Rifiuti e AIA: definitive le misure urgenti

Su rifiuti e AIA rese definitive le misure urgenti in materia di cui al D.L. n. 92/2015

Su rifiuti e AIA rese definitive le misure urgenti in materia di cui al D.L. n. 92/2015, derivanti da recenti provvedimenti giudiziari che avevano interessato due stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (per approfondimenti si veda il commento pubblicato a pagina 64 del n. 15/2015 di Ambiente&Sicurezza).

È l'effetto dello "spostamento" degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 92/2015, nella legge n. 125/2015 (in S.O. n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188), di conversione del D.L. n. 78/2015  in materia di enti territoriali; l'articolo 3, relativo agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ha subito un analogo processo di trasferimento nella legge n . 132/2015, di conversione del D.L.  n. 83/2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Di seguito viene riportato lo stralcio dell’articolo 11 della legge n. 125/2015, con il quale sono state rese definitive le misure urgenti su rifiuti e AIA.

In fondo alla pagina è riportato il testo del D.L. n. 78/2015, coordinato con la legge n. 125/2015, il cui articolo 7 contiene disposizioni in materia di rifiuti.

                               Art. 11 

Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di
  emissioni industriali 
(omissis) 
  16.
(omissis) 
  16-bis. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite
le seguenti: «e il soggetto al quale  sia  giuridicamente  riferibile
detta produzione»;
  b) alla lettera o), dopo la parola:  «deposito»  sono  inserite  le
seguenti: «preliminare alla raccolta»;
  c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e'  sostituita
dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini  del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»
e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le  seguenti:  «,  da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha
determinato la produzione dei rifiuti.».
  16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,
nelle more  della  conclusione  dei  procedimenti,  le  installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni».

Allegati

Legge n. 125/2015

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome