Rifiuti non pericolosi di metalli: semplificati raccolta e trasporto

Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018 detta nuove regole, con particolare riferimento alla microraccolta di questi materiali svolta con lo stesso veicolo presso più produttori o detentori.

Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018, n. 32, dà attuazione, seppur con ritardo, alla legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che aveva delegato il ministero dell’Ambiente a definire modalità semplificate relativi agli adempimenti per l’esercizio delle attività e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. La medesima legge, inoltre, ha delegato l’Albo nazionale gestori ambientali a individuare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto[1], le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati, nel rispetto dei quali sarà possibile usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.

Box 1

La base legale: art. 1, legge n. 124/2017

«123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate».

 

Obiettivi perseguiti…

Con il decreto in oggetto, il ministero dell’Ambiente ha inteso snellire gli adempimenti connessi all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, andando a semplificare:

  • le modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (fir) – di cui all’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 – qualora la raccolta sia condotta presso più produttori o detentori utilizzando lo stesso veicolo;
  • la tenuta del registro di carico e scarico – di cui all’art. 190, D.Lgs. n. 152/2006;
  • le modalità per la raccolta e il trasporto occasionali.

… e ambito di applicazione

Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018 riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, o secondo la procedura ordinaria, come descritta dall’art. 212 del D.lgs. 152/2006, o secondo le modalità semplificate di iscrizione, di cui all’art. 1 comma 124 della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Principali novità

Semplificazione del documento di trasporto

Ai sensi dell’art. 3, D.M. Ambiente 1° febbraio 2018, qualora la raccolta presso più produttori/detentori sia svolta con lo stesso veicolo e si concluda nella giornata in cui ha avuto inizio, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione conforme al fac-simile di cui all’allegato A al nuovo decreto (clicca qui), compilato secondo le modalità descritte all’allegato B. In particolare, sono richiamati, per la compilazione del fir, l’allegato C al D.M. Ambiente n. 145/1998 (relativo ai contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti) nonché la circolare del ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998. n. Gab/Dec/812/98 (esplicativa della compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)[2].

In base all’art. 3, il trasportatore deve emettere 4 copie del fir, provvedendo a compilarle, datarle e farle firmare a ciascun produttore/detentore. In tutte le copie, ogni produttore/detentore deve riportare, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto:

  • il proprio nominativo;
  • il relativo codice fiscale;
  • l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.

Una di queste copie rimane all’ultimo produttore/detentore, mentre le altre tre vengono trattenute dal trasportatore e, quindi, datate e controfirmate all’arrivo dal destinatario. Di queste tre copie, una è conservata dal trasportatore, una dal destinatario, mentre l’ultima viene restituita in originale dal destinatario all’ultimo produttore/detentore e trasmessa in fotocopia, anche tramite pec, a tutti gli altri produttori/detentori intervenuti (vedere la tabella 1).

Infine, alla luce di quanto previsto dall’allegato B, il destinatario deve annotare nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato, come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario, provvedendo anche ad annotare/allegare l’elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi.

Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico

Con riferimento al registro di carico e scarico, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto in commento potranno ottemperare all’obbligo di tenuta del registro semplicemente conservando per 5 anni e in ordine cronologico i formulari così compilati.

Operazioni di raccolta e trasporto occasionali

L’art. 5, infine, disciplina le operazioni di raccolta e trasporto occasionali – intese quali attività svolte per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superino le cento tonnellate annue complessive – di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana ed effettuate da associazioni di volontariato o enti religiosi. Al fine di svolgere queste attività, essi dovranno operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti, oltre che essere iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, che, pertanto, dovrà individuare apposite modalità per consentire la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Tabella 1

Fir: che fine fa ciascuna delle quattro copie?

Durante l’attività di raccolta e trasporti, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione dei rifiuti (fir), ognuna compilata, datata e firmata da ciascun produttore o detentore.

 

Ciascun produttore o detentore riporta il proprio nominativo con relativo codice fiscale e indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo

 

1° Copia

 

 

Rimane presso l’ultimo produttore o detentore

 

2° Copia

 

 

 

 

 

- trattenute dal trasportatore;

- controfirmate e datate in arrivo dal destinatario

 

Conservata dal trasportatore

 

3° Copia

 

 

Conservata dal destinatario

 

4° Copia

 

 

Restituita dal destinatario all’ultimo produttore; una fotocopia è trasmessa (anche via pec) agli altri produttori o detentori intervenuti

 

[1] E pertanto entro 30 giorni dal 23 febbraio 2018 (25 marzo); si tratta, tuttavia, di un termine presumibilmente ordinatorio.

[2] È previsto, inoltre, dall’allegato B che, nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di dieci, il trasportatore debba provvedere alla compilazione di un formulario aggiuntivo; inoltre, le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di cui al campo 4, nonché quelle relative al campo 8, del formulario di cui all’allegato A (“Trasporto sottoposto a normativa adr/rid”) sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa adr.

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