Pfas: al via i primi interventi urgenti di protezione civile

Al commissario delegato l'obbligo di predisporre il piano degli interventi emergenziali e una relazione semestrale sullo stato dei lavori

Disposti i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle province di  Vicenza, Verona e Padova, per effetto della pubblicazione dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 28 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128. L'ordinanza segue la delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tra le disposizioni rileva la nomina del commissario delegato al quale spetta, tra le altre cose, l'obbligo di predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, il piano degli interventi emergenziali e, ogni sei mesi, una relazione in merito allo stato di avanzamento delle azioni da trasmettere alla protezione civile e al ministero dell'Ambiente.

Di seguito il testo dell'ordinanza 28 maggio 2018 disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.

 

Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 28 maggio 2018 

Primi interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde
idriche nei territori delle province di  Vicenza,  Verona  e  Padova.
(Ordinanza n. 519). (18A03866)


                in Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128

                     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare

l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con

la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello  stesso

provvedimento,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   della

contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde

idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;

  Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui  la  Regione  Veneto  ha

presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del  mare  il  Programma  degli  interventi  con  i  relativi   piani

economico-finanziari;

  Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018  della  Direzione

generale  della  salvaguardia  del  territorio  e  delle  acque   del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in

cui si sottolinea la  necessita'  di  garantire  la  copertura  degli

investimenti relativi agli interventi non finanziati  con  contributo

pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque,  non  oltre

il 30 giugno 2018;

  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione,  anche  in

termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere

straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita

nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

  Ravvisata la  necessita'  di  procedere  alla  realizzazione  degli

interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera  a),

b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri

d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'

richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente

normativa;

  Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


                              Dispone:

                               Art. 1
       Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi

di cui in premessa, il dott. Nicola  Dell'Acqua,  direttore  generale

dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale  del  Veneto,

e' nominato commissario delegato.

  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al  presente  articolo

il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'  avvalersi

della Direzione protezione civile e Polizia locale nonche'  di  altre

direzioni, uffici e strutture  della  Regione  Veneto,  della  Veneto

Acque  S.p.A.,  dei  Consigli  di  bacino  per  il  servizio   idrico

integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e

delle altre componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale

della protezione civile, anche in qualita' di soggetti attuatori  che

agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse

finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla

pubblicazione della presente ordinanza,  il  Piano  degli  interventi

emergenziali.

  4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali,  riferito  agli

interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo  2018,  deve

contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento -  individuato

secondo le tipologie  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  del  decreto

legislativo  n.  1  del  2018  -  con  la  relativa  durata,  nonche'

l'indicazione delle singole stime di costo distinte  per  annualita'.

Il  Piano  degli  interventi  emergenziali,  sentito   il   Ministero

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  viene

sottoposto  all'approvazione  del   capo   del   Dipartimento   della

protezione civile.

  5. Gli interventi di cui al citato Piano sono  dichiarati  urgenti,

indifferibili e di pubblica utilita'.

  6. Il predetto piano potra'  essere  successivamente  rimodulato  e

integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa

approvazione del  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare.

                               Art. 2
                        Interventi emergenziali

  1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi  di  cui

all'art. 1 della presente ordinanza nel limite  complessivo  di  euro

56.800.000 si provvede,  cosi'  come  stabilito  nella  delibera  del

Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad  euro  10.778.217

mediante  corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto

residui del capitolo 7648,  piano  di  gestione  2,  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e quanto ad euro 46.021.783  a  valere  sullo  stanziamento  relativo

all'anno 2018,  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  al  Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il

rifacimento della rete idrica di cui al decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  allegato  1,  lettera  b)

«Infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di

collettamento,  fognatura  e  depurazione»  con  il  quale  e'  stato

ripartito il Fondo di cui all'art.  1,  comma  140,  della  legge  11

dicembre 2016, n. 232, pure allocate  sul  capitolo  7648,  piano  di

gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.

  2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1  della

presente ordinanza si autorizza l'apertura di  apposita  contabilita'

speciale, da intestare al commissario  delegato,  nominato  ai  sensi

dell'art. 1, comma  1,  della  presente  ordinanza,  su  cui  saranno

trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

  3. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi

dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui  all'art.

1,  comma  2  previo   rendiconto   delle   spese   sostenute.   Tale

rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in

originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario

delegato.


                              Art. 3
                  Relazione del commissario delegato

  Il commissario  delegato  trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al

Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale per  la

salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare,  una  relazione  in  merito

allo  stato  di  avanzamento  delle  azioni   adottate   nella   fase

emergenziale, nonche', allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello

stato  di  emergenza,  una  relazione  conclusiva  sullo   stato   di

attuazione delle stesse.

                               Art. 4
                              Deroghe

  1. Per la realizzazione dell'attivita'  di  cui  all'art.  1  della

presente   ordinanza,   nel   rispetto    dei    principi    generali

dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento

comunitario,  il  commissario  delegato  e  gli  eventuali   soggetti

attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base  di

apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,

secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,

41, 42 e 119;

    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,

14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e

successive modifiche ed integrazioni;

    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,

articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,

22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49.

  2. Per l'espletamento delle attivita' previste  dall'art.  1  della

presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,

possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,  delle  procedure  di

cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture.

  3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato  ed

i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5  e

6 dell'art. 10, del decreto-legge n. 91  del  2014,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

                               Art. 5

Interventi prioritari non  emergenziali  e  adempimenti  rispetto  al
  Piano nazionale di interventi nel settore idrico di  cui  al  comma
  516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.

  1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati  al  Programma

degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione

Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non

finanziati con contributo pubblico,  secondo  quanto  previsto  dalla

regolazione varata dall'ARERA, Autorita' di regolazione per  energia,

reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle  funzioni  ad  essa

spettanti.

  2. Ai sensi dell'art. 2 della delibera del Consiglio  dei  ministri

del 21 marzo 2018, al fine  di  rendere  coerente  la  programmazione

degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e  degli

interventi prioritari non emergenziali con il Piano  nazionale  degli

interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art.  1  della

legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per  il  tramite  del

commissario  delegato,  individua   a   livello   programmatico   gli

interventi a carattere infrastrutturale,  con  separata  evidenza  di

quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare per la parte  relativa  al  Servizio

idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorita'  di

regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero

delle infrastrutture e dei  trasporti  per  la  parte  relativa  agli

invasi e alle adduzioni e  alle  derivazioni  prioritarie.  Il  piano

complessivo degli interventi, cosi' definito,  viene  trasmesso  agli

enti suddetti competenti.

  3.  Il  citato  programma   di   interventi   complessivo,   previa

valutazione dei  Dicasteri  e  dell'Autorita'  di  cui  al  comma  2,

costituisce uno  stralcio  del  Piano  nazionale  di  interventi  nel

settore idrico.

  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

Allegati

Ordinanza 28 maggio 2018

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