Sanzioni sicurezza sul lavoro: le indicazioni operative per il personale ispettivo

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La circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 22 giugno 2018 chiarisce che l'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9%

Sul sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro è stata pubblicata la lettera circolare 22 giugno 2018 recante le indicazioni operative per il personale ispettivo, a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale 6 giugno 2018, n. 12, recante la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza.

Di seguito il testo della circolare 22 giugno 2018.

 

Lettera circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 22 giugno 2018

 

Agli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

e p.c. Alla Provincia Autonoma di Trento 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 – rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

Si allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018 (clicca sull'immagine per ingrandire).

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