Riqualificazione energetica: istruzioni sul recupero delle spese

Termine ultimo per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate è il 31 gennaio. Le stesse modalità valgono anche per i costi sostenuti per il recupero del patrimonio edilizio

Il Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto con il decreto 13 gennaio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016, n. 17, dettando termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, ai fini  dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Riqualificazione energetica: come si recuperano le speseI dati devono essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle entrate, anche ai  fini dell'elaborazione  della  dichiarazione dei redditi, entro il 31 gennaio, con modalità  tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Di seguito un estratto del D.M. 13 gennaio 2016, il cui testo integrale  è disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016 

Termini e modalita' per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei
dati relativi alle spese  universitarie,  alle  spese  funebri,  alle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese
per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini  della
elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A00421)

in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016, n. 17

(omissis)

                               Art. 3

  1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio  e  di  riqualificazione  energetica
degli edifici, i cui dati sono  gia'  trasmessi  da  banche  e  Poste
Italiane S.p.A., per le finalita' di controllo di cui all'art. 3  del
decreto  ministeriale  del  18  febbraio  1998,  n.  41,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio  2002,  n.  153,  le
comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute  nell'anno
d'imposta precedente  e  i  dati  identificativi  del  mittente,  dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari  dei  pagamenti,  sono
trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai  fini
della  elaborazione  della  dichiarazione  dei   redditi   da   parte
dell'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di  ciascun  anno,  a
partire dai dati relativi al 2015.
                               Art. 4

  1. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle
comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 13 gennaio 2016

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