Pile e accumulatori: giro di vite sul cadmio

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27, in vigore dal 20 marzo, riguarda batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili

Giro di vite sull'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti cadmio per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27  «Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione».

Previste anche alcune dilazioni di termini come:

- l'esenzione dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 188/2008, per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili, fino al 31 dicembre 2016;

- l'obbligo per i produttori di fornire le istruzioni su come rimuovere le pile senza pericolo a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del  decreto.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.


Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 

Attuazione della  direttiva  2013/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e  ai  rifiuti  di  pile  e
accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a  essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di  pile  a  bottone
con  un  basso  tenore  di  mercurio,  e  che  abroga  la   decisione
2009/603/CE della commissione. (16G00035)

in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2016, n. 54
Vigente al: 20-3-2016
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
  Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in
relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;
  Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009,
che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e
accumulatori in conformita' della direttiva 2006/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
  Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa   a   pile   e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto  riguarda
l'immissione sul mercato di  batterie  portatili  e  di  accumulatori
contenenti  cadmio  destinati  a  essere  utilizzati  negli  utensili
elettrici senza fili e di pile a  bottone  con  un  basso  tenore  di
mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in  particolare,  la  Parte  IV  recante  norme  in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e della salute;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                  Modifiche al decreto legislativo
                      20 novembre 2008, n. 188

  1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma  3,  le  parole:  «e  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle  seguenti:
«e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
  b) all'articolo 2, comma 1, lettera  m),  le  parole:  «di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;
  c) all'articolo 3:
  1) il comma 2 e' soppresso;
  2) al comma 3 la lettera c) e' soppressa;
  d) all'articolo 5 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.
Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli  accumulatori
che non soddisfano i requisiti del  presente  decreto,  ma  che  sono
stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione
dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3,  possono  continuare  a
essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
  e) all'articolo 8,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
  f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Qualora  tali  rifiuti  non  possano  essere  prontamente
rimossi  dall'utilizzatore  finale,  i   suddetti   apparecchi   sono
progettati in modo tale che i rifiuti di pile  e  accumulatori  siano
prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai
produttori.  Gli  apparecchi  in  cui   sono   incorporati   pile   o
accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano  come
l'utilizzatore finale o  i  professionisti  qualificati  indipendenti
possano  rimuoverli  senza  pericolo.  Se  del  caso,  le  istruzioni
informano altresi' l'utilizzatore  finale  sui  tipi  di  pila  o  di
accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;
  g) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del  decreto
25 luglio 2005, n. 151,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  del
decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;
  h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del  2005.»  sono
sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;
  i) all'articolo 14, comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul  mercato
pile  e  accumulatori  nel  territorio  italiano  sono  obbligati  ad
iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale
presso la Camera di commercio di competenza.»;
  l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve  le  eccezioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle  seguenti:
«fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;
  m) all'articolo 27 il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabilite le tariffe per la copertura  degli  oneri  di  cui  al
comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento.».
                               Art. 2

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Il divieto di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile  e  agli
accumulatori portatili destinati ad  essere  utilizzati  in  utensili
elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.
  2. I produttori di  apparecchi  in  cui  sono  incorporati  pile  o
accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al
comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come
introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del  presente
decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.
  3. Il  decreto  di  cui  all'articolo  27,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo  1,  comma
1, lettera m), e'  adottato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta  adozione,
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  del  Comitato  di  cui
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n.  188  del  2008  si
provvede in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41,
comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di  farlo
osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 27/2016

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome