Patenti per gas tossici: al via la revisione per quelle rilasciate o revisionate nel 2011

L’attestazione - indispensabile per quanti impiegano gas tossici - è soggetta a revisione periodica quinquennale secondo ordinanze stabilite con decreto direttoriale del ministero della Salute. La patenti per gas tossici sono rilasciate dopo un esame presso commissioni ad hoc istituite nei capoluoghi di provincia o di regione.

Patenti per gas tossici: l’attestazione - indispensabile per quanti impiegano gas tossici - è soggetta a revisione periodica quinquennale secondo ordinanze stabilite con decreto direttoriale del ministero della Salute. Le patenti per gas tossici sono rilasciate dopo un esame presso commissioni ad hoc istituite nei capoluoghi di provincia o di regione.

Il più recente provvedimento emanato per l'ottenimento o la revisione delle patenti per gas tossici è il D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016, recante revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre  2011. Le patenti per gas tossici sono prescritte per tutti gli operatori della filiera, ivi compresi laureati e diplomati chimici in quanto indipendente dal titolo di studio che dev’essere però almeno la licenza media inferiore (licenza elementare per i nati anteriormente il 1° gennaio 1953), a esclusione dei “direttori tecnici” in applicazione a una circolare del ministero di Grazia e giustizia del 1° giugno 1975 (protocollo. n. 7/56/23712). Per titolo di studio e idoneità morale è ora sufficiente l’autocertificazione da parte dell’interessato.

Patenti per gas tossici: al via la revisione per quelle rilasciate o revisionate nel 2011

Il regolamento per l’impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, fu emanato in applicazione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 gennaio 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

Ad averne ora la titolarità è il ministero della Salute e da quest’ultimo è delegata alle regioni per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e per gli aspetti di tutela della salute con riferimento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 7, comma c) istitutiva del servizio sanitario nazionale. A queste funzioni, poste a carico dell’assessorato alla Sanità, provvedono le aziende sanitarie locali che dei comuni singoli o associati e delle comunità montane sono la struttura operativa.

L'articolo completo (a firma di Renato Mari, consulente del Centro Reach) è consultabile per gli abbonati sul numero 9 di Ambiente&Sicurezza, disponibile anche nella versione digitale della rivista qui Ambiente&Sicurezza.

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