Responsabile tecnico rifiuti: ecco cosa deve conoscere per superare il test

Responsabile tecnico rifiuti
Tra le le materie oggetto delle verifiche di idoneità relative a tutte le categorie ci sono anche la legislazione sui rifiuti, italiana ed europea, le certificazioni ambientali, ma anche la sicurezza sul lavoro

Responsabile tecnico rifiuti: due importanti deliberazioni dell'Albo nazionale gestori ambientali ne delineano i requisiti, oltre ai contenuti e alle modalità di verifica.

Si tratta delle deliberazioni numero 6 e 7 del 30 maggio 2017, pubblicate sul sito dell'Albo e che fanno riferimento, la prima, agli articoli 12 e 13 e, la seconda, e all'articolo 13 del D.M Ambiente 3 giugno 2014, n. 120. L'annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 142 del 21 giugno 2017 (il testo integrale delle due delibere è disponibile in coda all’articolo che trovate qui).

Il decreto del minAmbiente, lo ricordiamo, riguarda il "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2014, n. 195.

La deliberazione n. 6/2017

Veniamo alla prima deliberazione (numero 6 del 30 maggio 2017). Quali sono i requisiti richiesti al responsabile tecnico dei rifiuti? I requisiti minimi sono illustrati nell'allegato "A" alla deliberazione numero 6 e sono differenziati in base alle categorie dell'Albo nazionale. Le categorie interessate sono le seguenti:

  • 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • 9: bonifica di siti
  • 10: bonifica di beni contenenti amianto

Inoltre, l'esperienza richiesta per la domanda di iscrizione alla verifica delle competenze del responsabile tecnico rifiuti deve riguardare una o più fra le seguenti funzioni:

  • legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione;
  • responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione;
  • dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerente al settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
  • dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In questo caso, l'impresa interessata, con nota e firma del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, deve comunicare alla sezione territorialmente competente dell'Albo l'inizio e la durata dell'affiancamento (per questa comunicazione occorre utilizzare il formulario contenuto nell'allegato "B" alla delibera)

Sempre nella delibera numero 6, sono riportate le materie oggetto delle verifiche di idoneità del responsabile tecnico rifiuti (il riferimento, in questo caso, è l'allegato "C"). Fra le macro competenze richieste al responsabile tecnico rifiuti - relative a tutte categorie - troviamo:

  • legislazione sui rifiuti, italiana ed europea;
  • quadro di responsabilità e delle competenze del responsabile tecnico;
  • compiti e adempimenti dell'Albo nazionale gestori ambientali, in base al D.M 120/2014;
  • sicurezza sul lavoro;
  • certificazioni ambientali (Emas, Ecolabel eccetera).

Oltre al modulo di base, sono previsti moduli specialistici inerenti alle differenti categorie interessate dell'Albo.

Per quanto concerne le categorie 1, 4 e 5, le conoscenze richieste sono:

  • normativa sull'autotrasporto;
  • normativa generale sui rifiuti;
  • normativa sulla circolazione dei veicoli;
  • normativa trasporto merci pericolose (adr);
  • comportamento in caso di incidente.

Per quanto riguarda, invece, la categoria 8 dell'Albo, il responsabile tecnico in materia ambientale deve conoscere:

  • definizione e responsabilità;
  • adempimenti amministrativi specifici relativi all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale;
  • spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (Ce) n. 1013/2006: spedizioni di rifiuti fra stati membri, importazioni nella Comunità da paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, procedura di notifica, spedizioni di rifiuti della lista verde;
  • definizioni di trasporto intermodale;
  • cenni di diritto commerciale.

Per la categoria 9:

  • progettazione della bonifica;
  • tecnica di intervento di bonifica, tecnica di stoccaggio dei rifiuti;
  • tecnica di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali.

Infine, per la categoria 10:

  • principale normativa sulla cessazione dell'amianto;
  • progettazione di bonifica e redazione del piano di lavoro;
  • tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto;
  • igiene e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei;
  • responsabilità e compiti della direzione delle attività gestionali.

La deliberazione n. 7/2017

E le verifiche di idoneità del responsabile tecnico rifiuti?

Di questo si occupa la deliberazione numero 7 del 30 maggio 2017. Innanzi tutto gli interessati devono iscriversi direttamente tramite il sito dell'Albo nazionale gestori ambientali così da "prenotare" la data della verifica in una delle sedi regionali indicate dalla deliberazione: Veneto, Campania, Sardegna, Lombardia, Sicilia, Lazio e Piemonte.

Queste le sedi e le relative date delle prove:

  • Veneto: 19 dicembre 2017;
  • Campania: 9 gennaio 2018;
  • Sardegna: 17 gennaio 2018;
  • Lombardia: 24 gennaio 2018;
  • Sicilia: 31 gennaio 2018;
  • Lazio: 7 febbraio 2018;
  • Piemonte: 14 febbraio 2018.

La domanda di iscrizione alla verifica può essere inoltrata esclusivamente per via telematica all’indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it , specificando sede e data dell’esame scelte non prima di sessanta giorni e non oltre quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento dell’esame.

Per poter iscriversi è necessario:

  • essere cittadino italiano o di altri Stati Ue o extra-Ue, in quest’ultimo caso solo se lo Stato di provenienza riconosce analoghi diritti ai cittadini italiani, come disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera a), D.M. n. 120/2014;
  • essere in possesso di diploma di scuola media superiore. Da quest’obbligo sono esentati i responsabili tecnici già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova;
  • avere versato preventivamente 90 euro alla Camera di commercio sede della sezione regionale presso la quale si è deciso di sostenere l’esame.

La prova per avere la qualifica di responsabile tecnico rifiuti consiste in test con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo comune a tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico. I candidati avranno a disposizione centoventi minuti per completare il test.

E’ previsto un test di conferma ogni cinque anni dal momento in cui è stata superata la prima prova.

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