Prevenzione incendi: le norme tecniche per le attività ricettive

Tra gli altri, il D.M. 9 agosto 2016 definisce i criteri relativi a reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, rivelazione e allarme

Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per  le attività ricettive turistico - alberghiere, con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 9 agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016, n. 196.

Nell'Allegato al provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono definiti:

- lo scopo e il campo di applicazione;

- la classificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere ai fini dell'applicazione della regola;

- i profili di rischio;

- la strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme);

- tipologia dei vani ascensori.

Approfondimenti a breve sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del D.M. 9 agosto 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Interno 9 agosto 2016 


Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le

attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai  sensi  dell'articolo

15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144)


in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016, n. 196

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11

della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile  1994  e  ripubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante  l'approvazione

della regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la  costruzione  e

l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  6  ottobre   2003,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  239

del 14 ottobre  2003,  recante  «Approvazione  della  regola  tecnica

recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per

le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti  di  cui  al

decreto 9 aprile 1994»;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   agosto   2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201

del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di

presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione

incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo  2,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,

n. 151»;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  14  luglio   2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170

del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi  per

le attivita' ricettive turistico - alberghiere con  numero  di  posti

letto superiore a 25 e fino a 50»;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione

di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.  15  del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui

al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure

tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive  turistico

- alberghiere;

  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.

139;

  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di

informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle

regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;


                              Decreta:

                               Art. 1

 Nuove  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le   attivita'

                  ricettive turistico - alberghiere


  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le

attivita' ricettive - turistico alberghiere di  cui  all'allegato  1,

che costituisce parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2

                         Campo di applicazione


  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151,  ivi

individuate con il numero 66,  esistenti  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione,

ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria  aperta

e dei rifugi alpini.

  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle

attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme

tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro  dell'interno

del 6 ottobre 2003 e al decreto  del  Ministro  dell'interno  del  14

luglio 2015.


                               Art. 3

 Modifiche al decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e

                      successive modificazioni


  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto

2015 e successive modificazioni, nella  sezione  V  «Regole  tecniche

verticali»,  e'  aggiunto  il  seguente  capitolo  «V.5  -  Attivita'

ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme  tecniche  di

prevenzione  incendi  per  le   attivita'   ricettive   turistico   -

alberghiere di cui all'art. 1.

  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015 e successive modificazioni,  dopo  la  lettera  i),  sono

aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9

aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione

incendi per la costruzione e l'esercizio  delle  attivita'  ricettive

turistico - alberghiere"; m)  decreto  del  Ministro  dell'interno  6

ottobre 2003  recante  "Approvazione  della  regola  tecnica  recante

l'aggiornamento delle disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le

attivita' ricettive turistico  -  alberghiere  esistenti  di  cui  al

decreto 9 aprile 1994";  n)  decreto  del  Ministro  dell'interno  14

luglio 2015 recante  "Disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le

attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di  posti  letto

superiore a 25 e fino a 50"».

  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3

agosto 2015 e successive modificazioni,  dopo  il  numero  «64»  sono

inserite le  seguenti  parole  «66,  ad  esclusione  delle  strutture

turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».


                               Art. 4

                             Norme finali


  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegato


              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 9 agosto 2016

Allegato

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