Rifiuti: la ripartizione del contributo 2016 per le attività di vigilanza e controllo

La misura prevista dal comma 6 dell'articolo 206-bis, D.Lgs. n. 152/2006 è finalizzata, in ultima analisi, a garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del testo unico ambientale

Il comma 6 dell'articolo 206-bis, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Conai insieme ad altri consorzi più altri soggetti debbano contribuire all'onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul ciclo dei rifiuti esercitate dal ministero dell'Ambiente allo scopo di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del testo unico ambientale.

Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2018, n. 43) è stata fissata la ripartizione del contributo dovuto per l'anno 2016 tra i soggetti indicati nell'allegato 1 al decreto stesso.

Di seguito il testo integrale del D.M. 12 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
12 dicembre 2017 

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'articolo
206-bis, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.
(18A01164)


       in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2018, n. 43


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modifiche ed in particolare la parte IV, recante «Norme in materia di

gestione  dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,   che

disciplina le  modalita'  del  servizio  di  gestione  integrata  dei

rifiuti;

  Visto l'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,  come

modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28  dicembre  2015,  n.

221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta  attuazione

delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto  legislativo,

con   particolare   riferimento   alla   prevenzione   dei   rifiuti,

all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione  dei

rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla  tutela

della salute pubblica e dell'ambiente;

  Visto in particolare il comma 6 del citato art. 206-bis del decreto

legislativo n. 152 del 2006, che  prevede  che  «All'onere  derivante

dall'esercizio delle funzioni di vigilanza  e  controllo  di  cui  al

presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente

al tasso  di  inflazione,  provvedono,  tramite  contributi  di  pari

importo  complessivo,  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui

all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere  a)  e

c) e i consorzi di cui agli  articoli  233,  234,  235,  236  nonche'

quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228»;

  Visto che il medesimo comma  6  del  richiamato  art.  206-bis  del

decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede altresi' che «Il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da

emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

provvedimento e successivamente entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,

determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai consorzi e

soggetti predetti»;

  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare si avvale del supporto tecnico  dell'ISPRA,  ai

sensi  del  comma  4  del  sopra  citato  art.  206-bis  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006,  utilizzando  le  risorse  di  cui  allo

stesso comma 6 per  l'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza  e

controllo in materia di rifiuti;

  Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di

interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni

attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del  mare  garantiscono  la  corretta  attuazione   della   normativa

nazionale e comunitaria di settore, il controllo  sulla  operativita'

dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra

richiamate, la gestione  delle  risorse  provenienti  dal  contributo

ambientale,  gli  obiettivi  da  conseguire,  il  riconoscimento  dei

sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato  e  della

concorrenza;

  Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del

contributo annuale  di  euro  2.000.000,00  (duemilioni)  secondo  le

modalita' stabilite dal citato art. 206-bis,  comma  6,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006;

  Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del

predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

  Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del

riparto il valore della produzione, che, comune a  tutti  i  soggetti

obbligati, consente di commisurare l'onere economico alla  dimensione

aziendale degli stessi;

  Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento,  sulla

base del criterio adottato,  l'ultimo  bilancio  utile  dei  soggetti

obbligati;

  Acquisiti i bilanci dei consorzi e  dei  soggetti  tenuti  a  farsi

carico  della  parte  proporzionale  del  predetto  onere  ai   sensi

dell'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

  Ritenuto di dover esonerare dal pagamento  quei  soggetti  che  per

l'esiguita' dell'attivita' svolta non hanno richiesto  l'espletamento

di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione;

  Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento

dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

  Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento

dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui

all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

                              Decreta:
                               Art. 1
                           Principi generali
  1 . Le premesse costituiscono parte integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

  2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del

contributo dovuto per l'anno 2016 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma

6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e  la  ripartizione  dello

stesso tra i soggetti obbligati.

  3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base

al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della

produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del

carico  gestionale  amministrativo  che   i   soggetti   di   maggior

consistenza determinano sulle funzioni  di  controllo  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 2
                          Soggetti obbligati
  1. Sono obbligati al pagamento del contributo i  soggetti  indicati

in allegato.

  2. Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti  che  hanno

operato per meno di sei mesi nell'anno di riferimento e che alla data

di pubblicazione  del  presente  decreto  hanno  cessato  la  propria

attivita'.

                               Art. 3
                        Riparto del contributo

  1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2,  e'

determinato per l'anno 2016 in 2.000.000,00 di euro.

  2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati

ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo  n.  152

del 2006, per l'anno 2016 e' individuato nell'allegato e  si  compone

di una quota fissa pari all'1% del contributo complessivo  e  di  una

quota commisurata al valore della produzione  indicato  nel  bilancio

d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2015  oppure,  se  non  ancora

depositato presso il registro delle imprese, nel precedente  bilancio

d'esercizio.

  3. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti

a versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quanto  di  loro

spettanza entro e non oltre il  novantesimo  giorno  successivo  alla

notifica del presente decreto.

  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la

necessaria registrazione.

Allegato 1

                   Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

D.M. 12 dicembre 2017

Allegato

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