Revisione macchine agricole: le nuove scadenze

Il ministero detta le tempistiche aggiornate

Revisione macchine agricole: con il decreto 28 febbraio 2019 (che modifica il decreto 20 maggio 2015) il ministero dei Trasporti ha dettato le nuove tempistiche per l'adempimento.

Le nuove tempistiche - riportate nell'allegato I - sono le seguenti:

Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983

Revisione entro il 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995

Revisione entro il 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018

Revisione entro il 30 giugno 2023

Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019

Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

 

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Di seguito il testo integrale del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2019)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2019

Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale

periodica delle macchine  agricole  ed  operatrici,  ai  sensi  degli

articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.

(19A04064)

(GU n.144 del 21-6-2019)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive

modificazioni, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare,

l'art. 111, comma 1, con il quale e' disposta,  a  far  data  dal  30

giugno 2016, la revisione obbligatoria  delle  macchine  agricole  in

circolazione soggette ad immatricolazione  in  ragione  del  relativo

stato  di  vetusta'  e  con  precedenza  per   quelle   immatricolate

antecedentemente al 1° gennaio  2009  e  l'art.  114,  comma  3,  che

stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada,  sono

soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato  art.

111;

Visto il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, recante «Revisione generale  periodica  delle

macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli  111  e  114

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Visto l'art. 6  del  su  menzionato  decreto  interministeriale  20

maggio 2015,  concernente  le  date  di  decorrenza  dell'obbligo  di

revisione  generale  delle  macchine  agricole   ed   operatrici   in

circolazione, in particolare: al comma 1  dispone,  per  le  macchine

agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'Allegato  1,  la

tabella delle scadenze, in funzione  dell'anno  di  immatricolazione,

per la prima revisione e successivamente ogni cinque anni; al comma 2

dispone per le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere

  1. b) e c), che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31  dicembre

2017; al comma 3 dispone per le macchine operatrici, di cui  all'art.

2, che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2018;

Visti,  altresi',  gli  articoli  3  e  4,   del   citato   decreto

interministeriale, che dispongono  sulle  sanzioni  da  applicare  ai

veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre

i termini fissati dal decreto stesso;

Considerato che l'art. 5 del citato decreto  del  20  maggio  2015,

valutata la particolare complessita'  costruttiva  ed  operativa  dei

veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina  tecnica

per l'esecuzione dei controlli,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui

all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ai  fini

della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione

della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose

difficolta' organizzative  e  tecniche  per  l'attuazione  dei  nuovi

controlli tecnici di revisione;

Considerato che i richiamati  termini,  stabiliti  all'art.  6  del

decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo  di  revisione  delle  macchine

agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia

la dovuta disciplina tecnica sia  il  luogo  idoneo  alle  operazioni

tecniche di revisione;

Ritenuto che sussiste per  l'utenza  il  rischio  di  incorrere  in

sanzioni per il  mancato  rispetto  di  disposizioni  il  cui  quadro

attuativo non e' stato ancora completato;

 

Decreta:

     Art. 1

All'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio  2015,

le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)»  sono  sostituite

dalle seguenti «di cui all'art. 1, e le macchine operatrici,  di  cui

all'art. 2».

Art. 2

 

Sono  abrogati  i  commi  2  e   3   dell'art.   6,   del   decreto

interministeriale 20 maggio 2015.

Art. 3

 

L'Allegato 1, del decreto 20 maggio 2015, richiamato dal  comma  1,

dell'art. 6, e' cosi' sostituito:

 

Allegato 1

(revisione macchine agricole: vedere il contenuto nell'articolo qui sopra dove si riportano le scadenze)

 

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