SISTRI: le nuove regole sulla tracciabilità

Definiti anche il monitoraggio degli impianti di trattamento, il coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti e con il catasto dei rifiuti

Nuove regole sulla tracciabilità dei rifiuti tramite il SISTRI con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, n. 120.

Il provvedimento, emanato in attuazione  dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone misure, tra le altre, in materia di:

- gestione dei flussi di informazioni acquisiti;

- iscrizione;

- monitoraggio degli impianti di trattamento;

- coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti;

- procedure speciali;

- modalità operative semplificate;

- coordinamento con il catasto dei rifiuti.

Di seguito il testo del decreto n. 78/2016, disponibile anche in pdf, completo di allegati, alla fine della pagina.

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78

Regolamento  recante  disposizioni  relative   al   funzionamento   e
ottimizzazione  del  sistema  di  tracciabilita'   dei   rifiuti   in
attuazione  dell'articolo   188-bis,   comma   4-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00084)


in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016, n. 120


                             Titolo I
                       DISPOSIZIONI GENERALI

                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;
  Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  che  dispone  che  «Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si  procede
periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto  della  disciplina  comunitaria,  alla   semplificazione   e
all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita'  dei
rifiuti,  anche  alla  luce   delle   proposte   delle   associazioni
rappresentative  degli  utenti,   ovvero   delle   risultanze   delle
rilevazioni  di  soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni   e
l'ottimizzazione  sono  adottate  previa  verifica  tecnica  e  della
congruita' dei relativi costi  da  parte  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale»;
  Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296;
  Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210;
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di   termini   e,   in
particolare, l'articolo 14-bis;
  Visto il decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52,  recante  «Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e dell'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102»;
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in  particolare,
l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e  razionalizzazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  24  aprile  2014  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n.  99  del  30  aprile  2014,  recante
«Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del  SISTRI  del
trasporto  intermodale  nonche'  specificazione  delle  categorie  di
soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e  3  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
  Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
e' semplificato, ai sensi dell'articolo  188-bis,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  via  prioritaria,  con
l'applicazione   dell'interoperabilita'   e   la   sostituzione   dei
dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, 15  gennaio  2015  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  48  del  27  febbraio  2015,
recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»;
  Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di
categoria interessate effettuate nell'ambito del  Tavolo  tecnico  di
monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,
con legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con  l'Agenzia
per  l'Italia  digitale  relative  alle  verifiche  tecniche  e  alla
congruita' dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione
del sistema SISTRI,  alla  stregua  di  quanto  disposto  dal  citato
articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
  Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  resi  in  data  17
dicembre 2015;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre  2015
e del 14 gennaio 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                              Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
integrate con le seguenti:
    a)  «associazioni  imprenditoriali  rappresentative   sul   piano
nazionale»: le  associazioni  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale;
    b) «delegato»: il soggetto che,  nell'ambito  dell'organizzazione
aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo
del sistema;
    c) «dipendenti»:  il  numero  di  addetti,  ossia  delle  persone
occupate  a  qualsiasi  titolo   nell'unita'   locale   dell'ente   o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a
tempo pieno, a tempo parziale, anche se  temporaneamente  assente.  I
lavoratori  stagionali  sono  considerati  come  frazioni  di  unita'
lavorative  annue  con  riferimento  alle   giornate   effettivamente
retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero  superiore  o
inferiore piu' vicino;
    d) «dispositivo»: il dispositivo  elettronico  per  l'accesso  in
sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il  dispositivo  da
installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente  la  funzione
di  monitorare  il  percorso  effettuato  dal  veicolo   durante   il
trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il  dispositivo
USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18;
    e) «operatore»: il  soggetto  obbligato  ad  aderire  al  SISTRI,
nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;
    f) «SISTRI»: il sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    g) «titolare del dispositivo»:  ciascun  operatore  obbligato  ad
aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
    h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica  cui  e'
attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove  presente,
del dispositivo USB per l'interoperabilita';
    i) «unita' locale»: qualsiasi  sede,  impianto  o  insieme  delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una  o
piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva
l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI;
    l)  «unita'  operativa»:  reparto,   impianto   o   stabilimento,
all'interno di una unita'  locale,  dalla  quale  sono  autonomamente
originati rifiuti.
                               Art. 2
                               Procedure

  1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite
le  procedure  operative  necessarie   per   l'accesso   al   SISTRI,
l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare
nei casi in cui, in  ragione  delle  peculiarita'  degli  stessi,  si
richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con  le  medesime
modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma  parte
integrante del presente regolamento, e  alla  revisione  dell'entita'
dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base
volontaria, che  sono  stabiliti  in  misura  ridotta  rispetto  agli
importi dovuti dai soggetti obbligati per le  analoghe  categorie  di
riferimento.
  2. La societa' concessionaria del servizio di gestione  del  SISTRI
predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva,  i  manuali  e  le
guide  sintetiche  a  supporto  degli  operatori   e   ne   cura   la
pubblicazione sul portale informativo SISTRI  (www.sistri.it)  previo
visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare.
                               Art. 3
             Gestione dei flussi di informazioni acquisiti
                            con il SISTRI

  1. L'Arma dei Carabinieri  gestisce  i  processi  ed  i  flussi  di
informazioni contenuti nel SISTRI.
  2. Al fine di intensificare l'azione di  contrasto  alle  attivita'
illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI
sono rese  disponibili  agli  organi  deputati  alla  sorveglianza  e
all'accertamento degli illeciti  in  violazione  della  normativa  in
materia di rifiuti, nonche' alla repressione dei traffici illeciti  e
degli  smaltimenti  illegali  dei  rifiuti,  secondo   modalita'   da
definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
                               Art. 4
                         Iscrizione al SISTRI

  1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  SISTRI   i   soggetti   indicati
dall'articolo 188-ter, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo.
  2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai  sensi  del
comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:
    a)  nel  caso  delle  imprese  e  degli  enti  che  raccolgono  o
trasportano  rifiuti  pericolosi,  i  soggetti   che   raccolgono   o
trasportano  rifiuti  pericolosi   prodotti   da   terzi   a   titolo
professionale, nonche' le  imprese  e  gli  enti  che  trasportano  i
rifiuti  pericolosi  da  loro  stessi  prodotti   iscritti   all'Albo
nazionale gestori ambientali  in  categoria  5,  o,  se  iscritti  in
categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
    b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di  cui  alla
legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al
SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
    c) nel caso di trasporto intermodale  marittimo  di  rifiuti,  il
terminalista concessionario dell'area portuale  di  cui  all'articolo
18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale  di  cui
all'articolo 16 della citata legge n. 84  del  1994,  ai  quali  sono
affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo  sbarco,  in  attesa
del successivo trasporto;
    d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario  di  rifiuti,  i
responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i  rifiuti
in attesa della presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
  3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati
dall'articolo 188-ter, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai  sensi  delle
disposizioni attuative approvate ai sensi del comma  3  del  medesimo
articolo.
                               Art. 5
                 Rifiuti urbani della Regione Campania

  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono  sottoposti
agli obblighi di cui al  presente  regolamento,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
  2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI  i  centri  di  raccolta
comunali  o  intercomunali  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  99  del  28
aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
                           Titolo II
           OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI
                               Art. 6
                    Procedure di adesione al SISTRI

  1. Gli operatori obbligati  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  si
iscrivono  al  SISTRI  prima  di  dare  avvio  alle  attivita'  o  al
verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con  le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
  2. Gli operatori di cui all'articolo  4,  comma  3,  che  intendono
aderire  volontariamente  al  SISTRI  comunicano  espressamente  tale
volonta',  compilando  la  sezione  resa  disponibile   sul   portale
informativo   del   SISTRI   (www.sistri.it).   L'adesione   comporta
l'applicazione del relativo regime e  delle  procedure  previste  con
riferimento  alla  categoria   di   appartenenza,   a   partire   dal
completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale  espressa
manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi  momento,
puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo.
  3.  I  comuni,  indipendentemente  dal  numero  di  abitanti,   non
iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui
non ci sia nessuna unita' locale con piu'  di  dieci  dipendenti,  si
iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole
unita' locali.
  4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio  di
impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa  della
voltura dell'autorizzazione, delegare  l'iscrizione  e  le  procedure
SISTRI  a  terzi  soggetti  in  possesso  dei  requisiti   soggettivi
richiesti dalla legge per la gestione impianti  in  conto  terzi,  ai
quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al
SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata  a  nome
del soggetto gestore.
                               Art. 7
                  Contributo di iscrizione al SISTRI

  1. La copertura degli oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
funzionamento  del  SISTRI  a  carico  degli  operatori  iscritti  e'
assicurata mediante il pagamento  di  un  contributo  annuale,  nella
misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che  forma  parte
integrante del presente decreto.
  2. Il contributo e'  versato  da  ciascun  operatore  iscritto  per
ciascuna  attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  svolta   all'interno
dell'unita' locale. Il contributo si  riferisce  all'anno  solare  di
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione  del
servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni
successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno  al
quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche
agli operatori che hanno  aderito  volontariamente  al  SISTRI  anche
qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno  al  sistema
cartaceo.
  3. Qualora al momento del  pagamento  del  contributo  annuale  sia
certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo  del  contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno  in  corso,
previa dichiarazione al SISTRI.
                               Art. 8
                       Consegna dei dispositivi

  1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della  procedura
di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i
dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema  e
per l'inserimento dei dati.
  2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un  dispositivo  USB  per
ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per  ciascuna  attivita'
di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la  dotazione
dei dispositivi USB per fattispecie specifiche.  In  caso  di  unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un  dispositivo  USB
per ciascuna unita' operativa.
  3. Gli  operatori  possono  richiedere  ulteriori  dispositivi  per
unita' locali e unita' operative gia' iscritte con  le  modalita'  ed
alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
  4. Fino al termine indicato nel decreto  di  cui  all'articolo  23,
comma 4, ciascun operatore che effettua  l'attivita'  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo  black  box  per
ciascun veicolo in dotazione all'azienda,  da  installare  presso  le
officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI,  nonche'  di  un
dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto  di
rifiuti, associato alla black box.
  5. Gli operatori iscritti  al  SISTRI  per  i  quali  ricorrano  le
condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei
dispositivi USB per l'interoperabilita'  corrispondendo  gli  importi
indicati nell'allegato 1.
  6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9,  alla  consegna  dei
dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, previa stipula di  un  Accordo  di  programma  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti  dallo  svolgimento
dei  compiti  di  cui  al  presente  comma  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. Per le attivita' di  cui  al  presente  comma  le  Camere  di
commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita  convenzione,
delle associazioni imprenditoriali  interessate  rappresentative  sul
piano nazionale o delle societa' di  servizi  di  diretta  emanazione
delle stesse.
  7. Per le imprese e gli enti iscritti  all'Albo  nazionale  gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  nonche'  per  i  comuni  della  Regione  Campania  che
effettuano la raccolta ed  il  trasporto  dei  rifiuti  urbani,  alla
consegna  dei  dispositivi  provvedono   le   Sezioni   regionali   e
provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura  dei  costi  derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
sensi del comma 17, del predetto articolo 212.
  8. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  6,  la  consegna  dei
dispositivi aggiuntivi di cui  al  comma  3  e  dei  dispositivi  per
l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene  tramite  servizio  di
consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.
  9. La consegna del  dispositivo  puo'  comunque  essere  effettuata
direttamente dal concessionario  del  sistema  SISTRI  all'operatore,
quando cio' si renda necessario in  considerazione  delle  specifiche
circostanze del caso.
  10. I dispositivi  vengono  affidati  agli  operatori  iscritti  in
comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi
solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi
con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di
furto, perdita, distruzione, manomissione  o  danneggiamento  che  ne
impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio  di  funzionamento.
Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti
al furto dei veicoli sui  quali  sono  installati,  i  costi  per  la
sostituzione sono a carico dei  richiedenti,  nella  misura  indicata
nell'allegato 1.
  11. I dispositivi  USB  sono  tenuti  presso  l'unita'  o  la  sede
dell'ente  o  impresa  a  cui  sono  stati  rilasciati  e  sono  resi
disponibili in qualunque momento all'autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative  nelle
quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo  degli
accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al  SISTRI,
e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita'  locale
o unita' operativa fermo restando l'obbligo di  renderli  disponibili
in  qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che  ne  faccia
richiesta.
  12. Nel caso di malfunzionamento  dei  dispositivi  dovuti  a  vizi
degli stessi,  gli  operatori  inoltrano  apposita  comunicazione  al
concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a  proprie  cura  e
spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione  degli
stessi.
  13. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le
modalita' indicate all'articolo 18, comma 3.
                               Art. 9
 Monitoraggio degli impianti di trattamento  di  rifiuti  iscritti  al
                               SISTRI

  1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti  nonche'
di coincenerimento destinati esclusivamente  al  recupero  energetico
dei rifiuti, sono  dotati  di  apparecchiature  idonee  a  monitorare
l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
  2.  L'installazione,  la  disinstallazione,  la  manutenzione,   la
sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1  sono
riservati al personale  del  concessionario  del  sistema  SISTRI.  I
relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la
sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
  3. In presenza di condizioni che non  garantiscono  un  accesso  ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato  per  il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio,  ovvero
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di  fatto  che  rendano
tecnicamente  impraticabile  l'installazione  delle   apparecchiature
medesime, il concessionario del sistema  SISTRI,  a  seguito  di  una
valutazione effettuata dal proprio personale, puo'  decidere  di  non
procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo
impianto, fermo restando l'obbligo  di  iscrizione  al  SISTRI  e  di
effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di  cui
all'articolo 12, comma 2, e'  tenuto  a  comunicare  al  SISTRI  ogni
variazione da cui possa  conseguire  la  possibilita'  di  dotare  il
rispettivo impianto delle predette apparecchiature  di  monitoraggio.
La comunicazione e'  effettuata  entro  e  non  oltre  tre  mesi  dal
verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
  4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a
carico  dei  gestori  degli  impianti  presso  i  quali  sono   state
installate. Fermo restando quanto stabilito al  comma  2,  i  gestori
degli impianti  sono  tenuti  a  preservare  la  funzionalita'  delle
predette apparecchiature.
                               Art. 10
                   Informazioni da fornire al SISTRI

  1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le  quantita'  e  le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro  attivita'
mediante  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -  Area   registro
cronologico e della scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione,  con  le
modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
  2. Le istruzioni  dettagliate  per  la  compilazione  delle  schede
SISTRI  di  cui  al  comma  1  sono  rese  disponibili  sul   portale
informativo SISTRI (www.sistri.it).
  3. I produttori di rifiuti  iscritti  inseriscono  le  informazioni
relative ai rifiuti prodotti  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
produzione dei rifiuti stessi e comunque prima  della  movimentazione
degli stessi. Le informazioni  relative  allo  scarico  effettuato  a
seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore,
sono  compilate  e  firmate  elettronicamente  entro   dieci   giorni
lavorativi dal completamento del trasporto.
  4. I commercianti, gli intermediari e  i  consorzi  inseriscono  le
informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
  5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio
nel periodo di attesa della  consegna  dei  dispositivi  in  fase  di
iscrizione  e  nei  sette  giorni  successivi   alla   consegna   dei
dispositivi stessi: in tali  ipotesi  gli  operatori  adempiono  agli
obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6. Nel caso di rifiuti  prodotti  in  cantiere,  la  cui  attivita'
lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano  di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le  schede  SISTRI  sono
compilate  dal  delegato  della  sede  legale  o  dell'unita'  locale
dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento
di diversi  soggetti,  l'attivita'  del  cantiere  e'  calcolata  per
ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.
  7.  Nel  caso  di  spedizioni  transfrontaliere   dall'Italia,   il
produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia  del  documento  di
movimento di cui al  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  relativo  alla
spedizione  dei  rifiuti  effettuata,  restituito  dall'impianto   di
destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di  cui  all'articolo
3, paragrafi 2 e 4, del  suddetto  regolamento,  l'allegato  VII  del
regolamento medesimo.
                               Art. 11
            Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI
                  e soggetti non iscritti al SISTRI

  1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non  vi
aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione,  al  delegato
dell'impresa  di  trasporto,  che  compila  anche  la   sezione   del
produttore  del  rifiuto  inserendo  le  informazioni  ricevute   dal
produttore stesso.
  2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento  dei  rifiuti
stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia  della
Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al  fine  di  attestare
l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo.
  3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti  non  iscritti  al
SISTRI  devono  essere  accompagnati  dal  formulario  di  trasporto,
secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
  4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte  del  trasportatore
di propri rifiuti speciali pericolosi, non  iscritto  al  SISTRI,  il
soggetto che riceve il rifiuto provvede a  riportare  il  codice  del
formulario nella  propria  registrazione  cronologica.  Nei  casi  di
conferimento  di  rifiuti  da  parte  del  trasportatore  di  rifiuti
speciali non pericolosi, non iscritto al  SISTRI,  per  i  quali  sia
previsto l'utilizzo del formulario  di  trasporto,  il  soggetto  che
riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella
propria    registrazione    cronologica    quando    abbia    aderito
volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
                              Titolo III
                          PROCEDURE SPECIALI
                               Art. 12
                        Procedure di emergenza

  1. Nel caso in cui  un  soggetto  tenuto  alla  compilazione  della
scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  si  trovi  a  non   disporre
temporaneamente dei  mezzi  informatici  necessari  agli  adempimenti
degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI,  la  compilazione
della scheda e' effettuata, per conto  di  tale  soggetto  e  su  sua
dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda,  dal
soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva
della stessa. Qualora anche  il  soggetto  tenuto  alla  compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi  a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari ciascuno
dei soggetti interessati deve  comunicare  in  forma  scritta,  prima
della  movimentazione,  al  SISTRI  il  verificarsi  delle   predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti  sono  annotate
su un'apposita scheda SISTRI in  bianco  tenuta  a  disposizione,  da
scaricarsi dal portale  SISTRI  accedendo  all'area  autenticata.  Le
informazioni relative alle movimentazioni  effettuate  devono  essere
inserite nel sistema  alla  cessazione  delle  condizioni  che  hanno
procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini  e
secondo le modalita' definite dal  decreto  di  cui  all'articolo  2,
comma 1.
  2.  Qualora  un  impianto  di  gestione  dei  rifiuti   non   abbia
possibilita'  di  accesso  ai  servizi  di  rete,  elettrica   o   di
connettivita' ad  internet,  le  schede  SISTRI  sono  compilate  dal
delegato della sede legale dell'ente o  impresa  o  dal  delegato  di
altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.
  3. Nel caso di temporanea  interruzione  o  non  funzionamento  del
SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI  sono
tenuti ad annotare  le  movimentazioni  dei  rifiuti  su  un'apposita
Scheda SISTRI in bianco tenuta  a  disposizione,  da  scaricarsi  dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad  inserire  i  dati
relativi alle  movimentazioni  di  rifiuti  effettuate  entro  cinque
giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.
                               Art. 13
      Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti

  1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione  o  da
altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la scheda
SISTRI - Area registro cronologico e' compilata  dal  delegato  della
sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che
gestisce l'attivita'.
  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  i  materiali  tolti
d'opera per i quali deve essere  effettuata  la  valutazione  tecnica
della  riutilizzabilita',  qualora  dall'attivita'  di   manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal  luogo
di  effettiva  produzione  alla  sede  legale  o  dell'unita'  locale
dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una
copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione,   da
scaricarsi dal  portale  SISTRI  (www.sistri.it)  accedendo  all'area
autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha
effettuato la manutenzione.
  3. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  erogano
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  ed  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti  pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentrati
dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quanto
stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al  comma
1.
  4. Qualora i rifiuti prodotti  presso  il  domicilio  del  paziente
assistito  siano  trasportati  dal  personale  sanitario  alla   sede
dell'azienda  sanitaria  di   riferimento,   non   si   effettua   la
compilazione della  scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione.  Con  il
decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono  disciplinate  le
procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal  luogo  di
produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.
                               Art. 14
              Disposizioni specifiche per i trasportatori
 
  1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve accedere
al sistema ed inserire i propri  dati  relativi  al  trasporto  prima
dell'operazione  di  movimentazione,  salvo  giustificati  motivi  di
emergenza  da  indicare  nella  parte  della  scheda   da   compilare
disponibile per le annotazioni.
  2. Durante il trasporto i rifiuti  sono  accompagnati  dalla  copia
cartacea della  scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  relativa  ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento  della  presa
in carico  dei  rifiuti  da  parte  del  conducente  dell'impresa  di
trasporto. Ove necessario  sulla  base  della  normativa  vigente,  i
rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico  che  ne
identifica  le  caratteristiche,  che  il  produttore   dei   rifiuti
inserisce come allegato nel sistema SISTRI.
  3. Con il decreto di cui all'articolo 2,  comma  1,  sono  definite
procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di  microraccolta
e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).
  4. Nel caso di trasporto marittimo  di  rifiuti,  l'armatore  o  il
noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  possono  delegare   gli
adempimenti  di  cui  al  presente  regolamento  al   raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
  5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti,  le  attivita'  di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli  impianti
di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel
piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.
  6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti,
le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai
vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate  dal
soggetto che  organizza  il  trasporto,  il  quale,  se  diverso  dal
produttore,  dal  trasportatore  o  dal  destinatario,  deve   essere
iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.
                               Art. 15
       Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani

  1. Gli impianti di recupero o di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,
tramite  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -   Area   registro
cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in  uscita
da impianti comunali o intercomunali che  effettuano,  in  regime  di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di  cui
all'allegato C della Parte quarta del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato  B  della
Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti
iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1,  la
scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal  gestore,
e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei
rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.
  2. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  del  gestore
dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.
  3. Gli impianti di recupero o di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
possono effettuare,  al  termine  di  ciascuna  giornata  lavorativa,
un'unica registrazione di carico per ciascuna  tipologia  di  rifiuti
conferita da ciascun comune.
                              Titolo IV
                    DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
                               Art. 16
            Attestazione dell'assolvimento degli obblighi
                     del produttore dei rifiuti

  1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine  di  attestare  il
completo assolvimento degli obblighi di cui al  presente  decreto  da
parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI  invia  alla  casella  di
posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione  di
accettazione  dei  rifiuti  da  parte  dell'impianto  di  recupero  o
smaltimento situato nel territorio  nazionale.  In  caso  di  mancato
ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi
al conferimento dei  rifiuti  al  trasportatore,  il  produttore  dei
rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di  cui  al
presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione  di  detta
circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel
portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite  le
procedure da applicare nel caso di produttori  che  non  sono  tenuti
alla compilazione telematica delle schede SISTRI.
                               Art. 17
        Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI

  1. Sul  portale  informativo  SISTRI,  nel  sito  www.sistri.it  e'
attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le  comunicazioni  da
inviare al SISTRI e  sono  indicati  i  riferimenti  del  call-center
gratuito.
  2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione  o
cessazione  dell'attivita'  per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio
l'utilizzo  dei  dispositivi,  ovvero  di  estinzione  dei   soggetti
giuridici ai  quali  tali  dispositivi  sono  stati  consegnati,  ivi
incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso  di  chiusura  di
un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare  in  forma
scritta al SISTRI il verificarsi di  uno  dei  predetti  eventi,  non
oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento  al  Registro
delle imprese e provvedere alla  restituzione  dei  dispositivi  dopo
aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi  in  cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del  ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le  quali
e' obbligatorio l'uso  dei  dispositivi  USB  e,  ove  presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita',  gli  operatori  subentranti
nella titolarita' dell'azienda o  del  ramo  d'azienda,  al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle  attivita'
interessate,  prima  che  tali  cambiamenti  acquisiscano  efficacia,
devono inviare al SISTRI la documentazione che  attesti  le  suddette
variazioni  ed   effettuare   la   modifica   dell'intestazione   dei
dispositivi  USB  e,  ove   presenti,   dei   dispositivi   USB   per
l'interoperabilita'  rilasciati  al  precedente  operatore,  con   le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
  4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede
di  iscrizione,  gli  operatori  provvedono,   successivamente   alla
comunicazione della modifica al Registro delle imprese  eventualmente
dovuta,  ad  effettuare  le  necessarie  variazioni   della   sezione
anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.
  5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi  forniti
dall'operatore al SISTRI in sede di  prima  iscrizione  o  successiva
variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il  SISTRI
richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare
i dati comunicati.
  6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente
articolo, nonche' le variazioni relative ai veicoli  a  motore,  sono
comunicate dal trasportatore alla  Sezione  regionale  o  provinciale
dell'Albo  nazionale  gestori  ambientali  che,  successivamente   al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi  di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per  la
restituzione  dei  dispositivi   USB   e   per   le   operazioni   di
installazione, disinstallazione e  riconfigurazione  dei  dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato  nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo  per  l'operatore
di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.
  7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al  presente
articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
                               Art. 18
             Disposizioni in materia di interoperabilita'
 
  1. Gli operatori che utilizzano software  gestionali  in  grado  di
tracciare le operazioni oggetto del  sistema  SISTRI  e  che  abbiano
accreditato  uno  o  piu'  software   gestionali   al   servizio   di
interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo
7 marzo 2005, n.  82,  e  dalla  relativa  normativa  di  attuazione,
possono richiedere al SISTRI il  rilascio  del  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita'. Il dispositivo USB  per  l'interoperabilita'  e'
abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per  le  attivita'
soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle  unita'  locali  o
unita'  operative  che  operano  attraverso  il   predetto   software
gestionale.
  2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale  accreditato  dall'operatore  per  il
servizio di interoperabilita'.
  3. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono  inseriti  i  software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e'  ubicato  il  centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita'   e'   custodito   e'   indicato   in   fase   di
accreditamento   del    sistema    gestionale    al    servizio    di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve  essere
custodito il dispositivo  USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere
preventivamente comunicata al SISTRI.
  4. Il dispositivo USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere  reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.
                               Titolo V
                    MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE
                               Art. 19
                    Delega della gestione operativa

  1. I soggetti produttori e trasportatori  di  propri  rifiuti,  che
aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque  la  responsabilita'  delle
informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di
cui  al  presente  regolamento  tramite  le  rispettive  associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale  o  societa'  di
servizi di diretta emanazione delle stesse. A  tal  fine  i  soggetti
indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare  o  incaricare
le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di  servizi,  che
sono tenute a iscriversi al SISTRI per  la  specifica  categoria.  La
compilazione della scheda SISTRI -  Area  registro  cronologico  puo'
essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima  della
movimentazione dei rifiuti.
  2. I soggetti che producono rifiuti in quantita'  non  superiore  a
duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla  compilazione
trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve
essere comunque compilata  prima  della  movimentazione  dei  rifiuti
predetti.
                               Art. 20
          Convenzione con il gestore del servizio di raccolta
                o con la piattaforma di conferimento

  1. I produttori obbligati  ad  aderire  al  SISTRI  e  regolarmente
iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa  convenzione,  al
servizio pubblico di raccolta o  ad  altro  circuito  organizzato  di
raccolta,  possono  adempiere  agli  obblighi  di  cui  al   presente
regolamento,  rispettivamente,  tramite  il  gestore   del   servizio
pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della  piattaforma  di
conferimento.
  2. Nell'ipotesi di cui al  comma  1,  il  centro  di  raccolta  del
servizio pubblico o la piattaforma  di  conferimento  sono  tenuti  a
iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma.
  3. Nei casi di cui al presente  articolo,  la  responsabilita'  del
produttore dei rifiuti e' assolta al momento della  presa  in  carico
dei rifiuti  da  parte  del  centro  di  raccolta  o  piattaforma  di
conferimento. A tal fine  il  gestore  dell'impianto  di  recupero  o
smaltimento dei  rifiuti  e'  tenuto  a  stampare  e  trasmettere  al
produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI  -  Area
movimentazione.
  4. Nei casi di cui al presente  articolo,  i  produttori  adempiono
all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico  attraverso
la conservazione, in ordine cronologico,  della  copia  delle  schede
SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.
                              Titolo VI
                        CATASTO DEI RIFIUTI
                               Art. 21
Trasmissione dei dati al  catasto  dei  rifiuti,  all'albo  nazionale
                    gestori ambientali e al SITRA

  1. Il  SISTRI  e'  interconnesso  telematicamente  al  Catasto  dei
rifiuti di cui all'articolo 189  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per  l'Italia  digitale
(AgID).
  2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli  standard
per la trasmissione  degli  stessi  sono  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
natura  non  regolamentare,  sentito  l'Istituto  superiore  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i  dati
relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta,  dal
SISTRI,  le  informazioni  attinenti  al   trasporto   dei   rifiuti,
attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.
  4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli  standard
per  la  trasmissione  degli  stessi  sono  definiti  dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.
  5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente  con  il  sistema  di
tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede  ai
sensi del predetto articolo.
  6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni  necessarie  per
lo svolgimento delle  proprie  funzioni  di  controllo  alle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono  tenute  a
rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.
                               Art. 22
                   Catasto telematico dei rifiuti

  1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti  di  cui  all'articolo  189,
comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  per  via
informatica attraverso la costituzione  e  la  gestione  del  Catasto
telematico  interconnesso  su  rete  nazionale  e  articolato   nelle
seguenti banche dati:
    a) una banca dati anagrafica ed  una  banca  dati  contenente  le
informazioni sulla produzione e gestione dei  rifiuti  trasmesse  dal
SISTRI attraverso l'interconnessione  diretta  secondo  le  modalita'
previste dal comma 2 dell'articolo 21;
    b) una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli  articoli  208,  209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n.  152.  A  tal  fine  le  amministrazioni   competenti   comunicano
all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni  lavorativi  dal
rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale  e
la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il  codice
fiscale, la  sede  dell'impianto,  l'attivita'  per  la  quale  viene
rilasciata  l'autorizzazione  o  l'iscrizione,  i   rifiuti   oggetto
dell'attivita' di gestione, le  quantita'  autorizzate,  la  scadenza
dell'autorizzazione o dell'iscrizione e,  successivamente,  segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel  corso
della validita'  dell'autorizzazione  o  dell'iscrizione  stessa.  Le
autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate  precedentemente
all'entrata in vigore della presente  disposizione,  sono  comunicate
all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando  le  procedure
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214,  215  e  216,  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  La  comunicazione  e'
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione;
    c) una banca dati relativa  alle  iscrizioni  all'Albo  nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione diretta;
    d) una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alla
tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania.
  2. L'ISPRA  elabora  i  dati  forniti  dal  SISTRI  ai  fini  della
predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della  trasmissione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
dei dati necessari per  le  comunicazioni  alla  Commissione  europea
previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia  di
rifiuti.
                            Titolo VII
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
                               Art. 23
                     Disposizioni transitorie
  1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e' abrogato il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  18  febbraio  2011,  n.  52,
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
  2. Per quanto non espressamente indicato dal presente  regolamento,
fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1,  si  applicano  le  procedure  indicate  nei
manuali  e   nelle   guide   rese   disponibili   nel   sito   SISTRI
(www.sistri.it),  previo  visto   di   approvazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis,  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le procedure  di  affidamento  del  sistema  di
tracciabilita' informatica dei rifiuti assicurano:
    a)  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione  del   sistema,
attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione  di  strumenti
idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei
rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b) la tenuta in formato elettronico  dei  registri  di  carico  e
scarico e dei formulari di trasporto con  compilazione  in  modalita'
off-line e trasmissione  asincrona  dei  relativi  dati,  nonche'  la
generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della
corrispondente documentazione;
    c) la semplificazione degli  obblighi  informativi  alle  imprese
attraverso l'interazione e il coordinamento con banche  dati  in  uso
alla pubblica  amministrazione,  garantendo,  per  quanto  possibile,
l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
    d) la garanzia di  interoperabilita'  con  i  sistemi  gestionali
utilizzati dalle imprese, dalle  associazioni  di  categoria  e  loro
societa' di servizi e  realizzazione  di  specifici  sistemi  per  le
imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
    e) la sostenibilita' dei costi;
    f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza  e
formazione per le imprese.
  4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  sono
disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di
installazione e di utilizzo delle black box di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera d) ed eventualmente anche  dei  dispositivi  USB  ad
esse collegati previa verifica  di  sostenibilita'  tecnico-economica
condotta   dall'Agenzia   per   l'Italia   digitale   con   l'attuale
concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.  Con  il
medesimo decreto e'  disciplinata  la  rimodulazione  dei  contributi
dovuti dalla categoria dei trasportatori.
                               Art. 24
              Oneri informativi per cittadini e imprese

  1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono
riportati nell'allegato 2, che forma parte  integrante  del  presente
decreto.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Allegati

D.M. n. 78/2016

Allegato I

Allegato II

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