Riciclaggio delle navi: definite le procedure

Definito l'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di riciclaggio e per la comunicazione, da parte del proprietario della nave, dell'intenzione di procedere alla demolizione

Definite le procedure per il riciclaggio delle navi con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017, n. 249. In particolare, il provvedimento mette a punto:

  • i compiti dell'autorità competente e dell'amministrazione, individuate dall'articolo 2 dello stesso decreto rispettivamente nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e nel Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;
  • le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'impianto di riciclaggio e per la comunicazione, da parte del proprietario della nave, dell'intenzione di procedere alla demolizione.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017


Disciplina delle procedure autorizzative  per  il  riciclaggio  delle navi. (17A07148)

           in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2017, n. 249

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme

comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di

controllo delle navi;

  Vista la direttiva n.  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 19 novembre 2008, relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga

alcune direttive;

  Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al  riciclaggio  delle  navi

che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  e  la  direttiva

2009/16/CE;

  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive

modificazioni, recante codice della navigazione;

  Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive  modificazioni,

recante  disposizioni  concernenti   l'industria   navalmeccanica   e

armatoriale e provvedimenti  a  favore  della  ricerca  applicata  al

settore navale;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,

recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive

modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182,  e  successive

modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle  navi

e i residui del carico;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale;

  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011,  n.  53,  e  successive

modificazioni,  concernente  attuazione  della  direttiva  2009/16/CE

recante  norme  internazionali  per  la  sicurezza  delle  navi,   la

prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di  lavoro  a

bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che  navigano

nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive

modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa

alle  disposizioni  e  alle  norme  comuni  per  gli  organismi   che

effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le

pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

  Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 18  febbraio

1992,  n.  280,  concernente  il  regolamento  recante   disposizioni

applicative del titolo IV della legge 14  giugno  1989,  n.  234,  in

materia di albi speciali delle  imprese  navalmeccaniche,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 1992,  n.

107;

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e ambito di applicazione
  1. In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento  (UE)  n.

1257/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  novembre

2013,  il  presente  decreto   disciplina   le   procedure   relative

all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi, in conformita' alle

disposizioni stabilite dal medesimo regolamento.

                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti - Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per

vie d'acqua interne - quale autorita' governativa responsabile  degli

impianti  di  riciclaggio  delle  navi,  relativamente  a  tutte   le

operazioni nel territorio di giurisdizione;

    b)  Ministero:  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare quale  autorita'  governativa  in  ordine  alle

funzioni di indirizzo nelle materie di propria competenza;

    c)  amministrazione:  il  Comando  generale   del   corpo   delle

capitanerie di porto, quale autorita'  governativa  responsabile  dei

compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana  o  alle  navi

che operano sotto l'autorita' dello Stato;

    d)  autorita'  marittime  locali:   gli   uffici   marittimi   in

conformita' delle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del codice

della navigazione;

    e) regolamento: il regolamento (UE) n. 1257/2013  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  20  novembre  2013,   relativo   al

riciclaggio delle navi;

    f) impianto di riciclaggio delle navi: ogni  cantiere  navale  di

demolizione iscritto all'albo  speciale  dei  demolitori  di  cui  al

decreto del Ministro della marina mercantile  18  febbraio  1992,  n.

280, nonche' un impianto ubicato sul territorio nazionale che  svolge

attivita' di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi  di

cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili

con le disposizioni del citato regolamento;

    g) operatore dell'impianto di riciclaggio: una persona  fisica  o

giuridica che, in virtu' di titolo idoneo,  ha  l'effettiva  gestione

dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato;

    h) organismo riconosciuto: qualsiasi  organismo  riconosciuto  di

cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

    i) riciclaggio delle navi: attivita' di  demolizione  completa  o

parziale di una nave in  un  impianto  di  demolizione,  al  fine  di

recuperare componenti e materiali da  ritrattare,  preparare  per  il

riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali

pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e

il trattamento dei componenti e  materiali  sul  sito,  a  esclusione

dell'ulteriore trattamento o smaltimento  in  impianti  separati  dei

citati materiali pericolosi.

                               Art. 3
       Compiti dell'autorita' competente e dell'amministrazione

  1. L'autorita' competente:

    a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio  delle  navi

da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne  cura

l'aggiornamento;

    b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento;

    c) redige la relazione di cui all'art. 21 del  regolamento  e  ne

cura l'invio alla Commissione europea;

    d)  assicura  la   collaborazione,   a   livello   bilaterale   o

multilaterale,   al   fine   di   facilitare   la    prevenzione    e

l'individuazione di possibili violazioni del regolamento,  e,  a  tal

fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti

all'attivita' di collaborazione;

    e) comunica alla Commissione europea gli elementi  necessari  per

l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di

riciclaggio di cui all'art. 16 del regolamento;

    f) stabilisce i requisiti generali per l'approvazione  dei  piani

di  riciclaggio  delle  navi,  acquisito  il  parere  del   Ministero

limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.

  2. L'amministrazione:

    a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento,  adottando

le occorrenti misure;

    b) svolge, anche avvalendosi di  un  organismo  riconosciuto,  le

attribuzioni individuate dal presente decreto;

    c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.

  3. Per lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,

l'autorita' competente e l'amministrazione acquisiscono  informazioni

e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.

  4. Le verifiche e le ispezioni alle navi  di  cui  all'art.  8  del

regolamento sono  svolte  dagli  organismi  riconosciuti  autorizzati

dall'amministrazione.


                               Art. 4
         Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi

  1. L'autorita' competente, acquisito il parere del Ministero per  i

profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell'albo

dei demolitori l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di riciclaggio

delle navi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.


                               Art. 5
           Invio di una nave alla demolizione e approvazione
                 del piano di riciclaggio della nave

  1. Il proprietario che intende  procedere  alla  demolizione  della

nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione e dell'art.

6 del regolamento, deve farne dichiarazione all'ufficio marittimo  di

iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. L'ufficio  marittimo

di cui al primo  periodo  immediatamente  trasmette  le  informazioni

ricevute e quelle indicate all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento:

    a) al capo del compartimento marittimo che approva  il  piano  di

riciclaggio della nave;

    b) all'autorita' marittima nel cui ambito  territoriale  ha  sede

l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attivita' di controllo.

                               Art. 6
                  Clausola di invarianza finanziaria
 
 1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei

compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


                               Art. 7
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 12 ottobre 2017

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