Rifiuti radioattivi: ratificato l’accordo sul sito di Ispra

Fissati, tra gli altri, i criteri di accettazione al deposito nazionale, nonché le clausole riguardanti il rischio economico

Ratificato l'accordo transattivo fra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia  atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del centro comune di ricerca di Ispra, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Questo l'oggetto della legge 8 maggio 2019, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2019, n. 117) che in allegato riporta il testo dell'accordo che regola:

  • i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il  programma nucleare italiano, svolte presso il centro comune di ricerca di Ispra;
  • il trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito di Ispra al futuro deposito nazionale;
  • i criteri di accettazione dei rifiuti al deposito nazionale, nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante da una loro eventuale modifica;
  • la contrattualistica, la legge applicabile e la risoluzione delle controversie;
  • l'istituzione di un comitato misto di gestione.

Si ricorda che da poco è on-line il nuovo “Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi”, sul sito web dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – Isin.

Di seguito il testo integrale della legge 8 maggio 2019, n. 40.

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Legge 8 maggio 2019, n. 40 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo  della
Repubblica italiana e la Comunita' europea dell'energia  atomica  sui
principi  governanti  le  responsabilita'  di  gestione  dei  rifiuti
radioattivi del sito del Centro  comune  di  ricerca  di  Ispra,  con
Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. (19G00047) 

in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2019, n. 117

 Vigente al: 22-5-2019

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblca   hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1 

                    Autorizzazione alla ratifica 

1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare

l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana  e  la

Comunita' europea dell'energia atomica  sui  principi  governanti  le

responsabilita' di gestione dei  rifiuti  radioattivi  del  sito  del

Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto  a  Bruxelles

il 27 novembre 2009.

                               Art. 2 

                        Ordine di esecuzione 

1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui

all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,

in conformita' a quanto disposto dall'Accordo stesso.

                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai

sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205.

2. Dall'istituzione e  dal  funzionamento  del  Comitato  misto  di

gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di  cui  all'articolo  1

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

Ai componenti  del  predetto  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,

indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento

comunque denominato.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

                        Accordo transattivo 

                                 fra 

                Il Governo della Repubblica italiana 

                                  e 

              La Comunita' europea dell'energia atomica 

 

Sui principi governanti le responsabilita' di  gestione  dei  rifiuti

radioattivi nel sito del Centro comune di ricerca di ISPRA

 

Il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per  lo  sviluppo

economico, on. Claudio Scajola, da una parte,

e  la  Comunita'  europea  dell'energia   atomica   (di   seguito

«Euratom»), e per essa la  Commissione  europea,  rappresentata  allo

scopo della firma di  questo  Accordo  dal  dottor  Roland  Schenkel,

Direttore generale del Centro comune di ricerca (di  seguito  «CCR»),

debitamente autorizzato a firmare, dall'altra parte,

a cui di seguito ci si riferisce come «le Parti».

Tenendo presente che le  Parti  hanno  concluso  un  accordo  per

l'istituzione del Centro comune di ricerca  nucleare  con  competenze

generali il 22 luglio del 1959, in seguito approvato dalla  legge  1°

agosto 1960, n. 906;

Tenendo presente che in  questo  contesto  molti  contratti  sono

stati conclusi in passato tra l'Euratom e il Governo italiano ed Enti

(ENEA, CISE, ENEL), di seguito sistema Italia,  per  l'esecuzione  di

progetti di ricerca  relativi  al  programma  nucleare  italiano;  di

conseguenza,  materiali  nucleari,  rifiuti   e   strumentazione   di

proprieta' del sistema Italia sono ancora presenti sul sito di  Ispra

del CCR;

Tenendo presente che le Parti intendono accordarsi in  merito  al

futuro trasferimento di tali materiali e quelli di proprieta' del CCR

al deposito italiano per i rifiuti radioattivi, di  seguito  Deposito

nazionale;

Tenendo presente che in attesa della disponibilita' del  Deposito

nazionale,  questi  materiali,  rifiuti  e   strumentazione   saranno

depositati in un deposito temporaneo sul sito di Ispra, di proprieta'

dell'Euratom;

Considerato che nel 1999 la Commissione europea,  con  il  parere

favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio, ha dato inizio  al

Programma per il decommissioning  nucleare  e  per  la  gestione  dei

rifiuti radioattivi dei suoi Centri comuni di ricerca, e fra essi del

sito del CCR di Ispra;

Considerato che il Ministro dello sviluppo  economico,  con  nota

del 19 settembre 2008, assicura l'impegno delle competenti  Autorita'

italiane a prendere in carico i rifiuti del CCR, non  appena  saranno

disponibili le progettate infrastrutture per il Deposito nazionale;

Considerato che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  nella

stessa  nota  del  19  settembre  2008,  da'   rassicurazioni   sulla

disponibilita'  da  parte  dell'Italia  a  condividere   il   rischio

economico  derivante  da  un  possibile  mutamento  dei  criteri   di

accettazione dei rifiuti (WAC) dopo il loro condizionamento  e  prima

del conferimento al Deposito nazionale;

Considerato che da parte italiana e' sempre stata mostrata  piena

disponibilita' nei rapporti intercorsi con la Comunita'  europea  fin

dagli anni '60, ed in particolare  al  termine  dei  contratti  ESSOR

(anni '80), come  dimostrato  anche  da  alcuni  concreti  interventi

economici compiuti  dal  Governo  italiano  per  la  soluzione  delle

difficolta' di realizzazione di alcune esperienze di pertinenza della

Commissione europea - CCR;

Considerata l'estensione temporale per l'attuazione del  presente

accordo, nonche' le procedure per garantire  i  fondi  necessari  nel

lungo periodo, le Parti si impegnano ad intraprendere tutti  i  passi

opportuni per assicurare la disponibilita' dei fondi necessari.

Visti gli esiti della riunione tenutasi a Roma il 7  aprile  2009

tra il  Direttore  generale  del  CCR  e  il  Capo  del  Dipartimento

dell'energia del Ministero dello sviluppo economico dove tra l'altro,

fu concluso che:

il sistema Italia ha condotto attivita' di  ricerca  presso  il

CCR ad esclusivo beneficio del Programma nucleare italiano;

tali attivita'  di  ricerca  hanno  comportato  oneri  passivi,

essenzialmente  riconducibili  al  mantenimento  in   sicurezza   del

combustibile nucleare irraggiato e delle attrezzature utilizzate  per

le attivita' di ricerca in questione;

la maggior parte della documentazione contrattuale (in  special

modo quella risalente agli anni '60-'80) non risulta  conclusiva  per

quanto  riguarda  la   disattivazione   e   la   ripartizione   delle

responsabilita' per cui risulta  non  perseguibile  la  strada  della

valutazione economica analitica;

Stante l'impossibilita' della netta  definizione  dei  rispettivi

oneri economici,  si  e'  concordato  di  individuare  una  soluzione

attraverso un'intesa  tra  le  parti  di  tipo  transattivo  mediante

compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia;

 

Le Parti

convengono quanto segue:

 

1. Servizi a compensazione  degli  oneri  derivanti  dalle  pregresse

  attivita' di ricerca per il  programma  nucleare  italiano,  svolte

  presso il Centro comune di ricerca di Ispra (CCR) 

 

1.1. Il Governo italiano provvedera', a compensazione degli oneri

derivanti dalle pregresse  attivita'  di  ricerca  per  il  programma

nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra, alla  disattivazione

dell'installazione nucleare denominata «Reattore Ispra 1» secondo  le

modalita' di seguito esposte:

A carico del Governo italiano:

conservazione in sicurezza;

disattivazione dell'impianto fino al rilascio del  sito  esente

da vincoli di natura radiologica;

trattamento  preliminare,  confezionamento  e   trasporto   dei

rifiuti da smantellamento di cat. 2 alla  Stazione  di  gestione  dei

rifiuti radioattivi (SGRR) del CCR Ispra (Area 40);

predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento

di cat. 3, ed in particolare della grafite, ai fini dello  stoccaggio

temporaneo presso il sito del CCR;

proprieta' dei rifiuti derivanti dallo  smantellamento  e  loro

smaltimento finale al Deposito nazionale.

A carico del CCR:

caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da

smantellamento di cat. 2 presso la SGRR;

stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di  cat.  2

presso il sito del CCR di Ispra;

stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di  cat.  3

ed in particolare della grafite presso  un  deposito  temporaneo  sul

sito del CCR di Ispra;

analisi di  fattibilita',  richiesta  di  deroga  ed  eventuali

adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di cat. 3, ed in

particolare della grafite, all'interno del  deposito  temporaneo  per

rifiuti di cat. 2 del CCR di Ispra, o  di  altra  struttura  dedicata

secondo le modalita' definite dall'Autorita' di sicurezza;

I dettagli di tali attivita' sono indicati in Appendice 1.

1.2. Allo  scopo  di  eseguire  le  attivita'  summenzionate,  la

titolarita' degli  atti  autorizzativi  del  reattore  Ispra-1  sara'

trasferita entro un anno dalla  firma  del  presente  Accordo  ad  un

soggetto italiano definito dal Governo italiano.  Il  CCR  procedera'

nelle attivita' programmate fino a tale data.

1.3.  La  pianificazione  delle  attivita'  di  smantellamento  e

conferimento dei rifiuti alla SGRR sara' concordata e  monitorata  in

modo da renderla compatibile con le altre attivita' di disattivazione

e gestione rifiuti all'interno del sito del CCR di Ispra.

1.4. La  quantita'  dei  rifiuti  derivanti  dalle  attivita'  di

smantellamento, inclusi i rifiuti secondari,  sara'  minimizzata  per

quanto tecnicamente  possibile  facendo  riferimento  alle  stime  di

produzione esposte in Appendice 1.

1.5.  Con  il  presente  Accordo  le  Parti  rinunciano  ad  ogni

ulteriore eventuale pretesa a fronte degli  oneri  per  le  pregresse

attivita' di ricerca  per  il  programma  nucleare  italiano,  svolte

presso il CCR di Ispra.

2. Trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito  di  Ispra  al  futuro

  Deposito nazionale. 

 

2.1. Il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel  sito  del

CCR di Ispra al Deposito nazionale italiano si effettuera'  entro  il

2028, secondo un calendario da  concordare  in  considerazione  della

disponibilita'  del  deposito  stesso  e  secondo  la  disponibilita'

finanziaria della Commissione.

2.2. Al momento del conferimento dei rifiuti  di  proprieta'  del

CCR  di  Ispra  al  Deposito  nazionale,   la   Commissione   europea

corrispondera' un importo per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

nucleari, calcolato secondo le  tariffe  ufficiali  applicabili  agli

esercenti  pubblici  italiani  di  cui  alla  lettera  e),  comma  2,

dell'articolo 13 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79.  I

rifiuti del CCR di Ispra non saranno trattati in modo differente  dai

rifiuti provenienti dalle installazioni  di  ricerca  sul  ciclo  del

combustibile nucleare in  via  di  disattivazione.  Il  trasferimento

sara' preceduto da un contratto specifico tra il gestore del Deposito

nazionale e  la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica,  fra  cui

verranno definiti tra l'altro l'importo  finale  e  le  modalita'  di

pagamento. I rifiuti saranno consegnati franco Deposito nazionale.

2.3. All'atto del conferimento al Deposito nazionale,  i  rifiuti

radioattivi depositati divengono di proprieta' del Governo  italiano.

Qualora  alla  data  del  2028  non  fosse  disponibile  il  Deposito

nazionale, la proprieta' di tutti i  rifiuti  nucleari  presenti  nel

sito  del  CCR  di  Ispra,  condizionati  conformemente   ai   «Waste

Acceptance Criteria» italiani, e' trasferita al Governo italiano  dal

1° gennaio 2029. Dalla stessa  data  il  Governo  italiano  si  fara'

carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei  rifiuti  ed  a  tal

fine verra' stipulato un  apposito  accordo  che  definira'  altresi'

l'importo da corrispondere al Governo italiano per lo smaltimento dei

rifiuti e per lo smantellamento delle strutture del deposito del  CCR

di Ispra.

2.4. Qualora il CCR non completi il programma  di  disattivazione

del sito di Ispra ed il relativo condizionamento dei rifiuti entro il

2028, quanto previsto al punto 2.3 viene ad applicarsi al termine  di

dette attivita'. Qualora  non  sia  completato  il  conferimento  per

indisponibilita' di fondi comunitari da parte della Commissione entro

la sopradetta data del  2028,  la  proprieta'  dei  rifiuti  diverra'

italiana alla data del conferimento dei rifiuti stessi.

3. Criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al  Deposito  nazionale,

  clausole riguardanti il rischio economico  derivante  da  una  loro

  eventuale modifica. 

 

3.1. Il CCR procedera' al condizionamento dei rifiuti radioattivi

secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti  e  nel

rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi.

3.2.  Qualora  una  eventuale  modifica  dei  WAC  successiva  al

condizionamento  dei  rifiuti  comporti  un  ricondizionamento  degli

stessi,  il  Governo  italiano  provvedera'   all'effettuazione   del

ricondizionamento.

3.3. Il CCR, a  fronte  degli  oneri  connessi  ad  un  eventuale

ricondizionamento a carico  del  Governo  italiano,  riconoscera'  un

importo complessivo, riferito alla quantita' totale  dei  rifiuti  da

conferire, pari a 6M€2009  ,  a  prescindere  dall'effettuazione  del

ricondizionamento e dalla quantita' complessiva  da  conferire.  Tale

importo sara' corrisposto al momento del conferimento dei rifiuti  al

Deposito nazionale a  seguito  della  conclusione  di  uno  specifico

accordo.

 

4. Contratti specifici. 

 

4.1 Le  Parti,  prima  di  iniziare  le  attivita'  previste  dal

presente  Accordo  transattivo,  ed  in  particolare   le   attivita'

descritte al punto 1. e di volta in  volta  secondo  le  circostanze,

possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo

scopo delle attivita'  previste,  ogni  necessario  aspetto  tecnico,

legale (incluse le responsabilita' di ciascuna Parte) e  gli  aspetti

finanziari. In caso vi sia un conflitto fra le clausole dei contratti

specifici e  questo  Accordo  transattivo,  prevarranno  le  clausole

dell'Accordo  transattivo,  a  meno  che   non   sia   esplicitamente

concordato nei contratti specifici.

 

5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

 

5.1. Il presente  Accordo  transattivo  e'  soggetto  al  diritto

comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

5.2. Fermo restando il  punto  5.3,  per  qualsiasi  controversia

risultante  dalla  interpretazione  o  l'applicazione  del   presente

Accordo transattivo che  insorga  fra  le  Parti,  e  nel  caso  tale

controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono

concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte  comunica

per iscritto all'altra Parte che intende iniziare  una  mediazione  e

l'altra Parte ne conviene per iscritto, le  Parti  dovranno  nominare

assieme  entro  due  settimane  dalla  comunicazione  sopradetta,  un

mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a  nominare

un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte  puo'  rivolgersi

al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la

nomina del mediatore. La proposta scritta  del  mediatore  o  la  sua

conclusione  scritta  in  cui  dichiara  che  nessuna   proposta   di

mediazione  e'  possibile  deve  essere  redatta   entro   due   mesi

dall'accettazione, trasmessa per iscritto,  dalla  seconda  Parte  ad

iniziare la mediazione. La proposta o la  conclusione  del  mediatore

non sono vincolanti per le Parti, che  si  riservano  il  diritto  di

sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due

settimane  dalla  data  di  notifica  della  proposta  da  parte  del

mediatore,  le  Parti  possono   concludere   un   accordo   scritto,

debitamente firmato da entrambe, basato su tale  proposta.  Le  Parti

condivideranno in pari misura i costi  del  mediatore,  i  quali  non

dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a  causa  della

mediazione stessa.

5.3.  Ogni   controversia   fra   le   Parti   risultante   dalla

interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo  transattivo

che non potra' essere risolta amichevolmente  sara'  sottoposta  alla

Corte di giustizia delle Comunita' europee.

 

6. Comitato misto di gestione

 

6.1. Alla  firma  del  presente  Accordo  transattivo,  le  Parti

istituiscono un Comitato misto di gestione allo scopo di controllarne

l'attuazione ed, in particolare, per gestire  le  interfacce  tra  le

attivita' di disattivazione di cui al punto 1. e le  altre  attivita'

del CCR di Ispra. Il Comitato dovra' riunirsi almeno  ogni  tre  mesi

per valutare le attivita' pregresse, sviluppare piani dettagliati per

le attivita' future e  discutere  ogni  altra  questione  riguardante

l'esecuzione del presente Accordo  transattivo.  A  questo  scopo  il

Governo italiano e la  Commissione  designeranno  tre  rappresentanti

ciascuno, di cui uno di essi svolgera' la funzione di coordinatore ed

avra'  la  responsabilita'  del   funzionamento   del   Comitato.   I

coordinatori  saranno  liberi  di  nominare  ogni  altro  membro  per

rappresentarli o per  partecipare  alle  riunioni.  Le  riunioni  del

Comitato saranno preparate dai coordinatori.

6.2.  Il  coordinatore  per  la  Commissione  e'   il   direttore

responsabile per la gestione del CCR di Ispra.

6.3. Il coordinatore per il  Governo  italiano  e'  nominato  dal

Ministero dello sviluppo economico.

6.4. Tutte le  notifiche  e  la  corrispondenza  nel  quadro  del

presente Accordo transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori.

6.5. Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di  loro  ogni

modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione  della

notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura

interna di ratifica.

In  fede  di  che  i  sottoscritti  rappresentanti,   debitamente

autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brussels il 27 novembre 2009, in due originali,  ciascuno

nelle  lingue  italiana   e   inglese.   In   caso   di   discordanza

nell'interpretazione, il testo  in  lingua  italiana  e'  quello  che

prevale.

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