Revisione macchine agricole

Il decreto 20 maggio 2015 regolamenta tempi e modalità per la revisione delle macchine agricole e operatici ai fini della sicurezza.

Revisione macchine agricole e operatrici: sul tema interviene il ministero delle Infrastrutture con il decreto 20 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2015. Obiettivo del provvedimento è di dettare la linea per le modalità e i tempi della revisione delle macchine agricole e operatrici ai fini della sicurezza.

Le categorie di macchine agricole comprese nel campo d'applicazione del decreto 20 maggio 2015 (D.M. 20 maggio 2015) sono comprese nell'allegato 1 al decreto e sono le seguenti.

 

- Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 2007;
- Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990;
- Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010;
- Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015;
- Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2015

Revisione generale periodica delle macchine agricole  ed  operatrici,
ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. (15A04679) 

(GU n.149 del 30-6-2015)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 80, comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo il quale prevede, tra l'altro, che:  «Il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  stabilisce,  con  propri  decreti,  i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione  della  revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore  e  dei  loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi  le  condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che  i  veicoli
stessi  non  producano  emanazioni  inquinanti  superiori  ai  limiti
prescritti; le revisioni,  salvo  quanto  stabilito  nei  commi  8  e
seguenti,  sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  competenti   del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri.  Nel   regolamento   sono
stabiliti gli elementi su cui deve  essere  effettuato  il  controllo
tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono  l'equipaggiamento  dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»; 
  Visto, altresi',  l'art.  111,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di  garantire  adeguati
livelli di sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  nella  circolazione
stradale, il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, con decreto da adottare entro e non  oltre  il  30  giugno
2015, dispone  la  revisione  obbligatoria  delle  macchine  agricole
soggette ad immatricolazione  a  norma  dell'art.  110,  al  fine  di
accertarne lo stato di  efficienza  e  la  permanenza  dei  requisiti
minimi di idoneita' per  la  sicurezza  della  circolazione.  Con  il
medesimo decreto e' disposta, a far data dal  31  dicembre  2015,  la
revisione  obbligatoria  delle  macchine  agricole  in   circolazione
soggette  ad  immatricolazione  in  ragione  del  relativo  stato  di
vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate  antecedentemente
al 1° gennaio 2009, e sono  stabiliti,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  i  criteri,  le  modalita'  ed  i
contenuti  della  formazione  professionale  per   il   conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81.»; 
  Visto, infine, l'art. 114, comma 3, primo periodo, del  piu'  volte
richiamato decreto legislativo il quale prescrive che:  «Le  macchine
operatrici per  circolare  su  strada  sono  soggette  altresi'  alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.»; 
  Visti gli articoli 295 e  304  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  «Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada»,  relativi,
rispettivamente,  alla   revisione   delle   macchine   agricole   in
circolazione  ed  alla  revisione  delle   macchine   operatrici   in
circolazione; 
  Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  relativa  all'omologazione  dei  trattori
agricoli  e  forestali,  dei   loro   rimorchi   e   delle   macchine
intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed  entita'
tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del 19 novembre 2004; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il
quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e  nel
perseguimento  di  obiettivi  di   funzionalita',   economicita'   ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni accordi al fine  di  coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le  Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, concernente  l'individuazione  delle
attrezzature di lavoro  per  le  quali  e'  richiesta  una  specifica
abilitazione  degli  operatori,   nonche'   le   modalita'   per   il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in
attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Revisione generale delle macchine agricole 
 
  1. E' disposta la revisione generale, con  periodicita'  di  cinque
anni, delle  macchine  agricole,  di  cui  all'art.  57  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: 
    a) trattori agricoli  cosi'  come  definiti  nella  direttiva  n.
2003/37/CE  del  26  maggio  2003  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; 
    c) rimorchi agricoli aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva  inferiore  a  1,5
tonnellate, se le dimensioni d'ingombro  superano  i  4,00  metri  di
lunghezza e 2,00 metri di larghezza. 
                               Art. 2 
 
 
            Revisione generale delle macchine operatrici 
 
  1. E' disposta la revisione generale, con  periodicita'  di  cinque
anni, delle macchine operatrici,  di  cui  all'art.  58  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: 
    a) macchine impiegate per la costruzione  e  la  manutenzione  di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino  del
traffico; 
    b)  macchine  sgombraneve,   spartineve   o   ausiliarie,   quali
spanditrici di sabbia e simili; 
    c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. 
                               Art. 3 
 
 
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto
                 legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
 
  1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta  la  revisione  ai
sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
non presentati a revisione e  che  continuano  a  circolare  dopo  le
rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma  6  del
medesimo art. 111. 
  2. Qualora la visita di revisione abbia  avuto  esito  sfavorevole,
senza che il veicolo sia stato per cio' escluso  dalla  circolazione,
il veicolo stesso puo' continuare a circolare anche oltre la scadenza
per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla  data  di
annotazione sulla  carta  di  circolazione  dell'esito  dell'avvenuto
controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto  il  timbro
«Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un  mese»,
consentendo cosi' al veicolo di continuare nel frattempo a circolare,
sempre  che  si  sia  provveduto  al  ripristino   della   prescritta
efficienza e ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  di  legge
per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o  deficienza  dei
dispositivi prescritti. 
  3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali
da compromettere la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  sulla
carta di circolazione e' apposto  il  timbro  «Revisione  ripetere  -
Veicolo sospeso dalla circolazione fino  a  nuova  visita  con  esito
favorevole. Puo' circolare solo per  essere  condotto  in  officina».
Tale timbro vale quale foglio di via  per  recarsi  in  officina  nel
corso della giornata stessa  in  cui  il  timbro  e'  stato  apposto,
nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 
  4. Per i veicoli di cui all'art. 1 e'  consentita  la  circolazione
anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di
prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla  data  fissata
per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le
sanzioni di cui al comma  1.  Tale  agevolazione  non  e'  consentita
qualora la carta  di  circolazione  sia  stata  revocata,  sospesa  o
ritirata con provvedimento ancora operante.  Eventuali  prenotazioni,
avanzate dopo la scadenza dei termini sopra  citati,  possono  essere
annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai
fini del consenso alla  circolazione,  permettendo  soltanto  che  il
veicolo sia condotto alla visita di  revisione,  con  le  limitazioni
atte a garantire la sicurezza della circolazione e la  sicurezza  del
lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. 
  5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1°
gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con
proprio decreto, stabilisce procedure semplificate  di  aggiornamento
dei documenti di circolazione. 
                               Art. 4 
 
 
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto
                 legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
 
  1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta  la  revisione  ai
sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
non presentati a revisione e  che  continuano  a  circolare  dopo  le
rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma  7  del
medesimo art. 114. 
  2. Qualora la visita di revisione abbia  avuto  esito  sfavorevole,
senza che il veicolo sia stato per cio'  escluso  dalla  circolazione
stradale, il veicolo stesso puo' continuare a circolare  anche  oltre
la scadenza per esso prevista, ma in ogni  caso  non  oltre  un  mese
dalla data di annotazione  sulla  carta  di  circolazione  dell'esito
dell'avvenuto controllo  tecnico.  Sulla  carta  di  circolazione  e'
apposto il timbro «Revisione  ripetere  -  Da  ripresentare  a  nuova
visita entro un mese», consentendo cosi' al veicolo di continuare nel
frattempo a circolare, sempre che si  sia  provveduto  al  ripristino
della prescritta efficienza e  ferma  restando  l'applicazione  delle
sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza,  inefficienza
o deficienza dei dispositivi prescritti. 
  3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali
da compromettere la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  sulla
carta di circolazione e' apposto  il  timbro  «Revisione  ripetere  -
Veicolo sospeso dalla circolazione fino  a  nuova  visita  con  esito
favorevole. Puo' circolare solo per  essere  condotto  in  officina».
Tale timbro vale quale foglio di via  per  recarsi  in  officina  nel
corso della giornata stessa  in  cui  il  timbro  e'  stato  apposto,
nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 
  4. Per i veicoli di cui all'art. 2 e'  consentita  la  circolazione
anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di
prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla  data  fissata
per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le
sanzioni di cui al comma  1.  Tale  agevolazione  non  e'  consentita
qualora la carta  di  circolazione  sia  stata  revocata,  sospesa  o
ritirata con provvedimento ancora operante.  Eventuali  prenotazioni,
avanzate dopo la scadenza dei termini sopra  citati,  possono  essere
annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai
fini del consenso alla  circolazione,  permettendo  soltanto  che  il
veicolo sia condotto alla visita di  revisione,  con  le  limitazioni
atte a garantire la sicurezza della circolazione nel  giorno  per  il
quale la visita stessa risulti prenotata. 
                               Art. 5 
 
 
               Modalita' di esecuzione della revisione 
 
  1. Le modalita'  di  esecuzione  della  revisione,  ai  fini  della
sicurezza della circolazione stradale, sono definite con  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare tale revisione
mediante unita' mobili. 
  2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza,  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
                               Art. 6 
 
 
   Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione 
 
  1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),
sono sottoposte alla revisione generale a far data  dal  31  dicembre
2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente
alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito  nella  tabella
in Allegato 1 al presente decreto. 
  2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b)  e
c), sono sottoposte  alla  revisione  generale  a  far  data  dal  31
dicembre 2017. 
  3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono  sottoposte  alla
revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018. 
                               Art. 7 
 
 
Formazione  professionale  per  il  conseguimento   dell'abilitazione
                   all'uso delle macchine agricole 
 
  1.  I  criteri,  le  modalita'  ed  i  contenuti  della  formazione
professionale per il conseguimento  dell'abilitazione  all'uso  delle
macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
integrazioni, sono stabiliti con  l'Accordo  del  22  febbraio  2012,
Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e parte integrante del presente decreto. 
    Roma, 20 maggio 2015 
 
                                    
                                                           Allegato 1 
      
 
  =================================================================
  |   Categorie di macchine   |                                   |
  |agricole di cui all'art. 1,|                                   |
  |    comma 1, lettera a)    |               Tempi               |
  +===========================+===================================+
  |     Trattori agricoli     |                                   |
  | immatricolati entro il 31 |  Revisione entro il 31 dicembre   |
  |      dicembre 1973        |               2017                |
  +---------------------------+-----------------------------------+
  |     Trattori agricoli     |                                   |
  |   immatricolati dal 1°    |                                   |
  |gennaio 1974 al 31 dicembre|  Revisione entro il 31 dicembre   |
  |           1990            |               2018                |
  +---------------------------+-----------------------------------+
  |     Trattori agricoli     |                                   |
  |   immatricolati dal 1°    |                                   |
  |gennaio 1991 al 31 dicembre|  Revisione entro il 31 dicembre   |
  |           2010            |               2020                |
  +---------------------------+-----------------------------------+
  |     Trattori agricoli     |                                   |
  |   immatricolati dal 1°    |                                   |
  |gennaio 2011 al 31 dicembre|   Revisione entro il 31 dicembre  |
  |           2015            |               2021                |
  +---------------------------+-----------------------------------+
  |     Trattori agricoli     |                                   |
  | immatricolati dopo il 1°  |Revisione al 5° anno entro la fine |
  |       gennaio 2016        |del mese di prima immatricolazione |
  +---------------------------+-----------------------------------+
 

 

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