Raccolta raee: come si prestano le garanzie finanziarie

Raee e rifiuti da pile
Il Ministero dell'Ambiente metterà mano alla garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati qualora non vi dovessero essere fondi sufficienti

Per garantire il finanziamento della raccolta dei Raee domestici, il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, all'articolo  25,  comma 1, ha previsto che il produttore, nel momento in cui immette un'apparecchiatura elettrica o elettronica (aee) sul mercato, debba prestare un'adeguata garanzia finanziaria.

Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 marzo 2017, n. 68 (in Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2017, n. 122) sono state messe a punto le modalità di prestazione di queste garanzie, definendo:

  • soggetti obbligati, beneficiario e durata;
  • tipologie, caratteristiche e modalità di prestazione;
  • modalità di calcolo della garanzia sia per i produttori che agiscono individualmente sia per quelli che aderiscono a un sistema collettivo;
  • obblighi di comunicazione al centro di coordinamento.

Il Ministero dell'Ambiente metterà mano alla garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati qualora non vi dovessero essere fondi sufficienti per la gestione dei raee prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da apparecchiature immesse sul mercato da produttori che abbiano  cessato la loro attività, nel limite dell'importo massimo garantito.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 marzo 2017, n. 68, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Per leggere l'analisi del rapporto sulla raccolta 2016 a cura del Centro di coordinamento raee  clicca qui (accesso riservato agli abbonati).

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
9 marzo 2017, n. 68 

Regolamento concernente le modalita' di  prestazione  delle  garanzie

finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche  ed

elettroniche  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,  del   decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (17G00081)


         in Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2017, n. 122

 Vigente all’11 giugno 2017 


              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  
                                  e
   
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                             E DELLE FINANZE

    

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche» e, in particolare: l'articolo 25, comma 1

«Garanzie  finanziarie»;  l'articolo  29  «Registro   nazionale   dei

soggetti obbligati al  finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei

RAEE»; l'articolo  33  «Centro  di  coordinamento»  e  l'articolo  35

«Comitato di vigilanza e controllo»;

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (RAEE) ed in particolare il considerato n.  23  della

direttiva 2012/19/UE e secondo  cui  «Ciascun  produttore,  allorche'

immette un  prodotto  sul  mercato,  dovrebbe  fornire  una  garanzia

finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti

da prodotti orfani ricadano sulla societa' o sugli altri  produttori»

e  l'articolo  12,  paragrafo  3,  secondo  cui:  «Gli  Stati  membri

provvedono  affinche'  ciascun  produttore,  allorche'   immette   un

prodotto sul mercato, fornisca  una  garanzia  che  dimostri  che  la

gestione di tutti i RAEE sara' finanziata e  affinche'  i  produttori

marchino chiaramente  i  loro  prodotti  a  norma  dell'articolo  15,

paragrafo 2. Detta garanzia assicura che  le  operazioni  di  cui  al

paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La  garanzia

puo' assumere la forma di una partecipazione del produttore a  regimi

adeguati  per  il  finanziamento  della   gestione   dei   RAEE,   di

un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.»;

  Visto il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827,  recante

«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la

contabilita' generale dello Stato»;

  Vista la legge 10 giugno 1982, n.  348,  recante  «Costituzione  di

cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo

Stato ed altri enti pubblici»;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul

procedimento amministrativo»;

  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante

«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte  quarta  relativa

alla gestione dei rifiuti;

  Considerato che  per  la  puntuale  determinazione  della  garanzia

finanziaria, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo

14 marzo 2014, n. 49, e' necessario definire i criteri  generali  per

l'individuazione  della  stessa  e  che  detta  garanzia  finanziaria

assolve all'esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione

dei RAEE ricadano sulla collettivita', assicurando la  disponibilita'

di importi economici adeguati a coprire detti oneri;

  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso

con nota del 21 marzo 2016;

  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

formatosi ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, a seguito di richiesta di concerto  di  cui  alla  nota  del  27

gennaio 2016;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2016;

  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 7 novembre 2016,  ai  sensi  della  legge  23

agosto 1988, n. 400;
                              A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione
    
  1. Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano  per  la

determinazione  delle  somme  dovute  per  la  gestione  dei  rifiuti

provenienti  dalle  categorie  di   apparecchiature   elettriche   ed

elettroniche (AEE)  indicate  negli  allegati  I  e  III  al  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito  dagli

articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

  2. La garanzia finanziaria e' prestata in riferimento alla gestione

dei rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)

provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma

1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  3. Per i RAEE professionali, come definiti dall'articolo  4,  comma

1, lettera m), del decreto legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  il

finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento

adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile   e'

garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali  di  cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la

partecipazione ai sistemi  collettivi  di  cui  all'articolo  10  del

medesimo decreto.

                                Art. 2
                Soggetti obbligati, beneficiario e durata

 1. La garanzia finanziaria e' prestata  ogni  anno  in  favore  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  dal

singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri  obblighi

individualmente, oppure dal  sistema  collettivo  cui  il  produttore

aderisce.

  2. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, e' prestata al

momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti  obbligati

al finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei  RAEE  (di  seguito

Registro), di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  14  marzo

2014, n. 49. Per i produttori gia' iscritti al Registro  la  garanzia

e' prestata entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

regolamento.

  3. L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del

soggetto  obbligato  permane  fino  all'avvenuta  cancellazione   dal

Registro.

   
                               Art. 3
          Tipologie, caratteristiche e modalita' di prestazione
                     della garanzia finanziaria

  1. La garanzia finanziaria e' prestata secondo una  delle  seguenti

modalita':

    a) reale  e  valida  cauzione,  ai  sensi  dell'articolo  54  del

regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la

contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23

maggio 1924, n. 827;

    b) fidejussione bancaria  rilasciata  da  banche  autorizzate  ai

sensi  della  normativa  vigente,  ovvero  da  consorzi  di  garanzia

collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari,

previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre

1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza  della  Banca  d'Italia  ai

sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;

    c) polizza assicurativa rilasciata da  imprese  di  assicurazione

debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni  ed  operanti

nel territorio della Repubblica italiana in  regime  di  liberta'  di

stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi;

    d) garanzia finanziaria  rilasciata  da  intermediari  finanziari

regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo  106,  comma  1

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  2.  La  documentazione  attestante  l'avvenuta  prestazione   della

garanzia finanziaria di cui al comma  1  e'  trasmessa  dai  soggetti

obbligati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del  mare,  che  si  avvale  del  Centro  di  coordinamento  di   cui

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per  la

valutazione di congruita' della stessa.

  3. La trasmissione al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare,  da  parte  del  sistema  collettivo,  di  una

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il

possesso  di  un'adeguata  capacita'   finanziaria,   equivale   alla

prestazione della garanzia finanziaria da parte del medesimo sistema.

La  capacita'  finanziaria  del  sistema  collettivo,  calcolata   in

riferimento ai dati riportati nell'ultimo  bilancio  d'esercizio,  si

intende adeguata quando:

    a) l'indice di autonomia finanziaria, dato dal  rapporto  tra  il

patrimonio  netto  e  il  totale  dell'attivo  netto,  assume  valore

superiore a 0,20;

    b) l'indice di liquidita', dato dal rapporto tra le  attivita'  a

breve  termine  e  le  passivita'  a  breve  termine,  assume  valore

superiore a 1,5.

  In  caso  di  mancata  trasmissione  dell'autocertificazione  o  di

inadeguata capacita' finanziaria la garanzia e' prestata  secondo  le

modalita' di cui al comma 1.

  4. La garanzia finanziaria  deve  essere  accettata  dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  entro 90

giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 2

ovvero della dichiarazione di cui al  comma  3.  Decorso  inutilmente

tale  termine,  la  garanzia  finanziaria  si   intende   tacitamente

accettata ai sensi dell'articolo 20 della legge  7  agosto  1990,  n.

241.

                               Art. 4
                              Escussione

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare escute la garanzia finanziaria prestata dai  soggetti  obbligati

quando non ci  sono  fondi  sufficienti  per  la  gestione  dei  RAEE

prodotti dai medesimi soggetti o che  derivino  da  AEE  immesse  sul

mercato da produttori che abbiano  cessato  la  loro  attivita',  nel

limite  dell'importo  massimo  garantito.  La  garanzia  escussa   e'

destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE.

  2. La  garanzia  finanziaria  e'  incondizionata,  irrevocabile  ed

escutibile a prima richiesta da parte del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.


                               Art. 5
 Garanzie prestate  dai  sistemi  di  gestione  individuali  dei  RAEE
                              domestici

  1. Il produttore di AEE per uso domestico  che  adempie  ai  propri

obblighi   individualmente   calcola   l'ammontare   della   garanzia

finanziaria sulla base dei  parametri  definiti  con  il  decreto  di

riconoscimento  di  cui  all'articolo  9,  comma   3,   del   decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della  garanzia  avviene

secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 1, che costituisce

parte integrante del presente decreto.

                               Art. 6
         Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi
                         dei RAEE domestici

  1. Il Sistema collettivo che presta la garanzia finanziaria secondo

le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, calcola  l'ammontare

della garanzia finanziaria in riferimento a ciascuna categoria di AEE

indicata negli allegati I e III al decreto legislativo del  14  marzo

2014, n. 49, secondo i criteri e le formule di  cui  all'allegato  2,

che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. Il costo standard atteso delle operazioni di gestione  dei  RAEE

provenienti  dai  nuclei  domestici  (di  seguito:  CGSCD)   di   cui

all'allegato 2  del  presente  decreto  e'  definito  dal  Centro  di

coordinamento sulla base  delle  previsioni  comunicate  dai  sistemi

collettivi.

  3. I criteri di definizione del  coefficiente  di  rischio  di  cui

all'allegato 2 del presente decreto  sono  stabiliti  dal  Centro  di

coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza  e  controllo  di

cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.

                                Art. 7
                             Comunicazioni

  1.  I  soggetti  obbligati  trasmettono  annualmente,  in   formato

digitale, al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni

di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi

di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l'anno in cui viene prestata la

garanzia.

                                                         Allegato 1
                                                         (articolo 5)
Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di  gestione  individuali
                         dei RAEE domestici

    1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all'articolo  5,

avviene secondo la seguente formula:

      Garanzia SID [euro] = PPD [kg] × CGSID [euro/kg] × CRSID [%]

    dove:

      Garanzia SID (Sistema Individuale Domestico): garanzia prestata

dal sistema di gestione individuale dei RAEE provenienti  dai  nuclei

domestici, espressa in euro;

      PPD: peso delle AEE per uso  domestico  presenti  sul  mercato,

espresso in chilogrammi;

      CGSID: costo standard atteso delle operazioni di  gestione  dei

RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici,   espresso   in   euro   a

chilogrammo;

      CRSID: coefficiente di rischio riferito al sistema  individuale

di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici,  espresso  in

percentuale.

    2. Le AEE ad uso domestico  presenti  sul  mercato  corrispondono

alla somma dei quantitativi immessi annualmente dal produttore, a far

data dal primo anno di prestazione della garanzia, a cui va sottratta

la somma dei quantitativi dei RAEE gestiti  annualmente  dal  sistema

individuale.

    3. Il coefficiente di rischio e' definito sulla base dei seguenti

criteri:

      solidita' patrimoniale del sistema individuale che immette  sul

mercato le AEE per uso domestico;

      quantitativi di AEE ad uso domestico immessi sul mercato.

    4. L'ammontare della garanzia finanziaria e' ridotto del:

      a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n.

1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre

2009 (EMAS);

      b) 40% nel caso di imprese  in  possesso  della  certificazione

ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo  accreditato  ai

sensi della normativa vigente.

                                                           Allegato 2
                                                (articolo 6, comma 1)
             Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi
              di gestione collettivi dei RAEE domestici

    1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all'articolo  6,

avviene secondo la seguente formula:

      Garanzia SCD [euro] = PID [kg] × CGSCD [euro/kg] × CRSCD [%]

    dove:

      Garanzia SCD (Sistema Collettivo Domestico): garanzia  prestata

dal sistema di gestione collettivo dei RAEE  provenienti  dai  nuclei

domestici, espressa in euro;

      PID: peso delle AEE per  uso  domestico  immesse  sul  mercato,

espresso in chilogrammi;

      CGSCD: costo standard atteso delle operazioni di  gestione  dei

RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici,   espresso   in   euro   a

chilogrammo;

      CRSCD: coefficiente di rischio riferito al  sistema  collettivo

di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici,  espresso  in

percentuale.

    2. Al fine della  determinazione  del  peso  delle  AEE  per  uso

domestico immesse sul mercato (PID) si utilizzano i  dati  dichiarati

da ciascun produttore al  Registro  e  previsti  dall'allegato  X  al

decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.

    3. Il valore del coefficiente di rischio e' definito  dal  Centro

di coordinamento sulla base dei seguenti parametri:

      solidita' patrimoniale del sistema collettivo che  immette  sul

mercato le AEE ad uso domestico;

      quantitativi di AEE ad uso domestico immesse  sul  mercato  dal

sistema collettivo;

      numero dei produttori aderenti al sistema collettivo e relativa

quota di mercato.

    4. L'ammontare della garanzia finanziaria e' ridotto del:

      a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n.

1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre

2009 (EMAS);

      b) 40% nel caso di imprese  in  possesso  della  certificazione

ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo  accreditato  ai

sensi della normativa vigente.

 

Allegati

D.M. n. 68/2017

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome