Rifiuti transfrontalieri: dalla Ue modifiche per la plastica

In agenda una nuova voce per i rifiuti non pericolosi e una per quelli pericolosi

Sul controllo dei rifiuti transfrontalieri è intervenuto il Consiglio europeo con la decisione 2019/638 (in G.U.C.E. L del 24 aprile 2019, n. 109), in risposta alle proposte presentate della Norvegia relativamente:

  • a una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi;
  • a una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi;
  • alla modifica alla voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi.
Clicca qui per tutti gli approfondimenti sul tema dei rifiuti.

 

Di seguito il testo integrale della decisione.

Sei interessato ai temidell’ambiente, della sicurezza
e dell’efficienza energetica?
Clicca sulla copertina
per scoprire l’offerta
di abbonamento
ad 
Ambiente&Sicurezza
più adatta alle tue
esigenze professionali

 

Decisione (Ue) 2019/638 del Consiglio del 15 aprile 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

(in G.U.C.E L del 24 aprile 2019, n. 109)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall'Unione ai sensi della decisione 93/98/CEE del Consiglio [1]Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1)..
(2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).  attua la convenzione e la decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero («decisione dell'OCSE») nell'Unione.

(3) Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche della convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate a una riunione della conferenza delle parti.
(4) Alla sua quattordicesima riunione la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche degli allegati della convenzione. Tali modifiche aggiungerebbero voci negli allegati II e VIII della convenzione e modificherebbero la voce B3010 nell'allegato IX della convenzione.
(5) Le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione, presentate dalla Norvegia, sono state distribuite alle parti il 26 ottobre 2018. Una correzione della proposta di modifica dell'allegato IX è stata distribuita alle parti il 6 dicembre 2018. In base alle proposte, i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della convenzione, rientrerebbero nel sistema di controllo previsto dalla convenzione, mentre i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell'ambito della voce modificata B3010 dell'allegato IX della convenzione continuerebbero a essere oggetto di scambio tra paesi fatte salve le attuali condizioni conformemente alla convenzione.
(6) L'Unione dovrebbe sostenere gli obiettivi delle modifiche proposte degli allegati della convenzione, in quanto contribuiranno a migliorare i controlli sulle esportazioni di rifiuti di plastica, a evitare che queste siano effettuate verso paesi che non dispongono di infrastrutture adeguate per una raccolta efficace e una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente, a sostenere una gestione dei rifiuti di plastica rispettosa dell'ambiente, a ridurre i rischi che questi ultimi finiscano nell'ambiente e a prevenire il problema ambientale dei rifiuti marini a livello mondiale. L'Unione dovrebbe tuttavia proporre e sostenere cambiamenti alle modifiche degli allegati della convenzione proposte dalla Norvegia, al fine di chiarire l'ambito di applicazione di tali modifiche e migliorare il testo, nonché stabilire un'opportuna data successiva per l'applicazione di dette modifiche rispetto a quanto previsto all'articolo 18 della convenzione, facilitando così la loro attuazione ed esecuzione.
(7) È opportuno mantenere l'attuale situazione relativa alle spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, all'interno dell'Unione e del SEE e, pertanto, non utilizzare il sistema di controllo derivante dall'aggiunta di una voce nell'allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine l'Unione dovrebbe, se necessario, utilizzare le procedure di cui alla decisione dell'OCSE e la procedura per accordi o convenzioni bilaterali, multilaterali o regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con parti o non parti conformemente alla convenzione per assicurare che non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE, a seguito dell'adozione della modifica dell'allegato II della convenzione o la modifica della voce B3010 dell'allegato IX della convenzione.
(8) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti relativa alle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione, in quanto tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione e potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è sostenere l'adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica, fatte salve le seguenti considerazioni:

a) l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell'allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che detta voce sia chiaramente definita, tra l'altro, con una chiara formulazione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, al fine di facilitare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione all'aggiunta della nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione;
b) l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell'allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi;
c) l'Unione sostiene la proposta della Norvegia di modificare la voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi (che non devono essere soggetti al sistema di controllo, a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell'allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell'allegato III della convenzione) nell'allegato IX della convenzione, a condizione che tale proposta sia modificata al fine di:
i) chiarire l'ambito di applicazione, cosicché soltanto i materiali di plastica non miscelati destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, preferibilmente limitati all'operazione R3 nell'allegato IV della convenzione siano inclusi nella voce;
ii) migliorare il testo e semplificare la definizione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, in maniera da agevolare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione alla modifica di tale voce, in particolare in quanto detta voce è collegata alla voce proposta per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione;

d) l'Unione propone e sostiene la fissazione di un'opportuna data successiva per l'applicazione delle modifiche rispetto alla data prevista all'articolo 18 della convenzione.
2.   Nel caso l'aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II o la modifica della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione sia adottata alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, o nel caso entrambe siano adottate, l'Unione, se necessario, adotta le misure richieste a norma della decisione dell'OCSE e dell'articolo 11 della convenzione per garantire che gli attuali controlli sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, restino impregiudicati all'interno dell'Unione e del SEE.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Note   [ + ]

1. Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
2.  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1). 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome