Rifiuti portuali, dal minAmbiente novità sugli impianti di raccolta

Modificato l'Allegato III al decreto legislativo n. 182/2003, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. Infatti, con D.M. 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2017, n. 4, il ministero dell'Ambiente ha recepito la direttiva 2015/2087/CE di modifica dell'Allegato II alla direttiva 2000/59/CE.  In coda all'articolo il Pdf del nuovo Allegato III al D.Lgs. n. 182/2003.

Decreto del ministero dell'Ambiente e delle Tutela del territorio e del mare
22 dicembre 2016

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.

In Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2017, n. 3

 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2000/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti  portuali  di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico  che
all'allegato II contiene  le  informazioni  da  notificare  prima  di
entrare in porto; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2000/59/CE  relativa   agli   impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed  i  residui
di carico» che riporta all'allegato III il  modulo  di  dichiarazione
contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata in porto; 
  Vista la direttiva 2007/71/CE della Commissione,  del  13  dicembre
2007, recante modifica dell'allegato II  della  direttiva  2000/59/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  agli  impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di
carico, recepita con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 1° luglio 2009; 
  Vista la direttiva 2015/2087/CE della Commissione, del 18  novembre
2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/59/CE del
Parlamento europeo del Consiglio; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   recepire   la   citata   direttiva
2015/2087/CE, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III  del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; 
  Visto in particolare l'art. 12 del decreto  legislativo  24  giugno
2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III e'  modificato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  in
conformita' alle variazioni intervenute in sede comunitaria; 
  Vista la  risoluzione  MEPC.201(62)  dell'Organizzazione  marittima
internazionale  (IMO)  adottata  il  15  luglio  2011  che   modifica
l'allegato V della  Convenzione  internazionale  per  la  prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL  73/78),  introducendo  una
nuova e piu' dettagliata classificazione dei rifiuti; 
  Considerato  che  questa  nuova  classificazione  dei  rifiuti   si
riflette nella circolare  MEPC.1/Circ.  644  Rev.1  dell'IMO  del  1°
luglio 2013, che stabilisce un formato  standard  per  il  modulo  di
notifica anticipata per  i  rifiuti  da  consegnare  ad  impianti  di
raccolta portuali; 
  Vista  la  direttiva  2010/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  relativa  alle   formalita'   di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva  2002/6/CE,  recepita  dall'art.  8,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  convertito  con
modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto  il  regolamento  comunitario  n.  1069/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009  recante  norme  sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati
non destinati al consumo umano e che  abroga  il  regolamento  CE  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento comunitario n. 142/2011 della Commissione  del
25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento
CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante  norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della  direttiva  97/78/CE
del Consiglio per quanto riguarda  taluni  campioni  e  articoli  non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 22 maggio  2001relativo
alla gestione e distribuzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo
dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; 
  Ritenuto  opportuno,  per  garantire  la  coerenza  con  le  misure
adottate dall'IMO, adottare un modello  integrato  che  sia  adattato
alla nuova classificazione di cui  all'allegato  V  modificato  della
convenzione MARPOL 73/78 e che includa le  informazioni  relative  al
conferimento dei rifiuti nel porto precedente; 
 
                               Decreta: 
 
                                Art. 1 
 
  1. L'allegato III  del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.
182, e' sostituito con l'allegato al presente decreto. 

Allegati

Nuovo Allegato III al D.Lgs. n. 182/2003

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