Protezione ambientale: è legge la riforma del sistema

Tra le novità della legge n. 132/2016, i livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale (Lepta) uguali su tutto il territorio nazionale

Pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166, la legge 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (Snpa), disciplinando contestualmente le attività dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e delle agenzie regionali/provinciali.

Tra le novità della riforma:

- la costruzione di un sistema a rete che consentirà uno scambio di informazioni e la costruzione di direttive tecniche uniche in tutto il paese;

- la definizione di livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale (Lepta) uguali su tutto il territorio nazionale, superando la realtà attuale che vede, a parità di legislazione, impianti controllati in maniera diversa e autorizzazioni spesso differenti;

- un sistema di laboratori a rete che consentirà di creare dei poli di specializzazione nel paese;

- la possibilità per le agenzie di nominare ufficiali di polizia giudiziaria, consentendo una più stretta collaborazione fra le procure che indagano e gli operatori delle agenzie stesse;

- il riconoscimento dell’ufficialità della produzione del dato ambientale;

- l’affidamento a Ispra di un ruolo di coordinamento del sistema, con le funzioni tipiche di una agenzia tecnica, rispetto l’inquadramento attuale di ente di ricerca.

A breve commenti su Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale della legge n. 132/2016, disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.

 

Legge 28 giugno 2016, n. 132


Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione

dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione

e la ricerca ambientale. (16G00144)

in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166


Vigente al: 14-1-2017 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




                              Promulga




  la seguente legge:




                               Art. 1

       Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente


  1. Al fine di assicurare  omogeneita'  ed  efficacia  all'esercizio

dell'azione  conoscitiva  e  di  controllo  pubblico  della  qualita'

dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale

e di  prevenzione  sanitaria  a  tutela  della  salute  pubblica,  e'

istituito  il  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione

dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale»,  del  quale

fanno parte l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle  province  autonome

di Trento e di Bolzano per la protezione  dell'ambiente,  di  seguito

denominate «agenzie».

  2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento  degli  obiettivi

dello sviluppo sostenibile, della riduzione  del  consumo  di  suolo,

della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente  e

della tutela delle risorse naturali e della piena  realizzazione  del

principio «chi inquina  paga»,  anche  in  relazione  agli  obiettivi

nazionali e regionali di promozione della salute umana,  mediante  lo

svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente

legge.


                               Art. 2

                              Definizioni

 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA,  istituito

ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

dalle  agenzie  istituite  in   attuazione   dell'articolo   03   del

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che  attua  i  livelli

essenziali  delle  prestazioni  tecniche  ambientali   (LEPTA),   nel

rispetto della  presente  legge  e  delle  leggi  regionali  e  delle

province autonome vigenti in materia;

    b) «stato dell'ambiente»: la  qualita'  di  tutte  le  componenti

delle matrici ambientali;

    c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche  degli  impatti

sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche,  quali  le  emissioni

nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonche' gli agenti

fisici e biologici, i  rifiuti  e  l'uso  e  il  consumo  di  risorse

naturali;

    d)   «impatti»:   gli   effetti    sull'ecosistema    determinati

dall'alterazione  delle  qualita'  ambientali,  in  particolare   con

riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti

la salute e l'ambiente;

    e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo  e

quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo  omogeneo

sul piano nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,

lettera  m),  della  Costituzione,  di  cui  i  LEPTA   costituiscono

l'applicazione in materia di ambiente.


                               Art. 3

                    Funzioni del Sistema nazionale

  1. Nel rispetto delle competenze delle  regioni  e  delle  Province

autonome di Trento e di  Bolzano,  il  Sistema  nazionale  svolge  le

seguenti funzioni:

    a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di  suolo,

delle  risorse  ambientali  e  della  loro  evoluzione   in   termini

quantitativi  e  qualitativi,  eseguito  avvalendosi   di   reti   di

osservazione e strumenti modellistici;

    b) controllo delle fonti e  dei  fattori  di  inquinamento  delle

matrici ambientali  e  delle  pressioni  sull'ambiente  derivanti  da

processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o  naturale,

anche di carattere emergenziale, e  dei  relativi  impatti,  mediante

attivita'  di  campionamento,  analisi  e   misura,   sopralluogo   e

ispezione, ivi inclusa  la  verifica  delle  forme  di  autocontrollo

previste dalla normativa vigente;

    c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento dei  compiti

e  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  sviluppo  delle

conoscenze e produzione, promozione e pubblica  diffusione  dei  dati

tecnico-scientifici  e  delle  conoscenze   ufficiali   sullo   stato

dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e  sui  fattori  di

inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e  sui

rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione sistematica  degli

stessi ai diversi livelli istituzionali  preposti  al  governo  delle

materie  ambientali  e  diffusione  al   pubblico   dell'informazione

ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195.

Gli elementi conoscitivi di cui alla presente  lettera  costituiscono

riferimento ufficiale e vincolante per  le  attivita'  di  competenza

delle pubbliche amministrazioni;

    d) attivita' di supporto alle attivita' statali e  regionali  nei

procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove  siano

necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione  del

danno ambientale mediante la  redazione  di  consulenze  tecniche  di

parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

    e) supporto tecnico-scientifico alle  amministrazioni  competenti

per l'esercizio di  funzioni  amministrative  in  materia  ambientale

espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione

di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle  modalita'

di  attuazione  nell'ambito  di  procedimenti  autorizzativi   e   di

valutazione,   l'esecuzione   di   prestazioni   tecnico-scientifiche

analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni

tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi  ai  sensi  della

legge 7 agosto 1990, n. 241;

    f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti  competenti,

con  particolare  riferimento  alla  caratterizzazione  dei   fattori

ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di  cui

all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502;

    g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per

la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione  e

di educazione ambientale, nonche' di formazione  e  di  aggiornamento

del personale di amministrazioni e di enti  pubblici  operanti  nella

materia ambientale;

    h) partecipazione, anche attraverso azioni  di  integrazione  dei

sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai  sistemi

nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione  civile,

sanitaria e ambientale,  nonche'  collaborazione  con  gli  organismi

aventi compiti di vigilanza e ispezione;

    i) attivita' istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e  per

l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto  delle  competenze  di  altri

enti previste dalla normativa vigente;

    l)  attivita'  di  monitoraggio   degli   effetti   sull'ambiente

derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di  interesse

nazionale e  locale,  anche  attraverso  la  collaborazione  con  gli

osservatori ambientali eventualmente costituiti;

    m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e  all'applicazione

di procedure di certificazione della qualita' ecologica dei  prodotti

e dei sistemi di produzione;

    n) funzioni di valutazione comparativa  di  modelli  e  strutture

organizzative,  di  funzioni  e  servizi  erogati,  di   sistemi   di

misurazione e  valutazione  delle  prestazioni,  quale  attivita'  di

confronto  finalizzato  al   raggiungimento   di   migliori   livelli

prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il  loro

periodico aggiornamento, ivi inclusa  la  redazione  di  un  rapporto

annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

  2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  1

e dello svolgimento delle funzioni di cui al  comma  1  del  presente

articolo, anche in forma associata tra loro e  in  concorso  con  gli

altri soggetti operanti nel  sistema  della  ricerca,  l'ISPRA  e  le

agenzie   partecipano   e   realizzano   attivita'   di   ricerca   e

sperimentazione scientifica e tecnica.

  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante  convenzioni

stipulate con enti pubblici  competenti  del  sistema  della  ricerca

nazionale, come le universita',  l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),  il

Consiglio nazionale delle  ricerche  e  i  laboratori  pubblici,  per

l'acquisizione di specifiche conoscenze  necessarie  all'assolvimento

dei  propri  compiti  di  prevenzione,   controllo   e   monitoraggio

dell'ambiente.

  4. I dati e le informazioni statistiche derivanti  dalle  attivita'

di cui al  comma  1,  trattati  e  pubblicati  ai  sensi  del  codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005,  n.  82,  costituiscono  riferimento   tecnico   ufficiale   da

utilizzare ai fini  delle  attivita'  di  competenza  della  pubblica

amministrazione.


                               Art. 4

                Istituto superiore per la protezione

                       e la ricerca ambientale


  1. L'ISPRA e' persona  giuridica  di  diritto  pubblico  dotata  di

autonomia    tecnico-scientifica,    di    ricerca,    organizzativa,

finanziaria, gestionale, patrimoniale e  contabile,  sottoposta  alla

vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare.

  2. L'ISPRA,  fermi  restando  i  compiti  e  le  funzioni  ad  esso

attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica, adegua  la  propria  struttura  organizzativa  e

tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente  legge.

Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6,  comma

2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  21

maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di  funzionamento  e

di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle

funzioni conferite dalla presente legge.

  3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche  e  scientifiche  per  la  piu'

efficace   pianificazione   e   attuazione   delle    politiche    di

sostenibilita' delle pressioni  sull'ambiente,  sia  a  supporto  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia

in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione,  di

controllo, di ispezione e di gestione  dell'informazione  ambientale,

nonche' di coordinamento del Sistema nazionale.

  4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle  agenzie,  norme  tecniche

vincolanti per il Sistema nazionale in materia  di  monitoraggio,  di

valutazioni ambientali, di controllo, di  gestione  dell'informazione

ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale,  per  assicurare

l'armonizzazione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'omogeneita'   dei

sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio  nazionale,

nonche'  il  continuo  aggiornamento,  in  coerenza  con  il   quadro

normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita'  operative  del

Sistema nazionale e delle  attivita'  degli  altri  soggetti  tecnici

operanti nella materia ambientale.

  5. Per il piu' efficace  espletamento  delle  proprie  attribuzioni

l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando  il  pieno  raccordo

con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie.

  6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai  sensi

dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati  per  un

solo mandato. Il contratto  che  regola  il  rapporto  del  direttore

generale  dell'ISPRA,  reclutato  secondo   le   modalita'   di   cui

all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed  e'

rinnovabile una sola volta.


                               Art. 5

 Disposizioni per assicurare l'espletamento di  alcune  attivita'  del

  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, e' inserito il seguente:

  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare sono individuate le  funzioni  degli  organismi

collegiali gia' operanti presso il Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12,  comma  20,

del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive

modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione  e

la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito  dei

compiti e delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine,  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo

precedente, l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale  procede  al  conseguente  adeguamento  statutario   della

propria struttura organizzativa».

  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  dell'articolo  28   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  introdotto  dal  comma  1  del

presente articolo, e' adottato entro novanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge.

  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



                              Art. 6

          Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA


  1. Fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  province

autonome di Trento e di  Bolzano,  le  funzioni  di  indirizzo  e  di

coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee,

sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale  e  sono

svolte con il contributo e la partecipazione di tutte  le  componenti

del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di  cui  all'articolo

13. Tali funzioni comprendono:

    a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai  sensi

dell'articolo 9, comma 3;

    b) la definizione  di  procedure  ufficiali,  da  adottare  entro

centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente

legge, relative  alle  specifiche  attivita'  che  l'ISPRA  svolge  a

supporto delle agenzie o in collaborazione con esse,  nel  territorio

di loro competenza;

    c) la definizione degli strumenti, delle  modalita'  operative  e

dei criteri di periodicita' e di omogeneita' per  l'esecuzione  delle

attivita' di controllo, tali da garantire una  valutazione  periodica

dei dati esaminati, nonche' la  definizione  di  metodologie  per  le

attivita' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;

    d) la promozione e il  coordinamento  della  rete  nazionale  dei

laboratori anche ai fini del miglioramento  qualitativo  delle  prove

effettuate e del completamento del  processo  di  accreditamento  dei

laboratori;

    e) lo sviluppo e la gestione del sistema  nazionale  di  qualita'

dei dati di monitoraggio  ambientale  in  conformita'  agli  standard

europei, a completamento  e  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal

decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76  a

79 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive

modificazioni;

    f) l'elaborazione di criteri  e  di  parametri  uniformi  per  lo

svolgimento dell'attivita' conoscitiva nell'ambito della  difesa  del

suolo e della pianificazione di bacino, nonche' la realizzazione  del

sistema informativo di cui all'articolo  55,  comma  2,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta

geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera  g),

della  legge  11  marzo  1988,   n.   67,   nonche'   l'aggiornamento

dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione  con

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

    h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi  per

la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi

geologici, con  particolare  attenzione  al  dissesto  idrogeologico,

nonche' per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e

la gestione dei  rischi  per  la  salute  del  mare  e  della  fascia

costiera;

    i)  la  realizzazione  e  la  gestione  del  Sistema  informativo

nazionale ambientale di cui all'articolo 11;

    l) la creazione di  un  legame  diretto  tra  le  esigenze  delle

amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca  a  tutti  gli

enti  locali,  a  tutte  le  figure  istituzionali  e  a   tutte   le

associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute,  oltre

che una fruizione libera dei dati ambientali, anche  la  possibilita'

di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

    m)  le  attivita'  di   coordinamento   con   l'Agenzia   europea

dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti

in materia ambientale, con  specifico  riferimento  all'attivita'  di

trasferimento dei dati ambientali e  al  fine  dell'adeguamento  agli

standard internazionali.


                               Art. 7

                Agenzie per la protezione dell'ambiente


  1.  Le  agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  sono   persone

giuridiche    di    diritto    pubblico,    dotate    di    autonomia

tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

disciplinano con proprie leggi la  struttura,  il  funzionamento,  il

finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie,  nel

rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni  contenute  nel

programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10.

  3. Le agenzie svolgono le attivita'  istituzionali  tecniche  e  di

controllo obbligatorie necessarie a garantire il  raggiungimento  dei

LEPTA nei territori di rispettiva competenza.

  4. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie

ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli  9  e

10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione

vigente,  a  condizione  che  non   interferiscano   con   il   pieno

raggiungimento dei LEPTA.

  5.  Le  agenzie  possono  svolgere  altresi'  attivita'   ulteriori

rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o

privati, sulla base di specifiche disposizioni  normative  ovvero  di

accordi o convenzioni, applicando tariffe definite  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a

condizione che non interferiscano con  il  pieno  raggiungimento  dei

LEPTA.

  6. Le attivita' di cui al  comma  5  devono  in  ogni  caso  essere

compatibili con l'imparzialita' delle  agenzie  nell'esercizio  delle

attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque,  non

devono determinare situazioni di conflitto di interessi,  anche  solo

potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di

consulenza in favore di soggetti  privati  su  materie  sottoposte  a

vigilanza da parte del Sistema nazionale.

  7. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche

necessarie ad assicurare il rispetto  del  presente  articolo,  entro

centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge.

                               Art. 8

              Requisiti del direttore generale dell'ISPRA

                           e delle agenzie


  1. Il direttore generale dell'ISPRA e i  direttori  generali  delle

agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge  per

ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e  qualificata

esperienza  nel  settore  ambientale  che  non  ricoprano   incarichi

politici  elettivi  a  livello  dell'Unione  europea,   nazionale   o

regionale, che non siano componenti della giunta regionale,  che  non

rivestano  l'ufficio  di  presidente  o  di  assessore  nella  giunta

provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale  nei

comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti,  che  non  siano

amministratori o dipendenti di imprese o societa'  di  produzione  di

beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA  o

delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi  retribuiti,

che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato  ne'

interdetti dai pubblici uffici.

  2. Presso l'ISPRA e' istituita un'anagrafe dei  direttori  generali

dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel

sito internet dell'ISPRA medesimo,  contenente  le  informazioni  sui

requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di

prima applicazione della presente legge, sono iscritti  nell'anagrafe

i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.


                               Art. 9

       Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali


  1. I LEPTA costituiscono il livello minimo  omogeneo  in  tutto  il

territorio nazionale per le attivita' di cui all'articolo  3  che  il

Sistema  nazionale  e'  tenuto  a  garantire,  anche  ai   fini   del

perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti  dai

livelli essenziali di assistenza sanitaria.

  2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di  efficienza

e di avanguardia  a  livello  nazionale,  costituiscono  i  parametri

funzionali, operativi,  programmatici,  strutturali,  quantitativi  e

qualitativi delle  prestazioni  delle  agenzie.  I  relativi  aspetti

organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a  costi  standard

per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di  un

Catalogo nazionale dei servizi.

  3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il  raggiungimento  dei

medesimi nonche' il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro

un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema  nazionale  di  cui

all'articolo 13, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  4. Al fine  di  elevare  costantemente  verso  i  massimi  standard

internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e  il  Catalogo

nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalita' di cui  al

comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche  del

territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati  ambientali,

redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

  5.  Nella  pianificazione  delle  proprie  attivita',  il   Sistema

nazionale adotta come  obiettivo  prioritario  il  conseguimento  dei

LEPTA.


                               Art. 10

                    Programmazione delle attivita'

  1. L'ISPRA, previo parere  vincolante  del  Consiglio  del  Sistema

nazionale di cui all'articolo 13, predispone il  programma  triennale

delle attivita' del  Sistema  nazionale  individuando  le  principali

linee di intervento finalizzate ad assicurare il  raggiungimento  dei

LEPTA nell'intero territorio nazionale.

  2. Il programma  triennale,  approvato  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento

di riferimento per la definizione dei  piani  delle  attivita'  delle

agenzie.

  3. Il  presidente  dell'ISPRA,  previo  parere  del  Consiglio  del

Sistema nazionale,  entro  il  secondo  trimestre  di  ciascun  anno,

trasmette al Presidente del Consiglio dei  ministri,  alle  Camere  e

alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e

le  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   un   rapporto

sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.


                               Art. 11

               Sistema informativo nazionale ambientale

  1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione  e

alla gestione del Sistema informativo  nazionale  ambientale  (SINA),

avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali

(PFR), cui concorrono  i  sistemi  informativi  regionali  ambientali

(SIRA) e la cui gestione e' affidata  alle  agenzie  territorialmente

competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa

nazionale ambientale denominata SINANET.

  2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al  comma  1,

l'ISPRA,  in  collegamento  con  le   agenzie,   collabora   con   le

amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di

Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo  con  le

iniziative   attuate   da   tali   soggetti    nella    raccolta    e

nell'organizzazione dei dati e il mantenimento  coerente  dei  flussi

informativi tra i soggetti titolari delle medesime  iniziative  e  la

rete SINANET.

  3.  E'  garantita,  indipendentemente  dalla  sussistenza   di   un

interesse  giuridicamente  rilevante,  la   divulgazione   libera   e

accessibile della rete  SINANET  a  tutti  gli  enti  della  pubblica

amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti  i

professionisti e in generale a tutti i cittadini.

  4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,

gli enti pubblici, le societa'  per  azioni  operanti  in  regime  di

concessione e quelle  che  comunque  raccolgono  dati  nella  materia

ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete  SINANET

secondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma  5,  del  decreto

legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  e  all'articolo  23,  comma

12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  5. Il  Sistema  nazionale  concorre,  per  le  materie  di  propria

competenza, nel rispetto delle disposizioni  dei  commi  2  e  3  del

presente articolo, alle attivita' promosse e coordinate dall'ISPRA ai

sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, per la catalogazione,  la  raccolta,  l'accesso,

l'interoperabilita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati

e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali  generati

dalle attivita' sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche.

Tali dati e informazioni devono essere  forniti  in  forma  libera  e

interoperabile.


                               Art. 12

               Rete nazionale dei laboratori accreditati

  1. Il Sistema  nazionale  organizza  i  propri  laboratori  che  si

occupano di analisi ambientali in una rete  nazionale  di  laboratori

accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di  monitoraggio

e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di  assicurare

economie nelle attivita' di  laboratorio  che  presentino  natura  di

elevata complessita' e specializzazione.

  2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori

accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati  e  approvati

dal Sistema nazionale come  metodi  ufficiali  di  riferimento.  Sono

fatte salve le attivita' di laboratorio e le attivita' attribuite  ai

sensi dell'articolo 28 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

  3. Il Sistema nazionale,  per  le  proprie  attivita'  ordinarie  e

straordinarie, ricorre in via prioritaria  alla  rete  nazionale  dei

laboratori interni; in caso di  urgente  necessita',  e'  ammesso  il

ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti

pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.

  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito

delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la

finanza pubblica.


                               Art. 13

                   Consiglio del Sistema nazionale


  1. Al fine di promuovere e di indirizzare  lo  sviluppo  coordinato

delle attivita'  del  Sistema  nazionale,  anche  in  una  logica  di

sinergica collaborazione tra le regioni e  le  Province  autonome  di

Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale,

presieduto  dal  presidente  dell'ISPRA   e   composto   dai   legali

rappresentanti delle agenzie, i  quali  eleggono  fra  loro  un  vice

presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al

Consiglio  non  comporta  la  corresponsione  di  gettoni   o   altri

emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie  e  indennita',  e

l'attivita' del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori  oneri

per la finanza pubblica e regionale.

  2. Il Consiglio del Sistema nazionale  esprime  il  proprio  parere

vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e

su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo

del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti  del  Governo  aventi

natura tecnica in materia ambientale.

  3.  Il  Consiglio  del  Sistema  nazionale  segnala  al   Ministero

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  alla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   l'opportunita'   di

interventi,  anche  legislativi,  ai  fini  del  perseguimento  degli

obiettivi di cui alla presente legge.



                               Art. 14

                 Disposizioni sul personale ispettivo

  1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone,  basandosi

sul principio del merito, uno schema di regolamento  che  stabilisce,

nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente  e

comunque senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le

modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi

ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal  Sistema

nazionale, ai sensi della vigente  normativa  ambientale  dell'Unione

europea, nazionale e regionale, il codice etico,  le  competenze  del

personale ispettivo e i criteri generali  per  lo  svolgimento  delle

attivita' ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del

medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei  singoli  siti  o

impianti,  al  fine  di  garantire   la   terzieta'   dell'intervento

ispettivo.

  2. Con il regolamento  di  cui  al  comma  1  sono  individuate  le

modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti

e di cittadini, singoli o associati.

  3. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  con  decreto  del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge.

  4. Lo schema del regolamento  di  cui  al  comma  1,  corredato  di

relazione tecnica che ne  evidenzi  la  neutralita'  finanziaria,  e'

trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i  profili  di

carattere finanziario. I pareri  sono  espressi  entro  venti  giorni

dall'assegnazione,  decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'   essere

comunque adottato.

  5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1,  il  presidente

dell'ISPRA  e  i  legali  rappresentanti  delle  agenzie,  attraverso

specifici regolamenti interni, individuano  il  rispettivo  personale

incaricato degli interventi ispettivi.

  6. Il personale di cui al comma 5 puo'  accedere  agli  impianti  e

alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e  ottenere  i  dati,  le

informazioni  e  i  documenti  necessari  per  l'espletamento   delle

funzioni stesse; alle richieste non puo' essere  opposto  il  segreto

industriale.

  7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie

possono individuare e nominare, tra il personale di cui  al  presente

articolo, i  dipendenti  che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,

operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A  tale

personale sono  garantite  adeguata  assistenza  legale  e  copertura

assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.


                               Art. 15

                      Modalita' di finanziamento

  1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento  delle  proprie

funzioni  istituzionali   nell'ambito   delle   risorse   finanziarie

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

  2. Le spese relative  al  rilascio  dei  pareri  sulle  domande  di

autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli

programmati relativi a  impianti  e  opere  sottoposti  alle  vigenti

procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a

rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini

analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica  e

di messa in sicurezza di siti inquinati,  sono  poste  a  carico  dei

gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

presente legge.

  3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di  cui  al

comma 2 si  applicano  le  tariffe  delle  agenzie,  approvate  dalle

rispettive regioni o province autonome.

  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare,  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, entro novanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le

modalita' di assegnazione alle  agenzie  degli  introiti  conseguenti

all'attuazione delle disposizioni del comma 2.

  5. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate

dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico  del  Ministero  della

giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate  sulla

base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con il Ministro della giustizia.


                               Art. 16

                   Disposizioni transitorie e finali

  1. Ai fini  dell'efficace  svolgimento  delle  funzioni  attribuite

dalla  presente  legge  al   Sistema   nazionale,   con   particolare

riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e  le  agenzie,

nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione

vigente, fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  del  patto  di

stabilita' interno e  dei  vincoli  normativi  assunzionali,  possono

procedere all'assunzione del personale e  all'acquisizione  dei  beni

strumentali necessari.

  2. Sono fatte salve, fino alla data  di  entrata  in  vigore  delle

disposizioni attuative della presente legge, le vigenti  disposizioni

regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e

successive modificazioni, entro  sessanta  giorni  dalla  data  della

pubblicazione della presente legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono

indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge  4  dicembre

1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio

1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni

della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata  in  vigore

della presente legge.

  4. La presente legge entra in  vigore  decorsi  centottanta  giorni

dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro

centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge, le regioni e le province autonome recepiscono le  disposizioni

della medesima legge.


                               Art. 17

                  Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente  legge

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

   La presente legge, munita del dello Stato,  sara'  inserita  nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare

come legge dello Stato.

Allegati

Legge n. 132/2016

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