  o
revocata; 
    c) dopo  la  scadenza  del  provvedimento  di  autorizzazione  in
mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento; 
    d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione
sia stato rifiutato o revocato; 
    e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento  d'urgenza
di limitazione o  divieto  temporaneo  dell'immissione  sul  mercato,
dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224  o  dell'art.  23  della  direttiva
2001/18/CE; 
    f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai
sensi dell'art. 34 del regolamento  (CE)  n.  1829/2003  per  un  OGM
autorizzato alla coltivazione ai sensi degli  articoli  7  e  19  del
medesimo regolamento. 
  5. L'attivita' di vigilanza e' finalizzata anche alla verifica: 
    a) del  rispetto  dei  divieti  di  coltivazione  introdotti  con
l'adeguamento dell'ambito  geografico  di  cui  all'art.  26-ter  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
    b) del rispetto dei divieti di  coltivazione  adottati  ai  sensi
dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 224; 
    c) del rispetto  dei  divieti  temporanei  di  impianto  previsti
dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma
3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
  6. Costituisce  altresi'  parte  integrante  del  presente  decreto
l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e  il
modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II
sono aggiornati con decreto direttoriale della  competente  direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, sentite le  competenti  direzioni  generali  dei  Ministeri
della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
                               Art. 2 
 
                 Registro nazionale degli ispettori 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, il registro nazionale degli  ispettori  di
cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.
224; tale registro e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  2.   Il   registro   contiene   l'indicazione   delle   generalita'
dell'ispettore nonche' l'indicazione dell'amministrazione che  lo  ha
designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla
base delle designazioni di cui al successivo comma 3. 
  3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dal  Ministero  della  salute,  dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali  e  dalle
regioni e provincie autonome fra  funzionari  pubblici  con  adeguato
profilo tecnico-scientifico,  entro novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, e sono nominati  con  provvedimento  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ai
sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224. 
  4.  Per  l'esercizio  dell'attivita'   di   vigilanza   l'autorita'
nazionale competente ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province  autonome
e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel  registro
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di  cui  al  presente
decreto gli ispettori  svolgono  funzioni  di  ufficiali  di  polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di  riservatezza  di
cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo. 
  6. L'autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del  decreto  legislativo   8   luglio   2003,   n.   224,   assicura
l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel  registro
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 3 
 
                  Clausola d'invarianza della spesa 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2017 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1-4585 
                                                           Allegato I 
 
             PIANO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA 
 
    Il presente allegato descrive il piano generale  per  l'attivita'
di vigilanza di cui all'art. 32  del  decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224. 
    Il piano  generale  ha  lo  scopo  di  programmare  e  coordinare
l'attivita' di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni  tra
le amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  e  di  assicurare
adeguata  informazione  pubblica  rendendo   disponibili   sul   sito
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare i risultati dell'attivita' svolta. 
    Il  piano  generale  ha  durata  quadriennale;  nel   corso   del
quadriennio potra' rendersi necessario apportare delle  modifiche  al
piano al fine di  aggiornarlo  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al
successivo punto VIII e con le modalita' previste dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione  del
piano stesso. 
    Il piano generale e' attuato attraverso  un  programma  operativo
nazionale  annuale  sulla  base  del  quale  vengono  predisposti   i
programmi operativi regionali annuali delle ispezioni. 
    Il programma operativo nazionale annuale deve contenere  altresi'
le modalita' di  gestione  delle  non  conformita'  rilevate  durante
l'attivita' di vigilanza. 
    Le  ispezioni  e  i  controlli  sono   effettuati   su   incarico
dell'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2, comma  1,  del
decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  224  (di  seguito  autorita'
nazionale competente), dei Ministeri della salute e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome  e
degli enti locali. 
    Il  programma  operativo  nazionale   annuale   sara'   condiviso
nell'ambito  di  un  Tavolo  di  coordinamento   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
della salute, il Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, e le regioni e  province  autonome,  istituito  presso  la
competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare con decreto direttoriale. 
    Il programma operativo nazionale annuale viene  comunicato  dalla
Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni  e  province
autonome, a mezzo di informativa alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno  di
riferimento del programma stesso. 
I. Attivita'   di   vigilanza   relativa   all'emissione   deliberata
  nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
  mercato 
    1. A seguito della comunicazione di  cui  all'art.  9,  comma  3,
lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la  regione
o la provincia autonoma interessata  redige  un  programma  operativo
delle ispezioni che: 
      a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo
eventualmente stabilito nell'autorizzazione; 
      b)  sia  idoneo  a  verificare  la  conformita'  dell'emissione
deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione
e, nel caso in cui  l'OGM  sia  una  pianta  superiore  geneticamente
modificata (1) , alle prescrizioni di cui  al  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  19  gennaio  2005,
nonche' l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione  ai  sensi
dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio  il
programma   operativo   delle   ispezioni   all'autorita'   nazionale
competente. 
    3.   La   regione   o   la   provincia   autonoma,   durante   la
sperimentazione, apporta al programma operativo  delle  ispezioni  le
variazioni divenute necessarie a seguito della comunicazione  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio,  di
cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo, e
ne informa l'autorita' nazionale competente. 
II. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM
  come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione 
    1. Ciascuna regione e  provincia  autonoma  redige  un  programma
operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di  OGM
autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art.  20
del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  o  ai  sensi  degli
articoli 15, 17 e 18 della  direttiva  2001/18/CE,  e  lo  trasmette,
entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorita' nazionale competente. 
    2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare  il  rispetto  delle
condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa  ambienti  e
aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione,  ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224,
tenendo conto anche dei risultati dei piani  di  monitoraggio,  e  la
conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art.
24 del medesimo decreto legislativo. 
    3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle
regioni e  province  autonome  tra  quelli  dove  detti  OGM  vengono
utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi. 
    4. Ciascuna regione e provincia autonoma  modifica  il  programma
operativo    delle    ispezioni    sulla    base    della    modifica
all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi  dell'art.  20,
paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione  senza
indugio all'autorita' nazionale competente. 
    5.  Per  quanto  riguarda  l'immissione  in  commercio   di   OGM
autorizzati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  1829/2003,  ciascuna
regione o provincia autonoma  redige  un  programma  operativo  delle
ispezioni per monitorare  gli  eventuali  effetti  ambientali  tenuto
conto dei risultati del piano di  monitoraggio  di  cui  all'art.  5,
comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b)  del  medesimo
regolamento, se previsto nell'autorizzazione. 
III. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione  sul  mercato  di
  OGM per coltivazione 
    1. Ciascuna regione e  provincia  autonoma  redige  un  programma
operativo delle ispezioni da effettuare nei siti  di  coltivazione  e
nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base: 
      i. delle localizzazioni  degli  OGM  coltivati  in  virtu'  del
titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  annotate
nei registri informatici ai sensi dell'art. 30, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art.  30,  comma  2,  del
decreto  legislativo  8  luglio   2003,   n.   224,   relative   alle
localizzazioni delle coltivazioni  degli  OGM  autorizzati  ai  sensi
degli articoli 15,  17  e  18  della  direttiva  2001/18/CE  e  degli
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n.  1829/2003,  e  lo  trasmette
all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno. 
    2. Ciascuna regione e provincia autonoma  modifica  il  programma
operativo    delle    ispezioni    sulla    base    della    modifica
all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi  dell'art.  20,
paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10
e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone  comunicazione  senza
indugio all'autorita' nazionale competente. 
    3. La regione  o  la  provincia  autonoma  che  ha  richiesto  la
reintegrazione nell'ambito geografico o la  revoca  delle  misure  di
limitazione o divieto ai sensi  dell'art.  26-quinquies  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione  di  cui
all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo,  modifica  di
conseguenza  il  programma   operativo   delle   ispezioni,   dandone
comunicazione all'autorita' nazionale competente entro il  30  aprile
di ogni anno. 
IV. Attivita' di vigilanza sul rispetto dei divieti  di  coltivazione
  introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224,
  cosi' come  modificato  e  integrato  dal  decreto  legislativo  14
  novembre 2016, n. 227 
    1. Ciascuna regione e  provincia  autonoma  redige  un  programma
operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di  verificare  il
rispetto: 
      i. dei divieti di  coltivazione  introdotti  con  l'adeguamento
dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224; 
      ii. dei divieti di coltivazione  adottati  ai  sensi  dell'art.
26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      iii. dei divieti  temporanei  di  impianto  previsti  dall'art.
26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies,  comma  3,  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    2. Ciascuna regione e provincia autonoma  comunica  il  programma
operativo delle ispezioni all'autorita'  nazionale  competente  e  al
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro il
30 aprile di ogni anno. 
V. Attivita' di vigilanza relativa ad OGM diversi  dai  microrganismi
  geneticamente  modificati  destinati  ad   impieghi   in   ambiente
  confinato 
    L'autorita'  nazionale  competente  assicura  la  vigilanza   sul
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   28   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
VI.  Attivita'  di  vigilanza   relativa   all'emissione   deliberata
  nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati 
    L'autorita'  nazionale   competente   assicura   l'attivita'   di
vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per  ogni
fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione
in commercio di OGM che non siano  stati  autorizzati  ai  sensi  del
decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  224;  il  riscontro  di  non
conformita' comporta l'adozione  da  parte  dell'autorita'  nazionale
competente delle misure necessarie  a  porre  immediatamente  termine
all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in  commercio
di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo. 
    Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un  OGM
per il quale non  sia  stata  concessa  l'autorizzazione  nell'Unione
europea, a seguito della comunicazione  nel  merito  da  parte  della
Commissione europea o di  uno  Stato  membro,  l'autorita'  nazionale
competente, il Ministero della salute, il Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di  rispettiva  competenza
l'attivita' di vigilanza ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto
dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE. 
VII. Rendicontazione e informazione pubblica 
    1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro  il  31
marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attivita'
di  vigilanza  effettuata,  all'autorita'  nazionale  competente,  un
resoconto sulle attivita' di vigilanza svolte. 
    2. L'autorita' nazionale competente redige  un  rapporto  annuale
comprendente una valutazione complessiva dei risultati  ed  eventuali
indicazioni correttive, anche al fine di  razionalizzare  l'attivita'
di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche  agricole,
alimentari e forestali, al Ministero della salute e  alla  Conferenza
unificata; tale rapporto e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  successivo  a  quello  cui  fa
riferimento l'attivita' di vigilanza effettuata. 
VIII. Criteri e modalita' di aggiornamento  del  piano  generale  per
  l'attivita' di vigilanza 
    1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per  l'attivita'  di
vigilanza, con cadenza annuale, con le modalita'  previste  dall'art.
32, comma 1, del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  per
l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del rapporto
annuale di cui al precedente punto VI, sulla base: 
      a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata  nell'ambiente
per ogni fine diverso  dall'immissione  in  commercio  ai  sensi  del
Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      b)  degli  aggiornamenti  del  pubblico  registro  informatico,
istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni  degli  OGM
emessi in virtu' del titolo II e  degli  aggiornamenti  dei  pubblici
registri,  istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo,  dove  sono
annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu'  del  titolo
III; 
      c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30,  comma
2, del decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224,  relative  alla
localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai  sensi  degli
articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7  e
19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM  come
tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate  ai
sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3,  o  dell'art.  20
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure  rilasciate  ai
sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; 
      e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui  all'art.  8,
comma 2, lettera a) punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224; 
      f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art.  16,
comma 3, lettera f) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,  o
dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma  2,
lettera e) della direttiva 2001/18/CE; 
      g) dei  risultati  del  piano  di  monitoraggio  degli  effetti
ambientali di cui all'art. 5, comma 5,  lettera  b)  e  all'art.  17,
comma 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      h) degli impieghi in ambiente  confinato  di  OGM  diversi  dai
microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art.  3  lettera
d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    2. Il piano generale per l'attivita' di vigilanza  e'  aggiornato
anche sulla base: 
      a) dei divieti di  coltivazione  introdotti  con  l'adeguamento
dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224; 
      b) dei divieti di  coltivazione  adottati  ai  sensi  dell'art.
26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      c) dei divieti  temporanei  di  impianto  introdotti  ai  sensi
dell'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma
3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e
2, il piano generale per l'attivita' di vigilanza rimane invariato. 
IX. Compiti degli ispettori 
    1.  L'attivita'  di  vigilanza  e'  effettuata  dagli   ispettori
iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma  2,  del
decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224,  pubblicato  sul  sito
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare. 
    2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che: 
      a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM  per  ogni  fine
diverso dall'immissione in  commercio  sia  effettuata  nei  siti  di
sperimentazione    nel    rispetto    delle    condizioni    indicate
nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori  geneticamente
modificate, delle prescrizioni per la  valutazione  del  rischio  per
l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare  di
cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19
gennaio  2005,  nonche'  l'apposizione  di   adeguati   cartelli   di
segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto  legislativo
8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di  modifiche  all'autorizzazione  ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8  luglio  2003,
n.  224,  gli  ispettori  verificano   che   l'emissione   deliberata
nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate; 
      b) l'immissione sul mercato di OGM come  tali  o  contenuti  in
prodotti   avvenga   in   conformita'   alle   condizioni    indicate
nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente  o
nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di un  altro
Stato membro. Nel caso di  modifiche  dell'autorizzazione,  ai  sensi
dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
224,  o  ai  sensi  dell'art.  20  della  direttiva  2001/18/CE,  gli
ispettori  verificano   che   l'immissione   in   commercio   avvenga
conformemente alle  modifiche  apportate.  Gli  ispettori  verificano
inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio  degli  OGM  immessi  sul
mercato   siano   conformi   alle   prescrizioni   contenute    nelle
autorizzazioni,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto  da
parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione
rilasciata in virtu' del titolo III del decreto legislativo 8  luglio
2003, n. 224, o in virtu' degli articoli 15, 17 e 18 delle  direttiva
2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n.  1829/2003
nonche' delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2,  del  decreto
legislativo  8  luglio  2003,  n.  224.   Nel   caso   di   modifiche
all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e  6,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo
3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22  del
regolamento (CE)  n.  1829/2003,  gli  ispettori  verificano  che  la
coltivazione  degli  OGM   avvenga   conformemente   alle   modifiche
apportate; 
      d) il rispetto  dei  divieti  di  coltivazione  introdotti  con
l'adeguamento dell'ambito  geografico  di  cui  all'art.  26-ter  del
decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224  o  adottati  ai  sensi
dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 224, nonche'  il  rispetto  dei  divieti  temporanei  di  impianto
previsti  dall'art.  26-quater,  comma  5,  lettera  b)  e  dell'art.
26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    3. Gli ispettori  hanno  inoltre  il  compito  di  verificare  il
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   28   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.  224,  e  l'applicazione  delle  misure
adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 224. 
X. Procedura per l'ispezione 
    1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso. 
    2. Gli ispettori redigono il  verbale  dell'ispezione  secondo  i
modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II. 
    3. Nel verbale sono riportati i  risultati  dell'ispezione  e  le
eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto  rilevato
dall'ispettore. 
    4. Gli ispettori possono procedere al  prelievo  di  campioni  di
materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al
punto F dell'Allegato II. 

(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti  ai
    gruppi  tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme  e  le
    Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio  2003,
    n. 224).

MODELLI DEI VERBALI D’ISPEZIONE, CAMPIONAMENTO E CONTESTAZIONE
ALLEGATO DUE (clicca qui)

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