Oli usati: approvato lo statuto del consorzio per il trattamento

Tra i tanti punti messi a fuoco dallo statuto anche le quote di partecipazione al Consorzio, i diritti, gli obblighi e le sanzioni

Approvato lo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Lo notifica il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2017, n. 270), riportato a seguire e disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Tra i tanti punti dello statuto anche:

  • le quote di partecipazione al Consorzio;
  • diritti, obblighi e sanzioni;
  • il finanziamento delle attività consortili;
  • organi, composizione e funzione dell'assemblea e del cda.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7  novembre 2017 


Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione,

raccolta e trattamento degli oli minerali usati. (17A07790)


                in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2017, n. 270


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                           di concerto con
                           
                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


(omissis)

                              Decreta:
                              Art. 1

  1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 236, comma  2,

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  lo  statuto  del

Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli

minerali usati di cui all'allegato 1.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.




Titolo I 
Struttura ed attivita' del Consorzio

                                                           Allegato 1

Statuto  del  Consorzio  nazionale  per  la   gestione   raccolta   e

                trattamento degli oli minerali usati




                               Art. 1.

                 Natura, sede e durata del Consorzio


    1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  del

decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  95,  e'  costituito  il

Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli

minerali  usati  o,  in  forma  abbreviata,   «CONOU»   (di   seguito

«Consorzio»).

    2. Il Consorzio  e'  aperto  alla  partecipazione  di  tutti  gli

operatori  nel  rispetto  dei  principi  di   trasparenza,   di   non

discriminazione, di non  distorsione  della  concorrenza,  di  libera

circolazione  e  di  massimo  rendimento  possibile,  garantendo   la

gestione degli oli minerali usati da avviare in via prioritaria  alla

rigenerazione tesa alla produzione di oli base, cosi'  come  disposto

dagli articoli 216-bis, comma 3, 236, comma  1,  e  237  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorzio  espleta  le  proprie

attivita' nell'interesse dei soggetti consorziati in  attuazione  del

principio della responsabilita' estesa del produttore di cui all'art.

14 della Direttiva 2008/98/CE.

    3. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non

ha fine di lucro, ed e' disciplinato,  per  tutto  cio'  che  non  e'

regolato dal presente statuto, dalle norme  contenute  agli  articoli

2602 e seguenti del codice civile.

    4. Il Consorzio ha sede in via Virgilio Maroso n. 50, 00142 Roma.

    5. Il Consorzio ha durata illimitata  sino  alla  permanenza  dei

presupposti di legge per la sua istituzione.




                               Art. 2.

                             Definizioni


    1. Ai fini del preste statuto si intende per:

      a) «oli base vergini»: oli di base minerali prodotti a  partire

da olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti;

      b) «oli base prodotti mediante un processo  di  rigenerazione»:

oli di base minerali prodotti a partire da olio usato;

      c) «recupero e raccolta»: il  complesso  delle  operazioni  che

consentono il prelievo degli  oli  usati  presso  i  detentori  degli

stessi ai fini del loro trasferimento alle imprese  di  rigenerazione

(o altre imprese incaricate del loro trattamento);

      d) «oli lubrificanti»: prodotti ottenuti dalla miscelazione  di

oli base ed additivi ai fini della loro immissione al consumo;

      e) «sostituzione e vendita degli oli  lubrificanti»:  la  prima

immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita

dell'olio  lubrificante  agli  utenti  finali  al  fine   della   sua

sostituzione.




                               Art. 3.

                  Oggetto e finalita' del Consorzio


    1. Per il raggiungimento delle finalita'  definite  dal  presente

statuto, il Consorzio svolge i seguenti compiti:

      a) promuove la sensibilizzazione dell'opinione  pubblica  sulle

tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per  il

conseguimento dell'oggetto consortile;

      b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli

dai detentori e dalle imprese autorizzate;

      c) espleta direttamente l'attivita' di raccolta degli oli usati

dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta

risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in

cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta;

      d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta

eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento;

      e)  nel  rispetto  del  comma  2  dell'art.  236  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede affinche' gli  oli  usati

raccolti siano destinati:

        1)  in  via  prioritaria,  alla   rigenerazione   tesa   alla

produzione di oli base;

        2) in caso ostino  effettivi  vincoli  di  carattere  tecnico

economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

        3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi  di  cui  ai

punti precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento  o  deposito

permanente;

      f) persegue e incentiva lo  studio,  la  sperimentazione  e  la

realizzazione  di  nuovi  processi  di  trattamento  e   di   impiego

alternativi,  conducendo  studi,  attivita'  di  ricerca  e   analisi

finalizzati a ottimizzare e a rendere piu' efficiente il ciclo  delle

attivita' di gestione degli oli usati;

      g) svolge attivita' di formazione, attraverso corsi,  seminari,

convegni, su tutti gli aspetti  concernenti  la  gestione  degli  oli

usati;

      h) opera nel rispetto dei principi di  concorrenza,  di  libera

circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche'  della

tutela della salute e dell'ambiente da ogni  inquinamento  dell'aria,

delle acque del suolo;

      i) annota  ed  elabora  tutti  i  dati  tecnici  relativi  alla

raccolta e all'eliminazione degli oli usati e li comunica annualmente

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

al Ministero dello sviluppo  economico  corredati  da  una  relazione

illustrativa;

      l) trasmette entro il 31  maggio  di  ogni  anno  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero

dello  sviluppo  economico  una  relazione   tecnica   sull'attivita'

complessiva sviluppata dal Consorzio  e  dai  suoi  singoli  aderenti

nell'anno solare precedente;

      m)  concorda  con  le  imprese  che   svolgono   attivita'   di

rigenerazione i parametri tecnici per la selezione  degli  oli  usati

idonei per l'avvio alla rigenerazione;

      n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili;

      o) cede gli oli usati rigenerabili,  raccolti  direttamente  ai

sensi della lettera c), alle imprese di rigenerazione che ne facciano

richiesta,  in  ragione  del  rapporto  fra  quantita'   raccolte   e

richieste, delle capacita' produttive degli impianti  previste  dalle

relative autorizzazioni e, per gli impianti gia' in  funzione,  della

pregressa produzione di  basi  lubrificanti  rigenerate  di  qualita'

idonea per il consumo;

      p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a

fronte del  trattamento  determinato  in  funzione  della  situazione

corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di

raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli  oli  usati  al

riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato  con

riferimento  alla  quantita'  di  base  lubrificante   ottenuta   per

tonnellata di olio usato,  di  qualita'  idonea  per  il  consumo  ed

effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati

ceduti all'impresa stessa dal Consorzio o da imprese di raccolta  che

abbiano ricevuto specifico mandato per  l'attivita'  di  cessione  ai

sensi dell'art. 236, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152;

      q)  assicura  l'avvio  alla  combustione  dell'olio  usato  non

rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile  nel

rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

      r)  ottempera  agli  obblighi  di  adesione,  comunicazione  ed

informazione alle autorita' competenti  previsti  dalla  legislazione

vigente.

    2. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie  funzioni  e  al

fine di perseguire le finalita' indicate dal presente  statuto,  puo'

conferire mandati a imprese per determinati  e  limitati  settori  di

attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei  mandatari

e' svolta sotto la  direzione  e  la  responsabilita'  del  Consorzio

stesso.

    3.  Il  Consorzio  puo'  costituire  enti,  societa'  e  assumere

partecipazioni in societa' gia' costituite, previa autorizzazione del

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del

Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e

societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa'  non  e'

consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e  le

finalita'  determinati  dal  presente  statuto.   L'attivita'   delle

societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal  Consorzio  deve,

inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia

di concorrenza, ed eventuali  proventi  e  utili  derivanti  da  tali

partecipazioni  devono  essere  utilizzati  esclusivamente   per   le

finalita' previste dal presente statuto.

    4. Al fine di migliorare la razionalizzazione e  l'organizzazione

delle proprie funzioni e di  ottimizzare  le  modalita'  di  gestione

adottate dal Consorzio  conformandole  alle  regole  di  concorrenza,

nonche'  al  fine  di  favorire  l'avvio   degli   oli   usati   alla

rigenerazione,  il  Consorzio  puo'  svolgere  tutte   le   attivita'

complementari,  sussidiarie,  coordinate  e   comunque   strettamente

connesse con lo scopo consortile  di  cui  al  presente  statuto.  In

particolare, il Consorzio puo':

      1)  compiere  tutte  le   operazioni   di   natura   mobiliare,

immobiliare  e  finanziaria  ritenute  necessarie   od   utili   alla

realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o

indirettamente connesse agli scopi consortili;

      2) stipulare, ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, specifici  accordi,  convenzioni,  contratti  di

programma, protocolli d'intesa,  anche  sperimentali,  finalizzati  a

ottimizzare, e rendere piu' efficiente, il ciclo delle  attivita'  di

gestione degli oli usati.




                               Art. 4.

                             Consorziati


    1. Al Consorzio partecipano in forma paritetica:

      a) le imprese che producono, importano o mettono  in  commercio

oli base vergini;

      b) le imprese che producono oli base mediante  un  processo  di
igenerazione;

      c) le imprese che effettuano il recupero e  la  raccolta  degli

oli usati;

      d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli

oli lubrificanti.

    2.  Al  fine  di  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  al

Consorzio, i consorziati che ne facciano richiesta potranno avvalersi

della collaborazione delle  rispettive  associazioni  rappresentative

dei settori imprenditoriali di riferimento.




                               Art. 5.

                        Adesione al Consorzio


    1. Aderiscono al Consorzio le imprese  indicate  all'art.  4  del

presente statuto.

    2. La domanda di adesione e' sottoscritta dal soggetto  giuridico

richiedente e corredata dai seguenti documenti:

      a) dichiarazione nella quale  l'impresa  che  presenta  domanda

attesta e comunica:

        1) la conoscenza e accettazione  integrale  dello  statuto  e

degli eventuali regolamenti consortili;

        2) di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o

altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato  preventivo

con continuazione dell'attivita', di amministrazione controllata e di

amministrazione straordinaria;

      b) estremi dell'iscrizione CCIAA;

      c) indirizzo della sede legale, delle eventuali sede secondarie

e degli uffici amministrativi;

      d) nome, cognome, luogo, data  di  nascita,  di  residenza  del

titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i.

    3. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio,  entro

e non oltre il  20  febbraio  di  ogni  anno,  comunicazioni  scritte

contenenti, oltre a eventuali variazioni dei dati di  identificazione

dell'impresa di cui al comma 4, le seguenti indicazioni, distinte per

ciascuna categoria:

      a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera  a),  i  quantitativi  di  oli  base  vergini  prodotti  o

importati e i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo  in

Italia nell'anno precedente;

      b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera b),  i  quantitativi  di  oli  base  rigenerati  nell'anno

precedente;

      c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera c), i quantitativi di  oli  usati  raccolti  e  recuperati

nell'anno precedente;

      d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera d), i quantitativi di oli lubrificanti immessi al  consumo

in Italia o venduti  a  utenti  finali  ai  fini  della  sostituzione

nell'anno precedente.

    4. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare

in piu' di una delle  categorie  indicate  all'art.  4  del  presente

statuto, essa e' inquadrata  nella  categoria  prevalente  secondo  i

criteri e le modalita' determinati con  regolamento  da  adottarsi  a

norma del successivo art. 24.

    5. In ipotesi di produzione degli oli lubrificanti  da  parte  di

un'impresa  in   conto   lavorazione   per   un'altra   impresa,   la

comunicazione  puo'  essere  resa  dall'impresa   committente   dando

contestualmente prova  dell'accordo  in  tal  senso  intervenuto  con

l'impresa produttrice.

    6. Fermo restando il diritto del Consorzio di compiere tutti  gli

atti ritenuti opportuni al fine di verificare  la  veridicita'  delle

dichiarazioni  rese  e  di  segnalare   alle   competenti   autorita'

amministrative illeciti di cui all'art. 256,  comma  8,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa dichiarante e' tenuta  a

trasmettere al Consorzio, su  richiesta  dello  stesso,  copia  della

documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui sopra.

    7. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi

la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di  cui

al presente articolo. La decisione di rigetto  della  richiesta  deve

essere adeguatamente motivata.




                               Art. 6.

                Recesso ed esclusione dei consorziati

    1. I consorziati iscritti recedono  dal  Consorzio  nel  caso  di

variazione  del  loro  oggetto  sociale  o  cessazione   della   loro

attivita'. In tal caso, il consorziato deve inviare comunicazione  al

Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il
onsorziato e' comunque tenuto  al  versamento  dell'eventuale  quota

annuale  per  la  partecipazione   e   all'assolvimento   delle   sue

obbligazioni per l'anno in corso.

    2. Il Consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione

dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti  per  l'ammissione,

se e' sottoposto  a  procedure  concorsuali  che  non  comportino  la

continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,  dell'impresa  e  in

ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare  alla  realizzazione

dell'oggetto consortile.

    3.  Una  volta  deliberata  dal  Consiglio  di   amministrazione,

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato.

    4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto

a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.




                               Art. 7.

                Quote di partecipazione al Consorzio


    1. Le quote di partecipazione  al  Consorzio  sono  ripartite  in

parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese

di cui all'art. 4 del presente statuto. Nell'ambito  di  ciascuna  di

esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue:

      a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera a), in proporzione ai quantitativi di oli base  vergini  e

di  oli  lubrificanti  immessi  al  consumo   in   Italia   nell'anno

precedente;

      b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli  base  prodotti,

nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli  usati  ceduti

dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio;

      c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli  usati  raccolti

in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione,

in qualita' di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;

      d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettera d), in proporzione ai  quantitativi  di  oli  lubrificanti

immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini  della

sostituzione nell'anno  precedente.  Le  imprese  che  effettuano  la

vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali ai fini  della  sua

sostituzione  possono  avvalersi  delle   proprie   associazioni   di

categoria.

    2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di cui all'art.  18

del  presente  statuto   provvede   a   determinare   le   quote   di

partecipazione delle singole imprese  consorziate  valide  fino  alla

data della successiva deliberazione annuale.

    3. Entro la data della prima Assemblea successiva al 31 marzo, il

Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto  comunica,  o  rende

disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa

esclusivamente i dati di sua pertinenza.

    4.  Nell'ipotesi  in  cui  il  Consorzio  debba   rimborsare   il

contributo obbligatorio di cui all'art. 236,  comma  7,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale  rimborso  non  incide  sulla

determinazione della quota di partecipazione  attribuita  all'impresa

appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lettera a) o d), per

l'anno  in  cui  il  rimborso  e'  perfezionato,  e  si  tiene  conto

dell'entita' del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di  oli

lubrificanti  immessi  al   consumo   in   Italia   ai   fini   della

determinazione  della   quota   di   partecipazione   da   attribuire

all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione  per

uno o piu' anni, per l'anno o gli anni successivi  in  cui  l'impresa

abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di  partecipazione  al

Consorzio.

    5.  Nella  determinazione  delle  quote  di  partecipazione,   il

Comitato di cui  all'art.  18  del  presente  statuto  e'  tenuto  ad

uniformarsi ai criteri di cui al presente art. 7.



                               Art. 8.

                     Diritti obblighi e sanzioni


    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del

Consorzio in vista del conseguimento degli  scopi  statutari  e  allo

svolgimento delle attivita'  consortili.  Oltre  ai  servizi  di  cui

beneficiano i consorziati che immettono al consumo olio lubrificante,

i consorziati possono  fruire  di  ulteriori  servizi  e  prestazioni

fornite dal Consorzio.

    2. Il Consorzio accerta il  corretto  adempimento  da  parte  dei

consorziati  degli  obblighi  derivanti   dalla   partecipazione   al

Consorzio  e  intraprende  le  azioni  necessarie  per  verificare  e

reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento

consortile, da adottarsi a norma dell'art. 24,  sono  individuate  le

infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni  applicabili  e

le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di  Assemblea,  il

consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto  di  voto  fino

all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

      a) versare la quota di adesione pari a € 200,00 (duecento)  per

la costituzione del fondo consortile;

      b) versare la quota annuale per la partecipazione, nei casi  in

cui non siano obbligati al versamento del contributo di cui  all'art.

236, comma 7, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e,

limitatamente  alle  imprese  appartenenti  alla  categoria  indicata

all'art. 4 lettera b), solo per le quantita' per le  quali  esse  non

siano obbligate al versamento di detto contributo;

      c) versare il contributo di cui  all'art.  236,  comma  7,  del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  nei  casi  di  prima

immissione al consumo dell'olio lubrificante;

      d) fornire al Consorzio i dati tecnici  di  cui  all'art.  236,

comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      e) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i  dati  e

le informazioni da questo richiesti attinenti all'oggetto consortile;

      f) sottoporsi a tutti i controlli  disposti  dal  Consiglio  di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi  consortili,  fatta  salva  la  riservatezza  dei  dati  dei

consorziati;

      g) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli

organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

      h)  favorire  gli  interessi  del  Consorzio  e  non   svolgere

attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.



                               Art. 9.

              Fondo consortile - Riserva di patrimonio

    1. Il Consorzio e' tenuto alla creazione di un fondo consortile.

    2. Il fondo consortile e' costituito da:

      a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione;

      b)  immobilizzazioni  immateriali,  beni  mobili  ed   immobili

acquistati  dal  Consorzio,  anche  per  effetto   di   donazioni   o

assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita';

      c) eventuali avanzi di gestione;

      d)  l'importo  delle   sanzioni   eventualmente   versate   dai

consorziati.

    3. Gli avanzi di gestione  non  concorrono  alla  formazione  del

reddito. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di  esercizio

ai consorziati. Ogni residuo attivo  di  gestione,  accantonato  alle

riserve  del  Consorzio,   costituisce   anticipazione   per   l'anno

successivo e, qualora proveniente dal contributo di cui all'art. 236,

comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determina  la

riduzione  dell'importo   del   contributo   obbligatorio   nell'anno

seguente.

    4. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del

Consorzio con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione

approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre  fonti  di

provviste  finanziarie,  ma  deve  essere   reintegrato   nel   corso

dell'esercizio successivo.

    5. In caso di recesso o  di  esclusione  dal  Consorzio,  non  si

procede  alla  liquidazione  di  quanto   versato   ai   fini   della

costituzione del fondo consortile e  nulla  e'  dovuto,  a  qualsiasi

titolo.

    6. L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali

avanzi di gestione conformemente a quanto in precedenza determinato.




                               Art. 10


             Finanziamento delle attivita' del Consorzio


    1.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio

provengono:

      a) dal contributo di cui all'art. 236,  comma  7,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      b) dalle  quote  annuali  per  la  partecipazione,  cosi'  come

determinate  dal  Consiglio  di  amministrazione  in  conformita'  ai

criteri stabiliti con regolamento da adottarsi a norma del successivo

art. 24 - con la previsione di un limite massimo per tonnellata  pari

a un centesimo del contributo di  cui  all'art.  236,  comma  7,  del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  - in  funzione   dei

quantitativi di prodotto oggetto delle attivita' indicate all'art.  4

del presente statuto, corrisposte dai consorziati  non  obbligati  al

versamento del contributo di cui all'art. 236, comma 7,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      c)  dai  proventi  delle  attivita'  svolte  in  attuazione  di

disposizioni di legge e statutarie;

      d) dai proventi della gestione patrimoniale;

      e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

      f) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le

modalita' indicate all'art. 9;

      g)  da  eventuali  contributi,  finanziamenti   e   liberalita'

provenienti da enti pubblici e/o privati.

    2. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria.

    3. Il contributo di cui al comma 1, lettera a),  determinato  dal

Consiglio di amministrazione in funzione dei costi sostenuti su  base

annua,  permette  al  Consorzio  di   svolgere   i   propri   servizi

nell'interesse  dei  consorziati  che  immettono  al   consumo   olio

lubrificante.

    4. Si da' luogo al rimborso del contributo obbligatorio in  tutte

le ipotesi in cui la  legislazione  vigente  preveda  il  diritto  al

rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio  lubrificante  in

relazione al quale e' stato calcolato l'importo  di  tale  contributo

obbligatorio.  Al  rimborso  il  Consorzio  procede,   su   richiesta

dell'impresa,  solo  a  seguito   ed   in   base   al   provvedimento

dell'Autorita' doganale che autorizza  il  rimborso  dell'imposta  di

consumo, sempreche' l'impresa stessa abbia effettivamente versato  il

contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il

pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso  di

contributi obbligatori erroneamente versati le  imprese  che  abbiano

incluso  nelle   rispettive   comunicazioni   previste   all'art.   5

quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto  diritto

al rimborso gia' al momento della comunicazione e  la  cui  quota  di

partecipazione  sia  stata  determinata  anche  in  base   ai   detti

quantitativi.



                              Art. 11.

                  Esercizio finanziario - Bilancio


    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi

successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo obbligatorio e al suo impiego  per  gli  scopi

cui e' preposto.

    3. Entro 120 giorni  dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

Consiglio  di  amministrazione   deve   convocare   l'Assemblea   per

l'approvazione del bilancio consuntivo, ai sensi dell'art.  2364  del

codice civile. La convocazione  puo'  avvenire  nel  termine  di  180

giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo

richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono  tenuti  a

comunicarne le ragioni.

    4. Il bilancio consuntivo e' costituito  dal  conto  economico  e

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio

ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla

gestione, cosi' come previsto dagli articoli 2423 e 2428  del  codice

civile.

    5. Entro la  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  Consiglio  di

amministrazione deve convocare  l'Assemblea  per  l'approvazione  del

bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo  e'

accompagnato da:

      a) una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

      b) una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

    6.  I  documenti  menzionati  ai  commi  3  e  4  devono  restare

depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a

ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima

dello svolgimento dell'Assemblea e finche' sia approvato il  bilancio

consuntivo.

    7. Il bilancio consuntivo e' depositato presso il registro  delle

imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione.

    8. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere  comunicato  al

soggetto incaricato della revisione legale dei conti  e  al  Collegio

sindacale almeno trenta giorni prima  della  riunione  dell'Assemblea

convocata per la sua approvazione.

    9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono

trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela  del  territorio  e

del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

    10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e

contabilita' sono definite nel regolamento eventualmente adottato  ai

sensi dell'art. 24.

    11. E' vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione e

riserve alle imprese consorziate.



Titolo II 
Organi

                              Art. 12.

                        Organi del Consorzio


    1. Sono organi del Consorzio:

      (a) l'Assemblea;

      (b) il Consiglio di amministrazione;

      (c)  il  Presidente  ed,  in  sua  assenza  o  impedimento,  il

Vicepresidente;

      (d) il Collegio sindacale.




                              Art. 13.

               Composizione e funzioni dell'Assemblea

    1. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in  regola

con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'art. 8. Ogni

consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari  alla

propria quota di partecipazione, calcolata  tenendo  conto  dei  soli

consorziati in  regola  con  l'adempimento  dei  menzionati  obblighi

consortili.

    2. L'Assemblea:

      a) elegge i dodici componenti del Consiglio di  amministrazione

in conformita' con le modalita' e i criteri di cui all'art. 15;

      b) elegge i cinque componenti del Collegio sindacale di cui uno

ciascuno di nomina del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

      c) nomina il Presidente tra le persone designate dalle  imprese

consorziate;

      d) nomina il Vicepresidente  tra  le  persone  designate  dalle

imprese consorziate;

      e) discute e  approva  il  bilancio  preventivo  annuale  e  il

bilancio consuntivo  annuale  accompagnato  dai  documenti  ai  sensi

dell'art. 11 del presente statuto;

      f) delibera sulle modifiche dello statuto. Le deliberazioni  di

modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del  Ministro

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del  Ministro

dello sviluppo economico;

      g) delibera l'emolumento annuale  e  l'indennita'  di  rimborso

spese al Presidente, al Vicepresidente e agli  altri  componenti  del

Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio sindacale;

      h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla

gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente

statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal

Consiglio di amministrazione;

      i) determina la variazione della sede consortile  al  di  fuori

del Comune di Roma;

      l) approva i regolamenti consortili e  le  relative  modifiche,

secondo quando disposto all'art. 24;

      m) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale

dei conti a una societa' di revisione, ai sensi dell'art. 22;

      n) delibera sull'eventuale scioglimento del Consorzio.




                              Art. 14.

                    Funzionamento dell'Assemblea


    1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente  o,  in  caso  di  sua

dichiarata assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, nei casi

espressamente  previsti  dal  presente  statuto,  ovvero  in  base  a

deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione. Nel  caso  in

cui il Presidente ed il Vicepresidente, essendovi tenuti a norma  del

comma precedente, non  provvedano  alla  convocazione  per  qualsiasi

causa, l'Assemblea puo' essere convocata dal Presidente del  Collegio

sindacale.

    2.  La  convocazione  dell'Assemblea  puo'  anche   avvenire   su

richiesta del Collegio  sindacale.  In  tali  casi  il  Consiglio  di

amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione

dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

    3. L'Assemblea puo' essere convocata entro  e  non  oltre  trenta

giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con indicazione delle

materie da trattare dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare e dal Ministero dello  sviluppo  economico  che

esercitano la vigilanza sul Consorzio ai sensi di legge.

    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  Presidente  almeno  due  volte

l'anno nei termini previsti dall'art. 11, commi 3 e 5,  del  presente

statuto.

    5. La convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o  posta

elettronica  certificata  o  telefax  almeno  quindici  giorni  prima

dell'adunanza, salvo il caso  di  particolare  urgenza  in  cui  deve

comunque essere osservato il termine  minimo  di  cinque  giorni.  La

convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo  e  la  data

della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di  distanza

da tale data, della seconda convocazione.

    6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona  del  legale

rappresentante. Il consorziato puo' altresi' farsi rappresentare  con

delega  scritta,  purche'  rilasciata  ad  una  persona  fisica  o  a

un'associazione di  categoria  rappresentativa  della  categoria  del

delegante,  da  conservarsi  da  parte  del  Consorzio,  secondo   le

disposizioni,  in  quanto  compatibili,  dell'art.  2372  del  codice

civile.

    7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,

quando i consorziati presenti rappresentano  almeno  la  meta'  delle

quote di partecipazione.  In  seconda  convocazione,  l'Assemblea  e'

validamente costituita qualunque sia il numero di quote rappresentato

dai  partecipanti.  Le  Assemblee  convocate  per  deliberare   sulle

seguenti materie sono validamente costituite, in prima  convocazione,

quando i consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi  delle

quote  di  partecipazione;  e,  in  seconda  convocazione,  quando  i

consorziati presenti rappresentano almeno la  meta'  della  quote  di

partecipazione:

      l'approvazione di eventuali regolamenti consortili;

      modifiche dello statuto.

    8. L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote  presenti,

anche per delega, eccezione fatta per le deliberazioni  attinenti  le

nomine del  Presidente,  del  Vice  Presidente,  dei  Consiglieri  di

amministrazione e dei membri del Collegio sindacale, da assumersi con

le modalita' e criteri previsti rispettivamente dagli articoli 15, 20

e 21 del presente statuto.

    9. Ogni consorziato ha diritto ad un numero  di  voti  pari  alla

quota di  partecipazione  spettantegli,  ai  sensi  dell'art.  7,  al

momento in cui il voto viene espresso.

    10. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o,  in

caso di sua assenza o  impedimento,  dal  Vicepresidente  ovvero,  in

assenza  del  Vicepresidente,  da  un   partecipante   eletto   dalla

maggioranza dei presenti nell'Assemblea medesima.

    11. All'Assemblea possono partecipare  i  dirigenti  apicali  del

Consorzio con funzioni consultive.

    12.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole

assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per

quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal

consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In

mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per

la singola Assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che

deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al

Consorzio.

    13. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il

Segretario della seduta; di verificare i requisiti  per  l'ammissione

al voto; di regolamentare lo svolgimento dei lavori e di  determinare

le modalita' di voto non specificamente  regolamentate  dal  presente

statuto.

    14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare  da

verbale redatto dal  Segretario  dell'Assemblea  e  sottoscritto  dal

Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo,  in  conformita'

alle modalita'  di  cui  all'art.  2375,  codice  civile,  in  quanto

applicabili. I verbali cosi' redatti ed approvati, sono  inseriti  in

apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.




                              Art. 15.

            Composizione del Consiglio d'amministrazione


    1. Il Consiglio di  amministrazione  si  compone  di  quattordici

membri  nominati  dall'Assemblea,  tra  cui  un   Presidente   e   un

Vicepresidente, nominati con le maggioranze previste all'art. 20  del

presente statuto.

    Il numero  di  membri  nominati  dall'Assemblea  fra  le  persone

designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettere a) e d) e' pari a quattro ciascuna.

    Il numero  di  membri  nominati  dall'Assemblea  fra  le  persone

designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.

4, lettere b) e c) e' pari a due ciascuna.

    2. L'Assemblea procede alla nomina dei membri  del  Consiglio  di

amministrazione, garantendo l'elezione dei soggetti che le  categorie

di imprese di cui all'art. 4 hanno designato nel numero  indicato  al

comma  precedente,  con  le   modalita'   previste   nelle   seguenti

disposizioni.

    3. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla  base

di liste presentate dai consorziati nelle quali i candidati, pari  al

numero degli amministratori da eleggere per ciascuna categoria di cui

all'art. 4, devono essere elencati mediante  un  numero  progressivo.

Tutti i  candidati  devono  possedere  i  requisiti  di  onorabilita'

prescritti dalla normativa vigente  per  i  membri  degli  organi  di

controllo delle societa' quotate.

    4. Hanno diritto di presentare le liste  soltanto  i  consorziati

che, da soli o insieme ad altri consorziati,  siano  complessivamente

titolari di una quota di partecipazione al Consorzio pari  ad  almeno

il 2,5 per cento delle quote aventi diritto al  voto  nell'Assemblea.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da coloro che la presentano e

deve essere depositata presso la sede  del  Consorzio  almeno  dodici

giorni prima del giorno fissato per la  deliberazione  dell'Assemblea

sulla nomina dei componenti  del  Consiglio  di  amministrazione.  Il

Consorzio comunica almeno nove giorni prima del giorno fissato per la

deliberazione dell'Assemblea se la lista non soddisfa la  soglia  del

2,5 per cento. In questo caso, nei tre giorni successivi, puo' essere

presentata  una  nuova  lista  in  rappresentanza  anche   di   altri

consorziati. Qualora tale nuova lista non soddisfi la soglia del  2,5

per cento, tale lista dovra' ritenersi non accoglibile e di  cio'  il

Consorzio ne dara' comunicazione agli interessati  entro  tre  giorni

dalla presentazione della nuova lista.

    5.  Ogni  consorziato   puo'   presentare   o   concorrere   alla

presentazione di una sola lista e ogni candidato puo' presentarsi  in

una sola lista a pena di ineleggibilita'.

    6. Unitamente a ciascuna lista  devono  depositarsi  altresi'  le

accettazioni della candidatura da parte dei singoli  candidati  e  le

dichiarazioni con le quali i medesimi  attestano,  sotto  la  propria

responsabilita', l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di

incompatibilita' e l'esistenza dei requisiti di onorabilita'.

    7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni  che

precedono sono considerate come non presentate.

    8. L'elezione del Consiglio di amministrazione  avviene  mediante

quattro distinte  votazioni,  ciascuna  per  ogni  categoria  di  cui

all'art. 4.  Ciascun  consorziato  puo'  esprimere  il  proprio  voto

esclusivamente per  una  delle  liste  presentate  all'interno  della

categoria di appartenenza.

    9.  I  voti   ottenuti   da   ciascuna   lista   saranno   divisi

successivamente per numeri interi progressivi da uno fino  al  numero

degli consiglieri da eleggere, seguendo  il  numero  progressivo  che

contraddistingue  ciascun  candidato  all'interno  della   lista.   I

quozienti cosi' ottenuti  per  ciascun  candidato  sono  ordinati  in

un'unica graduatoria decrescente, per ciascuna delle categorie di cui

all'art. 4.  Risultano  designati  coloro  che,  per  ciascuna  delle

categorie di cui all'art. 4,  ottengono  i  quozienti  piu'  elevati.

Qualora  dovesse  persistere  una  parita'  di  voti   per   l'ultimo

consigliere da designare, risultera'  designato  il  candidato  della

lista con il maggiore numero di consiglieri designati. L'assemblea in

forma collegiale sara'  chiamata  ad  eleggere  tutti  i  consiglieri

designati  con   un'unica   votazione.   Per   la   validita'   della

deliberazione e' necessario  il  voto  favorevole  della  maggioranza

delle quote di partecipazione rappresentate dai presenti.



                              Art. 16.

              Funzioni del Consiglio di amministrazione


    1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al

raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  3  del  presente

statuto, che non  siano  espressamente  riservati  per  legge  o  per

statuto all'Assemblea.

    2. Il Consiglio di amministrazione:

      a. determina il contributo di cui all'art. 10, comma 1, lettera

a), del presente statuto;

      b. convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

      c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante

aggiornamento;

      d. puo' proporre le modalita' ed  i  termini  di  accertamento,

riscossione e versamento del contributo obbligatorio di cui  all'art.

236, comma 7, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  al

Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello  sviluppo

economico per la predisposizione del decreto  di  cui  all'art.  236,

comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      e. redige e  approva  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il

bilancio  consuntivo  annuale,   nonche'   la   relazione   afferente

quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi

dell'art. 2423 del codice civile. I bilanci preventivi  e  consuntivi

devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente del  territorio  e

del mare ed al Ministero  dello  sviluppo  economico  entro  sessanta

giorni dalla loro approvazione;

      f. approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del

Consorzio;

      g.  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del

Consorzio ed i criteri di finanziamento;

      h. adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative

modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

      i. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del

Consorzio;

      l. determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le

modalita' della gestione  amministrativa  interna,  su  proposta  del

Presidente;

      m.  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei

consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di

eventuali sanzioni e la relativa entita';

      n. compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli

che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano

riservati ad altri organi del Consorzio;

      o. delibera l'esclusione dei consorziati;

      p. nomina l'Organismo di vigilanza e stabilisce l'emolumento  e

l'indennita' di rimborso spese dei suoi membri;

      q. dispone lo spostamento della sede del Consorzio  nell'ambito

del Comune di Roma.

    3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'   delegare   proprie

attribuzioni a uno  dei  suoi  componenti,  ad  eccezione  di  quanto

previsto sub lettera d).

    4. I consiglieri sono tenuti ad agire in modo  informato.  A  tal

fine, il Consiglio  di  amministrazione  puo'  chiedere  agli  organi

delegati informazioni relative alle attivita' proprie di ciascuno.


                              Art. 17.

           Funzionamento del Consiglio di amministrazione


    1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica

tre  esercizi  e  scadono  alla  data  dell'Assemblea  che   delibera

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro

carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eleggibili

con limite massimo di tre mandati. La cessazione dei consiglieri  per

scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui  il  Consiglio  di

amministrazione e' stato ricostituito.

    2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa  di  un

componente del Consiglio di amministrazione, gli altri  provvedono  a

sostituirlo tramite cooptazione del soggetto designato dalle  imprese

che  hanno  presentato  la  lista  di  appartenenza  del  consigliere

cessato. La nomina del nuovo consigliere deve essere ratificata dalla

prima Assemblea successiva. Il nuovo consigliere resta in carica fino

a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

    3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, mediante  invito

scritto, dal Presidente e, in caso di  assenza  od  impedimento,  dal

Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia  per  deliberare,

oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno  due  consiglieri.  In

tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni  dal

ricevimento della richiesta.

    4. La convocazione deve essere fatta per  iscritto,  con  lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, fax o  e-mail  cui  deve

seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del  consigliere,  e

deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.

La convocazione deve pervenire ai  consiglieri  almeno  sette  giorni

prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

    5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se  regolarmente

convocate, sono valide quando vi sia la  presenza  della  maggioranza

dei componenti.

    6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione  possono  tenersi

anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti  i

partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito

seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio

di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova  chi

presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire  la

stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

    7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione  sono  presiedute

dal  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

Vicepresidente o  dal  consigliere  all'uopo  nominato  dallo  stesso

Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.  Alle  riunioni  del

Consiglio di amministrazione partecipano i  componenti  del  Collegio

sindacale ed eventualmente,  con  funzioni  consultive,  i  dirigenti

apicali del Consorzio.

    8. Ogni consigliere ha diritto a un voto.

    9. Per la validita' delle deliberazioni  e'  necessario  il  voto

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale

il voto di chi presiede la riunione.

    10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di

soggiorno per le funzioni svolte, se deliberato dall'Assemblea.

    11. Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione e'

redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato  dal

Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione  del

Consiglio e' sottoscritto da chi lo  presiede  e  dal  Segretario.  I

verbali, sottoscritti ed approvati, sono inseriti in  apposito  libro

che viene conservato presso la sede del Consorzio.



                              Art. 18.

                   Comitato per la determinazione

             delle quote di partecipazione al Consorzio


    1. E' costituito un Comitato per la determinazione delle quote di

partecipazione al Consorzio (di seguito «Comitato Quote»).

    2. Il Comitato Quote e' composto dal  Presidente  del  Consorzio,

dal  Vicepresidente  e  dal  direttore  Amministrazione   finanza   e

controllo.




                              Art. 19.

             Compiti del Comitato per la determinazione

             delle quote di partecipazione al Consorzio


    1. Il Comitato Quote e' incaricato di  determinare  le  quote  di

partecipazione al Consorzio delle singole consorziate sulla base  dei

criteri di cui all'art. 7, secondo modalita' definite con regolamento

da adottarsi a norma  del  successivo  art.  24,  che  assicurino  il

trattamento riservato dei dati inerenti le quote di partecipazione al

Consorzio.

    2. Per lo svolgimento delle predette attivita', il Comitato Quote

si avvale degli uffici del Consorzio.




                              Art. 20.

                     Presidente e Vicepresidente


    1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati

dall'Assemblea tra le persone candidate  dalle  imprese  consorziate.

Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero  di

preferenze espresse per quote e durano in carica fino alla cessazione

del Consiglio di amministrazione. La presentazione delle  candidature

per le cariche di Presidente e Vicepresidente deve essere  depositata

presso la sede del  Consorzio  almeno  15  giorni  prima  del  giorno

fissato per la deliberazione  dell'Assemblea.  Il  Presidente  ed  il

Vicepresidente del Consorzio non rientrano tra i membri  nominati  ai

sensi dell'art. 15 del presente statuto.

    Il Presidente e il Vicepresidente devono  soddisfare,  anche  nei

confronti delle imprese consorziate, le condizioni  di  cui  all'art.

2399, lettere a), b) e c) del codice civile.

    2.  Qualora   il   Presidente   o   il   Vicepresidente   cessino

anticipatamente  dalla  carica,  la  loro  sostituzione  avra'  luogo

tramite  nomina  di  altro  Presidente  o  Vicepresidente  da   parte

dell'Assemblea ordinaria dei consorziati, che dovra' essere  all'uopo

convocata entro trenta giorni dal momento  in  cui  il  Consiglio  di

amministrazione sia venuto a conoscenza della  cessazione.  Il  nuovo

Presidente dura in carica fino al termine del triennio  iniziato  dal

suo predecessore.

    3. Spetta al Presidente:

      a) la rappresentanza legale del  Consorzio  nei  confronti  dei

terzi ed in giudizio, con facolta' di promuovere  azioni  ed  istanze

innanzi  ad  ogni  autorita'  giurisdizionale,  anche  arbitrale,  ed

amministrativa;

      b)   la   presidenza   delle   riunioni   del   Consiglio    di

amministrazione e dell'Assemblea;

      c) la presidenza del Comitato di cui all'art. 18  del  presente

statuto;

      d) accertare che si operi in  conformita'  agli  interessi  del

Consorzio;

      e)  sovraintendere  ed  assicurare   il   funzionamento   delle

strutture del Consorzio;

      f)  assumere,  determinare  le  mansioni  e  le   retribuzioni,

risolvere rapporti  di  lavoro  e  compiere  ogni  atto  inerente  il

personale del Consorzio  nell'ambito  dell'organico  determinato  dal

Consiglio di amministrazione;

      g)  la  vigilanza  sulla  tenuta  e  sulla  conservazione   dei

documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea

e del Consiglio di amministrazione;

      h) l'attuazione delle deliberazioni adottate  dall'Assemblea  e

dal Consiglio di amministrazione;

      i)  la  rappresentanza  del  Consorzio  nei  rapporti  con   le

pubbliche amministrazioni e gli Istituti previdenziali, ivi inclusi i

rapporti di natura contributiva, assicurativa e tributaria,  ordinari

o  contenziosi,  con  potere  di  stipulare  accordi,  concordati   e

transazioni;

      l) stipulare contratti di durata non superiore ai  cinque  anni

laddove sussista un'utilita'  pluriennale,  ivi  inclusi  negozi  con

banche ed istituti di credito;

      m) ricevere,  esigere  nonche'  eseguire  pagamenti  da  e  per

qualsiasi soggetto pubblico o privato, compiere  operazioni  inerenti

assegni, titoli di credito, titoli rappresentativi di  merci,  titoli

pubblici e privati, vaglia e valori in genere, in conformita' con  il

bilancio preventivo approvato.

    4. Nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio,  il  Presidente

puo' conferire procura speciale per le attivita' di cui alle  lettere

da g) a m) del precedente comma 3.

    5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di

convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o,

in sua  vece,  il  Vicepresidente  puo'  adottare  temporaneamente  i

provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla

ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

    6. In caso di assenza  dichiarata  od  impedimento,  le  funzioni

attribuite al Presidente in occasione delle sedute  dell'Assemblea  e

del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Vicepresidente o, in

caso di assenza dichiarata o impedimento anche di  quest'ultimo,  dal

consigliere piu' anziano.


                              Art. 21.
                         Collegio sindacale


    1. Il  Collegio  sindacale  e'  composto  di  cinque  membri.  Il

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare  e  il

Ministero dello sviluppo economico designano un componente  ciascuno.

Gli altri componenti sono eletti  dall'Assemblea  tra  professionisti

iscritti al  registro  dei  revisori  contabili  e  in  possesso  dei

requisiti di onorabilita' prescritti dalla normativa  vigente  per  i

membri degli organi di  controllo  delle  societa'  quotate,  le  cui

candidature devono essere  depositate,  da  imprese  consorziate  che

rappresentano quanto meno il 2,5 per cento  delle  quote  consortili,

presso la sede del Consorzio almeno dodici giorni  prima  del  giorno

fissato  per  la  deliberazione  dell'Assemblea.  Le   modalita'   di

accertamento e comunicazione del raggiungimento della soglia del  2,5

per cento sono le  medesime  stabilite  all'art.  15,  comma  4,  del

presente statuto. Ogni consorziato puo' esprimere fino  a  tre  voti.

Risultano eletti quali sindaci i tre candidati che hanno ricevuto  il

maggior numero di preferenze espresse per quote.

    2. I sindaci restano in  carica  tre  esercizi  e  cessano  dalla

carica alla data dell'Assemblea  che  approva  il  bilancio  relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono eleggibili  con  limite

massimo di tre mandati.

    3. Nella prima riunione successiva alla nomina il presidente  del

Collegio  sindacale  e'  eletto  dalla   maggioranza   assoluta   dei

componenti dello stesso Collegio.

    4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di  uno

dei membri eletti dall'Assemblea, la relativa sostituzione  ha  luogo

tramite elezione da parte dell'Assemblea  dei  consorziati  convocata

entro  trenta  giorni  dal   momento   in   cui   il   Consiglio   di

amministrazione e' venuto a conoscenza della cessazione. In  caso  di

cessazione dalla  carica  per  qualsiasi  causa  di  uno  dei  membri

designati dai Ministeri, la relativa sostituzione  ha  luogo  tramite

nomina da parte del  Ministero  che  aveva  designato  il  componente

cessato. In  quest'ultimo  caso,  la  nomina  del  nuovo  membro  del

Collegio sindacale  deve  essere  ratificata  dalla  prima  Assemblea

successiva. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino

all'elezione del nuovo Collegio sindacale.

    5. Nel caso la cessazione concerna il Sindaco che, all'atto della

cessazione stessa, rivesta la carica di Presidente del  Collegio,  il

Sindaco  nominato  in  sostituzione  non  assume  automaticamente  la

medesima carica ed i Sindaci provvedono a  rieleggere  il  Presidente

nella medesima riunione successiva alla sostituzione.

    6. La cessazione dei membri del Collegio per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

    7. Il Collegio sindacale:

      a) vigila sull'osservanza della legge, del presente  statuto  e

dei regolamenti consortili, ove approvati, sul rispetto dei  principi

di  corretta   amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dal

Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

      b) redige annualmente la relazione di competenza a commento del

bilancio consuntivo.

    8. Il Collegio sindacale  non  svolge  la  revisione  legale  dei

conti, disciplinata dall'art. 22 del presente statuto.

    9. I  sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'Assemblea  e  alle

riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere

agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni

consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

    10. Le riunioni e le verifiche dei Sindaci  devono  risultare  da

idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro  che  viene

conservato presso la sede del Consorzio.

    11. Le riunioni  del  Collegio  sindacale  possono  svolgersi  in

teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di  quanto  previsto

in proposito all'art. 17, comma 6.


                              Art. 22.

                     Revisione legale dei conti


    1. La revisione legale dei conti sul Consorzio e' svolta  da  una

societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

    2. L'Assemblea, su  proposta  motivata  del  collegio  sindacale,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

    3. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'Assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio  dell'incarico.  L'incarico  puo'  essere

rinnovato.


                              Art. 23.

                       Organismo di vigilanza


    1. L'Organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di

tre  membri.  Il  Consiglio  di  amministrazione  del  Consorzio,  su

proposta del  Presidente,  provvede  con  il  voto  favorevole  della

maggioranza dei presenti alla nomina  dei  membri  dell'Organismo  di

vigilanza  e  provvede  alla  nomina  del  Presidente  dell'Organismo

medesimo.

    2. L'Organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del

Consiglio di amministrazione. I membri dell'Organismo sono scelti tra

soggetti in possesso di  comprovata  esperienza  nelle  attivita'  di

verifica  e  vigilanza.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia   e

l'indipendenza dell'Organismo, possono  essere  nominati  sia  membri

esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

    3.  In  caso  di  cessazione  per  qualsiasi  causa  di  uno  dei

componenti   dell'Organismo   di   vigilanza,   il    Consiglio    di

amministrazione provvede a nominare  un  nuovo  componente.  In  ogni

caso, ciascun componente  rimane  in  carica  fino  alla  nomina  del

successore.

    4. L'Organismo  di  vigilanza  ha  le  funzioni  di  vigilanza  e

controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed

all'osservanza delle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.




Titolo III 
Disposizioni generali, transitorie e finali

                              Art. 24.

                       Regolamenti consortili

    1. Nei casi previsti dallo statuto e ai fini  dell'organizzazione

del Consorzio e dello svolgimento delle sue attivita',  il  Consiglio

di  amministrazione  propone  uno  o  piu'   regolamenti   consortili

all'approvazione dell'Assemblea.

    2. I regolamenti approvati dall'Assemblea e le relative modifiche

sono  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del

territorio e del mare ed al Ministero  dello  sviluppo  economico.  I

Ministeri, qualora accertino  che  le  norme  regolamentari  sono  in

contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono  in  ogni

momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o

libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere

conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve

risultare il libro dei consorziati.


                              Art. 25.

                        Vigilanza e sanzioni


    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

del Ministero per lo sviluppo economico.

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

e  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  possono  disporre  lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'

possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono

disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del

Consorzio.

 

Allegati

D.M. 7 novembre 2017

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